Art. 31. (Sospensione di diritto dall'incarico)
Il medico incaricato e' sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione e' disposta con decreto ministeriale.
Il medico incaricato e' sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione e' disposta con decreto ministeriale.