TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8469/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. REBOLDI CHIARA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Castel Mella Controparte_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. LODRINI ELENA che con l'Avv. FEDRIGO FEDERICA lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 30.5.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) revoca dell'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in 25045 - Parte_1
Castegnato (Bs) - Via Don Lorenzo Milani, n. 22;
Per_ 3) revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4) nessun assegno di mantenimento a favore del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente;
5) nessun assegno di mantenimento a favore della sig.ra che si dichiara Parte_1
economicamente autosufficiente;
6) il sig. si impegna a stipulare, entro 15 gg dalla pubblicazione della sentenza di Controparte_1 separazione, un contratto di comodato ad uso gratuito per l'immobile sito in Castegnato (Bs), Via Per_ Don Milani 22 della durata di 16 mesi a favore della sig.ra e dei figli e . Parte_1 Per_2
Le spese condominiali ordinarie e le utenze relative al citato immobile si ritengono integralmente a carico dei comodatari;
7) il sig. alla scadenza del contratto di cui al punto 5) che precede, si impegna a Controparte_1 stipulare per l'immobile sito in Castegnato (Bs), Via Don Milani 22 un contratto di locazione ad uso Per_ abitativo (4+4) a favore della sig.ra e dei figli e , con canone di locazione Parte_1 Per_2
annuale, rivalutabile Istat, di €. 4.800,00= da versarsi mensilmente in n. 12 rate anticipate di €.
400,00= cadauna. Le spese condominiali ordinarie e le utenze relative al citato immobile si ritengono integralmente a carico dei conduttori;
8) 1 coniugi, con la sottoscrizione del presente atto e con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti 5) e 6) che precedono, dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di dare e avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione;
9) 1 coniugi prestano sin d'ora piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale alle pattuizioni sottoscritte dagli stessi in via congiunta e conseguentemente rinunciano all'impugnazione p avverso la predetta sentenza;
10) spese legali compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Travagliato (BS) in data 29.4.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Travagliato (BS), al n.6, parte II, serie A, anno Per_ 1995, unione dalla quale sono nati i figli in data 18.2.2000 e , in data 5.8.2002. Per_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 30.5.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse in quanto le stesse appaiono conformi alla legge. Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.6.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8469/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. REBOLDI CHIARA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Castel Mella Controparte_1 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. LODRINI ELENA che con l'Avv. FEDRIGO FEDERICA lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 30.5.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) revoca dell'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in 25045 - Parte_1
Castegnato (Bs) - Via Don Lorenzo Milani, n. 22;
Per_ 3) revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
4) nessun assegno di mantenimento a favore del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente;
5) nessun assegno di mantenimento a favore della sig.ra che si dichiara Parte_1
economicamente autosufficiente;
6) il sig. si impegna a stipulare, entro 15 gg dalla pubblicazione della sentenza di Controparte_1 separazione, un contratto di comodato ad uso gratuito per l'immobile sito in Castegnato (Bs), Via Per_ Don Milani 22 della durata di 16 mesi a favore della sig.ra e dei figli e . Parte_1 Per_2
Le spese condominiali ordinarie e le utenze relative al citato immobile si ritengono integralmente a carico dei comodatari;
7) il sig. alla scadenza del contratto di cui al punto 5) che precede, si impegna a Controparte_1 stipulare per l'immobile sito in Castegnato (Bs), Via Don Milani 22 un contratto di locazione ad uso Per_ abitativo (4+4) a favore della sig.ra e dei figli e , con canone di locazione Parte_1 Per_2
annuale, rivalutabile Istat, di €. 4.800,00= da versarsi mensilmente in n. 12 rate anticipate di €.
400,00= cadauna. Le spese condominiali ordinarie e le utenze relative al citato immobile si ritengono integralmente a carico dei conduttori;
8) 1 coniugi, con la sottoscrizione del presente atto e con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti 5) e 6) che precedono, dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di dare e avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione;
9) 1 coniugi prestano sin d'ora piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale alle pattuizioni sottoscritte dagli stessi in via congiunta e conseguentemente rinunciano all'impugnazione p avverso la predetta sentenza;
10) spese legali compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Travagliato (BS) in data 29.4.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Travagliato (BS), al n.6, parte II, serie A, anno Per_ 1995, unione dalla quale sono nati i figli in data 18.2.2000 e , in data 5.8.2002. Per_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 30.5.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse in quanto le stesse appaiono conformi alla legge. Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.6.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209