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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 3799/19 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3799 del Ruolo Generale dell'anno 2019 introdotto da
, C.F. con l'Avv. MENIN Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
ATTORE
contro
C.F. , con l'Avv. GIOSUE' CATALDO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
con l'intervento di
(P.I. ), con l'avv.to Paolo Maria Controparte_2 P.IVA_2
Chersevani
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito. In via principale. Respinte tutte le domande ed eccezioni, anche di prescrizione, avanzate da e , poiché CP_1 Controparte_2
infondate in fatto e diritto;
accertati la responsabilità della convenuta per i fatti descritti in narrativa ed i danni conseguenti, condannarsi in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore e per l'effetto a pagare al medesimo la somma di € 61.307,85 o quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, al tasso legale dalla data dell'evento all'avvio della presente procedura, ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, cpc, da quel momento al saldo.
In ogni caso. Con vittoria di spese (anche generali al 15%), anticipazioni e compensi della pre-sente causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Menin che si dichiara antistatario.
In via istruttoria. A. Ammettersi le istanze di prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria autorizzata 12 febbraio 2021, ed in particolare i capitoli da 7 a 10 e 12, con i testi ivi indicati.
B. Disporsi consulenza medico legale al fine di “accertare le lesioni subite dal signor a causa dell'incidente de quo, la durata del Parte_1
periodo di inabilità temporanea totale e parziale quale incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni ed in relazione alla capacità lavorativa, la misura percentuale della invalidità permanente residua, anche sotto il profilo della incapacità lavorativa generica, come pure la sua incidenza sullo svolgimento delle attività quotidiane e particolari
Pag. 2 di 17 svolte dall'attore con adeguata personalizzazione in relazione alla componente dinamico-relazionale del danno alla salute ed al pregiudizio da sofferenza morale, la consistenza e la congruità delle spese mediche sostenute, la eventuale necessità di future terapie e spese mediche, nonché quant'altro possa essere rilevante per la valutazione del danno non patrimoniale biologico, da sofferenza ed esistenziale”.
Per parte convenuta:
IN ISTRUTTORIA
In principalità
- revocare preliminarmente l'ordinanza di rimessione in termini a data
30.11.2020 con la quale l'attore era stato riammesso a produrre tardivamente e fuori temine la memoria istruttoria ex art. 186/6 C.P.C. siccome emessa in assenza dei presupposti di legge, con conseguente inutilizzabilità di tutte le prove assunte sulla base della memoria istruttoria attrice;
in subordine
-rimettere la causa in istruttoria al fine di rinnovare ex art. 196 CPC la CTU
(ove ritenuto necessario anche sostituendo il CTU) ovvero quantomeno al fine di disporre un supplemento di perizia, volto tra l'altro ad accertare se la deformazione subita dal trabattello (il tassello dell'elemento diagonale deformato -oltre ad avere una impronta a stampo nella gomma incompatibile con gli spigoli arrotondati dell'alloggiamento- presenta una deformazione con piega laterale incompatibile con l'azione della forza in direzione assiale del diagonale che avrebbe dovuto piegare il tassello
Pag. 3 di 17 secondo la direzione del diagonale stesso) secondo la prospettazione della dinamica del sinistro fornita dall'attore, sia compatibile o meno con la dinamica stessa.
NEL MERITO:
- revocata preliminarmente l'ordinanza di rimessione in termini a data
30.11.2020 con la quale l'attore è stato riammesso a produrre tardivamente e fuori temine la memoria istruttoria ex art. 186/6 C.P.C. siccome emessa in assenza dei presupposti di legge, e dichiarata l'inutilizzabilità di tutte le prove assunte sulla base della memoria istruttoria attrice;
-dato atto della intervenuta prescrizione del diritto sostanziale (beninteso allo stato di mera pretesa) dell'attore, per inidoneità di atti di interruzione della prescrizione;
-dato comunque atto nel merito che l'attore non ha provato -come sarebbe stato suo onere- la dinamica del sinistro, non essendoci stato alcun teste presente al momento del sinistro, e che peraltro l'attore stesso ha dichiarato
-al Pronto Soccorso- di essersi infortunato “cadendo da una scala”;
-dato comunque atto del comportamento abnorme -come fonte autonoma di pericolo- tenuto dall'attore stesso nell'utilizzo improprio del trabattello e quindi dell'infondatezza nel merito della domanda attrice;
IN PRINCIPALITÀ
1) Respingere nel migliore dei modi le domande attrici, siccome infondate in fatto e in diritto;
con favore di spese e compensi di giudizio e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 C.P.C.
IN VIA SUBORDINATA
Pag. 4 di 17 -dato atto di tutte le comunicazioni fatte alla compagnia assicurativa in ordine alla corretta apertura e gestione del Controparte_2
sinistro di cui è causa;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la compagnia (nella quale è Controparte_2
stata fusa per incorporazione , originaria Controparte_3
compagnia contraente la polizza), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MOGLIANO VENETO (TV), Via Marocchesa 14, cap 31021, tenuta a garantire e manlevare la convenuta società CP_1
contro gli effetti dell'eventuale accoglimento, anche solo parziale,
[...]
della domanda attrice e per l'effetto condannare la stessa al pagamento -a termini di polizza- di quelle somme che dovessero venir accertate, liquidate e quindi riconosciute all'attore in corso di causa, oltre alla refusione delle spese di giudizio a favore della chiamante.
IN OGNI CASO
3) Con refusione di spese e competenze di giudizio a carico dell'attore.
Per la terza chiamata:
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal sig. nei confronti di poiché Parte_1 CP_1
infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di
[...]
; CP_2
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria del sig. , dichiarare tenuta Parte_1 CP_2
Pag. 5 di 17 a tenere indenne il proprio assicurato, nei limiti CP_2 CP_1
contrattualmente previsti della polizza n. 416/59/00512381 e comunque entro il limite del massimale di € 3.000.000,00 per ogni sinistro, in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto lo scoperto del 10% per sinistro.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in Parte_1
giudizio avanti all'intestato Tribunale esponendo che il 21 CP_1
giugno 2013 l'esponente aveva acquistato presso la ditta Mobili ES
AL un trabattello per eseguire alcuni lavori in casa;
che il 30 giugno, salito sul piccolo ponteggio, aveva iniziato a tagliare la siepe in giardino;
che, subito dopo, le viti di ancoraggio del piano avevano ceduto facendolo cadere a terra da un'altezza di circa due metri e mezzo;
che ricoverato presso l'Ospedale di Dolo, gli era stata diagnosticatala frattura pertrocanterica del femore sinistro;
che la caduta era dovuta ad un difetto di progettazione del manufatto e dalla inadeguatezza delle istruzioni fornite;
che era quindi sussistente la responsabilità del produttore. Ciò premesso chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda svolta, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato. Precisava, nel merito, che un proprio tecnico aveva visionato il trabattello ed aveva riscontrato che l'attore lo aveva utilizzato senza rispettare le istruzioni e le indicazioni allegate al prodotto, in quanto il
Pag. 6 di 17 piano di lavoro utilizzato era stato posto al penultimo gradino, e non al terzo come le istruzioni inequivocabilmente indicavano;
inoltre anche gli elementi diagonali di sostegno della struttura erano stati infilati nei fori sbagliati rispetto a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio, come ammesso dallo stesso . Chiedeva in ogni caso l'autorizzazione Parte_1
alla chiamata in causa della propria assicurazione Il Controparte_2
giudice autorizzava la chiamata in causa e si costituiva la compagnia di assicurazioni precisando che la copertura assicurativa invocata dall'assicurata poteva essere ritenuta operativa negli stretti limiti CP_1
previsti dalle condizioni della polizza n. 416/59/00512381, sezione responsabilità civile prodotti, evidenziando comunque l'assoluta assenza di responsabilità della convenuta per il sinistro accaduto al sig. . Parte_1
Il Giudice, dopo la concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ammetteva la prova per testimoni dedotta con ordinanza di data 7.6.2021. Quindi, assunti i testimoni, con ordinanza di data 18.1.22, disponeva CTU tecnica sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e ogni documentazione utile ai fini di perizia, anche se detenuta da depositari pubblici o privati, avuto riguardo compiuto ogni necessario accertamento, sopralluogo ed accesso sui luoghi oggetto di controversia, assunte informazioni da persone informate dei fatti se: a-sussistano vizi e difetti progettuali e/o esecutivi sul manufatto prodotto da oggetto di causa, e se siano Controparte_4 CP_1
rispettati gli standard di sicurezza;
b-precisi quali siano le cause dei vizi e difetti eventualmente riscontrarti;
c- siano a norma di legge le istruzioni per l'uso allegate”. All'esito, su richiesta delle parti, chiedeva chiarimenti al CTU e, dopo il relativo deposito, ritenuta la causa matura per la
Pag. 7 di 17 decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte attrice ha fatto valere in giudizio la responsabilità del produttore di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.
Va innanzi tutto evidenziato la qualità di produttore in capo a CP_1
dovendo con tale termine intendersi, secondo il disposto dell'art.3 lett.c) del decreto sopra citato, colui che abbia direttamente progettato e realizzato il bene con la propria organizzazione aziendale, e che li abbia poi immessi in commercio, come avvenuto per il prodotto “ ” di CP_4 CP_1
Peraltro, anche l'attore va ricondotto nella nozione di consumatore ai sensi del suddetto articolo lett. a), dovendo qualificarsi come tale visto lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, avendo acquistato il prodotto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale svolta (Cass. n.
6578/21).
Ciò premesso deve innanzi tutto essere disattesa l'eccezione di prescrizione svolta dal convenuto. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile, per cui nel caso di specie dal giorno del sinistro, avvenuto in data 21.6.2013.
Risulta depositata una lettera raccomandata inviata con effetti interruttivi Co dallo studio , cui l'attore aveva conferito incarico di assistenza legale, del 24.6.2015, in cui si fa valere espressamente il diritto al risarcimento del danno dell'attore e una seconda di pari tenore di data 12.6.2017, per cui può ritenersi validamente interrotto il termine di prescrizione.
Pag. 8 di 17 L'attore ha fatto valere la difettosità del prodotto acquistato da un lato per la inadeguatezza delle istruzioni allegate, poco chiare, e per la presenza di un difetto di progettazione e realizzazione costituito dalla presenza di diagonali di ancoraggio collegate al piano e non indipendenti.
Ora in tema di responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, la nozione di "non difettosità", evincibile dall'art. 117 del d.lgs. n.
206 del 2005, va intesa nelle due accezioni complementari di conformità del prodotto agli standard tecnici e di rispondenza alle legittime aspettative del consumatore, con la conseguenza che affinché un prodotto possa considerarsi non difettoso è necessario non solo che sia formalmente
"innocuo", in ragione della sua conformità agli standard richiesti per la sua immissione in commercio dalla normativa di settore, ma anche che sia sicuro rispetto all'uso che si può ragionevolmente prevedere dello stesso
(Cass. n. 8224/25). La prova del "difetto" e del nesso causale rispetto al danno deve essere fornita dal danneggiato (art. 120 comma 1) e la derivazione di danni dall'uso normale del prodotto deve essere reale, non potendosi dolere il consumatore di eventuali difetti che siano rimasti latenti o privi di conseguenze materiali.
Ora nel caso di specie risulta ammesso dallo stesso attore che egli ha montato in modo errato il trabattello in questione in quanto, nonostante vi fosse nelle istruzioni un espresso divieto di montare la pedana oltre il terzo gradino, il aveva provveduto a montare il piano di lavoro al Parte_1
penultimo gradino, e anche gli elementi diagonali di sostegno della struttura erano stati infilati nei fori sbagliati rispetto a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.
Pag. 9 di 17 Il CTU nel suo elaborato ha affermato che è possibile confermare che le deformazioni subite dal trabattello siano compatibili con la dinamica del sinistro descritta dall'attore per cui l'infortunio per cui è causa era stato causato da “un cedimento strutturale” del trabattello modello . CP_4
Lo stesso CTU ha rilevato che il piano di lavoro è collocato erroneamente, in corrispondenza dell'ultimo gradino, che una traversa diagonale risulta sfilata dal foro laterale di ancoraggio sulla spalla, il sistema di blocco della diagonale è aperto ed il tassello ad espansione è visibilmente deformato.
Egli ha affermato che attualmente, sono in vigore due normative che riguardano i trabattelli, UNI EN 1004-1:2021 e UNI 11764:2019, che riguarda tuttavia solo i piccoli trabattelli su due ruote. La normativa UNI
EN 1004-1:2021, richiamata nel D.lgs. 81/08, si applica alla progettazione di trabattelli costituiti da elementi prefabbricati con dimensioni conformi al progetto e con un'altezza fino a 12 m (all'interno) e fino a 8 m (all'esterno).
Si applica ai trabattelli utilizzati come attrezzature provvisionali e fornisce esatte istruzioni per la scelta delle dimensioni principali e dei metodi di stabilizzazione, requisiti di sicurezza e informazioni sulle modalità di predisposizione delle istruzioni di montaggio.
Il CTU ha poi precisato che: “Il manufatto Trabattello denominato CP_4
viene indicato dal costruttore, Spett.le come Parte_2
“trabattello domestico, tutto alluminio, che si adatta a tante soluzioni anche alternative per la casa, il terrazzo e l'esterno”. Attualmente, potrebbe essere ricompreso, nella tipologia “ piccoli Trabattelli”, sia per la , propria “teorica” indipendente stabilità dello stesso, con non obbligo di ancoraggio alla struttura di “servizio”, sia in merito al carico previsto,
Pag. 10 di 17 proprio della normativa relativa, che prevede tra l'altro, che nei “ piccoli trabattelli” possa essere applicato un carico massimo di 150 kg;
che comprende un solo operatore/lavoratore, gli utensili, le attrezzature ed il materiale e che il fabbricante deve darne indicazione nella designazione.
Tale indicazione è presa a riferimento dal costruttore , con CP_1
tanto di certificazione TUV - Max Load 150 Kg.”.
Egli ha poi aggiunto: “A modesto avviso dello scrivente, sussistano vizi e difetti progettuali e/o esecutivi sul manufatto trabattello prodotto da CP_4
in particolare: 1) doveva essere impedito di poter collocare il CP_1
piano di lavoro, oltre il terzo gradino. Il collocamento del piano, oltre il terzo gradino, avendo il costruttore previsto il posizionamento ad una altezza max. 90 cm, doveva essere reso di fatto, non attuabile/impraticabile, ad un qualsiasi tipologia di utilizzatore, essendo tra l'altro, il riferimento commerciale, destinato anche ad uso, non professionale “di tipo domestico”. Al fine, bastava, un intervento di modestissima entità, consistente nella occlusione dei fori laterali di ancoraggio sulle spalle, dal terzo gradino in poi;
ottenibile con
l'inserimento di opportuni “tappi” in plastica. 2) l'utilizzo di traverse diagonali direttamente collegate alla pedana, in maniera difforme da quanto suggerito dalla norma NF E 85 200 e da quanto adottato da altri produttori, nonché dalla stessa in altri modelli, come ad Parte_2
esempio il “trabattello Modello PINNA”. 3) Soluzione di fissaggio con piolo di espansione a leva, inadeguato, essendo le traverse diagonali di ancoraggio direttamente collegate alla pedana. 4) Inadeguatezza dei ganci antiribaltamento. 5) Mancanza delle Traverse orizzontali. Gli standard di sicurezza non risultano rispettati ed emerge, in fase progettuale, una
Pag. 11 di 17 mancata corretta valutazione dei rischi legati all'utilizzo dei “trabattelli” con particolare trascuratezza del rischio dipendente dal “fattore umano”, tenuto conto, tra l'altro, del decantato utilizzo del trabattello modello
anche per uso domestico. Le istruzioni per l'uso allegate, CP_4
sommariamente, si riportano, macroscopicamente ,a grandi linee, ai principi generali di tipo normativo attualmente in vigore;
ma risultano, a modesto avviso dello scrivente, approssimate , carenti e di scarso pregio, in relazione alla tipologia di destinazione d'uso, con utente generico non formato, il quale può essere indotto a commettere errori, sia nel montaggio che nell'utilizzo del trabattello oggetto di SA … tenuto conto , tra
l'altro, del decantato utilizzo, del Trabattello modello per uso CP_4
domestico. Le cause dei vizi e difetti riscontrati, sono da ricondursi ad un connubio e intrinsecità di più fattori, tra i quali si possono evidenziare, una non corretta valutazione dei rischi legati all'utilizzo dei “trabattelli”, una inadeguata attuazione delle verifiche relative, alla normativa, in fase progettuale, una mancanza / utilizzo di componenti/materiali adeguati. In estrema sintesi, vi è “un prodotto difettoso che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze.
Le istruzioni per l'uso allegate, sommariamente, si riportano, macroscopicamente, a grandi linee, ai principi generali di tipo normativo attualmente in vigore, ma risultano a modesto avviso dello scrivente, approssimate, carenti e di scarso pregio, in relazione alla tipologia di destinazione d'uso, con utente generico non formato, il quale può essere indotto a commettere errori, sia nel montaggio che nell'utilizzo del trabattello oggetto di causa”.
Pag. 12 di 17 Il consulente ha poi fornito una risposta ad osservazioni alla CTU in cui ha ribadito le proprie conclusioni.
Ora l'art. 117 in materia di responsabilità del produttore ha precisato che:
“Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.
Nel caso di specie il CTU evidenzia dei difetti strutturali che tuttavia egli stesso non pone in rapporto di causalità con la caduta del e che Parte_1
afferma sussistere in modo assertivo, senza tuttavia precisare in che termini le soluzioni costruttive adottate da si discostino dalla normativa di CP_1
settore. Egli stesso da rilevanza sotto il profilo eziologico solo sulla questione del montaggio, affermando che vi sia stato da quest'ultima l'immissione sul mercato di un prodotto pericoloso per il solo fatto di non aver occluso i fori superiori al terzo gradino ed affermando che, a proprio parere, le istruzioni non erano chiare sul punto.
L'unico elemento veramente rilevante sotto il profilo causale è quindi la portata del peso e l'errato posizionamento del piano di lavoro oltre il terzo
Pag. 13 di 17 gradino. Con riguardo alla portata del peso vi è una certificazione riguardante l'avvenuta certificazione della portata del peso di 150 kg, che, in ogni caso non è stata superata.
In relazione all'errato montaggio, questo giudice ritiene di non poter condividere la valutazione operata dal CTU, che non basa la propria censura in ordine alla chiarezza delle istruzioni su criteri tecnici e obiettivi.
Va infatti evidenziato che le istruzioni prevedevano in modo chiaro e preciso che il piano non doveva esser montato oltre il terzo gradino
(allegato 7a di parte convenuta), e che dovevano essere montate le relative aste metalliche antiribaltamento.
Ora in base all'art. 117 del decreto sopra citato, la pericolosità del prodotto va valutata in relazione al modo in cui il prodotto è messo in circolazione, e quindi le istruzioni e le avvertenze fornite (lettera a), e all'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere (lettera b). Ne consegue che non dovrà ritenersi adeguata un'informazione non riferita al probabile uso e ai comportamenti ragionevolmente prevedibili. Nel caso di specie il produttore ha previsto sia una serie di avvertenze, intese come possibili situazioni di pericolo (doc. 7b), sia delle istruzioni sufficientemente precise, anche considerando che il trabattello in questione era destinato ad un pubblico di non addetti ai lavori, trattandosi di un prodotto per bricolage. La presenza di buchi ove fissare il pianale oltre il terzo gradino non è di per sé elemento sufficiente, ad avviso di questo giudice, per fondare la responsabilità di in quanto, comunque, è CP_1
richiesto alla parte che acquisti un prodotto da assembleare, anche se non in
Pag. 14 di 17 ambito lavorativo, ma per attività di hobby, una particolare diligenza nel seguire le istruzioni di montaggio, ove sufficientemente chiare nell'indicare i passaggi da seguire.
Va evidenziato, a tal riguardo, che le istruzioni (presenti nel caso di specie come dichiarato dalla teste , moglie dell'attore) Testimone_1
contenevano sia una parte visiva (una rappresentazione grafica di come doveva essere montato), sia una parte esplicativa, che diceva con chiarezza che il piano doveva essere montato all'altezza del terzo gradino e non oltre e le modalità per montare le barre antiribaltamento, per cui, con un'attenta lettura delle stesse il trabattello avrebbe potuto essere sicuramente montato correttamente e non essere pericoloso. Infatti, il combinato disposto delle norme appena ricordate pone a carico del produttore la responsabilità per il prodotto difettoso a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, per tale intendendosi quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore.
Nel caso di specie quindi non vi è dubbio che il sinistro si sia verificato per colpa del danneggiato. Ai sensi dell'art. 122 del decreto sopra indicato, nelle ipotesi di concorso colposo del danneggiato, il risarcimento si valuta secondo i principi stabiliti dall'art. 1227 c.c. e non è dovuto se il prodotto è stato utilizzato con la consapevolezza che fosse difettoso e del pericolo che ne derivava cui il consumatore si sia comunque volontariamente esposto.
Infatti, gli obblighi gravanti sul produttore non possono ragionevolmente estendersi all'impiego di materiali o all'adozione di cautele specifiche, tali da reggere ad un uso univocamente prospettato all'utente come non conforme a minimali modalità di utilizzo e corrispondente a regole di
Pag. 15 di 17 comune prudenza, né particolarmente gravose, né implicanti apprezzabili limitazioni nell'impiego del bene.
Ne consegue che nel caso di specie l'errato montaggio del piano di appoggio oltre il terzo gradino e il mancato fissaggio dell'asta antiribaltamento, avendo comportato un uso improprio del trabattello, sono state l'unica causa del sinistro in questione, con esclusione della responsabilità del produttore.
In considerazione dell'esito della lite si ritiene ultronea la decisione sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di rimessione in termini a data
30.11.2020.
Le spese di lite del convenuto e del terzo chiamato vanno conseguentemente poste a carico dell'attore e sono liquidate secondo lo scaglione “valore indeterminato-complessità bassa” in considerazione delle non complessità delle questioni poste, nei valori medi.
Va respinta la richiesta di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. svolta dal convenuto non sussistendo i presupposti di legge in quanto l'azione non risulta proposta con dolo o colpa grave. Deve infatti essere ricordato che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma
3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n. 36591/23).
Pag. 16 di 17 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice. Le doglianze esposte da parte convenuta contro il decreto di liquidazione dei compensi al CTU sono tardive e inammissibili in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda svolta dall'attore;
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti del convenuto e del terzo chiamato che liquida in 7.616,0 euro per compensi per ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 3799/19 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3799 del Ruolo Generale dell'anno 2019 introdotto da
, C.F. con l'Avv. MENIN Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
ATTORE
contro
C.F. , con l'Avv. GIOSUE' CATALDO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
con l'intervento di
(P.I. ), con l'avv.to Paolo Maria Controparte_2 P.IVA_2
Chersevani
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito. In via principale. Respinte tutte le domande ed eccezioni, anche di prescrizione, avanzate da e , poiché CP_1 Controparte_2
infondate in fatto e diritto;
accertati la responsabilità della convenuta per i fatti descritti in narrativa ed i danni conseguenti, condannarsi in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore e per l'effetto a pagare al medesimo la somma di € 61.307,85 o quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, al tasso legale dalla data dell'evento all'avvio della presente procedura, ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, cpc, da quel momento al saldo.
In ogni caso. Con vittoria di spese (anche generali al 15%), anticipazioni e compensi della pre-sente causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Menin che si dichiara antistatario.
In via istruttoria. A. Ammettersi le istanze di prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria autorizzata 12 febbraio 2021, ed in particolare i capitoli da 7 a 10 e 12, con i testi ivi indicati.
B. Disporsi consulenza medico legale al fine di “accertare le lesioni subite dal signor a causa dell'incidente de quo, la durata del Parte_1
periodo di inabilità temporanea totale e parziale quale incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni ed in relazione alla capacità lavorativa, la misura percentuale della invalidità permanente residua, anche sotto il profilo della incapacità lavorativa generica, come pure la sua incidenza sullo svolgimento delle attività quotidiane e particolari
Pag. 2 di 17 svolte dall'attore con adeguata personalizzazione in relazione alla componente dinamico-relazionale del danno alla salute ed al pregiudizio da sofferenza morale, la consistenza e la congruità delle spese mediche sostenute, la eventuale necessità di future terapie e spese mediche, nonché quant'altro possa essere rilevante per la valutazione del danno non patrimoniale biologico, da sofferenza ed esistenziale”.
Per parte convenuta:
IN ISTRUTTORIA
In principalità
- revocare preliminarmente l'ordinanza di rimessione in termini a data
30.11.2020 con la quale l'attore era stato riammesso a produrre tardivamente e fuori temine la memoria istruttoria ex art. 186/6 C.P.C. siccome emessa in assenza dei presupposti di legge, con conseguente inutilizzabilità di tutte le prove assunte sulla base della memoria istruttoria attrice;
in subordine
-rimettere la causa in istruttoria al fine di rinnovare ex art. 196 CPC la CTU
(ove ritenuto necessario anche sostituendo il CTU) ovvero quantomeno al fine di disporre un supplemento di perizia, volto tra l'altro ad accertare se la deformazione subita dal trabattello (il tassello dell'elemento diagonale deformato -oltre ad avere una impronta a stampo nella gomma incompatibile con gli spigoli arrotondati dell'alloggiamento- presenta una deformazione con piega laterale incompatibile con l'azione della forza in direzione assiale del diagonale che avrebbe dovuto piegare il tassello
Pag. 3 di 17 secondo la direzione del diagonale stesso) secondo la prospettazione della dinamica del sinistro fornita dall'attore, sia compatibile o meno con la dinamica stessa.
NEL MERITO:
- revocata preliminarmente l'ordinanza di rimessione in termini a data
30.11.2020 con la quale l'attore è stato riammesso a produrre tardivamente e fuori temine la memoria istruttoria ex art. 186/6 C.P.C. siccome emessa in assenza dei presupposti di legge, e dichiarata l'inutilizzabilità di tutte le prove assunte sulla base della memoria istruttoria attrice;
-dato atto della intervenuta prescrizione del diritto sostanziale (beninteso allo stato di mera pretesa) dell'attore, per inidoneità di atti di interruzione della prescrizione;
-dato comunque atto nel merito che l'attore non ha provato -come sarebbe stato suo onere- la dinamica del sinistro, non essendoci stato alcun teste presente al momento del sinistro, e che peraltro l'attore stesso ha dichiarato
-al Pronto Soccorso- di essersi infortunato “cadendo da una scala”;
-dato comunque atto del comportamento abnorme -come fonte autonoma di pericolo- tenuto dall'attore stesso nell'utilizzo improprio del trabattello e quindi dell'infondatezza nel merito della domanda attrice;
IN PRINCIPALITÀ
1) Respingere nel migliore dei modi le domande attrici, siccome infondate in fatto e in diritto;
con favore di spese e compensi di giudizio e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 C.P.C.
IN VIA SUBORDINATA
Pag. 4 di 17 -dato atto di tutte le comunicazioni fatte alla compagnia assicurativa in ordine alla corretta apertura e gestione del Controparte_2
sinistro di cui è causa;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la compagnia (nella quale è Controparte_2
stata fusa per incorporazione , originaria Controparte_3
compagnia contraente la polizza), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MOGLIANO VENETO (TV), Via Marocchesa 14, cap 31021, tenuta a garantire e manlevare la convenuta società CP_1
contro gli effetti dell'eventuale accoglimento, anche solo parziale,
[...]
della domanda attrice e per l'effetto condannare la stessa al pagamento -a termini di polizza- di quelle somme che dovessero venir accertate, liquidate e quindi riconosciute all'attore in corso di causa, oltre alla refusione delle spese di giudizio a favore della chiamante.
IN OGNI CASO
3) Con refusione di spese e competenze di giudizio a carico dell'attore.
Per la terza chiamata:
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal sig. nei confronti di poiché Parte_1 CP_1
infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di
[...]
; CP_2
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria del sig. , dichiarare tenuta Parte_1 CP_2
Pag. 5 di 17 a tenere indenne il proprio assicurato, nei limiti CP_2 CP_1
contrattualmente previsti della polizza n. 416/59/00512381 e comunque entro il limite del massimale di € 3.000.000,00 per ogni sinistro, in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto lo scoperto del 10% per sinistro.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in Parte_1
giudizio avanti all'intestato Tribunale esponendo che il 21 CP_1
giugno 2013 l'esponente aveva acquistato presso la ditta Mobili ES
AL un trabattello per eseguire alcuni lavori in casa;
che il 30 giugno, salito sul piccolo ponteggio, aveva iniziato a tagliare la siepe in giardino;
che, subito dopo, le viti di ancoraggio del piano avevano ceduto facendolo cadere a terra da un'altezza di circa due metri e mezzo;
che ricoverato presso l'Ospedale di Dolo, gli era stata diagnosticatala frattura pertrocanterica del femore sinistro;
che la caduta era dovuta ad un difetto di progettazione del manufatto e dalla inadeguatezza delle istruzioni fornite;
che era quindi sussistente la responsabilità del produttore. Ciò premesso chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda svolta, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato. Precisava, nel merito, che un proprio tecnico aveva visionato il trabattello ed aveva riscontrato che l'attore lo aveva utilizzato senza rispettare le istruzioni e le indicazioni allegate al prodotto, in quanto il
Pag. 6 di 17 piano di lavoro utilizzato era stato posto al penultimo gradino, e non al terzo come le istruzioni inequivocabilmente indicavano;
inoltre anche gli elementi diagonali di sostegno della struttura erano stati infilati nei fori sbagliati rispetto a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio, come ammesso dallo stesso . Chiedeva in ogni caso l'autorizzazione Parte_1
alla chiamata in causa della propria assicurazione Il Controparte_2
giudice autorizzava la chiamata in causa e si costituiva la compagnia di assicurazioni precisando che la copertura assicurativa invocata dall'assicurata poteva essere ritenuta operativa negli stretti limiti CP_1
previsti dalle condizioni della polizza n. 416/59/00512381, sezione responsabilità civile prodotti, evidenziando comunque l'assoluta assenza di responsabilità della convenuta per il sinistro accaduto al sig. . Parte_1
Il Giudice, dopo la concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ammetteva la prova per testimoni dedotta con ordinanza di data 7.6.2021. Quindi, assunti i testimoni, con ordinanza di data 18.1.22, disponeva CTU tecnica sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e ogni documentazione utile ai fini di perizia, anche se detenuta da depositari pubblici o privati, avuto riguardo compiuto ogni necessario accertamento, sopralluogo ed accesso sui luoghi oggetto di controversia, assunte informazioni da persone informate dei fatti se: a-sussistano vizi e difetti progettuali e/o esecutivi sul manufatto prodotto da oggetto di causa, e se siano Controparte_4 CP_1
rispettati gli standard di sicurezza;
b-precisi quali siano le cause dei vizi e difetti eventualmente riscontrarti;
c- siano a norma di legge le istruzioni per l'uso allegate”. All'esito, su richiesta delle parti, chiedeva chiarimenti al CTU e, dopo il relativo deposito, ritenuta la causa matura per la
Pag. 7 di 17 decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte attrice ha fatto valere in giudizio la responsabilità del produttore di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.
Va innanzi tutto evidenziato la qualità di produttore in capo a CP_1
dovendo con tale termine intendersi, secondo il disposto dell'art.3 lett.c) del decreto sopra citato, colui che abbia direttamente progettato e realizzato il bene con la propria organizzazione aziendale, e che li abbia poi immessi in commercio, come avvenuto per il prodotto “ ” di CP_4 CP_1
Peraltro, anche l'attore va ricondotto nella nozione di consumatore ai sensi del suddetto articolo lett. a), dovendo qualificarsi come tale visto lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, avendo acquistato il prodotto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale svolta (Cass. n.
6578/21).
Ciò premesso deve innanzi tutto essere disattesa l'eccezione di prescrizione svolta dal convenuto. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile, per cui nel caso di specie dal giorno del sinistro, avvenuto in data 21.6.2013.
Risulta depositata una lettera raccomandata inviata con effetti interruttivi Co dallo studio , cui l'attore aveva conferito incarico di assistenza legale, del 24.6.2015, in cui si fa valere espressamente il diritto al risarcimento del danno dell'attore e una seconda di pari tenore di data 12.6.2017, per cui può ritenersi validamente interrotto il termine di prescrizione.
Pag. 8 di 17 L'attore ha fatto valere la difettosità del prodotto acquistato da un lato per la inadeguatezza delle istruzioni allegate, poco chiare, e per la presenza di un difetto di progettazione e realizzazione costituito dalla presenza di diagonali di ancoraggio collegate al piano e non indipendenti.
Ora in tema di responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, la nozione di "non difettosità", evincibile dall'art. 117 del d.lgs. n.
206 del 2005, va intesa nelle due accezioni complementari di conformità del prodotto agli standard tecnici e di rispondenza alle legittime aspettative del consumatore, con la conseguenza che affinché un prodotto possa considerarsi non difettoso è necessario non solo che sia formalmente
"innocuo", in ragione della sua conformità agli standard richiesti per la sua immissione in commercio dalla normativa di settore, ma anche che sia sicuro rispetto all'uso che si può ragionevolmente prevedere dello stesso
(Cass. n. 8224/25). La prova del "difetto" e del nesso causale rispetto al danno deve essere fornita dal danneggiato (art. 120 comma 1) e la derivazione di danni dall'uso normale del prodotto deve essere reale, non potendosi dolere il consumatore di eventuali difetti che siano rimasti latenti o privi di conseguenze materiali.
Ora nel caso di specie risulta ammesso dallo stesso attore che egli ha montato in modo errato il trabattello in questione in quanto, nonostante vi fosse nelle istruzioni un espresso divieto di montare la pedana oltre il terzo gradino, il aveva provveduto a montare il piano di lavoro al Parte_1
penultimo gradino, e anche gli elementi diagonali di sostegno della struttura erano stati infilati nei fori sbagliati rispetto a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio.
Pag. 9 di 17 Il CTU nel suo elaborato ha affermato che è possibile confermare che le deformazioni subite dal trabattello siano compatibili con la dinamica del sinistro descritta dall'attore per cui l'infortunio per cui è causa era stato causato da “un cedimento strutturale” del trabattello modello . CP_4
Lo stesso CTU ha rilevato che il piano di lavoro è collocato erroneamente, in corrispondenza dell'ultimo gradino, che una traversa diagonale risulta sfilata dal foro laterale di ancoraggio sulla spalla, il sistema di blocco della diagonale è aperto ed il tassello ad espansione è visibilmente deformato.
Egli ha affermato che attualmente, sono in vigore due normative che riguardano i trabattelli, UNI EN 1004-1:2021 e UNI 11764:2019, che riguarda tuttavia solo i piccoli trabattelli su due ruote. La normativa UNI
EN 1004-1:2021, richiamata nel D.lgs. 81/08, si applica alla progettazione di trabattelli costituiti da elementi prefabbricati con dimensioni conformi al progetto e con un'altezza fino a 12 m (all'interno) e fino a 8 m (all'esterno).
Si applica ai trabattelli utilizzati come attrezzature provvisionali e fornisce esatte istruzioni per la scelta delle dimensioni principali e dei metodi di stabilizzazione, requisiti di sicurezza e informazioni sulle modalità di predisposizione delle istruzioni di montaggio.
Il CTU ha poi precisato che: “Il manufatto Trabattello denominato CP_4
viene indicato dal costruttore, Spett.le come Parte_2
“trabattello domestico, tutto alluminio, che si adatta a tante soluzioni anche alternative per la casa, il terrazzo e l'esterno”. Attualmente, potrebbe essere ricompreso, nella tipologia “ piccoli Trabattelli”, sia per la , propria “teorica” indipendente stabilità dello stesso, con non obbligo di ancoraggio alla struttura di “servizio”, sia in merito al carico previsto,
Pag. 10 di 17 proprio della normativa relativa, che prevede tra l'altro, che nei “ piccoli trabattelli” possa essere applicato un carico massimo di 150 kg;
che comprende un solo operatore/lavoratore, gli utensili, le attrezzature ed il materiale e che il fabbricante deve darne indicazione nella designazione.
Tale indicazione è presa a riferimento dal costruttore , con CP_1
tanto di certificazione TUV - Max Load 150 Kg.”.
Egli ha poi aggiunto: “A modesto avviso dello scrivente, sussistano vizi e difetti progettuali e/o esecutivi sul manufatto trabattello prodotto da CP_4
in particolare: 1) doveva essere impedito di poter collocare il CP_1
piano di lavoro, oltre il terzo gradino. Il collocamento del piano, oltre il terzo gradino, avendo il costruttore previsto il posizionamento ad una altezza max. 90 cm, doveva essere reso di fatto, non attuabile/impraticabile, ad un qualsiasi tipologia di utilizzatore, essendo tra l'altro, il riferimento commerciale, destinato anche ad uso, non professionale “di tipo domestico”. Al fine, bastava, un intervento di modestissima entità, consistente nella occlusione dei fori laterali di ancoraggio sulle spalle, dal terzo gradino in poi;
ottenibile con
l'inserimento di opportuni “tappi” in plastica. 2) l'utilizzo di traverse diagonali direttamente collegate alla pedana, in maniera difforme da quanto suggerito dalla norma NF E 85 200 e da quanto adottato da altri produttori, nonché dalla stessa in altri modelli, come ad Parte_2
esempio il “trabattello Modello PINNA”. 3) Soluzione di fissaggio con piolo di espansione a leva, inadeguato, essendo le traverse diagonali di ancoraggio direttamente collegate alla pedana. 4) Inadeguatezza dei ganci antiribaltamento. 5) Mancanza delle Traverse orizzontali. Gli standard di sicurezza non risultano rispettati ed emerge, in fase progettuale, una
Pag. 11 di 17 mancata corretta valutazione dei rischi legati all'utilizzo dei “trabattelli” con particolare trascuratezza del rischio dipendente dal “fattore umano”, tenuto conto, tra l'altro, del decantato utilizzo del trabattello modello
anche per uso domestico. Le istruzioni per l'uso allegate, CP_4
sommariamente, si riportano, macroscopicamente ,a grandi linee, ai principi generali di tipo normativo attualmente in vigore;
ma risultano, a modesto avviso dello scrivente, approssimate , carenti e di scarso pregio, in relazione alla tipologia di destinazione d'uso, con utente generico non formato, il quale può essere indotto a commettere errori, sia nel montaggio che nell'utilizzo del trabattello oggetto di SA … tenuto conto , tra
l'altro, del decantato utilizzo, del Trabattello modello per uso CP_4
domestico. Le cause dei vizi e difetti riscontrati, sono da ricondursi ad un connubio e intrinsecità di più fattori, tra i quali si possono evidenziare, una non corretta valutazione dei rischi legati all'utilizzo dei “trabattelli”, una inadeguata attuazione delle verifiche relative, alla normativa, in fase progettuale, una mancanza / utilizzo di componenti/materiali adeguati. In estrema sintesi, vi è “un prodotto difettoso che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze.
Le istruzioni per l'uso allegate, sommariamente, si riportano, macroscopicamente, a grandi linee, ai principi generali di tipo normativo attualmente in vigore, ma risultano a modesto avviso dello scrivente, approssimate, carenti e di scarso pregio, in relazione alla tipologia di destinazione d'uso, con utente generico non formato, il quale può essere indotto a commettere errori, sia nel montaggio che nell'utilizzo del trabattello oggetto di causa”.
Pag. 12 di 17 Il consulente ha poi fornito una risposta ad osservazioni alla CTU in cui ha ribadito le proprie conclusioni.
Ora l'art. 117 in materia di responsabilità del produttore ha precisato che:
“Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.
Nel caso di specie il CTU evidenzia dei difetti strutturali che tuttavia egli stesso non pone in rapporto di causalità con la caduta del e che Parte_1
afferma sussistere in modo assertivo, senza tuttavia precisare in che termini le soluzioni costruttive adottate da si discostino dalla normativa di CP_1
settore. Egli stesso da rilevanza sotto il profilo eziologico solo sulla questione del montaggio, affermando che vi sia stato da quest'ultima l'immissione sul mercato di un prodotto pericoloso per il solo fatto di non aver occluso i fori superiori al terzo gradino ed affermando che, a proprio parere, le istruzioni non erano chiare sul punto.
L'unico elemento veramente rilevante sotto il profilo causale è quindi la portata del peso e l'errato posizionamento del piano di lavoro oltre il terzo
Pag. 13 di 17 gradino. Con riguardo alla portata del peso vi è una certificazione riguardante l'avvenuta certificazione della portata del peso di 150 kg, che, in ogni caso non è stata superata.
In relazione all'errato montaggio, questo giudice ritiene di non poter condividere la valutazione operata dal CTU, che non basa la propria censura in ordine alla chiarezza delle istruzioni su criteri tecnici e obiettivi.
Va infatti evidenziato che le istruzioni prevedevano in modo chiaro e preciso che il piano non doveva esser montato oltre il terzo gradino
(allegato 7a di parte convenuta), e che dovevano essere montate le relative aste metalliche antiribaltamento.
Ora in base all'art. 117 del decreto sopra citato, la pericolosità del prodotto va valutata in relazione al modo in cui il prodotto è messo in circolazione, e quindi le istruzioni e le avvertenze fornite (lettera a), e all'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere (lettera b). Ne consegue che non dovrà ritenersi adeguata un'informazione non riferita al probabile uso e ai comportamenti ragionevolmente prevedibili. Nel caso di specie il produttore ha previsto sia una serie di avvertenze, intese come possibili situazioni di pericolo (doc. 7b), sia delle istruzioni sufficientemente precise, anche considerando che il trabattello in questione era destinato ad un pubblico di non addetti ai lavori, trattandosi di un prodotto per bricolage. La presenza di buchi ove fissare il pianale oltre il terzo gradino non è di per sé elemento sufficiente, ad avviso di questo giudice, per fondare la responsabilità di in quanto, comunque, è CP_1
richiesto alla parte che acquisti un prodotto da assembleare, anche se non in
Pag. 14 di 17 ambito lavorativo, ma per attività di hobby, una particolare diligenza nel seguire le istruzioni di montaggio, ove sufficientemente chiare nell'indicare i passaggi da seguire.
Va evidenziato, a tal riguardo, che le istruzioni (presenti nel caso di specie come dichiarato dalla teste , moglie dell'attore) Testimone_1
contenevano sia una parte visiva (una rappresentazione grafica di come doveva essere montato), sia una parte esplicativa, che diceva con chiarezza che il piano doveva essere montato all'altezza del terzo gradino e non oltre e le modalità per montare le barre antiribaltamento, per cui, con un'attenta lettura delle stesse il trabattello avrebbe potuto essere sicuramente montato correttamente e non essere pericoloso. Infatti, il combinato disposto delle norme appena ricordate pone a carico del produttore la responsabilità per il prodotto difettoso a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, per tale intendendosi quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore.
Nel caso di specie quindi non vi è dubbio che il sinistro si sia verificato per colpa del danneggiato. Ai sensi dell'art. 122 del decreto sopra indicato, nelle ipotesi di concorso colposo del danneggiato, il risarcimento si valuta secondo i principi stabiliti dall'art. 1227 c.c. e non è dovuto se il prodotto è stato utilizzato con la consapevolezza che fosse difettoso e del pericolo che ne derivava cui il consumatore si sia comunque volontariamente esposto.
Infatti, gli obblighi gravanti sul produttore non possono ragionevolmente estendersi all'impiego di materiali o all'adozione di cautele specifiche, tali da reggere ad un uso univocamente prospettato all'utente come non conforme a minimali modalità di utilizzo e corrispondente a regole di
Pag. 15 di 17 comune prudenza, né particolarmente gravose, né implicanti apprezzabili limitazioni nell'impiego del bene.
Ne consegue che nel caso di specie l'errato montaggio del piano di appoggio oltre il terzo gradino e il mancato fissaggio dell'asta antiribaltamento, avendo comportato un uso improprio del trabattello, sono state l'unica causa del sinistro in questione, con esclusione della responsabilità del produttore.
In considerazione dell'esito della lite si ritiene ultronea la decisione sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di rimessione in termini a data
30.11.2020.
Le spese di lite del convenuto e del terzo chiamato vanno conseguentemente poste a carico dell'attore e sono liquidate secondo lo scaglione “valore indeterminato-complessità bassa” in considerazione delle non complessità delle questioni poste, nei valori medi.
Va respinta la richiesta di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. svolta dal convenuto non sussistendo i presupposti di legge in quanto l'azione non risulta proposta con dolo o colpa grave. Deve infatti essere ricordato che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma
3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n. 36591/23).
Pag. 16 di 17 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice. Le doglianze esposte da parte convenuta contro il decreto di liquidazione dei compensi al CTU sono tardive e inammissibili in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda svolta dall'attore;
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti del convenuto e del terzo chiamato che liquida in 7.616,0 euro per compensi per ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lisa Micochero
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