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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2051/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2051/2019
TRA
difeso dall'avv. COLISTRA ALESSIO GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv. Valeria Grandizio ed Ettore Triolo CP_1
RESISTENTI
Nonché
Contr L' in persona del rappresentante pro tempore
RESISTENTE - contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2019, la società in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920190000715065000, notificato in data 4 ottobre 2019, con il quale
1 l' – sede di Vibo Valentia – che riportava la somma complessiva di euro 2.345,61 CP_1
a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni, sulla base del verbale unico di accertamento ispettivo n. 2018012535 del 18 dicembre 2018, notificato l'8 gennaio
2019. Sosteneva che secondo l' , la pretesa contributiva deriva da: CP_3
omessa applicazione del sistema mensilizzato per alcuni lavoratori con qualifica impiegatizia;
disconoscimento, per due dipendenti, delle agevolazioni ex L. n. 190/2014 per inosservanza del contratto collettivo.
La ricorrente ha contestato la fondatezza della pretesa, richiamando l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione da assumere a base del calcolo contributivo non può essere inferiore agli importi previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero – se più elevati – da accordi individuali o collettivi.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza CP_1 dell'azione ex art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, in quanto il ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. In via gradata, ha comunque chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata nel merito, ribadendo la corretta determinazione della base imponibile contributiva sulla scorta del principio della retribuzione dovuta, in luogo di quella effettivamente corrisposta, secondo la normativa vigente.
MOTIVAZIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, l'opposizione all'avviso di addebito va proposta entro 40 giorni dalla sua notifica. Nel caso di specie, l'avviso risulta notificato il 4 ottobre 2019 e il ricorso risulta depositato il 13 ottobre 2019, nel rispetto del termine di legge che scadeva il 13 novembre 2019. L'eccezione sollevata dall' deve, dunque, essere disattesa. CP_1
3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
2 4. L'art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, stabilisce che: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria […] non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivino retribuzioni superiori». La norma è interpretata dalla giurisprudenza in senso costante (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 26709/2022; Cass. n. 14238/2019; Cass. n. 947/2017) nel senso che la base imponibile contributiva deve corrispondere alle retribuzioni dovute per contratto, anche se non effettivamente corrisposte, e che per i lavoratori retribuiti su base mensile il minimale deve essere determinato assumendo come parametro 26 giornate lavorative al mese.
5. Nel caso di specie, l' ha correttamente applicato tali principi, ricalcolando la CP_1
contribuzione sulla base delle retribuzioni contrattuali dovute, e revocando le agevolazioni contributive per inosservanza del contratto collettivo. Nessuna prova è stata offerta dalla ricorrente per smentire le risultanze ispettive, le quali si presumono fondate fino a prova contraria.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso.
7. Tenuto conto della particolarità della questione trattata e dell'esiguità della somma in contestazione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' : CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 26.5.2025
Il Giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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