Sentenza 28 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 9414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9414 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09414/2025REG.PROV.COLL.
N. 07852/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7852 del 2023, proposto dalla Euprojekt S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Mariani e Flavio Masi, con domicilio digitale presso i medesimi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Gestore Servizi Energetici - GS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Sistina n. 48;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , 28 aprile 2023, n. 7293, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025 il cons. SC GU e uditi per le parti gli avvocati Monica Mariani e Marco Orlando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Euprojekt S.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico sito in Casale Monferrato, di potenza pari a 950 kw e identificato con n. 756998, ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il suo ricorso contro il provvedimento del 4 luglio 2018 del Gestore per i servizi energetici - GS S.p.a. (“il GS”) recante la comunicazione della decadenza del suddetto impianto dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011.
2. – Il GS si è costituito in giudizio per chiedere la reiezione dell’appello.
3. – Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza di discussione.
4. – Il GS ha depositato una memoria di replica.
5. – Alla pubblica udienza del 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Si verte in giudizio della legittimità della declaratoria di decadenza dell’impianto fotovoltaico n. 756998, ubicato nel comune di Casale Monferrato (AL), dal diritto alle tariffe incentivanti, comunicata all’esito di un procedimento di verifica con sopralluogo espletato ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
7. – Il T.a.r. ha riscontrato che il provvedimento impugnato si fondava su diversi rilievi, inerenti sia alla conformità all’originale del Factory Inspection Attestation (l’attestato di controllo del processo produttivo di fabbrica), emesso il 30 agosto 2011 e prodotto dall’istante il 5 luglio 2012, sia alla mancata corrispondenza della regola sequenziale rinvenuta sui moduli con quella risultante sul predetto attestato, sia all’avvenuto ritiro, da parte dell’Ente certificatore, del certificato di conformità emesso in data 8 giugno 2012.
Quindi, sulla premessa che per il D.M. 5 maggio 2011 la certificazione di conformità dei moduli utilizzati per la realizzazione dell’impianto alle normative tecniche costituisce requisito di accesso alle tariffe incentivanti, mentre il Factory Inspection Attestation , quanto meno per gli impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012 (tra cui quello della ricorrente), costituisce il presupposto per la maggiorazione tariffaria del 10%, ha ritenuto che il provvedimento fosse stato correttamente adottato sul presupposto del ritiro del certificato di conformità, costituente presupposto per l’accesso agli incentivi, poiché « non è contestato l’avvenuto ritiro del certificato di conformità da parte dell’ente certificatore atteso che le censure svolte dalla ricorrente si appuntano, piuttosto, sull’affermata irrilevanza di tali circostanze ai fini della impugnata decadenza, che il GS avrebbe, dunque, illegittimamente disposto ».
8. – L’appello è affidato a due motivi di impugnazione.
9. – Con il primo motivo, l’appellante, pur dichiarando di concordare con la sentenza impugnata sul fatto che per gli impianti attivati prima del 30 giugno 2012, l’attestato di ispezione di fabbrica rileva soltanto per il premio del 10%, sostiene, però, che l’attestato sarebbe stato o, comunque, avrebbe dovuto essere esaminato ai fini dell’ammissione alla tariffa base e al premio e, quanto alle difformità rilevate dal GS, deduce che:
- l’omessa indicazione della capacità annuale nell’attestato consegnato al GS (il quale, nel campo “Annual Capacity”, recava la dicitura “XX”, mentre l’originale emesso dall’ente certificatore riportava quella “15MW”) sarebbe stata soltanto formale o, comunque, non rilevante;
- quanto alla questione della sequenza numerica dei moduli fotovoltaici, assorbita dal T.a.r., non vi sarebbe, in realtà, alcuna difformità tra i numeri seriali di cui all’attestato e i numeri seriali dei pannelli come accertati dal Gruppo di verifica e indicati anche nella relazione tecnica, che sono corrispondenti.
10. – Con il secondo motivo, l’appellante sostiene l’erroneità conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata con riferimento al ritiro, da parte dell’ente certificatore, del certificato di conformità dei moduli fotovoltaici dell’8 agosto 2012 e, segnatamente, si duole che il T.a.r.:
a) non abbia censurato il fatto che il GS non aveva riferito i motivi del ritiro del certificato, né datone tempestiva notizia all’odierna appellante;
b) abbia escluso la configurabilità di un legittimo affidamento, nonostante il GS, pur essendo a conoscenza del ritiro del certificato, non ne avesse prima tenuto conto (all’atto della riammissione alle tariffe incentivanti disposta il 29 ottobre 2014, dopo una sospensione disposta il 6 agosto 2014, e nella stessa comunicazione di avvio del procedimento di verifica, dove non se ne fa cenno); tanto che dal tenore dello stesso provvedimento di decadenza risulterebbe chiaro che il GS non ha giudicato l’annullamento del certificato dell’8 giugno 2012 motivo sufficiente a reggere il provvedimento, perché la conformità dei moduli fotovoltaici alla norma CEI/EN 61215 e il rispetto dei parametri fissati dal D.M. 5 maggio 2011 sarebbero attestati dal precedente certificato emesso il 14 marzo 2011 con scadenza 5 aprile 2012;
c) abbia erroneamente ritenuto che le irregolarità dell’attestato del 30 agosto 2011 potessero interessare il certificato di conformità del 14 marzo 2011, sì da trascurare completamente tale certificato;
d) abbia, perciò, errato nel ritenere il provvedimento di decadenza correttamente adottato sul presupposto del ritiro del certificato di conformità dell’8 giugno 2012, senza tener conto del certificato del 14 marzo 2011, mai ritirato.
11. – Preliminarmente in rito, il deposito della memoria prodotta dall’appellante in vista dell’udienza pubblica fissata per il 30 settembre 2025, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 71, comma 1, c.p.a., e dell’art. 4, comma 4 , disp. att. c.p.a., sarebbe dovuto avvenire entro le ore 12.00 del 30 luglio 2025, risulta tardivo, come espressamente eccepito dalla parte appellata, perché effettuato successivamente a quell’orario.
Pertanto, il Collegio non può tenere conto di tale memoria e, di conseguenza, neppure delle repliche rivolte ad essa nel merito.
12. – Nel merito, l’appello è infondato.
13. – Il provvedimento di decadenza impugnato in primo grado, che è stato preceduto dalla comunicazione del 19 maggio 2017 di richiesta di osservazioni e/o integrazioni documentali, risulta adottato in ragione della ritenuta sussistenza delle « seguenti violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014:
• lettera a): "presentazione al GS di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi";
• lettera i): "insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi" ».
14. – A sostegno di queste conclusioni, richiamato il contenuto della comunicazione del 19 maggio 2017 e la nota di riscontro della società interessata, il GS ha addotto le seguenti considerazioni:
« – la Società non ha fornito alcuna osservazione in ordine ai seguenti aspetti:
• la presentazione di una copia del Factory Inspection Attestation n. 11-PP1-0006209/03-L01-T1C, difforme dalla versione effettivamente emessa dall’Ente certificatore TUV INTERCERT GmbH alla Zuccotti S.r.l.;
• l’avvenuto riscontro di moduli identificati da numeri di matricola caratterizzati da una struttura (9 caratteri di cui il primo è costituito dalla lettera "A"), che non trova riscontro nella regola sequenziale riportata nel Factory Inspection Attestation n. 11-PR-0006209/03-L01-T1C ("AXXXXXXX", 8 caratteri di cui il primo è costituito dalla lettera "A"), presentato dalla Società e non consente, pertanto, l’identificazione dell’origine dei moduli;
– in ragione di quanto rappresentato ai precedenti alinea e di quanto puntualmente illustrato nel provvedimento del 19 maggio 2017 (prot. GS/P20170040939), le certificazioni presentate dalla Società non sono riferibili ai moduli fotovoltaici installati presso l’impianto e non sono pertanto utili ad attestarne la provenienza e la conformità ai requisiti previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative per l’ammissione alle tariffe incentivanti;
– con particolare riferimento all’attestazione dell’origine è stato peraltro presentato un documento (Factory lnspection Attestation) che, a seguito di specifici controlli eseguiti con l’Organismo di certificazione, è risultato non conforme a quello che lo stesso ente aveva originariamente emesso» .
15. – Il predetto richiamo a « quanto puntualmente illustrato nel provvedimento del 19 maggio 2017 (prot. GS/P20170040939) » deve intendersi riferito, evidentemente, anche a quanto ivi rilevato, ed espressamente ripreso a pagina 6 del provvedimento impugnato, in merito alla circostanza che « il TUV INTERCERT GmbH, Ente che ha rilasciato il Certificato di conformità dei moduli n° 11-PPV-000001311/01-TiC, ha dapprima rappresentato al GS, in data 19 giugno 2013, che il certificato era stato sospeso e successivamente, in data 9 luglio 2013, ha reso noto che lo stesso certificato, a partire dal 1° luglio 2013, è stato ritirato ».
16. – Tanto premesso, il fatto che l’attestato Factory lnspection Attestation presentato in origine non fosse conforme a quello originariamente emesso dall’ente di certificazione, il che equivale a dire non genuino, è incontestato.
La circostanza rileva sotto il profilo dell’autenticità del documento e, pertanto, non consente di accedere alla lettura riduttiva che l’appellante offre dell’assenza della compilazione del campo “ Annual Capacity ” nel senso della natura formale o, comunque, non rilevante di tale omissione.
17. – Tuttavia, quando la violazione riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere la maggiorazione del 10% di cui all’art. 14, co. 1, lett. d), del D.M. 5 maggio 2011, la violazione stessa deve intendersi rilevante ai fini della decadenza dalla sola maggiorazione del 10% per ottenere la quale era stata prodotta (v. Cons. Stato, Ad. plen., 11 settembre 2020, n.18; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2139), principio del quale il T.a.r. ha fatto applicazione nel capo compreso dal punto 8.3 al punto 8.4.1 della motivazione della sentenza di primo grado.
18. – Per quanto concerne il riscontro, in sede di sopralluogo, di moduli fotovoltaici identificati da numeri di matricola caratterizzati da una sequenza numerica (nove caratteri: una lettera e sette numeri) diversa da quella della regola sequenziale riportata nel Factory Inspection Attestation (otto caratteri: una lettera e otto numeri), il che non consentirebbe di riferire le certificazioni presentate ai moduli fotovoltaici installati presso l’impianto (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato), le relative censure non sono state esaminate dal T.a.r. e sono state, quindi, riproposte, come già visto, nel primo motivo di gravame dall’odierna appellante, che ha costantemente contestato, in punto di fatto, la veridicità di quella circostanza.
19. – A questo riguardo, effettivamente il verbale di sopralluogo del 25 novembre 2015 non contiene rilievi critici sui numeri di serie e i soli numeri seriali in esso riportati, nella tabella 1, sono composti da una sequenza alfanumerica di otto caratteri (una lettera e otto numeri).
Nella sua memoria difensiva, il GS sostiene che il verbale riporta soltanto due matricole su 3801 complessive e che, invece, a essere inequivocabilmente dimostrativi della sequenza numerica delle matricole sarebbero i rilevi fotografici raccolti in sede di verifica del 25 novembre 2015.
Sennonché, questi supposti rilievi fotografici non risultano ritualmente prodotti agli atti di causa.
Pertanto, il GS non ha assolto il suo onere di provare quanto dedotto nel provvedimento impugnato, prima, e nelle sue difese, poi.
20. – La parziale fondatezza del primo motivo di appello non è, però, di per sé decisiva per l’esito del giudizio; resta, infatti, da esaminare la questione della sussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto alla luce del ritiro del certificato di conformità dei moduli fotovoltaici emesso in data 8 giugno 2012.
21. – Occorre rammentare, in punto di fatto, che l’impianto era entrato in funzione il 28 giugno 2012 e che l’istanza di riconoscimento delle tariffe incentivanti, maggiorata del premio del 10%, era stata inoltrata al GS in data 11 luglio 2012.
La certificazione di conformità dei moduli fotovoltaici munita, a quell’epoca, di validità era il certificate n. 11-PPV-000001311/01-TIC , emesso in data 8 giugno 2012 con validità fino al 7 giugno 2017, vale a dire l’ultimo emesso alla data della istanza di ammissione agli incentivi e presentato dall’odierna appellante al GS (cfr. pagg. 6 e 17 del ricorso di primo grado).
Si tratta del certificato di conformità successivamente revocato dall’ente certificatore, circostanza che, ai fini in esame, rileva nella sua oggettività, come già affermato dal T.a.r.
22. – L’appellante si duole che il GS e il T.a.r. non abbiano tenuto in considerazione che la conformità dei moduli sarebbe stata, comunque, attestata dal precedente certificate n. 11-PPV-0006209/03-L02-TIC emesso dallo stesso ente certificatore il 14 marzo 2011, ma la censura è priva di fondamento, in considerazione del fatto che questo certificato, scaduto il 5 aprile 2012, non era quello presentato al GS ai fini dell’ammissione agli incentivi; né il semplice richiamo ad esso contenuto nella copia dell’attestato di ispezione di fabbrica del 30 agosto 2011, prodotto dall’istante il 5 luglio 2012, poteva valere a integrare la documentazione prodotta al GS, tanto più che, come visto, che la copia dell’attestato, come già correttamente rilevato dal T,a.r., era un documento del tutto inattendibile, perché non conforme all’originale.
23. – Non sussiste neppure la lesione del legittimo affidamento, dato che il potere di verifica si attua per sua natura con un controllo a posteriori che può essere disposto in ogni fase e che il diritto all’incentivo è sempre riconosciuto sotto la condizione risolutiva legale dell’esito negativo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di ammissione.
24. – Per queste ragioni il secondo motivo di appello è infondato e merita, perciò, conferma la conclusione della sentenza impugnata per cui il provvedimento di decadenza, a prescindere dalle questioni concernenti il numero seriale dei moduli fotovoltaici, comunque risulta correttamente adottato sul presupposto del ritiro del certificato di conformità, che costituisce presupposto per l’accesso agli incentivi.
25. – L’appello, dunque, dev’essere respinto.
26. – Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GS S.p.A., delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IO CA CA, Presidente
SC Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
SC GU, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC GU | IO CA CA |
IL SEGRETARIO