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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 14/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 37440 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P. Marini che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso da propri funzionari in virtù di delega del direttore della sede competente;
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/10/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo :
“Il riconoscimento ai ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, con decorrenza dal novembre 2023 (come indicato nel decreto di omologa e nella perizia medico legale) o da quello accertato in corso di causa;
- La condanna dell'ente competente al pagamento dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
La condanna, in ogni caso, dell'ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA e CPA) da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Marini, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.” Si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_2 con compensazione delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 14/02/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto. Parte ricorrente ha dedotto e documentalmente provato:
1 “
• che la Sig.ra , con istanza del 27.09.2021, chiedeva il riconoscimento del diritto ad Parte_1 ottenere tutti i benefici di cui alle leggi in oggetto;
• Che, in relazione a tale istanza, la predetta Commissione la sottoponeva ai prescritti accertamenti sanitari in data 05.06.2023, il cui esito non riconosceva nei suoi confronti la sussistenza dell'invalidità richiesta;
• Che avverso il suddetto provvedimento l'istante depositava ricorso ex art. 445 bis cpc, chiedendo il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 1 L.18/80;
• Che, espletata CTU medico-legale, con decreto di omologa 26008/2023 del 07.05.2024 il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, omologava l'accertamento tecnico preventivo depositato dal Ctu, il quale giudicava che nel caso di specie sussistono le condizioni medico-legali per il riconoscimento e la concessione dell'indennità di accompagnamento dal mese di novembre 2023;……..
CP_
• Che tale decreto veniva notificato all' in data 22.05.2024 ed il 03.06.2024 veniva inviato il modello ap70 a mezzo pec;
• Che tuttavia i ratei dovuti ancora non sono stati erogati;
• che la Sig.ra dalla data della domanda amministrativa non è mai stata Parte_2 ricoverata in Enti o Istituti con retta a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, come da atto notorio allegato;
” Il ricorso deve, quindi, essere accolto considerata la disciplina prevista dall'art. 445 bis c.p.c. atteso che ha prodotto provvedimento di avvenuta liquidazione della prestazione richiesta CP_2 dell'8/02/25, che costituisce atto di riconoscimento del debito, ma non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di corresponsione della prestazione per la quale è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario entro il termine di 120 gg. normativamente previsto: consegue la declaratoria del diritto di parte ricorrente alla prestazione richiesta e la condanna in forma generica di a corrispondere i ratei maturati dell'indennità di accompagnamento ex art.1 CP_2
L.n. 18/80 da NOVEMBRE 2023 e sino alla data di deposito del ricorso. Quanto agli accessori trova applicazione nella fattispecie la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 sesto comma l. n.412/91 e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. A norma dell'art. 45 c.6 della L.n. 448/98 tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato. Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali. Tali accessori devono riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali;
è un momento che va individuato, argomentando dall'art. 7 della l. n.533 dell'11.8.73 in correlazione con l'art. 1219 comma secondo n. 2 c.c. (Cass. S.U., 30.10.92, n. 11843, e, per il trattamento spettante all'invalido civile ai sensi della l. 118/71, cfr. Cass., 17.3.94 n. 2555), nella data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l'ente si sia pronunciato. E', poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell'adempimento. Va, infine, precisato che “il precetto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel
2 corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - tenuto presente che esso è espressione d'un principio generale di economia processuale, e valorizzato ai fini interpretativi il precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza - anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 188, di conversione del d.l. 30.1.71 n. 5, e, in particolare, in relazione al diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Ciò rileva specificamente ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione in forza dell'art. 442 c.p.c. nella portata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (salva l'applicabilità della meno favorevole disciplina di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per i ratei scaduti successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenza che si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano..nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale” (Cass., sez. lav., 6.11.95 n. 11534). In applicazione dei suesposti principi il convenuto va condannato alla corresponsione in CP_2 favore della parte ricorrente, sugli arretrati del riconosciuto beneficio, degli interessi decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 a decorrere da novembre 2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei CP_2 ratei maturati sino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo alle condizioni di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.800,00, oltre CP_2 spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Roma, 14/02/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
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