Art. 41. (Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza
sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca) 1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 , e' soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 , e successive modificazioni.
All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: ", col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,".
Note all'art. 41.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico del suddetto regio decreto, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 47. ( Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24 ). - Il Banco di Napoli presenta ogni anno al Ministro del tesoro una relazione sull'andamento del servizio di cui negli articoli 45 e 46. La relazione e' presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro.».
sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca) 1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 , e' soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 , e successive modificazioni.
All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: ", col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,".
Note all'art. 41.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico del suddetto regio decreto, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 47. ( Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24 ). - Il Banco di Napoli presenta ogni anno al Ministro del tesoro una relazione sull'andamento del servizio di cui negli articoli 45 e 46. La relazione e' presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro.».