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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 75/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti FALCO Parte_1
HE e FALCO IA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, della L.
n. 104/1992.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
03.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dei benefici della L. n. 104/1992, art. 3 comma 3 per non corretta valutazione di alcune patologie e della loro corretta incidenza sul complessivo quadro patologico per come rappresentato dalla documentazione prodotta, rilevando che nell'espletamento dell'incarico ricevuto il CTU ha del tutto ignorato il presupposto sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992,atteso, altresì, l'aggravamento delle condizioni di salute attestate da certificazione medica prodotta, agiva in giudizio per la declaratoria di sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso, eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate nonché la genericità dei rilievi mossi dalla parte ricorrente, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario preteso, tenuto conto della corretta valutazione medica fatta dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che in data 28.10.2024 è stato comunicato alle parti il decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di conclusione delle operazioni peritali con fissazione dei termini per contestarne i contenuti;
il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella
Pag. 2 di 5 fase per ATPO è stato depositato dalla parte ricorrente in via telematica in data 26.11.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 27.12.2024 , e, pertanto, è tempestivo in quanto intervenuto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI
c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_1 alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
La parte ricorrente, infatti, ha lamentato specificamente la non corretta valutazione da parte del CTU del presupposto sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 che è quello di consentire al malato condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana e nel merito una non corretta valutazione del quadro patologico complessivo posto che il verbale riporta quanto segue” CP_1 deambulazione possibile a piccoli passi con deambulatore, cambi posturali difficoltosi, possibili con appoggio a girello”.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio.
Ebbene, all'esito della visita medica e della valutazione di tutta la documentazione e della certificazione medica prodotte, il CTU ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate in base alla
Pag. 3 di 5 documentazione prodotta dalla parte ricorrente e ha concluso per il riconoscimento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, a decorrere dal 26.01.2024, data della domanda amministrativa.
Tanto conforta la fondatezza della domanda avanzata in ricorso a decorrere dalla data della domanda amministrativa, 26.01.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche e soprattutto alla luce delle precedenti conformi valutazioni peritali.
Ne consegue l'accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, a far data dal 26.01.2024, data della presentazione della domanda amministrativa.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, a decorrere dal
26.01.2024, data della domanda amministrativa;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle
Pag. 4 di 5 spese di lite comprese quelle per ATPO che liquida in complessivi € 5.300,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022 oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art.2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Così deciso in Bari in data 03.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 75/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti FALCO Parte_1
HE e FALCO IA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, della L.
n. 104/1992.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
03.11.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dei benefici della L. n. 104/1992, art. 3 comma 3 per non corretta valutazione di alcune patologie e della loro corretta incidenza sul complessivo quadro patologico per come rappresentato dalla documentazione prodotta, rilevando che nell'espletamento dell'incarico ricevuto il CTU ha del tutto ignorato il presupposto sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992,atteso, altresì, l'aggravamento delle condizioni di salute attestate da certificazione medica prodotta, agiva in giudizio per la declaratoria di sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso, eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate nonché la genericità dei rilievi mossi dalla parte ricorrente, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario preteso, tenuto conto della corretta valutazione medica fatta dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che in data 28.10.2024 è stato comunicato alle parti il decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di conclusione delle operazioni peritali con fissazione dei termini per contestarne i contenuti;
il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella
Pag. 2 di 5 fase per ATPO è stato depositato dalla parte ricorrente in via telematica in data 26.11.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 27.12.2024 , e, pertanto, è tempestivo in quanto intervenuto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI
c.p.c.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_1 alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
La parte ricorrente, infatti, ha lamentato specificamente la non corretta valutazione da parte del CTU del presupposto sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 che è quello di consentire al malato condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana e nel merito una non corretta valutazione del quadro patologico complessivo posto che il verbale riporta quanto segue” CP_1 deambulazione possibile a piccoli passi con deambulatore, cambi posturali difficoltosi, possibili con appoggio a girello”.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio.
Ebbene, all'esito della visita medica e della valutazione di tutta la documentazione e della certificazione medica prodotte, il CTU ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate in base alla
Pag. 3 di 5 documentazione prodotta dalla parte ricorrente e ha concluso per il riconoscimento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, a decorrere dal 26.01.2024, data della domanda amministrativa.
Tanto conforta la fondatezza della domanda avanzata in ricorso a decorrere dalla data della domanda amministrativa, 26.01.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche e soprattutto alla luce delle precedenti conformi valutazioni peritali.
Ne consegue l'accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, a far data dal 26.01.2024, data della presentazione della domanda amministrativa.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, a decorrere dal
26.01.2024, data della domanda amministrativa;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle
Pag. 4 di 5 spese di lite comprese quelle per ATPO che liquida in complessivi € 5.300,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022 oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art.2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Così deciso in Bari in data 03.11.2025.
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
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