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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2704/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. RODERI GIORGIO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, dell'avv. ERICA SANTANTONIO e dell'avv. DARIO SFERRAZZA PAPA
ATTRICE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MOROTTI Controparte_1 P.IVA_2
GIORGIO e dell'avv. MATTEO PANNI
CONVENUTA nonché contro
(CF. Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per in via preliminare, disapplicare l'art. 3 del Reg. TARIC e l'art. 4 e allegata tabella Parte_1
n. 1 al Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nella parte in cui prevedono
l'assimilazione dei rifiuti speciali di imballaggio ai rifiuti urbani in violazione dell'art. 226 D.Lgs.
n. 152/2006 e del principio di proporzionalità e ragionevolezza;
nonché l'art. 8 comma 1 Reg. TARIC nella parte in cui subordina la possibilità di escludere dalle superfici imponibili alla produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva dei rifiuti speciali in luogo della produzione continuativa e prevalente prevista dall'art. 1 comma 649 L.n. 147/2013; l'art. 11 comma 3, 4 e 5 Reg. TARIC nella parte in cui indica, come criteri di calcolo della Tariffa corrispettiva, dati superficiari e non correla la Tariffa alla misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio comunale;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che le aree del punto vendita producendo in via continuativa Pt_1
e prevalente i rifiuti da imballo non assimilabili ai RSU avviati a recupero dalla vanno a Pt_1 TARI;
conseguentemente, accertare e dichiarare privo di causa e non dovuto l'importo indicato nella fattura n. 231800198681 del 24 settembre 2018 in quanto parametrato a un dato di superficie;
in via principale, nel merito anche: accertare e dichiarare il diritto della società attrice alla esclusione dal computo della superficie imponibile delle superfici produttive di rifiuti speciali avviati in via autonoma a recupero (pari a 1.859 mq.) e dei laboratori produttivi di residui di origine animale (pari
a 46 mq) ai sensi dell'art. 1 comma 649 L.n. 147/2013 e dell'art. 8 del Regolamento comunale TARIC,
e per l'effetto condannare e il a rideterminare Controparte_1 Controparte_2
l'ammontare della tariffa dovuta da sulla base della corretta superficie imponibile;
in via Pt_1
subordinata, accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione della Tariffa Parte_1
proporzionale alla quantità di rifiuti che ha dimostrato di avviare a recupero in via autonoma nell'anno 2018 oggetto di fatturazione ai sensi dell'art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 19 del
Regolamento TARIC;
per l'effetto condannare a rideterminare l'ammontare Controparte_1 della Tariffa dovuta da applicando la riduzione prevista per l'autonomo avvio a recupero Pt_1
dei rifiuti prodotti;
In ogni caso, condannare e il al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre alla refusione del contributo unificato versato.
Per nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 1.10.2021, esponeva: che, la Parte_1
società ricorrente aveva impugnato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di la CP_1 fattura n. 231800198681 del 24.9.2018 con cui aveva chiesto il pagamento di € Controparte_1
6.421,86 a titolo di tariffa corrispettiva rifiuti relativa all'anno di imposta 2018 per il punto vendita sito in che, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte CP_2
di Cassazione, con ordinanza n. 11290 del 29-4-2021, avevano statuito che la tariffa corrispettiva rifiuti (TARIC o TARIP) aveva natura privatistica e non tributaria, sicché competente a conoscere la controversia era il giudice ordinario;
che, con sentenza n. 117/2/2021 del 4-6-2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione e assegnato il CP_1 termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio avanti al giudice ordinario;
che, con l'atto di riassunzione, intendeva riproporre le domande svolte avanti al giudice tributario Parte_1
assumendo che la pretesa creditoria sarebbe infondata in considerazione della illegittimità degli artt.
3 e 8 del regolamento comunale TARIC e dell'art. 4 del regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati essendo stata istituita la tariffa corrispettiva rifiuti in violazione dell'art. 226 del d. lgs 152/2006 e del principio di proporzionalità e ragionevolezza nonché nella parte in cui risultava subordinata la possibilità di escludere dalle superfici imponibili al requisito della “produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali” in luogo della “produzione continuativa e prevalente” prevista invece dall'art. 1 co. 649 della legge n. 147/2013, in tal modo facendo venir meno l'asserita necessaria correlazione tra entità della raccolta e tariffa, ricorrendo in via prevalente
(e cioè sia per la quota fissa e per la quota variabile raccolta differenziata) al criterio della misura dell'area (che nulla esprime in termini di corrispettività) rispetto alla effettiva produzione dei rifiuti, assimilando i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta;
che le aree del punto vendita in questione producevano in via continuativa e prevalente i rifiuti da imballo che la società avviava a recupero con propri mezzi, sicché tali aree andavano sottratte dall'ambito di applicazione della tariffa e, pertanto, non era dovuto l'importo indicato nella fattura n. 231800198681 del 24.9.2018 in quanto non parametrato ai quantitativi di rifiuti conferiti al servizio pubblico perché riferito ad aree che dovevano considerarsi esenti;
che occorreva accertare l'esclusione dal computo della superficie imponibile, delle superfici produttive di rifiuti speciali avviati in via autonoma a recupero (pari a mq. 1859 relativi al punto vendita e mq. 46 occupato da laboratori produttivi di residui di origine animale) ai sensi dell'art. 1 co. 641 e 649 della legge n. 147/2013 e dell'art. 8 del regolamento comunale TARIC;
che la fattura in contestazione non risultava motivata e che non risultavano chiari i criteri adottati per la quantificazione del credito;
che Controparte_1
aveva giustificato la propria pretesa in ragione della intervenuta assimilazione dei rifiuti prodotti da essa istante laddove la disciplina della assimilazione (dei rifiuti urbani a quelli speciali) sarebbe incompatibile con la scelta di effettuare un sistema di tariffazione puntuale;
che il pagamento dell'importo richiesto si risolverebbe in un arricchimento indebito in quanto verrebbe preteso un compenso per un servizio non prestato;
che, in via subordinata, doveva ridursi l'importo dovuto in misura proporzionale alla quantità di rifiuti che essa avviava a recupero in via autonoma alla stregua di quanto previsto dall'art. 19 del regolamento TARIC e 238 d. lgs. 152/2006: alla stregua di tali deduzioni la società chiedeva che venisse accertata l'infondatezza del credito di cui alla fattura n. fattura n. 231800198681 del 24.9.2018 e, in subordine, che l'importo venisse ridotto.
Mentre il rimaneva contumace, si costituiva la quale Controparte_2 Controparte_1 sosteneva l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse condannata al pagamento della somma di per complessivi € 6.421,86 di cui alla Pt_1 Parte_1
fattura n. 231800198681 del 24.9.2018.
Assunta la prova orale ed espletata c.t.u., affidata all'ing. la causa veniva rimessa Persona_1
in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Ciò premesso, la domanda merita accoglimento nei limiti che seguono. In primo luogo, va rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica richiesta dalla difesa di non essendo necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, Controparte_1 apparendo esaustiva l'indagine effettuata.
Nel merito, va premesso che, sulle questioni sollevate, il Tribunale adito si è recentemente espresso con la sentenza n. 641/2024 del 18.6.2024 sviluppando argomentazioni e giungendo a conclusioni che si ritengono condivisibili.
Non può condividersi l'assunto secondo cui la disciplina regolamentare del Controparte_2 concernente la TARIC sarebbe illegittima in quanto ai sensi dell'art. 1 co. 688 della legge n. 147/2013 presupposto necessario per adottare il regime di prelievo sui rifiuti secondo la forma della tariffa corrispettiva è la previsione da parte del di “sistemi di misurazione puntuale della quantità CP_2 di rifiuti conferiti al servizio pubblico” per la cui determinazione si deve avere riguardo al decreto del Ministero dell'Ambiente del 20-4-2017, laddove si consideri, per un verso, che l'art. 2 del decreto in esame definisce come utenza, ai fini della tariffa in questione, le “unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica” (sicché viene in rilevo la astratta potenzialità delle superfici alla produzione di rifiuti) e, per un altro, che il successivo art. 9 prevede che nella parte variabile della tariffa il possa adottare oltre al criterio della misurazione CP_2
puntuale della quantità di rifiuti conferiti anche criteri legati alla qualità del servizio reso alla singola utenza nonché al numero dei servizi messi a disposizione “anche se questa non li utilizzi”; va aggiunto che l'art. 1 co. 667 della legge n. 147/2013 prevede che la tariffa debba coprire per intero i costi di gestione dei rifiuti che concerne anche quelli (come ad es. lo spazzamento e la pulizia delle strade;
vanno compresi anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili: v. art. 1 co.
654 bis della legge 147/2013 introdotto dall'art. 7 del d.l. 78/2015), estranei al conferimento della singola utenza.
Quanto al regolamento in esame, va evidenziato che esso (v. art. 11 co. 5 lett. a) contempla anche una quota variabile a misura e cioè rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dall'utente (espressi in unità di volume -litro- sulla base del peso specifico medio dei rifiuti secondo criteri che appaiono conformi alla previsione contenuta nell'art. 6 del d.m. 20-4-2017).
Indiretta conferma della legittimità del regolamento comunale sul punto si desume anche dalla motivazione della ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione che ha stabilito, in controversia del tutto analoga alla presente, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, laddove ha attribuito valenza decisiva, ai fini della decisione, alla circostanza per cui l'art. 11, nel disciplinare la quota variabile a misura, ha previsto che essa sia “ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto dalla singola utenza e oggetto di specifica misurazione, secondo i criteri di cui all'art. 4 del d.m. 20 aprile 2017”.
Parimenti infondato è l'ulteriore rilievo di illegittimità del regolamento comunale ove risulta stabilita l'assimilazione (a determinate condizioni) dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani giacché siffatta previsione trova fondamento nelle previsioni contenute negli artt. 198 co. 2 lett. g) e 195 del d. lgs.
152/2006, specificandosi in proposito che, pur in mancanza di attuazione regolamentare della predetta norma, continua ad applicarsi la disciplina previgente (v. art. 265 d. lgs. 152/2006) da individuarsi nel punto 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale 27-7-1984 come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa (v. Cass. 18-1-2019 n. 1344; Cass. 9-11-2011 n. 23312; Cons. Stato
24-7-2014 n. 3941), disciplina rispetto alla quale risulta coerente quanto stabilito dall'art. 4 co. 2 del regolamento dei rifiuti urbani secondo cui “Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole…, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, come da elenco riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento”, laddove l'allegato in questione menziona tra gli assimilati i rifiuti di carta, cartone e similari, imballaggi primari;
imballaggi secondari quali carta cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
contenitori vuoti ecc., che sono proprio i rifiuti prodotti dalla società attrice sulle superfici in questione. Né può ritenersi irragionevole il limite quantitativo di assimilazione indicato dal Comune corrispondente al doppio del coefficiente Kd fissato dal d.p.r. 158/1999 per ogni categoria di utenza (per un quantitativo giornaliero di assimilazione pari a 262,22 Kg).
Osservato che l'art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006, demanda allo Stato la determinazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, la normativa sul punto va individuata, per quanto sopra rilevato, nella
Delibera Interministeriale del 28 luglio 1984, che fissa criteri solo qualitativi, lasciando ai Comuni il potere di fissare i limiti di assimilazione compatibili con la capacità e la funzionalità del servizio pubblico e che il ha individuato nel doppio dei coefficienti di produttività Controparte_2
indicati dal d.p.r. 158/1999. Orbene, posto che la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità (cfr., con riguardo alla analoga disciplina di cui all'art. 21 del d. lgs. 22/1997, Cass. 19-4-2019 n. 11035;
Cass. 14-7-2017 n. 17488; Cass. 24-7-2013 n. 18018), va osservato che il limite quantitativo superiore
è correlato alla concreta capacità del servizio comunale di gestire i rifiuti prodotti dalle varie utenze onde evitare un negativo impatto ambientale (ciò che non è contestato sia avvenuto) sicchè la dedotta irragionevolezza del coefficiente KD (che esprime l'intervallo tra un minimo e un massimo statistico di produzione in kg/mq di rifiuto delle varie tipologie di utenze non domestiche) non appare sussistere.
In ordine alla norma regolamentare TARIC di cui all'art. 8 co. 1 in cui la possibilità di escludere dalle superfici imponibili risulta subordinata al requisito della “produzione esclusiva o praticamente esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali” in luogo della “produzione continuativa e prevalente” prevista invece dall'art. 1 co. 649 della legge n. 147/2013, va rilevato che, secondo la giurisprudenza formatasi sull'imposta TARI ma che esprime principi valevoli anche per la fattispecie in esame, ciò che assume rilevanza è la astratta potenzialità di superfici commerciali alla produzione di rifiuti urbani e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che tuttavia è ammissibile l'esclusione del versamento ove il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (cfr. sul tema Cass. 23-4-2020 n. 8089; Cass. 15-5-2019 n. 12979; Cass. 22-
9-2017 n. 22130), atteso che il diritto a ottenere una riduzione o l'esenzione costituisce una eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. In proposito va rilevato che la norma regolamentare, essendo maggiormente restrittiva, contrasta con la disciplina statale e deve pertanto essere disapplicata con le conseguenze di sotto riportate.
Deve invece ritenersi infondato l'assunto secondo cui la fattura n. 231800198681 del 24.9.2018 sarebbe stata illegittimamente emessa perché priva di motivazione e non trasparente nei presupposti applicativi in quanto, tenuto conto che non si tratta di atto amministrativo e non è pertanto soggetta ai requisiti per esso richiesti, bensì un atto negoziale unilaterale, dal suo contenuto sono evincibili la tipologia di attività esercitata, la superficie rilevante ai fini del computo della pretesa ed infine la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dall'utente, sicché quest'ultimo è in grado di verificare la esattezza della pretesa come chiaramente peraltro emerge dal contenuto dell'atto di citazione.
Con riguardo all'errato computo, ai fini di applicazione della tariffa, anche di aree che ne dovrebbero essere esenti delle superfici produttive di rifiuti speciali avviati in via autonoma a recupero (pari a mq. 1859 relativi al punto vendita e mq. 46 occupato da laboratori produttivi di residui di origine animale), fermo quanto sopra rilevato circa l'illegittimità della norma di cui all'art. 8 co. 1 del regolamento TARIC, va osservato che lo stato dei luoghi e la natura delle attività che vi si svolge sono stati precisamente descritti nella espletata consulenza d'ufficio datata 10-10-2023 a seguito di approfondita indagine e nel contraddittorio anche tecnico con le parti, le cui risultanze possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
In proposito va osservato che il consulente ha accertato che: 1) nell'area magazzino (192,50 mq)
'si può ragionevolmente ritenere che .. venga prodotto con grande prevalenza rifiuto speciale'; 2) nell'area vendita -esclusa l'area ortofrutta- (1.150 mq) 'si può ragionevolmente ritenere che … venga prodotto con grande prevalenza rifiuto speciale'; 3) “..nelle aree , PESCHERIA e CP_3
GASTRONOMIA (178 mq) vi è una limitata presenza di imballi terziari e secondari e ciò fa ritenere che in dette aree, vi sia contemporanea produzione di rifiuto urbano e di rifiuto di categoria 3”; 4) nei servizi igienici, negli spogliatoi, nell'area casse, nei corridoi ingresso e uscita (190,82) 'viene prodotto solo rifiuto urbano'; 5) per l'area celle (55,67 mq), 'si tratta di vani tecnici non computabili'. Va detto che il CTU ha premesso che, sulla base di quanto accertato durante il sopralluogo, è stato possibile verificare che non esiste una zona del punto vendita dove viene prodotta esclusivamente una unica tipologia di rifiuto e che “esistono aree dove è sicuramente prevalente la produzione di una tipologia di rifiuto rispetto ad altre”. Va aggiunto che parte attrice ha provato mediante la documentazione allegata (v. in particolare i documenti n. 7,14,15,18,20) che, nelle aree in cui si producono rifiuti speciali, essa provvede in proprio allo smaltimento: va notato peraltro che tale circostanza non risulta contestata da controparte né elementi in senso contrario emergono dalla consulenza d'ufficio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, disapplicato l'art. 8 co. 1 del regolamento del concernente la disciplina della tariffa corrispettiva e ritenuta corretta la Controparte_2 determinazione dell'importo corrispondente alla quota variabile a misura, la società istante va condannata a pagare in favore di il più limitato importo di € 3.368,24 oltre Controparte_1
a € 279,13 per addizionale provinciale, oltre bollo e IVA, mentre per quello riguardante la quota fissa e la quota variabile differenziata l'importo dovuto non può essere determinato in questa sede, non disponendosi degli elementi necessari a calcolarlo: ciò che dovrà avvenire tenendo conto di quanto emerso dalla consulenza tecnica sicché, a tal fine, non possono essere computate l'area magazzino, l'area vendita - escluso ortofrutta - e area celle.
In considerazione della complessità anche sotto il profilo normativo della vertenza e della parziale reciproca soccombenza le spese di lite vengono integralmente compensate e quelle di consulenza tecnica vengono poste a carico di ciascuna parte per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - condanna a pagare in favore di la somma di € 3.368,24 fermo Parte_1 Controparte_1
restando quanto specificato in motivazione in ordine al calcolo della tariffa corrispettiva per la quota fissa e per quella variabile differenziata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ponendosi quelle di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà.
Mantova, 9.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2704/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. RODERI GIORGIO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, dell'avv. ERICA SANTANTONIO e dell'avv. DARIO SFERRAZZA PAPA
ATTRICE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MOROTTI Controparte_1 P.IVA_2
GIORGIO e dell'avv. MATTEO PANNI
CONVENUTA nonché contro
(CF. Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per in via preliminare, disapplicare l'art. 3 del Reg. TARIC e l'art. 4 e allegata tabella Parte_1
n. 1 al Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nella parte in cui prevedono
l'assimilazione dei rifiuti speciali di imballaggio ai rifiuti urbani in violazione dell'art. 226 D.Lgs.
n. 152/2006 e del principio di proporzionalità e ragionevolezza;
nonché l'art. 8 comma 1 Reg. TARIC nella parte in cui subordina la possibilità di escludere dalle superfici imponibili alla produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva dei rifiuti speciali in luogo della produzione continuativa e prevalente prevista dall'art. 1 comma 649 L.n. 147/2013; l'art. 11 comma 3, 4 e 5 Reg. TARIC nella parte in cui indica, come criteri di calcolo della Tariffa corrispettiva, dati superficiari e non correla la Tariffa alla misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio comunale;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che le aree del punto vendita producendo in via continuativa Pt_1
e prevalente i rifiuti da imballo non assimilabili ai RSU avviati a recupero dalla vanno a Pt_1 TARI;
conseguentemente, accertare e dichiarare privo di causa e non dovuto l'importo indicato nella fattura n. 231800198681 del 24 settembre 2018 in quanto parametrato a un dato di superficie;
in via principale, nel merito anche: accertare e dichiarare il diritto della società attrice alla esclusione dal computo della superficie imponibile delle superfici produttive di rifiuti speciali avviati in via autonoma a recupero (pari a 1.859 mq.) e dei laboratori produttivi di residui di origine animale (pari
a 46 mq) ai sensi dell'art. 1 comma 649 L.n. 147/2013 e dell'art. 8 del Regolamento comunale TARIC,
e per l'effetto condannare e il a rideterminare Controparte_1 Controparte_2
l'ammontare della tariffa dovuta da sulla base della corretta superficie imponibile;
in via Pt_1
subordinata, accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione della Tariffa Parte_1
proporzionale alla quantità di rifiuti che ha dimostrato di avviare a recupero in via autonoma nell'anno 2018 oggetto di fatturazione ai sensi dell'art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 19 del
Regolamento TARIC;
per l'effetto condannare a rideterminare l'ammontare Controparte_1 della Tariffa dovuta da applicando la riduzione prevista per l'autonomo avvio a recupero Pt_1
dei rifiuti prodotti;
In ogni caso, condannare e il al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre alla refusione del contributo unificato versato.
Per nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 1.10.2021, esponeva: che, la Parte_1
società ricorrente aveva impugnato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di la CP_1 fattura n. 231800198681 del 24.9.2018 con cui aveva chiesto il pagamento di € Controparte_1
6.421,86 a titolo di tariffa corrispettiva rifiuti relativa all'anno di imposta 2018 per il punto vendita sito in che, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte CP_2
di Cassazione, con ordinanza n. 11290 del 29-4-2021, avevano statuito che la tariffa corrispettiva rifiuti (TARIC o TARIP) aveva natura privatistica e non tributaria, sicché competente a conoscere la controversia era il giudice ordinario;
che, con sentenza n. 117/2/2021 del 4-6-2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione e assegnato il CP_1 termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio avanti al giudice ordinario;
che, con l'atto di riassunzione, intendeva riproporre le domande svolte avanti al giudice tributario Parte_1
assumendo che la pretesa creditoria sarebbe infondata in considerazione della illegittimità degli artt.
3 e 8 del regolamento comunale TARIC e dell'art. 4 del regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati essendo stata istituita la tariffa corrispettiva rifiuti in violazione dell'art. 226 del d. lgs 152/2006 e del principio di proporzionalità e ragionevolezza nonché nella parte in cui risultava subordinata la possibilità di escludere dalle superfici imponibili al requisito della “produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali” in luogo della “produzione continuativa e prevalente” prevista invece dall'art. 1 co. 649 della legge n. 147/2013, in tal modo facendo venir meno l'asserita necessaria correlazione tra entità della raccolta e tariffa, ricorrendo in via prevalente
(e cioè sia per la quota fissa e per la quota variabile raccolta differenziata) al criterio della misura dell'area (che nulla esprime in termini di corrispettività) rispetto alla effettiva produzione dei rifiuti, assimilando i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta;
che le aree del punto vendita in questione producevano in via continuativa e prevalente i rifiuti da imballo che la società avviava a recupero con propri mezzi, sicché tali aree andavano sottratte dall'ambito di applicazione della tariffa e, pertanto, non era dovuto l'importo indicato nella fattura n. 231800198681 del 24.9.2018 in quanto non parametrato ai quantitativi di rifiuti conferiti al servizio pubblico perché riferito ad aree che dovevano considerarsi esenti;
che occorreva accertare l'esclusione dal computo della superficie imponibile, delle superfici produttive di rifiuti speciali avviati in via autonoma a recupero (pari a mq. 1859 relativi al punto vendita e mq. 46 occupato da laboratori produttivi di residui di origine animale) ai sensi dell'art. 1 co. 641 e 649 della legge n. 147/2013 e dell'art. 8 del regolamento comunale TARIC;
che la fattura in contestazione non risultava motivata e che non risultavano chiari i criteri adottati per la quantificazione del credito;
che Controparte_1
aveva giustificato la propria pretesa in ragione della intervenuta assimilazione dei rifiuti prodotti da essa istante laddove la disciplina della assimilazione (dei rifiuti urbani a quelli speciali) sarebbe incompatibile con la scelta di effettuare un sistema di tariffazione puntuale;
che il pagamento dell'importo richiesto si risolverebbe in un arricchimento indebito in quanto verrebbe preteso un compenso per un servizio non prestato;
che, in via subordinata, doveva ridursi l'importo dovuto in misura proporzionale alla quantità di rifiuti che essa avviava a recupero in via autonoma alla stregua di quanto previsto dall'art. 19 del regolamento TARIC e 238 d. lgs. 152/2006: alla stregua di tali deduzioni la società chiedeva che venisse accertata l'infondatezza del credito di cui alla fattura n. fattura n. 231800198681 del 24.9.2018 e, in subordine, che l'importo venisse ridotto.
Mentre il rimaneva contumace, si costituiva la quale Controparte_2 Controparte_1 sosteneva l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse condannata al pagamento della somma di per complessivi € 6.421,86 di cui alla Pt_1 Parte_1
fattura n. 231800198681 del 24.9.2018.
Assunta la prova orale ed espletata c.t.u., affidata all'ing. la causa veniva rimessa Persona_1
in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Ciò premesso, la domanda merita accoglimento nei limiti che seguono. In primo luogo, va rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica richiesta dalla difesa di non essendo necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, Controparte_1 apparendo esaustiva l'indagine effettuata.
Nel merito, va premesso che, sulle questioni sollevate, il Tribunale adito si è recentemente espresso con la sentenza n. 641/2024 del 18.6.2024 sviluppando argomentazioni e giungendo a conclusioni che si ritengono condivisibili.
Non può condividersi l'assunto secondo cui la disciplina regolamentare del Controparte_2 concernente la TARIC sarebbe illegittima in quanto ai sensi dell'art. 1 co. 688 della legge n. 147/2013 presupposto necessario per adottare il regime di prelievo sui rifiuti secondo la forma della tariffa corrispettiva è la previsione da parte del di “sistemi di misurazione puntuale della quantità CP_2 di rifiuti conferiti al servizio pubblico” per la cui determinazione si deve avere riguardo al decreto del Ministero dell'Ambiente del 20-4-2017, laddove si consideri, per un verso, che l'art. 2 del decreto in esame definisce come utenza, ai fini della tariffa in questione, le “unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica” (sicché viene in rilevo la astratta potenzialità delle superfici alla produzione di rifiuti) e, per un altro, che il successivo art. 9 prevede che nella parte variabile della tariffa il possa adottare oltre al criterio della misurazione CP_2
puntuale della quantità di rifiuti conferiti anche criteri legati alla qualità del servizio reso alla singola utenza nonché al numero dei servizi messi a disposizione “anche se questa non li utilizzi”; va aggiunto che l'art. 1 co. 667 della legge n. 147/2013 prevede che la tariffa debba coprire per intero i costi di gestione dei rifiuti che concerne anche quelli (come ad es. lo spazzamento e la pulizia delle strade;
vanno compresi anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili: v. art. 1 co.
654 bis della legge 147/2013 introdotto dall'art. 7 del d.l. 78/2015), estranei al conferimento della singola utenza.
Quanto al regolamento in esame, va evidenziato che esso (v. art. 11 co. 5 lett. a) contempla anche una quota variabile a misura e cioè rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dall'utente (espressi in unità di volume -litro- sulla base del peso specifico medio dei rifiuti secondo criteri che appaiono conformi alla previsione contenuta nell'art. 6 del d.m. 20-4-2017).
Indiretta conferma della legittimità del regolamento comunale sul punto si desume anche dalla motivazione della ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione che ha stabilito, in controversia del tutto analoga alla presente, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, laddove ha attribuito valenza decisiva, ai fini della decisione, alla circostanza per cui l'art. 11, nel disciplinare la quota variabile a misura, ha previsto che essa sia “ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto dalla singola utenza e oggetto di specifica misurazione, secondo i criteri di cui all'art. 4 del d.m. 20 aprile 2017”.
Parimenti infondato è l'ulteriore rilievo di illegittimità del regolamento comunale ove risulta stabilita l'assimilazione (a determinate condizioni) dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani giacché siffatta previsione trova fondamento nelle previsioni contenute negli artt. 198 co. 2 lett. g) e 195 del d. lgs.
152/2006, specificandosi in proposito che, pur in mancanza di attuazione regolamentare della predetta norma, continua ad applicarsi la disciplina previgente (v. art. 265 d. lgs. 152/2006) da individuarsi nel punto 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale 27-7-1984 come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa (v. Cass. 18-1-2019 n. 1344; Cass. 9-11-2011 n. 23312; Cons. Stato
24-7-2014 n. 3941), disciplina rispetto alla quale risulta coerente quanto stabilito dall'art. 4 co. 2 del regolamento dei rifiuti urbani secondo cui “Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole…, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, come da elenco riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento”, laddove l'allegato in questione menziona tra gli assimilati i rifiuti di carta, cartone e similari, imballaggi primari;
imballaggi secondari quali carta cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
contenitori vuoti ecc., che sono proprio i rifiuti prodotti dalla società attrice sulle superfici in questione. Né può ritenersi irragionevole il limite quantitativo di assimilazione indicato dal Comune corrispondente al doppio del coefficiente Kd fissato dal d.p.r. 158/1999 per ogni categoria di utenza (per un quantitativo giornaliero di assimilazione pari a 262,22 Kg).
Osservato che l'art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006, demanda allo Stato la determinazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, la normativa sul punto va individuata, per quanto sopra rilevato, nella
Delibera Interministeriale del 28 luglio 1984, che fissa criteri solo qualitativi, lasciando ai Comuni il potere di fissare i limiti di assimilazione compatibili con la capacità e la funzionalità del servizio pubblico e che il ha individuato nel doppio dei coefficienti di produttività Controparte_2
indicati dal d.p.r. 158/1999. Orbene, posto che la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità (cfr., con riguardo alla analoga disciplina di cui all'art. 21 del d. lgs. 22/1997, Cass. 19-4-2019 n. 11035;
Cass. 14-7-2017 n. 17488; Cass. 24-7-2013 n. 18018), va osservato che il limite quantitativo superiore
è correlato alla concreta capacità del servizio comunale di gestire i rifiuti prodotti dalle varie utenze onde evitare un negativo impatto ambientale (ciò che non è contestato sia avvenuto) sicchè la dedotta irragionevolezza del coefficiente KD (che esprime l'intervallo tra un minimo e un massimo statistico di produzione in kg/mq di rifiuto delle varie tipologie di utenze non domestiche) non appare sussistere.
In ordine alla norma regolamentare TARIC di cui all'art. 8 co. 1 in cui la possibilità di escludere dalle superfici imponibili risulta subordinata al requisito della “produzione esclusiva o praticamente esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali” in luogo della “produzione continuativa e prevalente” prevista invece dall'art. 1 co. 649 della legge n. 147/2013, va rilevato che, secondo la giurisprudenza formatasi sull'imposta TARI ma che esprime principi valevoli anche per la fattispecie in esame, ciò che assume rilevanza è la astratta potenzialità di superfici commerciali alla produzione di rifiuti urbani e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che tuttavia è ammissibile l'esclusione del versamento ove il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (cfr. sul tema Cass. 23-4-2020 n. 8089; Cass. 15-5-2019 n. 12979; Cass. 22-
9-2017 n. 22130), atteso che il diritto a ottenere una riduzione o l'esenzione costituisce una eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. In proposito va rilevato che la norma regolamentare, essendo maggiormente restrittiva, contrasta con la disciplina statale e deve pertanto essere disapplicata con le conseguenze di sotto riportate.
Deve invece ritenersi infondato l'assunto secondo cui la fattura n. 231800198681 del 24.9.2018 sarebbe stata illegittimamente emessa perché priva di motivazione e non trasparente nei presupposti applicativi in quanto, tenuto conto che non si tratta di atto amministrativo e non è pertanto soggetta ai requisiti per esso richiesti, bensì un atto negoziale unilaterale, dal suo contenuto sono evincibili la tipologia di attività esercitata, la superficie rilevante ai fini del computo della pretesa ed infine la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dall'utente, sicché quest'ultimo è in grado di verificare la esattezza della pretesa come chiaramente peraltro emerge dal contenuto dell'atto di citazione.
Con riguardo all'errato computo, ai fini di applicazione della tariffa, anche di aree che ne dovrebbero essere esenti delle superfici produttive di rifiuti speciali avviati in via autonoma a recupero (pari a mq. 1859 relativi al punto vendita e mq. 46 occupato da laboratori produttivi di residui di origine animale), fermo quanto sopra rilevato circa l'illegittimità della norma di cui all'art. 8 co. 1 del regolamento TARIC, va osservato che lo stato dei luoghi e la natura delle attività che vi si svolge sono stati precisamente descritti nella espletata consulenza d'ufficio datata 10-10-2023 a seguito di approfondita indagine e nel contraddittorio anche tecnico con le parti, le cui risultanze possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
In proposito va osservato che il consulente ha accertato che: 1) nell'area magazzino (192,50 mq)
'si può ragionevolmente ritenere che .. venga prodotto con grande prevalenza rifiuto speciale'; 2) nell'area vendita -esclusa l'area ortofrutta- (1.150 mq) 'si può ragionevolmente ritenere che … venga prodotto con grande prevalenza rifiuto speciale'; 3) “..nelle aree , PESCHERIA e CP_3
GASTRONOMIA (178 mq) vi è una limitata presenza di imballi terziari e secondari e ciò fa ritenere che in dette aree, vi sia contemporanea produzione di rifiuto urbano e di rifiuto di categoria 3”; 4) nei servizi igienici, negli spogliatoi, nell'area casse, nei corridoi ingresso e uscita (190,82) 'viene prodotto solo rifiuto urbano'; 5) per l'area celle (55,67 mq), 'si tratta di vani tecnici non computabili'. Va detto che il CTU ha premesso che, sulla base di quanto accertato durante il sopralluogo, è stato possibile verificare che non esiste una zona del punto vendita dove viene prodotta esclusivamente una unica tipologia di rifiuto e che “esistono aree dove è sicuramente prevalente la produzione di una tipologia di rifiuto rispetto ad altre”. Va aggiunto che parte attrice ha provato mediante la documentazione allegata (v. in particolare i documenti n. 7,14,15,18,20) che, nelle aree in cui si producono rifiuti speciali, essa provvede in proprio allo smaltimento: va notato peraltro che tale circostanza non risulta contestata da controparte né elementi in senso contrario emergono dalla consulenza d'ufficio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, disapplicato l'art. 8 co. 1 del regolamento del concernente la disciplina della tariffa corrispettiva e ritenuta corretta la Controparte_2 determinazione dell'importo corrispondente alla quota variabile a misura, la società istante va condannata a pagare in favore di il più limitato importo di € 3.368,24 oltre Controparte_1
a € 279,13 per addizionale provinciale, oltre bollo e IVA, mentre per quello riguardante la quota fissa e la quota variabile differenziata l'importo dovuto non può essere determinato in questa sede, non disponendosi degli elementi necessari a calcolarlo: ciò che dovrà avvenire tenendo conto di quanto emerso dalla consulenza tecnica sicché, a tal fine, non possono essere computate l'area magazzino, l'area vendita - escluso ortofrutta - e area celle.
In considerazione della complessità anche sotto il profilo normativo della vertenza e della parziale reciproca soccombenza le spese di lite vengono integralmente compensate e quelle di consulenza tecnica vengono poste a carico di ciascuna parte per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - condanna a pagare in favore di la somma di € 3.368,24 fermo Parte_1 Controparte_1
restando quanto specificato in motivazione in ordine al calcolo della tariffa corrispettiva per la quota fissa e per quella variabile differenziata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ponendosi quelle di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà.
Mantova, 9.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni