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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del giudice monocratico dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di primo grado iscritto al N. 1354/2024 R.G. promosso
DA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA NAZIONALE N.119, CAPRI LEONE, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MESSINA PATRIZIA ricorrente
CONTRO
e Controparte_1 C.F._2 [...]
, rappresentati Controparte_2 C.F._3
e difesi per procura in atti dagli avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo, e presso il loro studio elettivamente domiciliati resistenti avente per OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione udienza, conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di Controparte_1 Controparte_3 sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “1)Ritenere e dichiarare che i signori e Controparte_1 CP_3 Parte_2
detengono senza titolo il locale garage di proprietà della ricorrente
[...]
sito in Brolo, C.da Lacco n. 32 in catasto al fg. 10, part. 131 Parte_1
1 sub 2; 2)Conseguentemente condannare i convenuti all'immediato rilascio del locale garage di sua proprietà della ricorrente sito in Brolo, Parte_1
C.da Lacco n. 32 in catasto al fg. 10, part. 131 sub 2; 3)Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio.”
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano il rigetto delle avverse domande, assumendo di possedere il garage in quanto promesso in donazione dalla al figlio, odierno convenuto, e non in virtù di un asserito Parte_1 contratto di comodato;
in subordine, chiedevano che fosse riconosciuta l'esistenza di un comodato con specifica finalità (la promessa di donazione), non revocabile prima della realizzazione della finalità medesima, nonché in assenza di urgente e imprevisto bisogno della comodante. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge.
La ricorrente ha allegato -senza contestazione di controparte e producendo una visura dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio- di essere proprietaria di un garage sito in Brolo, Contrada Lacco n. 32, ubicato al piano terra ed identificato in catasto al fg. 10, part. 131 sub 2.
Detto immobile è stato realizzato su un terreno acquistato in forza di atto di compravendita in Notaio in data 26 luglio 1965 (registrato al n. Persona_1
257 e trascritto il 26 agosto 1965 ai numeri 13204/14705 da di Pt_3 Pt_4
) ed è da tempo posseduto ed utilizzato sine titulo dai convenuti -che vi
[...] hanno allocato vari oggetti- nonostante l'opposizione della e la Parte_1 richiesta formale di restituzione, anche in conseguenza dei maltrattamenti subiti dal figlio, denunziato e condannato, poi, per maltrattamenti in famiglia (cfr. sentenza tribunale di Patti).
I resistenti, invece, nel contestare le deduzioni della ricorrente, hanno affermato di avere il possesso sul prefato garage poiché il bene era stato promesso in donazione dalla al prima che i rapporti tra gli stessi si Parte_1 CP_1 deteriorassero per l'interferenza della sorella del convenuto.
Hanno confutato, altresì, l'esistenza di un contratto di comodato che, al più e in via subordinata, dovrebbe configurarsi come comodato con finalità specifica
(promessa di donazione); contratto che non potrebbe essere risolto ad nutum,
2 ma solo dopo la realizzazione della finalità specifica e in presenza di un urgente bisogno della parte comodante che, nel caso in specie, non sussiste.
Nondimeno, nulla è stato provato in ordine all'esistenza del contratto di comodato.
Va poi rilevata la nullità della promessa di donazione.
La donazione è un contratto solenne che se ha ad oggetto immobili deve rivestire la forma dell'atto pubblico stipulato alla presenza di testimoni e la promessa di donazione è nulla.
Ciò posto, non sussistendo alcun titolo che giustifichi la materiale detenzione dell'immobile da parte dei resistenti, va accolta la domanda della ricorrente volta a ottenere il rilascio del garage di cui sopra.
Per l'effetto, i resistenti vanno condannati all'immediato rilascio del garage sito in Brolo, C.da Lacco n. 32 in catasto al fg. 10, part. 131 sub 2, libero e sgombero da persone e/o cose.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore medio dei parametri di cui al D.M.
55/14 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
p.q.m.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.
1354/2024 R.G. Tribunale Ordinario di Patti, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara che i resistenti occupano sine titulo il garage della ricorrente sito in Brolo, C.da Lacco n. 32 in catasto al fg. 10, part. 131 sub 2,;
2. Condanna i resistenti al rilascio immediato del suddetto immobile, libero e sgombero da persone e/o cose;
3. Condanna i resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente di € 98,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del giudice monocratico dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di primo grado iscritto al N. 1354/2024 R.G. promosso
DA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA NAZIONALE N.119, CAPRI LEONE, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MESSINA PATRIZIA ricorrente
CONTRO
e Controparte_1 C.F._2 [...]
, rappresentati Controparte_2 C.F._3
e difesi per procura in atti dagli avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo, e presso il loro studio elettivamente domiciliati resistenti avente per OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione udienza, conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di Controparte_1 Controparte_3 sentire accogliere le conclusioni di seguito trascritte: “1)Ritenere e dichiarare che i signori e Controparte_1 CP_3 Parte_2
detengono senza titolo il locale garage di proprietà della ricorrente
[...]
sito in Brolo, C.da Lacco n. 32 in catasto al fg. 10, part. 131 Parte_1
1 sub 2; 2)Conseguentemente condannare i convenuti all'immediato rilascio del locale garage di sua proprietà della ricorrente sito in Brolo, Parte_1
C.da Lacco n. 32 in catasto al fg. 10, part. 131 sub 2; 3)Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio.”
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano il rigetto delle avverse domande, assumendo di possedere il garage in quanto promesso in donazione dalla al figlio, odierno convenuto, e non in virtù di un asserito Parte_1 contratto di comodato;
in subordine, chiedevano che fosse riconosciuta l'esistenza di un comodato con specifica finalità (la promessa di donazione), non revocabile prima della realizzazione della finalità medesima, nonché in assenza di urgente e imprevisto bisogno della comodante. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge.
La ricorrente ha allegato -senza contestazione di controparte e producendo una visura dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio- di essere proprietaria di un garage sito in Brolo, Contrada Lacco n. 32, ubicato al piano terra ed identificato in catasto al fg. 10, part. 131 sub 2.
Detto immobile è stato realizzato su un terreno acquistato in forza di atto di compravendita in Notaio in data 26 luglio 1965 (registrato al n. Persona_1
257 e trascritto il 26 agosto 1965 ai numeri 13204/14705 da di Pt_3 Pt_4
) ed è da tempo posseduto ed utilizzato sine titulo dai convenuti -che vi
[...] hanno allocato vari oggetti- nonostante l'opposizione della e la Parte_1 richiesta formale di restituzione, anche in conseguenza dei maltrattamenti subiti dal figlio, denunziato e condannato, poi, per maltrattamenti in famiglia (cfr. sentenza tribunale di Patti).
I resistenti, invece, nel contestare le deduzioni della ricorrente, hanno affermato di avere il possesso sul prefato garage poiché il bene era stato promesso in donazione dalla al prima che i rapporti tra gli stessi si Parte_1 CP_1 deteriorassero per l'interferenza della sorella del convenuto.
Hanno confutato, altresì, l'esistenza di un contratto di comodato che, al più e in via subordinata, dovrebbe configurarsi come comodato con finalità specifica
(promessa di donazione); contratto che non potrebbe essere risolto ad nutum,
2 ma solo dopo la realizzazione della finalità specifica e in presenza di un urgente bisogno della parte comodante che, nel caso in specie, non sussiste.
Nondimeno, nulla è stato provato in ordine all'esistenza del contratto di comodato.
Va poi rilevata la nullità della promessa di donazione.
La donazione è un contratto solenne che se ha ad oggetto immobili deve rivestire la forma dell'atto pubblico stipulato alla presenza di testimoni e la promessa di donazione è nulla.
Ciò posto, non sussistendo alcun titolo che giustifichi la materiale detenzione dell'immobile da parte dei resistenti, va accolta la domanda della ricorrente volta a ottenere il rilascio del garage di cui sopra.
Per l'effetto, i resistenti vanno condannati all'immediato rilascio del garage sito in Brolo, C.da Lacco n. 32 in catasto al fg. 10, part. 131 sub 2, libero e sgombero da persone e/o cose.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore medio dei parametri di cui al D.M.
55/14 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
p.q.m.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.
1354/2024 R.G. Tribunale Ordinario di Patti, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara che i resistenti occupano sine titulo il garage della ricorrente sito in Brolo, C.da Lacco n. 32 in catasto al fg. 10, part. 131 sub 2,;
2. Condanna i resistenti al rilascio immediato del suddetto immobile, libero e sgombero da persone e/o cose;
3. Condanna i resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente di € 98,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
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