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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3653 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Anna Ianniello
-attore-
e
Controparte_1
- convenuta contumace–
e
(C.F. e, per essa, (P.I. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Giacomo Pignata
- terza intervenuta–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 2.11.2021 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo che a seguito di un debito in c/c, il predetto, quale legale rappresentante della stipulava un contratto di Parte_2 finanziamento per la copertura debitoria con la - Controparte_1 filiale di Minturno-, con la garanzia fideiussoria rilasciata dallo stesso Pt_1 , e;
che, persistendo Controparte_4 Controparte_5 CP_6 la situazione debitoria, la banca notificava il D.I. n. 60/2017 del 17.1.2017 emesso dal Tribunale di Cassino, non opposto, per la somma complessiva di euro
163.897,52, derivante dal debito insistente su due conti correnti: euro 29.897,52 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 631617,36 ed euro
134.000,00 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 1352,40; che la banca, divenuto esecutivo il d.i. non opposto, si insinuava nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 221/2015; che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 29.1.2015 doveva essere dichiarato parzialmente nullo perché contenente le clausole dello schema ABI, con conseguente inefficacia della clausola di deroga all'art.1957 c.c.
Alla luce delle suddette deduzioni chiedeva accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa richiesta, azione ed eccezione, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che Controparte_1
sia decaduta dalla possibilità di poter agire nei confronti del Sig.
[...] Pt_1
per le motivazioni esposte nel punto di diritto n.1; 2. Accertare e dichiarare
[...]
l'annullamento del decreto ingiuntivo non opposto e, e, contestualmente dichiarare nulli tutti gli atti posti in essere successivamente alla data della notifica del decreto ingiuntivo, compresa l'insinuazione nella procedura esecutiva, per pretesa creditoria illegittima;
3. Riconoscere al ricorrente la somma di euro a titolo di risarcimento del danno ritenuta più equa ai fini di giustizia, in considerazione della illegittima somma creditoria pretesa da controparte, nonché in considerazione della illegittima insinuazione nella procedura esecutiva.”
Si costituiva in giudizio la rappresentata dalla Controparte_2 CP_3
contestando la domanda attorea ed eccependo la improcedibilità della
[...] domanda essendo intervenuto il giudicato sul decreto ingiuntivo n. 60/2017 non opposto;
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Cassino adito, a favore della
Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Roma sulla domanda di declaratoria di nullità della fideiussione prestata dal l'infondatezza della Pt_1 domanda.
Pertanto, la concludeva chiedendo “in via preliminare - Controparte_2 dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, stante il giudicato per assenza di opposizione del decreto ingiuntivo n. 60/2017, reso nei confronti del sig. , sulla base del rapporto di fideiussione;
- Parte_1 in subordine - dichiarare la competenza esclusiva del Tribunale Sezione
Specializzata delle Imprese di Roma, in luogo del Tribunale Civile di Cassino, essendo stato il contratto fideiussorio sottoscritto in data 29/01/2015 in Parte_3
- in via principale - rigettare l'avversa domanda ed ogni contraria istanza per
[...] le motivazioni di cui in atto, in quanto infondata in fatto e diritto - Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Disposto il mutamento di rito e concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, all'udienza del 5.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si rileva che l'attore deduce l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 60/2017 sul presupposto che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 29.1.2015 sotteso al credito oggetto di ingiunzione sia parzialmente nullo in quanto conforme a tre clausole (nn. 2, 6 8) dello schema di fideiussione predisposto dall'Associazione NCria TAna (ABI), dichiarate nulle dal provvedimento della NC d'TA n. 55 del 2 maggio 2005. Il predetto ha altresì precisato che avverso detto decreto ingiuntivo non è proposta opposizione.
Dalle allegazioni dell'attore risulta che detto decreto ingiuntivo non è stato opposto nel termine di cui all'art. 645 c.p.c.
In proposito, occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini concessi per la proposizione del giudizio di opposizione diviene esecutivo (cfr. art. 647 c.p.c.) nonché incontrovertibile.
Per quanto concerne i confini della definitività del provvedimento monitorio, secondo l'indirizzo prevalente della dottrina e della giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia preclusiva che si forma sull'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo è paragonabile a quella che l'art. 2909 c.c. ricollega alla sentenza di condanna passata in giudicato, che, com'è noto, “copre il dedotto e il deducibile”
(Cass. n. 8901/2024; Cass. n. 22465/2018; Cass. n. 28318/2017; Cass. n.
13207/2015; Cass. n. 18725/2007; Cass. n. 16540/2006).
Da ciò discende che anche il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano (Cass. n. 36308/2023; Cass. s.u. n. 11549/1998), ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. n. 19113/2018), mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. n.
37269/2021; Cass. n. 11360/2010). Quindi, nel caso di provvedimento ingiuntivo divenuto incontestabile, non è più consentito al debitore nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diverso credito contestare la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito non opposto.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, il giudicato formale e sostanziale si forma nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato l'idoneità della notificazione a provocare un contraddittorio eventuale e posticipato sulla domanda proposta con il decreto ingiuntivo, il decorso del termine e la mancata opposizione, dichiari esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
(Cass. n. 1650/2014; Cass. n. 2112/2014; Cass. n. 3987/2016; Cass. n.
23679/2017; Cass. n. 23775/2017; Cass. n. 25191/2017; Cass. n. 21583/2018;
Cass. n. 8260/2014). In base a questa opzione interpretativa, quindi, il conferimento di esecutività ha efficacia costitutiva ed ex nunc con riguardo al giudicato formale e sostanziale.
Nel caso di specie è documentalmente provato che il decreto ingiuntivo n.
60/2017 emesso nei confronti di non è stato opposto dal predetto Parte_1 nei termini concessi per la proposizione del giudizio di opposizione e che, in conseguenza di ciò, detto decreto è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647
c.p.c. in data 5 maggio 2017.
Alla luce dei principi sopra richiamati, può quindi affermarsi che è precluso all'attore far valere nel presente giudizio questioni attinenti alla validità del titolo sotteso alla pretesa azionata dal creditore con il decreto ingiuntivo n. 60/2017, stante la formazione del giudicato sull'accertamento ivi contenuto.
Ad una diversa conclusione non potrebbe giungersi neppure valorizzando i dicta affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479 poiché i principi affermati dai giudici di legittimità riguardano il diverso caso in cui il giudice del procedimento monitorio non abbia espressamente motivato circa l'assenza di clausole abusive nel contratto concluso tra professionista e consumatore, mentre nel caso di specie il tema d'indagine riguarda la nullità parziale di un contratto di fideiussione dovuto a contrarietà alla normativa antitrust.
3. Ad ogni modo, anche a non voler condividere tali rilievi, si evidenzia che la domanda in esame deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Segnatamente, recentemente la Corte di Cassazione ha evidenziato che, ai fini della integrazione della nullità parziale della fideiussione conforme allo schema
ABI, occorre che dagli atti emergano le seguenti circostanze fattuali: 1) l'esistenza del provvedimento della NC d'TA; 2) la natura della fideiussione, posto che il provvedimento della NC d'TA riguarda solo le fideiussioni omnibus;
3)
l'epoca di stipulazione della fideiussione, atteso che il provvedimento anzidetto non costituisce idonea prova dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'accertamento operato nel 2005; 4) il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità, l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'TA e la compresenza delle stesse;
5) gli effetti della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza
(totale o parziale) del debito gravante sul fideiussore (Cass. n. n. 30383/2024).
Nel caso in esame, la fideiussione in atti è stata rilasciata nel 2015, successivamente all'accertamento operato dalla NC d'TA nel 2005.
Quindi, trattandosi di garanzia non rilasciata entro l'ambito temporale cui è riferibile l'accertamento della NC d'TA, ne consegue che il garante che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE è tenuto a provare l'elemento costitutivo dell'invocata nullità, ovvero l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme e generalizzata da parte delle banche delle clausole contestate, con l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, privando i contraenti del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e diversificati e quindi in reciproca concorrenza, non rivestendo il menzionato provvedimento “fede privilegiata” (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26847).
Oltre a ciò, l'attore non ha prodotto né il Provvedimento della NC d'TA n.
55/2005 né il collegato schema ABI, nonostante l'onere sullo stesso gravante, trattandosi di atto regolamentare sottratto all'operatività del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c. e non qualificabile come “fatto notorio” ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Cass. n. n. 30383/2024). Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande dell'attore vanno rigettate.
4. In relazione alla legittimazione sostanziale passiva della Controparte_2 occorre evidenziare quanto segue.
La domanda principale è stata spiegata da nei confronti della CP_7
la quale non si è costituita in giudizio. È Controparte_1 intervenuta nel giudizio quale presunta cessionaria del Controparte_2 credito dedotto in lite.
A fronte di ciò, l'attore ha eccepito che dalla documentazione acquisita non emerge che il credito in oggetto sia incluso nella cessione del 20.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Uffficiale n. 151/2017.
Ciò posto, si evidenzia che il nucleo della questione proposta dall'attore concerne il problema della prova giudiziale del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni “in blocco” regolate dall'art. 58 TUB.
Per offrire una completa ricostruzione della questione occorre fare qualche breve considerazione in merito al regime probatorio della titolarità sostanziale del diritto azionato in giudizio.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa
(Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Al riguardo, occorre considerare che la prova della titolarità del diritto azionato dal cessionario non è una questione puramente formale se si considera l'interesse del debitore a compiere un efficace pagamento liberatorio e, quindi, la sua facoltà di indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca formale della cessione (Cass.
n. 28093/2021; Cass. n. 18016/2018; Cass. n. 13253/2006).
Deve, quindi, segnalarsi che la dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore (Trib. Prato,
n. 70/2022).
Ecco allora che la questione della prova giudiziale dei singoli rapporti rientranti nella cessione “in blocco” ex art. 58 TUB e del valore probatorio ascrivibile all'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale va analizzata nella prospettiva dell'interesse del debitore al giusto pagamento. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla NC d'TA.
L'art. 58 TUB, quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore,
a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
Tuttavia, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., n. 2780/2019).
La pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale, invero, si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., sicché essa “è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” (Cass., n. 22548/2018).
In tale prospettiva, la giurisprudenza più recente sembra ritenere che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
Rilevante è la recente pronuncia di legittimità n. 5857/2022 che, ponendosi in linea di continuità con i principi affermati dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 24798/2020, ha ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. anche Cass. n. 26127/2024; Cass., n. 24047/2021; Cass., n.
10200/2021; Cass., n. 5617/2020; Cass., n. 22151/2019; Cass., n.
22268/2018; Cass., n. 4453/2018; Cass., n. 4116/2016. Nella giurisprudenza di merito v. App. Catania, n. 49/2022; App. Ancona, n. 90/2022; Trib. Salerno, n.
729/2022 e n. 765/2022; Trib. Teramo, n. 162/2022; Trib. Parma, n. 278/2022;
Trib. Roma, n. 2728/2022; Trib. Rieti, n. 9/2022; Trib. Termini Merese, n.
119/2022).
Tanto premesso in punto di diritto, si evidenzia che nel caso in esame la
[...]
a riprova della titolarità del rapporto dedotto in lite, ha prodotto in Controparte_2 giudizio l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151/2017.
Tale avviso include nelle posizione cedute crediti che soddisfano i seguenti criteri
“(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a
BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre
2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i “Crediti BMPS”)”.
Tale estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si ritiene sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l'indicazione del credito dedotto in lite ma solo
"tipologie di crediti", individuando criteri “generali” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione, tenuto altresì conto dell'assenza di riferimenti all'arco temporale entro il quale sono stati collocati i rapporti oggetto di cessione (in arg. Cass. n. 17944/2023).
A fronte della specifica contestazione svolta dall'attore nelle note del 7.11.2022, la terza intervenuta non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione comprovante l'inclusione del credito azionato nella cessione in oggetto. Invero, la predetta non ha introdotto nel giudizio nessun altro elemento idoneo al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, come il contratto di cessione accompagnato dall'elenco delle posizioni cedute o eventuali comunicazioni stragiudiziali della cedente (In argomento v. Cass., n. 5997/2006; Cass., n.
14610/2004; App. Torino, n. 297/2022; App. l'Aquila, n. 268/2022; Trib.
Verona, 14.11.2020).
Tuttavia, come visto, nel caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto dedotto in lite, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Tale dimostrazione non è stata fornita.
5. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande proposte da;
Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite
Cassino, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3653 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Anna Ianniello
-attore-
e
Controparte_1
- convenuta contumace–
e
(C.F. e, per essa, (P.I. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Giacomo Pignata
- terza intervenuta–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 2.11.2021 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo che a seguito di un debito in c/c, il predetto, quale legale rappresentante della stipulava un contratto di Parte_2 finanziamento per la copertura debitoria con la - Controparte_1 filiale di Minturno-, con la garanzia fideiussoria rilasciata dallo stesso Pt_1 , e;
che, persistendo Controparte_4 Controparte_5 CP_6 la situazione debitoria, la banca notificava il D.I. n. 60/2017 del 17.1.2017 emesso dal Tribunale di Cassino, non opposto, per la somma complessiva di euro
163.897,52, derivante dal debito insistente su due conti correnti: euro 29.897,52 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 631617,36 ed euro
134.000,00 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 1352,40; che la banca, divenuto esecutivo il d.i. non opposto, si insinuava nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 221/2015; che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 29.1.2015 doveva essere dichiarato parzialmente nullo perché contenente le clausole dello schema ABI, con conseguente inefficacia della clausola di deroga all'art.1957 c.c.
Alla luce delle suddette deduzioni chiedeva accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa richiesta, azione ed eccezione, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che Controparte_1
sia decaduta dalla possibilità di poter agire nei confronti del Sig.
[...] Pt_1
per le motivazioni esposte nel punto di diritto n.1; 2. Accertare e dichiarare
[...]
l'annullamento del decreto ingiuntivo non opposto e, e, contestualmente dichiarare nulli tutti gli atti posti in essere successivamente alla data della notifica del decreto ingiuntivo, compresa l'insinuazione nella procedura esecutiva, per pretesa creditoria illegittima;
3. Riconoscere al ricorrente la somma di euro a titolo di risarcimento del danno ritenuta più equa ai fini di giustizia, in considerazione della illegittima somma creditoria pretesa da controparte, nonché in considerazione della illegittima insinuazione nella procedura esecutiva.”
Si costituiva in giudizio la rappresentata dalla Controparte_2 CP_3
contestando la domanda attorea ed eccependo la improcedibilità della
[...] domanda essendo intervenuto il giudicato sul decreto ingiuntivo n. 60/2017 non opposto;
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Cassino adito, a favore della
Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Roma sulla domanda di declaratoria di nullità della fideiussione prestata dal l'infondatezza della Pt_1 domanda.
Pertanto, la concludeva chiedendo “in via preliminare - Controparte_2 dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, stante il giudicato per assenza di opposizione del decreto ingiuntivo n. 60/2017, reso nei confronti del sig. , sulla base del rapporto di fideiussione;
- Parte_1 in subordine - dichiarare la competenza esclusiva del Tribunale Sezione
Specializzata delle Imprese di Roma, in luogo del Tribunale Civile di Cassino, essendo stato il contratto fideiussorio sottoscritto in data 29/01/2015 in Parte_3
- in via principale - rigettare l'avversa domanda ed ogni contraria istanza per
[...] le motivazioni di cui in atto, in quanto infondata in fatto e diritto - Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Disposto il mutamento di rito e concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, all'udienza del 5.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si rileva che l'attore deduce l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 60/2017 sul presupposto che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 29.1.2015 sotteso al credito oggetto di ingiunzione sia parzialmente nullo in quanto conforme a tre clausole (nn. 2, 6 8) dello schema di fideiussione predisposto dall'Associazione NCria TAna (ABI), dichiarate nulle dal provvedimento della NC d'TA n. 55 del 2 maggio 2005. Il predetto ha altresì precisato che avverso detto decreto ingiuntivo non è proposta opposizione.
Dalle allegazioni dell'attore risulta che detto decreto ingiuntivo non è stato opposto nel termine di cui all'art. 645 c.p.c.
In proposito, occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini concessi per la proposizione del giudizio di opposizione diviene esecutivo (cfr. art. 647 c.p.c.) nonché incontrovertibile.
Per quanto concerne i confini della definitività del provvedimento monitorio, secondo l'indirizzo prevalente della dottrina e della giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia preclusiva che si forma sull'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo è paragonabile a quella che l'art. 2909 c.c. ricollega alla sentenza di condanna passata in giudicato, che, com'è noto, “copre il dedotto e il deducibile”
(Cass. n. 8901/2024; Cass. n. 22465/2018; Cass. n. 28318/2017; Cass. n.
13207/2015; Cass. n. 18725/2007; Cass. n. 16540/2006).
Da ciò discende che anche il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano (Cass. n. 36308/2023; Cass. s.u. n. 11549/1998), ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. n. 19113/2018), mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. n.
37269/2021; Cass. n. 11360/2010). Quindi, nel caso di provvedimento ingiuntivo divenuto incontestabile, non è più consentito al debitore nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diverso credito contestare la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito non opposto.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, il giudicato formale e sostanziale si forma nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato l'idoneità della notificazione a provocare un contraddittorio eventuale e posticipato sulla domanda proposta con il decreto ingiuntivo, il decorso del termine e la mancata opposizione, dichiari esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
(Cass. n. 1650/2014; Cass. n. 2112/2014; Cass. n. 3987/2016; Cass. n.
23679/2017; Cass. n. 23775/2017; Cass. n. 25191/2017; Cass. n. 21583/2018;
Cass. n. 8260/2014). In base a questa opzione interpretativa, quindi, il conferimento di esecutività ha efficacia costitutiva ed ex nunc con riguardo al giudicato formale e sostanziale.
Nel caso di specie è documentalmente provato che il decreto ingiuntivo n.
60/2017 emesso nei confronti di non è stato opposto dal predetto Parte_1 nei termini concessi per la proposizione del giudizio di opposizione e che, in conseguenza di ciò, detto decreto è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647
c.p.c. in data 5 maggio 2017.
Alla luce dei principi sopra richiamati, può quindi affermarsi che è precluso all'attore far valere nel presente giudizio questioni attinenti alla validità del titolo sotteso alla pretesa azionata dal creditore con il decreto ingiuntivo n. 60/2017, stante la formazione del giudicato sull'accertamento ivi contenuto.
Ad una diversa conclusione non potrebbe giungersi neppure valorizzando i dicta affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479 poiché i principi affermati dai giudici di legittimità riguardano il diverso caso in cui il giudice del procedimento monitorio non abbia espressamente motivato circa l'assenza di clausole abusive nel contratto concluso tra professionista e consumatore, mentre nel caso di specie il tema d'indagine riguarda la nullità parziale di un contratto di fideiussione dovuto a contrarietà alla normativa antitrust.
3. Ad ogni modo, anche a non voler condividere tali rilievi, si evidenzia che la domanda in esame deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Segnatamente, recentemente la Corte di Cassazione ha evidenziato che, ai fini della integrazione della nullità parziale della fideiussione conforme allo schema
ABI, occorre che dagli atti emergano le seguenti circostanze fattuali: 1) l'esistenza del provvedimento della NC d'TA; 2) la natura della fideiussione, posto che il provvedimento della NC d'TA riguarda solo le fideiussioni omnibus;
3)
l'epoca di stipulazione della fideiussione, atteso che il provvedimento anzidetto non costituisce idonea prova dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'accertamento operato nel 2005; 4) il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità, l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'TA e la compresenza delle stesse;
5) gli effetti della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza
(totale o parziale) del debito gravante sul fideiussore (Cass. n. n. 30383/2024).
Nel caso in esame, la fideiussione in atti è stata rilasciata nel 2015, successivamente all'accertamento operato dalla NC d'TA nel 2005.
Quindi, trattandosi di garanzia non rilasciata entro l'ambito temporale cui è riferibile l'accertamento della NC d'TA, ne consegue che il garante che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE è tenuto a provare l'elemento costitutivo dell'invocata nullità, ovvero l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme e generalizzata da parte delle banche delle clausole contestate, con l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, privando i contraenti del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e diversificati e quindi in reciproca concorrenza, non rivestendo il menzionato provvedimento “fede privilegiata” (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26847).
Oltre a ciò, l'attore non ha prodotto né il Provvedimento della NC d'TA n.
55/2005 né il collegato schema ABI, nonostante l'onere sullo stesso gravante, trattandosi di atto regolamentare sottratto all'operatività del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c. e non qualificabile come “fatto notorio” ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Cass. n. n. 30383/2024). Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande dell'attore vanno rigettate.
4. In relazione alla legittimazione sostanziale passiva della Controparte_2 occorre evidenziare quanto segue.
La domanda principale è stata spiegata da nei confronti della CP_7
la quale non si è costituita in giudizio. È Controparte_1 intervenuta nel giudizio quale presunta cessionaria del Controparte_2 credito dedotto in lite.
A fronte di ciò, l'attore ha eccepito che dalla documentazione acquisita non emerge che il credito in oggetto sia incluso nella cessione del 20.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Uffficiale n. 151/2017.
Ciò posto, si evidenzia che il nucleo della questione proposta dall'attore concerne il problema della prova giudiziale del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni “in blocco” regolate dall'art. 58 TUB.
Per offrire una completa ricostruzione della questione occorre fare qualche breve considerazione in merito al regime probatorio della titolarità sostanziale del diritto azionato in giudizio.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa
(Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Al riguardo, occorre considerare che la prova della titolarità del diritto azionato dal cessionario non è una questione puramente formale se si considera l'interesse del debitore a compiere un efficace pagamento liberatorio e, quindi, la sua facoltà di indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca formale della cessione (Cass.
n. 28093/2021; Cass. n. 18016/2018; Cass. n. 13253/2006).
Deve, quindi, segnalarsi che la dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore (Trib. Prato,
n. 70/2022).
Ecco allora che la questione della prova giudiziale dei singoli rapporti rientranti nella cessione “in blocco” ex art. 58 TUB e del valore probatorio ascrivibile all'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale va analizzata nella prospettiva dell'interesse del debitore al giusto pagamento. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla NC d'TA.
L'art. 58 TUB, quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore,
a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
Tuttavia, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., n. 2780/2019).
La pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale, invero, si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., sicché essa “è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” (Cass., n. 22548/2018).
In tale prospettiva, la giurisprudenza più recente sembra ritenere che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
Rilevante è la recente pronuncia di legittimità n. 5857/2022 che, ponendosi in linea di continuità con i principi affermati dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 24798/2020, ha ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. anche Cass. n. 26127/2024; Cass., n. 24047/2021; Cass., n.
10200/2021; Cass., n. 5617/2020; Cass., n. 22151/2019; Cass., n.
22268/2018; Cass., n. 4453/2018; Cass., n. 4116/2016. Nella giurisprudenza di merito v. App. Catania, n. 49/2022; App. Ancona, n. 90/2022; Trib. Salerno, n.
729/2022 e n. 765/2022; Trib. Teramo, n. 162/2022; Trib. Parma, n. 278/2022;
Trib. Roma, n. 2728/2022; Trib. Rieti, n. 9/2022; Trib. Termini Merese, n.
119/2022).
Tanto premesso in punto di diritto, si evidenzia che nel caso in esame la
[...]
a riprova della titolarità del rapporto dedotto in lite, ha prodotto in Controparte_2 giudizio l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151/2017.
Tale avviso include nelle posizione cedute crediti che soddisfano i seguenti criteri
“(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a
BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre
2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i “Crediti BMPS”)”.
Tale estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si ritiene sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l'indicazione del credito dedotto in lite ma solo
"tipologie di crediti", individuando criteri “generali” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione, tenuto altresì conto dell'assenza di riferimenti all'arco temporale entro il quale sono stati collocati i rapporti oggetto di cessione (in arg. Cass. n. 17944/2023).
A fronte della specifica contestazione svolta dall'attore nelle note del 7.11.2022, la terza intervenuta non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione comprovante l'inclusione del credito azionato nella cessione in oggetto. Invero, la predetta non ha introdotto nel giudizio nessun altro elemento idoneo al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, come il contratto di cessione accompagnato dall'elenco delle posizioni cedute o eventuali comunicazioni stragiudiziali della cedente (In argomento v. Cass., n. 5997/2006; Cass., n.
14610/2004; App. Torino, n. 297/2022; App. l'Aquila, n. 268/2022; Trib.
Verona, 14.11.2020).
Tuttavia, come visto, nel caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto dedotto in lite, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Tale dimostrazione non è stata fornita.
5. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande proposte da;
Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite
Cassino, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella