Articolo 6 della Legge 14 ottobre 1985, n. 623
Articolo 5
Versione
27 novembre 1985
Art. 6.
Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalita' previste dall' articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Entrata in vigore il 27 novembre 1985