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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
UL RO, EL
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202200001356000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05/12/2022, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200001356000, relativamente alle cartelle di pagamento n.
03020140015263333000, n. 03020160008524839000 e n. 03020180003605509000 per la tassa automobilistica anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e successive intimazioni) e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SC (ADER) e la Regione Calabria.
ADER produceva in atti le relate di notifica e le ricevute di avvenuta consegna (RAC) relative alle cartelle di pagamento e a plurimi atti interruttivi (intimazioni di pagamento AVI) notificati a mezzo PEC all'indirizzo del contribuente.
La Regione Calabria concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese.
La Corte, all' udienza del 14.05.2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
1. Sulla regolarità delle notifiche via PEC.
In via preliminare, si osserva che la documentazione prodotta dai resistenti (ricevute di avvenuta consegna
PEC) prova in modo inequivocabile la regolare ricezione degli atti da parte del contribuente. Gli allegati telematici e le forme utilizzate per la notifica risultano conformi alla normativa vigente. La produzione del file
.xml e della ricevuta completa attesta il perfezionamento della notifica al domicilio digitale del destinatario.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
Per costante giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 23397/2016), il termine di prescrizione per le tasse automobilistiche (bollo auto) è di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere pagata. I documenti dimostrano che l'Agente della SC ha notificato costantemente atti interruttivi tramite
PEC all'indirizzo del contribuente, con esiti di consegna positivi nel 2019 e nel 2020. Tali atti hanno impedito la maturazione della prescrizione triennale prima dell'invio della comunicazione ipotecaria del 2022.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti depositati emerge quanto segue:
• -Cartella n. 03020140015263333000 (Bollo 2009) notificata il 30/12/2014.
Successivo atto interruttivo: Intimazione n. 03020179002813707000 notificata il 23/05/2017 (meno di tre anni dalla notifica della cartella). Sono seguiti ulteriori intimazioni nel 2019 e 2020.
La cartella risulta quindi NON PRESCRITTA.
• -Cartella n. 03020160008524839000 (Tributo Consorziale 2014) notificata il 29/07/2016.
Per i tributi consortili la prescrizione è quinquennale. Risultano intimazioni nel 2018, 2019 e 2020.
La cartella risulta quindi NON PRESCRITTA.
• -Cartella n. 03020180003605509000 (Bollo 2014) notificata in data 13/04/2018- Atto presupposto: Avviso di accertamento n. 333002833828 (notificato il 19/08/2016).
Successivi atti interruttivi: Intimazioni del 25/09/2019 e 13/02/2020.
Il termine triennale è stato rispettato in ogni passaggio (2016 -> 2018 -> 2019 -> 2020).
La cartella risulta quindi NON PRESCRITTA.
In conclusione, le eccezioni del ricorrente risultano infondate poiché la sequenza cronologica delle notifiche documentate dalle resistenti evidenzia che nessun credito è rimasto inerte per un periodo superiore ai tre anni (per i bolli) o ai cinque anni (per i tributi consortili).
3. Conclusioni e spese.
Essendo stati regolarmente notificati gli atti presupposti ed essendo la prescrizione rimasta interrotta, la comunicazione di iscrizione ipotecaria risulta legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che si liquidano in complessivi
€ 380,00 per ciascuna parte (oltre accessori di legge), ivi comprese le spese per la fase cautelare.
Così deciso in ZA, lì 14.05.2025 Il Giudice relatore
Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
UL RO, EL
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 888/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03076202200001356000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05/12/2022, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200001356000, relativamente alle cartelle di pagamento n.
03020140015263333000, n. 03020160008524839000 e n. 03020180003605509000 per la tassa automobilistica anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e successive intimazioni) e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SC (ADER) e la Regione Calabria.
ADER produceva in atti le relate di notifica e le ricevute di avvenuta consegna (RAC) relative alle cartelle di pagamento e a plurimi atti interruttivi (intimazioni di pagamento AVI) notificati a mezzo PEC all'indirizzo del contribuente.
La Regione Calabria concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese.
La Corte, all' udienza del 14.05.2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
1. Sulla regolarità delle notifiche via PEC.
In via preliminare, si osserva che la documentazione prodotta dai resistenti (ricevute di avvenuta consegna
PEC) prova in modo inequivocabile la regolare ricezione degli atti da parte del contribuente. Gli allegati telematici e le forme utilizzate per la notifica risultano conformi alla normativa vigente. La produzione del file
.xml e della ricevuta completa attesta il perfezionamento della notifica al domicilio digitale del destinatario.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
Per costante giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 23397/2016), il termine di prescrizione per le tasse automobilistiche (bollo auto) è di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere pagata. I documenti dimostrano che l'Agente della SC ha notificato costantemente atti interruttivi tramite
PEC all'indirizzo del contribuente, con esiti di consegna positivi nel 2019 e nel 2020. Tali atti hanno impedito la maturazione della prescrizione triennale prima dell'invio della comunicazione ipotecaria del 2022.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti depositati emerge quanto segue:
• -Cartella n. 03020140015263333000 (Bollo 2009) notificata il 30/12/2014.
Successivo atto interruttivo: Intimazione n. 03020179002813707000 notificata il 23/05/2017 (meno di tre anni dalla notifica della cartella). Sono seguiti ulteriori intimazioni nel 2019 e 2020.
La cartella risulta quindi NON PRESCRITTA.
• -Cartella n. 03020160008524839000 (Tributo Consorziale 2014) notificata il 29/07/2016.
Per i tributi consortili la prescrizione è quinquennale. Risultano intimazioni nel 2018, 2019 e 2020.
La cartella risulta quindi NON PRESCRITTA.
• -Cartella n. 03020180003605509000 (Bollo 2014) notificata in data 13/04/2018- Atto presupposto: Avviso di accertamento n. 333002833828 (notificato il 19/08/2016).
Successivi atti interruttivi: Intimazioni del 25/09/2019 e 13/02/2020.
Il termine triennale è stato rispettato in ogni passaggio (2016 -> 2018 -> 2019 -> 2020).
La cartella risulta quindi NON PRESCRITTA.
In conclusione, le eccezioni del ricorrente risultano infondate poiché la sequenza cronologica delle notifiche documentate dalle resistenti evidenzia che nessun credito è rimasto inerte per un periodo superiore ai tre anni (per i bolli) o ai cinque anni (per i tributi consortili).
3. Conclusioni e spese.
Essendo stati regolarmente notificati gli atti presupposti ed essendo la prescrizione rimasta interrotta, la comunicazione di iscrizione ipotecaria risulta legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che si liquidano in complessivi
€ 380,00 per ciascuna parte (oltre accessori di legge), ivi comprese le spese per la fase cautelare.
Così deciso in ZA, lì 14.05.2025 Il Giudice relatore
Il Presidente