Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4408/2020 R.G. TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile Parte_1 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Rossella CP_1 Del Sarto, come da procura generale in atti RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.7.20, l'istante in epigrafe ha esposto di aver contratto malattia professionale (pleuropatia asbestosica) a seguito della quale l'istituto convenuto aveva riconosciuto postumi in misura del 2%, non indennizzabili. Proposto ricorso in opposizione, lo stesso ha avuto esito negativo. Esauritosi, pertanto, infruttuosamente l'iter amministrativo, ha chiesto a questo Giudice l'accertamento della sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 16% o comunque nella misura che risulterà in corso di causa, e la condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore della prestazione corrispondente. Costituitosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1 Ammessa ed espletata consulenza medico-legale dal precedente giudicante (essendo la scrivente subentrata nella trattazione del presente procedimento solo in data 16.4.25), la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui segue. Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'artic primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di CP_1 entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata». Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato».
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è risultato che il ricorrente è affetto dalle patologie indicate nella relazione peritale, di evidente origine professionale (tenuto conto della certificazione in atti attestante l'esposizione all'amianto del CP_1 ricorrente, cfr. prod. ric.), riconoscendo al ricorrente un danno biologico indennizzabile nella misura del 7% e ciò a decorrere da luglio 2020. Ne consegue che l' vada condannato a corrispondere l'indennizzo in forma di capitale CP_1 derivante dall'applicazione della percentuale emersa all'esito della CTU e pari al 7% con decorrenza dal luglio 2020, oltre interessi legali, ex art.16, 6°comma L.412/91. Sussistono giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento della domanda e della decorrenza della percentuale accertata, per compensare integralmente le spese di lite. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente, dell'indennizzo in forma di capitale commisurato ad una percentuale di danno biologico accertato del 7% a decorrere dal luglio 2020, oltre interessi legali come in motivazione;
b) compensa le spese di lite. Si comunichi. Nola, 27.5.25
Il Giudice del lavoro dr.ssa Fabrizia Di Palma