Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. Rosalia Russo Femminella Giudice dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 800/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Repici che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
residente in [...] Fraz. San Giorgio di C.F._2
Gioiosa Marea (ME), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Francesca La Rosa che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
1
Con ricorso depositato il 5.6.2020 ha esposto di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 25.9.1991, trascritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Patti, atto n. 102, P. II, serie A, anno 1991, e che dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente in data 9.3.1995 e 14.8.2000. Per_1 Per_2
Il ricorrente ha dedotto che tra le parti era intervenuta la separazione consensuale disposta dal Tribunale di Patti con decreto d'omologa recante n.
76/08, che la separazione tra i coniugi si era protratta ininterrottamente per oltre i termini previsti dalla legge e che la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata tra loro.
Lo stesso ha chiesto all'adìto Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni stabilite nella separazione, evidenziando di essere disponibile a versare a titolo di mantenimento dei figli, ormai maggiorenni, la somma mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario ed ha chiesto, in via riconvenzionale, un assegno di mantenimento per la prole nella misura di €
500,00, la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, oltre il rimborso della quota del 50% delle spese sostenute per i figli tra il mese di gennaio e novembre 2020, nonché il pagamento della rata dell'assegno di mantenimento relativa al mese di febbraio 2020.
La stessa ha chiesto, altresì, che la cessazione degli effetti civili del matrimonio fosse imputata alla condotta del marito.
Le parti, comparse all'udienza del 09.12.2020 davanti al Presidente del
Tribunale, hanno insistito nelle rispettive domande.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, ponendo a carico del ricorrente
2 l'obbligo di versare un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento della prole ed ha rimesso le parti dinanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza sul vincolo il Collegio ha disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Nel corso del procedimento la ricorrente ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto il mantenimento della figlia affermando che nelle more del Per_1
giudizio quest'ultima ha trovato un lavoro regolarmente retribuito.
Con riferimento al mantenimento in favore dell'altro figlio maggiorenne si osserva quanto segue.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
L'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne è un obbligo che può essere imposto a uno dei genitori, generalmente al genitore non convivente, al fine di poter garantire al figlio maggiorenne un sostegno economico adeguato;
questo assegno viene stabilito in base alle esigenze del figlio e alle possibilità economiche dei genitori.
Secondo l'articolo 337-septies del Codice Civile, l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne può essere richiesto qualora il figlio si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. È importante sottolineare che il figlio maggiorenne deve
3 dimostrare di essere impegnato nello studio o nella ricerca di un lavoro, al fine di dimostrare la sua volontà di essere economicamente indipendente.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. n.
26875/23).
Precisato ciò in punto di diritto, occorre evidenziare che il ricorrente, nelle more del giudizio, ha affermato che il figlio ha medio tempore concluso il Per_2
percorso di studi e dal mese di ottobre 2024 svolge un'attività lavorativa retribuita, conseguentemente, ha chiesto la revoca del mantenimento tenuto conto di questa sopravvenuta circostanza.
Orbene ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età già raggiunta dal figlio e considerato che non è stata fornita la prova della sussistenza delle Per_2
condizioni poste a fondamento del diritto dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti, per come indicate dalla giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente non merita accoglimento in quanto infondata.
Infine, le domande avanzate dalla aventi ad oggetto 1) il trasferimento CP_1
pro quota dell'immobile sito in San Giorgio, 2) il rimborso delle spese straordinarie che sarebbero state da lei anticipate tra il mese di gennaio e novembre 2020, 3) la condanna del ricorrente al pagamento del contributo mensile per il mese di febbraio 2020 sono inammissibili.
4 Al riguardo, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio
2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ai sensi dell'art. 40
c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione”
(Tribunale Terni, 13/05/2020, n. 296; Tribunale Salerno sez. I, 28/02/2018,
n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023,
n.34,Tribunale Cosenza sez. I, 04/06/2020, n. 947).
Al pari infondata è la domanda - sempre avanzata dalla resistente -di addebitare al la cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto la suddetta Pt_1
domanda può essere avanzata soltanto in sede di separazione al fine di ottenere, previo accertamento dei presupposti necessari, l'addebito della separazione a carico di un coniuge ex art. 151 c.c..
5 Con riferimento, invece, alle asserite omissioni “nella cura della prole da parte del ” il Collegio rileva che tale circostanza non è stata in alcun modo Pt_1
provata e, comunque, la stessa non avrebbe rilievo in questa sede essendo i figli
– già da anni – maggiorenni.
Infine, per completezza, il Collegio rileva l'inammissibilità delle ulteriori domande avanzate dal ricorrente nella comparsa conclusionale in quanto tardive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014 per come successivamente aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 800/2020 R.G., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avanzata dalla resistente avente ad oggetto il mantenimento della figlia
Per_1
2) rigetta la domanda della resistente avente ad oggetto il mantenimento del figlio;
Per_2
3) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla resistente avente ad oggetto la condanna al rimborso delle spese straordinarie;
4) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla resistente avente ad oggetto il pagamento della quota di mantenimento per il mese di febbraio
2020;
5) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla resistente avente ad oggetto l'addebito della cessazione del matrimonio a carico del ricorrente;
6) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla resistente avente ad oggetto la cessione pro quota dell'immobile di proprietà dei coniugi;
7) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in € 3.800,00 per onorari di Parte_1
avvocato, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
6 Il Giudice est.
Rossella Busacca
Il Presidente
Mario Samperi
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