Articolo 7 della Legge 3 marzo 1987, n. 59
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 marzo 1987
Art. 7. 1. Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, puo' adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonche' la pesca.
3. Il provvedimento di salvaguardia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. E' in facolta' del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso.
Entrata in vigore il 5 marzo 1987
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