Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 10/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 31/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ha pronunciato la seguente Daniela ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere rel.
CI d’AMBROSIO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60607 del registro di segreteria proposto da:
MI, ( c.f. MI), nato a [...] il MI, rappresentato e difeso dall’avv. NN PA e dall’avv. Patrizia Pino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, in Viale Mazzini n. 120 e digitalmente ai seguenti indirizzi p.e.c.:
giovannapassiatore@legalmail.it e patriziapino@ordineavvocatiroma.org .
(Appellante)
contro:
MINISTERO DELLA DIFESA, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I Reparto - Dott.ssa
SENT. 31/2026 2 IA LE BA (c.f. [...]),- elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell’Esercito n. 178-186 -
p.e.c.: previmil@postacert.difesa.it.
avverso:
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.
576/2022, depositata l’11 agosto 2022.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nell’udienza pubblica del 20 gennaio 2026, con l’assistenza del dott. Luca Fruscione, il magistrato relatore Ida Contino, l’avv.
NN PA per l’appellante e la dott.ssa RI SA HE SO in sostituzione e per delega della dott.ssa IA LE BA per il Ministero della Difesa.
FATTO
1. Con la sentenza n. 576/2022, la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, respinta l’eccezione di giudicato esterno, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. MI volto, previo annullamento del d.m. n.125 del 19 ottobre 2010, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva, encelofalopatia cronica ischemica, con diplopia, sinusite etmoide mascellare iperplastica coronica in soggetto con rinite cronica”, e conseguente accertamento del suo diritto alla pensione privilegiata, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre accessori e spese di lite.
A tale conclusione il giudice di primo grado perveniva in ragione dell’
SENT. 31/2026 3 art.153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016 ( che ha approvato il codice della giustizia contabile) che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi in materia di pensioni, assegno o indennità “quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa”.
Il giudice territoriale perveniva a tale conclusione rilevando che il trattamento pensionistico privilegiato per le patologie allegate era stato chiesto dall’MI, per la prima volta, solo in sede giudiziale; in proposito, precisava in sentenza che nella domanda del 24 novembre 2004, era stato chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle infermità innanzi descritte al solo fine di ottenere il beneficio dell’equo indennizzo e che la domanda era stata respinta con il d.m. n.125 del 2010, impugnato innanzi al Tar Lazio, ricorso poi respinto con la sentenza n.11647/2020.
2. Con atto notificato in data 22 febbraio 2023, e depositato in Segreteria il 28 febbraio 2023, ha proposto appello il sig. MI, con il patrocinio degli avv.ti NN PA e Patrizia Pino, formulando i seguenti motivi:
- Violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b) Codice Giustizia Contabile nonché dell’art. 112 c.p.c.
– Illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione –
Eccesso di potere sotto il profilo di insufficiente e comunque SENT. 31/2026 4 contraddittoria motivazione con conseguente violazione dell’art.
67 d.P.R. n. 1092/1973.
Nello specifico, l’ appellante, dopo essersi dilungato sui motivi che legittimano la proposizione dell’appello in materia pensionistica, ha censurato la sentenza per motivazione illogica e contraddittoria e per travisamento dei fatti nella parte in cui è statuito che aveva chiesto
“per la prima volta in sede giudiziale l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per le infermità sopra riportate per le quali, in data 24.11.2004, aveva presentato la domanda per l’equo indennizzo“
(pag. 8 dell’atto d’appello).
L’appellante, oltre alla contraddittorietà della statuizione che emerge dalla stessa asserzione, ne censura la erroneità evidenziando che nella domanda del 24 novembre 2004, egli aveva chiesto all’Amministrazione solo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per le infermità sofferte e non anche la concessione dell’
equo indennizzo, come erroneamente ritenuto dal giudice.
Ciò precisato ha concluso chiedendo l’annullamento e/o la riforma integrale della sentenza di prime cure, e, per l’effetto l’accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte (“Ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva, encefalopatia cronica ischemica, con diplopia, sinusite etmoide mascellare iperplastica coronica in soggetto con rinite cronica”) con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del medesimo alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
SENT. 31/2026 5 3. Con memoria del 15 dicembre 2025 si è costituito il Ministero della Difesa – Direzione della Previdenza militare, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I Reparto - dott.ssa IA LE BA, controdeducendo ai motivi di appello e chiedendo il rigetto del gravame.
Nello specifico, il Ministero resistente, dopo avere richiamato le eccezioni preliminari sollevate nella memoria di costituzione in primo grado, ha precisato che l’iter motivazionale della statuizione di prime cure espone con chiarezza la volontà del Giudice di accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della previa istanza amministrativa di pensione privilegiata. Secondo la prospettazione difensiva dell’Amministrazione, il fatto che il Giudice ha menzionato “la domanda di dipendenza delle infermità da causa di servizio” anziché “la domanda di pensione privilegiata ordinaria” è da considerarsi un refuso materiale, che non inficia in alcun modo la logicità e la coerenza della motivazione. In ultimo, ha evidenziato che l’eventuale accoglimento dell’appello non comporterebbe alcun reale vantaggio per l’MI, “fermo restando che, come emerge dagli atti nella domanda di pensione privilegiata del 30.03.2006 si fa esclusivo riferimento alle infermità 1. duodenite erosiva, 2.bronchite catarrale, 3.artrosi cervico-dorso-lombare ai fini della pensione privilegiata ordinaria. Come noto, infatti, a mente dell’art 167 D.P.R.
1092/1973 “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il SENT. 31/2026 6 trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.”( pag. 6-7 della memoria di costituzione). Ha pertanto concluso chiedendo la reiezione dell’appello e che venga confermata, quindi, l’inammissibilità del ricorso in primo grado; in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati prevista dall’art.2 della l. n.428/1985, ovvero quella prevista in generale dagli artt.2948, 2934, 2935 c.c.
All’odierna udienza pubblica, come da verbale in atti, le parti comparse, l’avv. NN PA per l’appellante e la dott.ssa RI SA HE SO per il Ministero della Difesa, hanno esposto talune argomentazioni poste a sostegno delle loro rispettive prospettazioni difensive, conclusivamente insistendo per l’accoglimento delle richieste di cui agli atti scritti .
La causa è, quindi, passata in decisione.
DIRITTO
I. L’appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 576/2022 con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso pensionistico proposto dal sig.
MI in quanto finalizzato ad ottenere un beneficio pensionistico su cui non si è previamente provveduto nelle competenti sedi amministrative.
II. La statuizione decisoria di inammissibilità dei primi giudici è corretta e va confermata per i motivi che si andranno a dispiegare.
In via del tutto prioritaria si precisa che il petitum del giudizio riguarda il riconoscimento del diritto dell’appellante al trattamento SENT. 31/2026 7 pensionistico privilegiato, previo accertamento della dipendenza dal servizio delle infermità allegate. Il sig. MI, infatti, con il ricorso introduttivo, ha chiesto al giudice delle pensioni di accertare la dipendenza dal servizio delle infermità “ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva, encelofalopatia cronica ischemica, con diplopia, sinusite etmoide mascellare iperplastica coronica in soggetto con rinite cronica”, al fine di acclarare il suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 2^ categoria tabella A.
Tuttavia, per tali patologie, con nota del 24 novembre 2004, l’appellante aveva chiesto all’Amministrazione competente solo il riconoscimento della causa di servizio, specificando, tra l’altro, ”la presente istanza è avanzata anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo”; nessun riferimento, invece, era contenuto al trattamento pensionistico.
Invero, dalla documentazione allegata agli atti del giudizio risulta che con il decreto n. 246 del 13 marzo 2015, è stata riconosciuta all’appellante la pensione privilegiata di 5^ categoria tab. A, ma per patologie differenti rispetto a quelle allegate nel presente giudizio. Per tali patologie ( duodenite erosiva, bronchite catarrale e artrosi cervicodorso-lombare) l’MI, in data 3 aprile 2006, aveva chiesto il trattamento privilegiato.
III. Per le patologie in esame, dunque, non vi era stata da parte dell’Amministrazione alcuna valutazione esitata in un provvedimento circa la spettanza del trattamento pensionistico in capo all’appellante, perché nessuna istanza in tal senso era stata inoltrata.
SENT. 31/2026 8 Ciò posto, non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla statuizione di inammissibilità in ragione dell’art. 153, lett.b) c.g.c..
Tale disposizione che, nella sostanza, replica la previsione contenuta nell’art. 71 del r.d. 1038/1933, alla lettera b) statuisce l’inammissibilità del ricorso in materia pensionistica “quando si propongono domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa…”.
Come puntualmente chiarito da questa Sezione d’appello, l’art. 153 “è una disposizione che modula la sequenza delle risposte ordinamentali alle istanze pensionistiche stabilendo che l’intervento del giudice delle pensioni, pur abilitato ad una cognizione piena del rapporto pensionistico, debba essere posteriore rispetto all’intervento o al prolungato silenzio dell’Amministrazione cui fa capo la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento del diritto a pensione (in termini simili cfr. Sez. III App. sentt.123/2020 e 260/2019)” ( Sez. II App. sent.n.287/2020).
Dunque, la previa pronuncia amministrativa è una condizione necessaria per l’instaurazione del rapporto processuale la cui mancanza preclude la proponibilità del ricorso.
IV. Peraltro, la correttezza della statuizione decisoria dei primi giudici non è scalfita neanche dall’unica censura opposta nell’atto di gravame.
Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe errata e contraddittoria nella parte in cui afferma che “il sig. MI avrebbe chiesto per la prima volta in sede giudiziale l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per le infermità sopra riportate per le quali, in data SENT. 31/2026 9 24.11.2004, aveva presentato la domanda per l’equo indennizzo”;
Ebbene, non è revocabile in dubbio che il giudice di prime cure abbia per error calami scritto a pag. 6 della sentenza “l’accertamento della dipendenza da causa di servizio” anziché “l’accertamento della pensione privilegiata”.
Dal tenore complessivo della decisione, infatti, emerge in maniera inequivoca che il giudice ha statuito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza della previa valutazione amministrativa delle infermità
“ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva, encelofalopatia cronica ischemica, con diplopia, sinusite etmoide mascellare iperplastica coronica in soggetto con rinite cronica” ai fini del trattamento pensionistico dell’appellante. Tanto è che a pag. 7 della sentenza, il giudice puntualizza “…la previsione della cd.
pregiudiziale amministrativa “si giustifica in ragione del fatto che –
pur conoscendo il giudice delle pensioni dell’intero rapporto pensionistico – è comunque all’amministrazione che il legislatore attribuisce la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento del diritto a pensione, confortato normativamente attraverso la formazione di una serie di atti e provvedimento tipici [...] (Sez. II, 23.2.2017, n. 117)” .
La sentenza gravata, dunque, è tutt’altro che contraddittoria, ed espone in maniera chiara e puntuale il ragionamento seguito dal giudice di primo grado per addivenire alla statuizione di inammissibilità del ricorso.
Così come, diversamente da quanto opposto dall’appellante, è SENT. 31/2026 10 indubbio che la domanda amministrativa presentata nel 2004 faccia esplicito riferimento al riconoscimento della dipendenza dal servizio delle succitate patologie anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo e che, si ribadisce, non contenga alcun riferimento alla pensione privilegiata. Né, peraltro, è utile invocare, in quanto situazione processuale del tutto avulsa da quella dell’odierno giudizio
(come fatto dal difensore comparso in udienza), i principi ermeneutici della sentenza delle Sezioni riunite n.12/2023/QM/PRES nella quale si è affermata la sussistenza dell’interesse ad agire di un dipendente pubblico ancora in attività al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della dipendenza da causa di servizio, negatogli dall’amministrazione,
“in funzione di un futuro trattamento pensionistico”, “ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla
(necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio”, confermandosi all’opposto quindi la necessità, dopo la cessazione, della previa domanda di pensione privilegiata.
V. Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l’appello è infondato e deve essere rigettato. Si conferma, per l’effetto, la sentenza di primo grado.
VI. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, poiché il giudizio è stato definito decidendo una questione preliminare, si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale SENT. 31/2026 11 d'Appello definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e per l’effetto conferma integralmente la sentenza 576/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio. Si compensano le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il giudice estensore il Presidente Dott.ssa Ida Contino Dott.ssa Daniela Acanfora f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in segreteria il 10 FEBBRAIO 2026 Per Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI IA
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Presidente Dott.ssa Daniela Acanfora f.to digitalmente SENT. 31/2026 12 Depositato in Segreteria il 10 FEBBRAIO 2026 p. il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI IA
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 10 FEBBRAIO 2026 p. il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI IA