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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 666 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dagli avv.ti D'AMBRA ANNAMARIA e DESIATO VINCENZA presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.11.2025 i procuratori di parte ricorrente hanno concluso riportandosi all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 4.02.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in MADDALONI (CE) in data 14.08.1999 dal quale erano nati tre figli:
(il 29.07.2000), (il 30.08.2001) e (il 24.10.2008). I rapporti tra i coniugi si Per_1 Per_2 Per_3 erano deterioriati a causa del continuo disinteresse del resistente alle dinamiche familiari, pertanto,
1 era venuta meno la comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
decorsi i termini di legge chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8.07.2025 il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, affidava la figlia minore in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita libero, fissava in € 400,00 il contributo al mantenimento per la figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza cartolare del 28.11.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, parte ricorrente ha presentato domanda di addebito.
La ricorrente ha allegato condotte di maltrattamenti da parte del marito nonché il perenne disinteresse dello stesso nei confronti della famiglia.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(cfr. di recente Cass. Civ., Sez. I, n. 40795 del 20/12/2021). Nel caso de quo, dalla documentazione in atti, non sono emerse – ad avviso del Collegio – specifiche condotte, coscienti e volontarie, in
2 violazione di doveri coniugali poste in essere dal coniuge. Inoltre, la domanda risulta essere stata formulata in modo generico in quanto non sufficientemente circostanziata. Orbene, deve ritenersi che il sopraggiungere della crisi coniugale non sia ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge ma che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.
Disattesa la domanda di addebito, va confermato l'affido condiviso della minore ad Per_3 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente attesa la ratio ad essa sottesa ovvero tutelare l'interesse della figlia minore a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Considerata l'età della figlia (nata il [...]), la stessa deciderà autonomamente Per_3 modi e tempi di visita del padre.
Va confermato, altresì, l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente in favore della figlia minore la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'udienza di prima comparizione. In particolare, in quella sede è emerso che la ricorrente è disoccupata e percettrice del reddito di cittadinanza, mentre il resistente è meccanico (cfr. verbale dell'08.07.2025).
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(CE) il 18.07.1977 e nato a [...] il [...] ex art. 151, I Controparte_1 comma, c.c.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 130, parte II, Serie A, anno 1999);
3) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con la figlia minore;
5) conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00, entro il 5 di ogni mese a Per_3
3 mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese extra assegno;
6) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7) dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio dell'1.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 666 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dagli avv.ti D'AMBRA ANNAMARIA e DESIATO VINCENZA presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.11.2025 i procuratori di parte ricorrente hanno concluso riportandosi all'atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 4.02.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in MADDALONI (CE) in data 14.08.1999 dal quale erano nati tre figli:
(il 29.07.2000), (il 30.08.2001) e (il 24.10.2008). I rapporti tra i coniugi si Per_1 Per_2 Per_3 erano deterioriati a causa del continuo disinteresse del resistente alle dinamiche familiari, pertanto,
1 era venuta meno la comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
decorsi i termini di legge chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8.07.2025 il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, affidava la figlia minore in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita libero, fissava in € 400,00 il contributo al mantenimento per la figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza cartolare del 28.11.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, parte ricorrente ha presentato domanda di addebito.
La ricorrente ha allegato condotte di maltrattamenti da parte del marito nonché il perenne disinteresse dello stesso nei confronti della famiglia.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(cfr. di recente Cass. Civ., Sez. I, n. 40795 del 20/12/2021). Nel caso de quo, dalla documentazione in atti, non sono emerse – ad avviso del Collegio – specifiche condotte, coscienti e volontarie, in
2 violazione di doveri coniugali poste in essere dal coniuge. Inoltre, la domanda risulta essere stata formulata in modo generico in quanto non sufficientemente circostanziata. Orbene, deve ritenersi che il sopraggiungere della crisi coniugale non sia ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge ma che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.
Disattesa la domanda di addebito, va confermato l'affido condiviso della minore ad Per_3 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente attesa la ratio ad essa sottesa ovvero tutelare l'interesse della figlia minore a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Considerata l'età della figlia (nata il [...]), la stessa deciderà autonomamente Per_3 modi e tempi di visita del padre.
Va confermato, altresì, l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente in favore della figlia minore la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'udienza di prima comparizione. In particolare, in quella sede è emerso che la ricorrente è disoccupata e percettrice del reddito di cittadinanza, mentre il resistente è meccanico (cfr. verbale dell'08.07.2025).
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(CE) il 18.07.1977 e nato a [...] il [...] ex art. 151, I Controparte_1 comma, c.c.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 130, parte II, Serie A, anno 1999);
3) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con la figlia minore;
5) conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00, entro il 5 di ogni mese a Per_3
3 mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese extra assegno;
6) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
7) dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio dell'1.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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