CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 855/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5122/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004655118 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004655118 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004655118 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004655118 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210079430819000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200013980163000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210065862927000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: “il difensore della parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2024 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249004655118/000, notificata in data 2 luglio 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Messina, in relazione alle seguenti cartelle presupposte:
- n. 29520210079430819000, dell'importo di € 143,73, riguardante tassa automobilistica relativa all'anno
2018;
- n. 29520200013980163000, dell'importo di € 224,91, riguardante tassa automobilistica per l'anno 2017;
- n. 29520210065862927000, dell'importo di € 382,96, riguardante tassa automobilistica per l'anno 2016;
- n. 29520210029836646000, dell'importo di € 115,62, riguardante tassa automobilistica per l'anno 2015.
Eccepiva l'omessa tempestiva notifica delle sopra menzionate cartelle e la prescrizione dei crediti.
Nella resistenza dell'agente della riscossione, che eccepiva l'inammissibilità/infondatezza del ricorso, depositando documentazione in ordine alla notifica delle cartelle presupposte e invocando l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, rigettata l'istanza di sospensione dell'atto opposto, in esito all'odierna udienza, in cui il procuratore del ricorrente ha concluso come in epigrafe, la Corte di Giustizia
Tributaria ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, avendo l'agente della riscossione documentato la rituale notifica a mezzo posta delle cartelle sopra indicate in data 18 gennaio 2023.
Sulla produzione alcuna contestazione ha articolato il ricorrente.
All'omessa impugnazione delle cartelle è seguita l'irretrattabilità dei crediti azionati (cfr. S.U. n. 23397/16)
e il decorso di un nuovo termine prescrizionale triennale, ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 D.L. n. 2/86, convertito nella legge n. 60/86, non ancora esaurito alla data di notifica dell'intimazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, senza che occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Le spese sono regolate in conformità al principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 230,00.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5122/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004655118 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004655118 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004655118 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004655118 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210079430819000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200013980163000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210065862927000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: “il difensore della parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2024 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249004655118/000, notificata in data 2 luglio 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Messina, in relazione alle seguenti cartelle presupposte:
- n. 29520210079430819000, dell'importo di € 143,73, riguardante tassa automobilistica relativa all'anno
2018;
- n. 29520200013980163000, dell'importo di € 224,91, riguardante tassa automobilistica per l'anno 2017;
- n. 29520210065862927000, dell'importo di € 382,96, riguardante tassa automobilistica per l'anno 2016;
- n. 29520210029836646000, dell'importo di € 115,62, riguardante tassa automobilistica per l'anno 2015.
Eccepiva l'omessa tempestiva notifica delle sopra menzionate cartelle e la prescrizione dei crediti.
Nella resistenza dell'agente della riscossione, che eccepiva l'inammissibilità/infondatezza del ricorso, depositando documentazione in ordine alla notifica delle cartelle presupposte e invocando l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, rigettata l'istanza di sospensione dell'atto opposto, in esito all'odierna udienza, in cui il procuratore del ricorrente ha concluso come in epigrafe, la Corte di Giustizia
Tributaria ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, avendo l'agente della riscossione documentato la rituale notifica a mezzo posta delle cartelle sopra indicate in data 18 gennaio 2023.
Sulla produzione alcuna contestazione ha articolato il ricorrente.
All'omessa impugnazione delle cartelle è seguita l'irretrattabilità dei crediti azionati (cfr. S.U. n. 23397/16)
e il decorso di un nuovo termine prescrizionale triennale, ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 D.L. n. 2/86, convertito nella legge n. 60/86, non ancora esaurito alla data di notifica dell'intimazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, senza che occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Le spese sono regolate in conformità al principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 230,00.