Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 10/02/2026, n. 31
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di previa istanza amministrativa per la pensione privilegiata

    La Corte ha ritenuto che la domanda amministrativa del 2004 riguardasse solo l'equo indennizzo e non la pensione privilegiata. Pertanto, non vi era stata una previa valutazione amministrativa per la pensione privilegiata, rendendo il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b) del Codice della Giustizia Contabile.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 153, comma 1, lett. b) Codice Giustizia Contabile e dell'art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado, pur contenendo un possibile refuso nella dicitura 'accertamento della dipendenza da causa di servizio' anziché 'accertamento della pensione privilegiata', fosse chiara nel suo complesso nel motivare l'inammissibilità per mancanza della previa istanza amministrativa. La domanda del 2004 è stata confermata come riferita all'equo indennizzo e non alla pensione privilegiata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 10/02/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 31
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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