Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1376
TAR
Sentenza 25 giugno 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Condotta delle amministrazioni intimate

    Il Consiglio di Stato ritiene che l'annullamento giurisdizionale del diniego di autorizzazione ha comportato solo la riapertura del procedimento, non la certezza del bene della vita. Gli atti di diniego successivi sono divenuti definitivi per perenzione del giudizio.

  • Rigettato
    Elemento soggettivo ravvisabile nella condotta del Ministero

    Il Consiglio di Stato ritiene che la condotta delle amministrazioni non sia causalmente collegata alla cessazione dell'attività, che appare derivare da una scelta imprenditoriale autonoma.

  • Rigettato
    Danno derivante dall'interruzione dell'operatività

    Il Collegio ritiene che manchi la prova dell'effettiva spettanza del bene della vita e che il danno non sia collegato causalmente agli atti annullati, ma a una scelta imprenditoriale autonoma. L'attività autorizzata nel 2002 non è mai stata revocata.

  • Rigettato
    Nesso causale tra condotta delle Amministrazioni e danno subito

    Il Consiglio di Stato afferma che non vi è prova che le difficoltà finanziarie siano state causate dal contenzioso relativo al revamping e che la decisione di interrompere l'attività sia derivata da una scelta imprenditoriale autonoma. L'attività autorizzata nel 2002 non è mai stata revocata.

  • Rigettato
    Prova dell'esistenza del danno-conseguenza

    L'annullamento del diniego ha comportato solo la riapertura del procedimento. Gli atti di diniego successivi sono definitivi. La cessazione dell'attività non è un atto dovuto ma una scelta imprenditoriale autonoma.

  • Rigettato
    Prova dell'entità del danno subito

    Le critiche relative all'onere probatorio sull'entità del danno sono recessive a fronte dell'insussistenza del nesso causale.

  • Rigettato
    Assenza di concorso della società nella causazione del danno

    La cessazione dell'attività è antecedente alle presunte omissioni e deriva da una scelta imprenditoriale autonoma. L'attività autorizzata nel 2002 non è mai stata revocata.

  • Rigettato
    Assenza di errore scusabile da parte delle Amministrazioni

    Il Consiglio di Stato ritiene che il danno non sia causalmente collegato agli atti annullati e che la cessazione dell'attività sia una scelta imprenditoriale autonoma.

  • Rigettato
    Consulenza tecnica d'ufficio

    A fronte dell'insussistenza del nesso causale, le critiche relative alla mancata ammissione di CTU sono recessive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1376
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1376
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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