TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 24/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1854/2024, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Visalli Salvatore;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaezza Livia;
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Longhitano Giuseppina;
-resistente-
Oggetto: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
opposizione ad avviso di addebito;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/02/2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202300000633000 e il sotteso avviso di addebito n. 593 2023 000 03647 86 000, deducendo che quest'ultimo era stato oggetto di annullamento con sentenza n. 4216/2023 resa dall'intestato ufficio e chiedendo
1 quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “Previa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione di retta ad ottenere somme non dovute per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e
l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi espressi in narrativa”.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in ordine all'annullamento dell'avviso di addebito.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di (cfr. ordinanza CP_3 dell'8.11.2024), l'Ente si è costituito con memoria del 24.1.2025 deducendo l'intervenuto annullamento in via amministrativa dell'avviso di addebito opposto quale effetto del suo annullamento in altro giudizio, conseguente all'accertata violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs.
46/1999. Ha chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'udienza del 24.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto sgravio dei crediti sottesi all'avviso opposto in giudizio, come documentato da
. CP_3
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
A riguardo, invitate a interloquire sul punto, con le note scritte per l'udienza di trattazione della causa, sia parte ricorrente che hanno preso atto dell'intervenuto sgravio, CP_4
associandosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere, pur insistendo nelle rispettive deduzioni in ordine alle spese di lite.
Alla stregua delle superiori considerazioni, considerato l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito oggetto di causa e la conseguente perdita di efficacia, in parte qua, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo, le spese di lite tra parte ricorrente e l' Controparte_2 possono essere compensate, considerato il provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito è stato adottato in data 18.11.2024 (cfr. doc. 1 di ), ossia in data successiva alla CP_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che dunque appariva legittima all'atto della sua formazione, non essendo stata l' nemmeno parte del giudizio di annullamento CP_4
dell'avviso (cfr. sentenza n. 4216/2023 del Tribunale di Catania prodotta da parte ricorrente).
Quanto ai rapporti tra parte ricorrente e , l'annullamento d'ufficio dei crediti sottesi CP_3 all'avviso di addebito opposto consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in CP_3 dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del DM 55/2014 (fino a €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1854/2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e;
Controparte_2
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si liquidano, CP_3 nella misura già dimidiata, nella somma di € 932,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catania, 24/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 24/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1854/2024, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Visalli Salvatore;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaezza Livia;
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Longhitano Giuseppina;
-resistente-
Oggetto: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
opposizione ad avviso di addebito;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/02/2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202300000633000 e il sotteso avviso di addebito n. 593 2023 000 03647 86 000, deducendo che quest'ultimo era stato oggetto di annullamento con sentenza n. 4216/2023 resa dall'intestato ufficio e chiedendo
1 quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “Previa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione di retta ad ottenere somme non dovute per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e
l'illegittimità dell'atto impugnato per i motivi espressi in narrativa”.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in ordine all'annullamento dell'avviso di addebito.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di (cfr. ordinanza CP_3 dell'8.11.2024), l'Ente si è costituito con memoria del 24.1.2025 deducendo l'intervenuto annullamento in via amministrativa dell'avviso di addebito opposto quale effetto del suo annullamento in altro giudizio, conseguente all'accertata violazione dell'art. 24 co. 3 D.lgs.
46/1999. Ha chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'udienza del 24.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto sgravio dei crediti sottesi all'avviso opposto in giudizio, come documentato da
. CP_3
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
A riguardo, invitate a interloquire sul punto, con le note scritte per l'udienza di trattazione della causa, sia parte ricorrente che hanno preso atto dell'intervenuto sgravio, CP_4
associandosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere, pur insistendo nelle rispettive deduzioni in ordine alle spese di lite.
Alla stregua delle superiori considerazioni, considerato l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito oggetto di causa e la conseguente perdita di efficacia, in parte qua, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo, le spese di lite tra parte ricorrente e l' Controparte_2 possono essere compensate, considerato il provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito è stato adottato in data 18.11.2024 (cfr. doc. 1 di ), ossia in data successiva alla CP_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che dunque appariva legittima all'atto della sua formazione, non essendo stata l' nemmeno parte del giudizio di annullamento CP_4
dell'avviso (cfr. sentenza n. 4216/2023 del Tribunale di Catania prodotta da parte ricorrente).
Quanto ai rapporti tra parte ricorrente e , l'annullamento d'ufficio dei crediti sottesi CP_3 all'avviso di addebito opposto consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in CP_3 dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del DM 55/2014 (fino a €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1854/2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e;
Controparte_2
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si liquidano, CP_3 nella misura già dimidiata, nella somma di € 932,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catania, 24/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3