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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 SANZIONE PECUNI 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 SANZIONE PECUNI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 SANZIONE UNICA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Foggia avverso la cartella di pagamento n. 043 2022 00 191319 40 000 notificata il 16/3/2023 con la quale è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 3.335.879,94 ( dovuta in forza di avvisi di accertamento notificati il
3/12/2008, il 17/12/2008 ed il 7/4/2009 ) ai sensi dell'art. 68 del D. l.vo 546/92 a seguito della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sez. staccata di Foggia, n. 1855/26/21 depositata in data
11/6/2021, a sua volta impugnata dal ricorrente a mezzo di ricorso in cassazione iscritto al nr. 2490/2022.
Il ricorrente ha eccepito: 1) la prescrizione degli interessi e delle sanzioni;
2) il difetto di motivazione;
3) la mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4) la sproporzione tra sanzioni e interessi.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella impugnata e la condanna dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con il deposito di controdeduzioni in data 14/7/2023 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, non essendo stati dedotti con l'atto di impugnazione vizi propri della cartella e, comunque, l'infondatezza nel merito. Ha quindi concluso chiedendone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 29/12/2025 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha reso noto che la Corte di
Cassazione con sentenza nr. 20103/2025 del 18/7/2025 nr. R.G.G. 2490/2022 ha accolto il ricorso proposto avverso la citata sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. di Foggia.
Ha depositato copia della sentenza ed insistito nella richiesta di annullamento della cartella.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione con la sentenza resa in data 04/6/2025 iscritta al Registro Generale al nr. 2490/2022 – numero sezionale 486/2025 – numero di raccolta generale 20103/2025 pubblicata il 18/7/2025, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia n. 1855/2021 depositata in data 11/6/2021, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione.
E' dunque venuto meno – allo stato – il presupposto in base al quale, ai sensi dell'art. 68 del D. L.vo 546/92 era stata disposta l'iscrizione a ruolo e richiesto il pagamento delle somme.
La cartella di pagamento impugnata va dunque annullata.
Al momento della emissione e della notificazione della cartella sussistevano le condizioni di legge per richiedere il pagamento delle somme e ciò costituisce giusto motivo per disporre che le spese siano integralmente compensate, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'Agente della
Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 SANZIONE PECUNI 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 SANZIONE PECUNI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 SANZIONE UNICA 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00191319 40 000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Foggia avverso la cartella di pagamento n. 043 2022 00 191319 40 000 notificata il 16/3/2023 con la quale è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 3.335.879,94 ( dovuta in forza di avvisi di accertamento notificati il
3/12/2008, il 17/12/2008 ed il 7/4/2009 ) ai sensi dell'art. 68 del D. l.vo 546/92 a seguito della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sez. staccata di Foggia, n. 1855/26/21 depositata in data
11/6/2021, a sua volta impugnata dal ricorrente a mezzo di ricorso in cassazione iscritto al nr. 2490/2022.
Il ricorrente ha eccepito: 1) la prescrizione degli interessi e delle sanzioni;
2) il difetto di motivazione;
3) la mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi;
4) la sproporzione tra sanzioni e interessi.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella impugnata e la condanna dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con il deposito di controdeduzioni in data 14/7/2023 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, non essendo stati dedotti con l'atto di impugnazione vizi propri della cartella e, comunque, l'infondatezza nel merito. Ha quindi concluso chiedendone il rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 29/12/2025 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha reso noto che la Corte di
Cassazione con sentenza nr. 20103/2025 del 18/7/2025 nr. R.G.G. 2490/2022 ha accolto il ricorso proposto avverso la citata sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. di Foggia.
Ha depositato copia della sentenza ed insistito nella richiesta di annullamento della cartella.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione con la sentenza resa in data 04/6/2025 iscritta al Registro Generale al nr. 2490/2022 – numero sezionale 486/2025 – numero di raccolta generale 20103/2025 pubblicata il 18/7/2025, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia n. 1855/2021 depositata in data 11/6/2021, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione.
E' dunque venuto meno – allo stato – il presupposto in base al quale, ai sensi dell'art. 68 del D. L.vo 546/92 era stata disposta l'iscrizione a ruolo e richiesto il pagamento delle somme.
La cartella di pagamento impugnata va dunque annullata.
Al momento della emissione e della notificazione della cartella sussistevano le condizioni di legge per richiedere il pagamento delle somme e ciò costituisce giusto motivo per disporre che le spese siano integralmente compensate, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'Agente della
Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Spese compensate.