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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
03/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3171 dell'anno 2022
TRA
n. il 29.10.1942 in Roma – Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
STEFANO PANNONE presso lo studio del quale, in NAPOLI al CORSO UMBERTO
I n. 293, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
– in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti per Notar 22 marzo 2024, dall'avv. Elisa Nannucci Per_1
unitamente alla è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 55
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 19/12/2022, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1469 pronunziata in data 14/10/2022 con la quale il
Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di
CP_ accertamento della irripetibilità di € 12.268,10 pretesi in restituzione dall' per somme asseritamente corrisposte in più sulla pensione di categoria VO n. 10108980 in godimento ad esso appellante. Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva escluso la buona fede di esso percipiente atteso che la asserita omessa comunicazione dell'attività lavorativa all'estero era irrilevante poiché l' aveva conoscenza diretta della circostanza. CP_1
L' , in altri termini non era stato indotto in errore da esso assicurato e pertanto CP_1
aveva diritto di ripetere soltanto le somme versate successivamente all'accertamento della natura indebita dell'erogazione e quindi, per il caso di specie, sono quelle relative all'anno 2018.
In ogni caso, a mente dell'art. 52 della legge 88/1989, l' non aveva titolo per CP_1
ripetere i ratei di pensione in mancanza di dolo dell'assicurato.
1.1 Con il secondo motivo di appello ha, poi, evidenziato l'illegittimità del
CP_ provvedimento di accertamento e ripetizione emesso dall' in data 30 gennaio 2018 per genericità della motivazione.
1.2 Da ultimo ha evidenziato che il credito vantato dall' era in parte prescritto CP_1
essendo decorso oltre un decennio tra la data della richiesta di restituzione e quella dell'erogazione della somma.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarato che esso appellante non era tenuto alla restituzione della somma di €
12.268,10 o, in via subordinata, che era tenuto alla restituzione delle minori somme CP_ maturate successivamente al 29 gennaio 2008 con conseguente condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto sulla pensione spettante, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha evidenziato la infondatezza delle CP_1
avverse censure.
Ha eccepito, altresì, la irritualità della produzione in grado di appello del provvedimento del 26 febbraio 2021 da quale asseritamente risultava la conoscenza dell'accredito della contribuzione estera.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame con ogni conseguenza in ordine alle spese.
3. Depositato il fascicolo di parte di primo grado in forma cartacea, alla odierna udienza la causa è tata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere che, con provvedimento del 30 ottobre 2018 l' ha chiesto CP_1
all'odierno appellante la restituzione della somma di € 12.268,10 asseritamente corrisposta in più sui ratei di pensione erogati tra il 1 novembre 2007 ed il 28 Febbraio
2018.
Il provvedimento non reca alcuna motivazione ma, con la memoria ex art 416 c.p.c. ritualmente depositata dall' nel giudizio di primo grado, si è chiarito che, a CP_1
seguito della domanda di ricostituzione presentata dallo stesso in data 5 Parte_1
maggio 2017, l' era venuto a conoscenza della sovrapposizione della contribuzione CP_1
italiana con quella estera.
Il primo Giudice, con la sentenza oggi gravata, ha ritenuto che l' avesse CP_1
comprovato l'erogazione delle somme non dovute e che le stesse fossero ripetibili poiché era stato dimostrato che il aveva reso una dichiarazione non Parte_1
conforme al vero.
Secondo la gravata sentenza assumeva carattere dirimente la mancata dichiarazione, nella apposita sezione della domanda di pensione presentata dal ricorrente il 31 luglio
2007 e nella domanda di ricostituzione proposta in data 5 maggio 2017, dell'attività lavorativa espletata all'estero.
4.1 Con il primo motivo di appello l'assicurato censura, in punto di fatto, la detta ricostruzione evidenziando come, alla data del 31 luglio 2007, esso appellante non fosse percettore della pensione estera erogatagli soltanto a far tempo dal 1 luglio 2011.
Precisa, poi, di non avere compilato il QUADRO I della domanda di pensione poiché destinato alle notizie sulla situazione assicurativa mancante all'Istituto laddove la circostanza del versamento di contribuzione estera era a conoscenza dell' CP_1
La censura, ad avviso di questa Corte, deve essere accolta.
L'odierno appellante, infatti, risulta avere proposto all' in data 31 agosto CP_1
2000, domanda di pensione di vecchiaia, respinta dall' con provvedimento del CP_1
26 febbraio 2001, sul rilievo che il requisito contributivo non poteva ritenersi raggiunto nemmeno con il cumulo dei 187 contributi versati in Germania.
Alla luce del detto documento, non appare revocabile in dubbio che la circostanza del versamento dei contributi esteri non potesse considerarsi mancante all'Istituto e, più in generale, che la omessa dichiarazione non potesse essere equiparata, quoad effectum, al dolo ex art. 13 della legge 412/1991.
Detta norma, come è noto, consente la ripetibilità delle somme indebitamente erogate dall' qualora il percipiente abbia omesso la segnalazione di fatti CP_1
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
4.2 Sostiene, tuttavia, la difesa dell'appellato che il documento in questione è stato irritualmente prodotto soltanto nel grado di appello e che, pertanto, non può fondare una pronunzia favorevole all'appellante.
Questa Corte, in applicazione del consolidato orientamento interpretativo di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024) ritiene che il documento in questione costituisca una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c..
Soltanto mediante detto documento, ad avviso della Corte, può giungersi ad una ricostruzione processuale conforme alla verità materiale ed idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la correttezza della ricostruzione accolta dalla pronuncia gravata.
Con ordinanza pronunziata in data 29.3.2022, infatti, il primo Giudice ha onerato l' di chiarire le modalità con cui è venuto a conoscenza di tale prestazione CP_1 lavorativa all'estero ma l' , che pure ha emesso il provvedimento in data 26 CP_1
febbraio 2001, si è limitato a versare in atti soltanto le dichiarazioni rese dal in data successiva al provvedimento medesimo che, ovviamente, hanno Parte_1
assunto un valore del tutto diverso poiché sono apparse dirette ad occultare una circostanza della quale, invece, l'odierno appellato aveva piena conoscenza.
Dunque, la tardiva produzione documentale consente soltanto di ristabilire l'equilibrio delle posizioni di allegazione e prova e di rispettare il principio di circolarità che sovraintede al rito del lavoro.
5. Conclusivamente, deve ritenersi accertato che l'appellato , fin da epoca di CP_1
gran lunga precedente alla proposizione della domanda di ricostituzione del maggio
2017, era a conoscenza del versamento della contribuzione estera e dei periodi cui questa si riferiva atteso che il provvedimento del 26 febbraio 2001 indica con esattezza il numero dei contributi e l'intervallo temporale cui si riferiscono.
Non può, pertanto, configurarsi, come ritenuto dalla gravata sentenza, la ipotesi di cui all'art. 13 della legge 412/1991 avendosi riguardo a circostanze non solo conoscibili ma certamente conosciute dall' . CP_1
Le somme pretese in restituzione, quindi, non erano ripetibili.
6. Ragioni di completezza espositiva impongono di evidenziare anche una autonoma ragione di infondatezza della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Come è noto, il termine prescrizionale applicabile alla azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. è decennale e decorre dalla data dell'avvenuto pagamento. Nel caso che qui ne occupa, l' ha chiesto la restituzione di somme erogate a CP_1
decorrere dal novembre 2007 con un provvedimento del 30 gennaio 2018.
Dunque, le somme erogate dal novembre 2007 al gennaio 2008 non potevano essere richieste in restituzione anche per l'avvenuto decorso del termine prescrizionale.
7. La gravata sentenza, pertanto, deve essere riformata e deve dichiararsi la irripetibilità della somma di € 12.268,10 e condannarsi l' alla restituzione di CP_1
quanto trattenuto sui ratei della pensione in godimento al per il detto titolo. Parte_1
8. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irripetibile la somma di € 12.268,10 pretesa in restituzione dall' CP_1
- condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto, per il detto titolo, dai ratei CP_1
della pensione VO 10108980;
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € CP_1
2.700,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.900,00 per l'appello oltre, per ciascun grado spese generali come per legge, IVA e CPA , con attribuzione all'avv. S. Pannone, anticipatario.
In Napoli, il 03/02/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
03/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3171 dell'anno 2022
TRA
n. il 29.10.1942 in Roma – Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
STEFANO PANNONE presso lo studio del quale, in NAPOLI al CORSO UMBERTO
I n. 293, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
– in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti per Notar 22 marzo 2024, dall'avv. Elisa Nannucci Per_1
unitamente alla è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 55
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 19/12/2022, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1469 pronunziata in data 14/10/2022 con la quale il
Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato la domanda di
CP_ accertamento della irripetibilità di € 12.268,10 pretesi in restituzione dall' per somme asseritamente corrisposte in più sulla pensione di categoria VO n. 10108980 in godimento ad esso appellante. Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva escluso la buona fede di esso percipiente atteso che la asserita omessa comunicazione dell'attività lavorativa all'estero era irrilevante poiché l' aveva conoscenza diretta della circostanza. CP_1
L' , in altri termini non era stato indotto in errore da esso assicurato e pertanto CP_1
aveva diritto di ripetere soltanto le somme versate successivamente all'accertamento della natura indebita dell'erogazione e quindi, per il caso di specie, sono quelle relative all'anno 2018.
In ogni caso, a mente dell'art. 52 della legge 88/1989, l' non aveva titolo per CP_1
ripetere i ratei di pensione in mancanza di dolo dell'assicurato.
1.1 Con il secondo motivo di appello ha, poi, evidenziato l'illegittimità del
CP_ provvedimento di accertamento e ripetizione emesso dall' in data 30 gennaio 2018 per genericità della motivazione.
1.2 Da ultimo ha evidenziato che il credito vantato dall' era in parte prescritto CP_1
essendo decorso oltre un decennio tra la data della richiesta di restituzione e quella dell'erogazione della somma.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarato che esso appellante non era tenuto alla restituzione della somma di €
12.268,10 o, in via subordinata, che era tenuto alla restituzione delle minori somme CP_ maturate successivamente al 29 gennaio 2008 con conseguente condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto sulla pensione spettante, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha evidenziato la infondatezza delle CP_1
avverse censure.
Ha eccepito, altresì, la irritualità della produzione in grado di appello del provvedimento del 26 febbraio 2021 da quale asseritamente risultava la conoscenza dell'accredito della contribuzione estera.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame con ogni conseguenza in ordine alle spese.
3. Depositato il fascicolo di parte di primo grado in forma cartacea, alla odierna udienza la causa è tata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere che, con provvedimento del 30 ottobre 2018 l' ha chiesto CP_1
all'odierno appellante la restituzione della somma di € 12.268,10 asseritamente corrisposta in più sui ratei di pensione erogati tra il 1 novembre 2007 ed il 28 Febbraio
2018.
Il provvedimento non reca alcuna motivazione ma, con la memoria ex art 416 c.p.c. ritualmente depositata dall' nel giudizio di primo grado, si è chiarito che, a CP_1
seguito della domanda di ricostituzione presentata dallo stesso in data 5 Parte_1
maggio 2017, l' era venuto a conoscenza della sovrapposizione della contribuzione CP_1
italiana con quella estera.
Il primo Giudice, con la sentenza oggi gravata, ha ritenuto che l' avesse CP_1
comprovato l'erogazione delle somme non dovute e che le stesse fossero ripetibili poiché era stato dimostrato che il aveva reso una dichiarazione non Parte_1
conforme al vero.
Secondo la gravata sentenza assumeva carattere dirimente la mancata dichiarazione, nella apposita sezione della domanda di pensione presentata dal ricorrente il 31 luglio
2007 e nella domanda di ricostituzione proposta in data 5 maggio 2017, dell'attività lavorativa espletata all'estero.
4.1 Con il primo motivo di appello l'assicurato censura, in punto di fatto, la detta ricostruzione evidenziando come, alla data del 31 luglio 2007, esso appellante non fosse percettore della pensione estera erogatagli soltanto a far tempo dal 1 luglio 2011.
Precisa, poi, di non avere compilato il QUADRO I della domanda di pensione poiché destinato alle notizie sulla situazione assicurativa mancante all'Istituto laddove la circostanza del versamento di contribuzione estera era a conoscenza dell' CP_1
La censura, ad avviso di questa Corte, deve essere accolta.
L'odierno appellante, infatti, risulta avere proposto all' in data 31 agosto CP_1
2000, domanda di pensione di vecchiaia, respinta dall' con provvedimento del CP_1
26 febbraio 2001, sul rilievo che il requisito contributivo non poteva ritenersi raggiunto nemmeno con il cumulo dei 187 contributi versati in Germania.
Alla luce del detto documento, non appare revocabile in dubbio che la circostanza del versamento dei contributi esteri non potesse considerarsi mancante all'Istituto e, più in generale, che la omessa dichiarazione non potesse essere equiparata, quoad effectum, al dolo ex art. 13 della legge 412/1991.
Detta norma, come è noto, consente la ripetibilità delle somme indebitamente erogate dall' qualora il percipiente abbia omesso la segnalazione di fatti CP_1
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
4.2 Sostiene, tuttavia, la difesa dell'appellato che il documento in questione è stato irritualmente prodotto soltanto nel grado di appello e che, pertanto, non può fondare una pronunzia favorevole all'appellante.
Questa Corte, in applicazione del consolidato orientamento interpretativo di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024) ritiene che il documento in questione costituisca una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c..
Soltanto mediante detto documento, ad avviso della Corte, può giungersi ad una ricostruzione processuale conforme alla verità materiale ed idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la correttezza della ricostruzione accolta dalla pronuncia gravata.
Con ordinanza pronunziata in data 29.3.2022, infatti, il primo Giudice ha onerato l' di chiarire le modalità con cui è venuto a conoscenza di tale prestazione CP_1 lavorativa all'estero ma l' , che pure ha emesso il provvedimento in data 26 CP_1
febbraio 2001, si è limitato a versare in atti soltanto le dichiarazioni rese dal in data successiva al provvedimento medesimo che, ovviamente, hanno Parte_1
assunto un valore del tutto diverso poiché sono apparse dirette ad occultare una circostanza della quale, invece, l'odierno appellato aveva piena conoscenza.
Dunque, la tardiva produzione documentale consente soltanto di ristabilire l'equilibrio delle posizioni di allegazione e prova e di rispettare il principio di circolarità che sovraintede al rito del lavoro.
5. Conclusivamente, deve ritenersi accertato che l'appellato , fin da epoca di CP_1
gran lunga precedente alla proposizione della domanda di ricostituzione del maggio
2017, era a conoscenza del versamento della contribuzione estera e dei periodi cui questa si riferiva atteso che il provvedimento del 26 febbraio 2001 indica con esattezza il numero dei contributi e l'intervallo temporale cui si riferiscono.
Non può, pertanto, configurarsi, come ritenuto dalla gravata sentenza, la ipotesi di cui all'art. 13 della legge 412/1991 avendosi riguardo a circostanze non solo conoscibili ma certamente conosciute dall' . CP_1
Le somme pretese in restituzione, quindi, non erano ripetibili.
6. Ragioni di completezza espositiva impongono di evidenziare anche una autonoma ragione di infondatezza della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Come è noto, il termine prescrizionale applicabile alla azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. è decennale e decorre dalla data dell'avvenuto pagamento. Nel caso che qui ne occupa, l' ha chiesto la restituzione di somme erogate a CP_1
decorrere dal novembre 2007 con un provvedimento del 30 gennaio 2018.
Dunque, le somme erogate dal novembre 2007 al gennaio 2008 non potevano essere richieste in restituzione anche per l'avvenuto decorso del termine prescrizionale.
7. La gravata sentenza, pertanto, deve essere riformata e deve dichiararsi la irripetibilità della somma di € 12.268,10 e condannarsi l' alla restituzione di CP_1
quanto trattenuto sui ratei della pensione in godimento al per il detto titolo. Parte_1
8. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irripetibile la somma di € 12.268,10 pretesa in restituzione dall' CP_1
- condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto, per il detto titolo, dai ratei CP_1
della pensione VO 10108980;
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € CP_1
2.700,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.900,00 per l'appello oltre, per ciascun grado spese generali come per legge, IVA e CPA , con attribuzione all'avv. S. Pannone, anticipatario.
In Napoli, il 03/02/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa