Sentenza 22 ottobre 2024
Massime • 2
La Corte di cassazione, ove sia dedotta, con il ricorso, la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, estesa al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sopravvenuta alla decisione di appello, può valutare direttamente gli elementi costitutivi di detta diminuente, in applicazione della regola generale di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. e in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, escludendola in base alle circostanze di fatto già accertate o alle statuizioni già adottate dal giudice di merito, senza disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori).
Commentario • 1
- 1. Rapina di “lieve entitá”La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 12 dicembre 2025
Cass. Pen., Sez. II, 27 novembre 2025, n. 38504. LA MASSIMA “La circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 richiede una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti: da qui la conseguente congruità della pena inflitta”. IL CASO La Corte di Appello ha confermato la sentenza del Gup con la quale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2024, n. 47610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47610 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 47610 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del gip del Tribunale di Nola che, in data 20/1/2023, aveva ritenuto L.V. colpevole dei delitti di atti persecutori, lesioni aggravate e rapina nei confronti della ex fidanzata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Carmine Ippolito, il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti di rapina contestati ai capi C e D della rubrica e correlato vizio della motivazione. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere integrati i delitti di rapina ascritti ai capi C e D della rubrica sebbene non possa nella specie ipotizzarsi il conseguimento di un profitto di rilevanza penalistica, con la conseguenza che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati alla stregua di diverse e meno gravi fattispecie. Aggiunge che i giudici d'appello sul punto hanno omesso il doveroso confronto con le doglianze difensive: essi in particolare si sono limitati a richiamare la giurisprudenza di legittimità relativa alle connotazioni del profitto senza, tuttavia, considerare che -alla stregua delle dichiarazioni della p.o.- non risulta che l'imputato dopo l'apprensione violenta dei cellulari procedette al controllo dei contenuti ma provvide immediatamente, nei due episodi contestati, a danneggiare e disperdere il bene. Risulta, pertanto, assertiva la tesi accreditata dai giudici di merito secondo cui lo spossessamento dei cellulari sarebbe avvenuto per motivi di gelosia e al fine di controllarne i contenuti, non risultando dal compendio acquisito che d L.V. I abbia conseguito un qualsivoglia vantaggio dal possesso dei predetti beni, anche solo di natura sentimentale o morale;
2.2 il vizio di motivazione per mancanza, apparenza e manifesta illogicità in relazione al delitto di cui all'art. 612 bis cod.pen. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza degli estremi costitutivi del delitto di atti persecutori senza confrontarsi con le risultanze investigative e con gli esiti dell'integrazione probatoria disposta dal Gip in sede di giudizio abbreviato. Assume in dettaglio che la sentenza impugnata non ha precisato quali siano le condotte realizzate in forma reiterata e costante nel corso della relazione affettiva dalle quali sia evincibile una finalità persecutoria e quali gli elementi da cui desumere l'attingimento di uno degli eventi normativamente individuati, ovvero la determinazione di un grave e perdurante stato d'ansia, la modifica delle proprie abitudini di vita, il fondato timore la propria incolumità. Inoltre, i giudici territoriali hanno del tutto trascurato le circostanze emergenti dalla documentazione prodotta in sede di abbreviato condizionato, dalla quale 2 consta che la relazione sentimentale tra le parti si fondava anche sul reciproco consenso al controllo del partner;
2.3 l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 545b1s cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive e all'omessa attivazione della procedura istruttoria di cui al secondo comma dell'art. 545bis, pur ricorrendone i presupposti. Il difensore assume che la Corte territoriale ha disatteso il gravame sul punto per effetto di una non corretta applicazione delle disposizioni che regolano la materia;
in particolare ha ritenuto non sanzionabile l'omesso avviso di cui all'art. 545bis cod.pen. in quanto giustificato dall'implicita valutazione da parte del primo giudice dell'insussistenza dei presupposti per l'accesso alle pene sostitutive senza alcun cenno agli elementi di fatto e alle ragioni di diritto che legittimavano siffatta determinazione, la quale si pone in contrasto con gli scopi e la disciplina dell'istituto in discorso;
2.4 il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione. Illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod.pen. nella parte in cui non prevede l'attenuante e la conseguente riduzione di pena. Secondo il difensore le peculiarità delle condotte di rapina ascritte al ricorrente sono tali da rendere i limiti edittali previsti dall'art. 628 cod.pen. del tutto sproporzionati rispetto alla colpa del reo e al danno recato alla p.o. con conseguente rilevanza e non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità; 2.5 la nullità dell'impugnata sentenza in relazione al capo D per difetto assoluto di motivazione, avendo i giudici d'appello omesso ogni cenno valutativo in relazione a detta fattispecie;
2.6 In data 18 ottobre 2024 l'Avv. Ippolito faceva pervenire a mezzo PEC memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente rilevarsi che la memoria difensiva nell'interesse del L.V. è stata tardivamente depositata, circostanza che esime la Corte dall'obbligo di prendere in esame le argomentazioni in quella sede svolte (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep.2020, Rv. 278745-06;Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, Rv. 278719-01;Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647-01). 1.1 n primo motivo di ricorso è infondato. La difesa assume la mancata integrazione dei delitti di rapina ascritti ai capi C) e D) della rubrica in quanto lo spossessamento dei telefoni cellulari era finalizzato solo a renderli indisponibili alla p.o., tanto che gli stessi furono danneggiati e dispersi, con conseguente impossibilità di ravvisare il dolo di profitto. La difesa evoca a sostegno del proprio assunto anche un passaggio della motivazione resa da Sez. U.n. 41570/23 per sostenere che laddove allo spossessamento faccia seguito la distruzione o la 3 dispersione del bene l'agente esercita un atto di dominio "ma, ove questi siano fine a se stessi, il profitto che l'autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza rispetto ad altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa" (pag. 13). Va da subito chiarito che detto richiamo non è puntuale né pertinente giacché la frase è stata estrapolata dal contesto argomentativo contenente la confutazione dell'orientamento minoritario disatteso, avendo il massimo consesso nomofilattico espresso adesione ad una nozione di profitto che abbraccia qualsiasi vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023,C., Rv. 285145 - 01), e chiarito che la rilevanza autonoma di condotte di danneggiamento del bene sottratto si prospetta solo ove le condotte di distruzione, deterioramento o dispersione siano "fini a se stessi". A pag. 10 le Sezioni Unite evidenziano, invece, che "il profitto rilevante, quale connotato della specifica direzione della volontà che va a svolgere un'ulteriore funzione delimitatrice rispetto al mero profilo oggettivo della condotta di sottrazione ed impossessamento, è quello che, indipendentemente dalla sua idoneità ad essere apprezzato in termini monetari, viene tratto immediatamente dalla costituzione dell'autonoma signoria sulla res e non quello che può derivare attraverso ulteriori passaggi dell'illecito". 1.2 Di detto principio i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione poiché in due occasioni l'imputato, con violenza, aveva sottratto il telefono alla p.o., mosso da gelosia, all'evidente fine di impedirle la comunicazione con terzi e successivamente aveva danneggiato un apparecchio e distrutto o disperso un altro. La circostanza che l'imputato abbia o meno letto i messaggi contenuti negli apparecchi o controllato le chiamate non ha valenza dirimente stante l'evidenza del fine punitivo/ritorsivo nei confronti della compagna, plasticamente sotteso alla condotta di impossessamento mentre il successivo danneggiamento non ha alcuna attitudine ad elidere o ad assorbire la perfezionata fattispecie ex art. 628 cod.pen. 2. Il secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza del delitto di atti persecutori è manifestamente infondato, reiterando rilievi adeguatamente scrutinati fin dal primo grado e disattesi dai giudici di merito con motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. Dalla denunzia e dalle successive dichiarazioni della p.o., riportate pressoché integralmente dal primo giudice, emerge la sussistenza del requisito dell'abitualità dal momento che la narrazione, la cui genuinità ed attendibilità è incontestata, restituisce una relazione segnata fin dall'esordio da continui insulti, minacce, aggressioni fisiche, pedinamenti e manifestazioni ossessive di controllo sui movimenti e sulla vita di relazione della vittima, condotte che avevano determinato nella stessa un perdurante stato [ d'ansia e il timore per la propria incolumità a seguito delle ripetute aggressioni fisiche , k determinandola a modificare le proprie abitudini di vita per sottrarvisi. 4 2.1 Del tutto generico s'appalesa il rilievo in ordine alla mancata considerazione della documentazione depositata in sede di abbreviato condizionato, avendo il ricorrente omesso di chiarirne la decisività e risultando, comunque, del tutto irrilevante il preteso assenso prestato dalla vittima (e asseritamente documentato dalla messaggistica tra le parti) al controllo da parte del partner giacché, in disparte ogni altra considerazione, sotto il profilo strettamente giuridico il controllo in questione è trasmodato in illeciti contro la persona dispiegatisi in un lungo arco temporale e culminati in violentissime aggressioni fisiche. 3. Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo che censurava l'omessa attivazione del subprocedimento di cui all'art. 545bis cod.proc.pen. richiamando il principio secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412-01; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710-01). Il difensore sostiene che, in ogni caso, la Corte di merito avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che avevano determinato il primo giudice a non applicare le sanzioni sostitutive, pur ricorrendone i presupposti. La tesi non ha pregio. Invero, nel caso di specie, essendo stata la sentenza di primo grado emessa nella vigenza dell'art. 545b1s cod.proc.pen., precisamente all'udienza del 20 gennaio 2023, deve trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 — 02). 4. Anche il quarto motivo è infondato. La Corte Costituzionale con sentenza n. 86/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15/05/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Deve chiarirsi in via preliminare che, nella specie, la richiesta di riconoscimento della diminuente, evidentemente in via estensiva a seguito della pronunzia n. 120/2023 del Giudice delle Leggi, è stata formulata con il ricorso con contestuale proposizione di incidente di costituzionalità, superato dalla soprarichiamata decisione. 5 A fronte della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità risulta introdotta nel sistema anche in relazione alle fattispecie di rapina la diminuente della lieve entità del fatto, mutuata dall'art. 311 cod.pen. («quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»), i cui tratti qualificanti vanno individuati -sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale- nell'estemporaneità della condotta, nella modestia dell'offesa personale alla vittima, nell'esiguità del profitto e nell'assenza di profili organizzativi. La Corte Costituzionale ha in proposito ribadito che i richiamati indici garantiscono che la riduzione della pena «sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona». 4.1 Questa Corte ha già chiarito, seppur con riguardo alle diverse ma contigue fattispecie ex artt. 630 e 629 cod.pen., che all'attenuante deve riconoscersi natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Rv. 256117 - 01) e che la valutazione di levità investe la condotta delittuosa nel suo complesso sicché la stessa deve essere esclusa se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta;
ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatto ed all'ammontare delle somme estorte (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017 Rv. 269933 — 01; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092 — 01; n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076 - 01). 4.2 Sebbene la sopravvenuta pronunzia d'incostituzionalità incida sull'assetto sanzionatorio della fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen. legittimando in astratto il rinvio al giudice di merito per le conseguenti valutazioni inerenti la circostanza in discorso, deve trovare applicazione nella specie il principio dettato dall'art. 620, comma 1 lett. I) cod.proc.pen. per le ipotesi di annullamento senza rinvio, ma cui deve riconoscersi valenza generale, che autorizza la Corte a decidere direttamente le questioni devolute quando non risultano "necessari ulteriori accertamenti di fatto", evenienza che rende ultronea la prosecuzione del giudizio. In proposito deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente chiarito che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 — 01). Il perimetro delineato dall'art. 620 lett. I) in funzione demolitoria è presidiato da canoni utilmente spendibili nella speculare funzione conservativa degli accertamenti di merito in ossequio al principio di ragionevole durata de processo. 6 4.3 Alla luce delle già richiamate coordinate ermeneutiche deve escludersi nella specie, alla luce delle emergenze acquisite e scrutinate in sede di merito, la ricorrenza degli estremi costitutivi della diminuente della lieve entità del fatto, stante l'accertata consumazione delle fattispecie sub C e D con violenza alla persona, esitata in relazione al capo D in lesioni al volto e agli arti della vittima con prognosi di gg. dieci, nonché l'inerenza degli episodi ad un contesto relazionale connotato da condotte persecutorie significativamente protratte nel tempo e di elevata portata offensiva, circostanza che esclude l'occasionalità dei fatti e la possibilità di reputarli connotati da una lesività minima. 5. Il quinto motivo che lamenta l'omessa motivazione in relazione al capo D è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fornito una cumulativa risposta (pagg. 4/5) alle comuni doglianze formulate dalla difesa in relazione ai capi C e D con il terzo motivo d'appello. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, attesa la complessiva infondatezza dell'impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 22 Ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Prèsidente