Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luana Comastri Capelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Cecutta e Katia Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Commissione Medica locale di Bologna in data 12 settembre 2023, con il quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo per la patente di guida di cat. B, per “deficit campi-metrico”;
nonché del provvedimento susseguente emesso in data 15 settembre 2023, dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna, prot. n. -OMISSIS-, in forza del quale è stata sospesa la patente di guida del ricorrente e ne è stata ordinata la restituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Azienda Usl di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, a seguito di un episodio di infarto, in data 19/03/2021, è stato sottoposto a visita presso la CML di Bologna ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per il rinnovo della patente di guida, cat. B, posseduta, per l’anno 2022.
Superata positivamente la prova per l’anno 2022, il ricorrente si è sottoposto, in data 12 settembre 2023, ad una nuova visita presso la Commissione per l’anno 2023, all’esito della quale, però, è stato riscontrato un deficit campimetrico, con conseguente diniego di rinnovo della patente per inidoneità alla guida.
Più precisamente, la Commissione, dopo aver indicato che il ricorrente possiede 10/10 all’occhio destro e 10/10 all’occhio sinistro, ha riscontrato un campo visivo insufficiente.
Conseguentemente, l’Ufficio della Motorizzazione civile di Bologna ha sospeso la patente di guida del ricorrente in data 15 settembre 2023.
Avverso gli atti indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 17 novembre 2023, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi: 1. secondo il ricorrente la Commissione avrebbe errato nel ritenere l’inidoneità alla guida del ricorrente, senza ulteriori esami, sulla scorta di un solo elemento - le risultanze del c.d. test di ER effettuato dal ricorrente nel marzo 2023 – quando il medesimo test ER effettuato il 31 maggio 2022 e il 7 novembre 2023 aveva dato risultati positivi; secondo il ricorrente, poi, con riguardo all’esame binoculare del campo visivo il Decreto non fornisce indicazioni su come rilevare questi parametri, in particolare: - a) non riporta il rapporto dimensione/luminanza della mira con cui definire i limiti del campo visivo e non specifica in quali condizioni debbano essere rilevati - b) presuppone che anche i difetti centrali siano esaminati in binocularità, ma non riporta il rapporto dimensione/luminanza della mira e non specifica in quali condizioni debbano essere rilevati.
Il ricorrente ha chiesto poi disporsi una CTU medico legale oculistica al fine di accertare se il ricorrente abbia i requisiti visivi richiesti dalla legge per la guida con patente di tipo B.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Azienda Usl di Bologna per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2023, l’epigrafato Tar ha respinto la domanda cautelare del ricorrente con la seguente motivazione: « ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa allo stato la prevalenza delle esigenze di tutela dell’incolumità pubblica rispetto all’interesse azionato dal ricorrente il quale non ha tra l’altro allegato specifici pregiudizi connessi alla sospensione della patente di guida, sussistendo seri dubbi sul possesso dei prescritti requisiti di idoneità fisica ».
Successivamente ha depositato memoria difensiva la sola AUSL di Bologna.
All’esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In sede di udienza il difensore di parte ricorrente ha dato conto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Al riguardo, va rammentato che « in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiararne l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418) » (Cons. Stato, sez. II, 24 novembre 2025, n. 9167).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dello stesso.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NA | PA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.