CASS
Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 6651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6651 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G. n. 27344/2024 promosso da AR Jonica – Agenzia per la Casa e l'Abitare di Taranto, già IACP – Istituto Autonomo per le Case Popolari di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Nastri, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente principale contro MA MA RO, rappresentata e difesa dall'avv. AnTO Lupo, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente e ricorrente in via incidentale e contro CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972), rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Valla, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrenti e ricorrenti in via incidentale Civile Sent. Sez. 1 Num. 6651 Anno 2026 Presidente: MERCOLINO GUIDO Relatore: REGGIANI ELEONORA Data pubblicazione: 20/03/2026 2 di 73 nonché contro MA AU (nata nel 1956) rappresentata e difesa dall'avv. Ber- nardino Pasanisi, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente e ricorrente in via incidentale e Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mis- serini, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente al ricorso principale e ai ricorsi incidentali de- gli altri intimati e ricorrente in via incidentale nei confronti di MA MA RO, rappresentata e difesa dall'avv. AnTO Lupo, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente al ricorso incidentale del Comune di Grottaglie e CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972), rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Valla, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale del Comune di Grottaglie nonché di MA AU, rappresentata e difesa dall'avv. Bernardino Pasanisi, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente al ricorso incidentale del Comune di Grottaglie avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 499/2024, pubbli- cata il 6/06/2024. Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza pubblica del 2/10/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Alberto Car- dino, che ha concluso come da memoria depositata il 09/09/2025; 3 di 73 sentito l'avv. Fabrizio Nastri, l'avv. Bernardino Pasanisi, l'avv. AnTO Lupo, l'avv. Giuseppe Misserini e l'avv. Giacomo Valla, che hanno illu- strato le rispettive conclusioni;
letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI, NC, GR e AU MA, quali eredi di MA AT, nel 1995 hanno proposto domanda di risarcimento danni da- vanti al Tribunale di Taranto, nei confronti del Comune di Grottaglie e dell'allora IACP di Taranto, per la dedotta illecita occupazione ed inter- venuta irreversibile trasformazione del fondo sito in Grottaglie di cui il loro dante causa era proprietario, occupato d'urgenza senza che ne fosse seguita l'espropriazione nei rituali termini. La domanda è stata respinta con sentenza n. 1355/1999 del Tribu- nale, che ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto, in ragione del decorso del relativo termine a far data dalla trasformazione irreversibile del fondo, intervenuta il 12/06/1982. NC MA, GR MA, AU MA ed AnTO CO, quest'ultimo quale unico erede di CI MA, hanno impu- gnato la sentenza, deducendo, tra l'altro, che nella specie si trattava di occupazione usurpativa, perché sin dall'inizio, nella delibera di localizza- zione del programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica adot- tato ex art. 51 l. n. 865 del 1971, non erano stati fissati i termini di inizio e di fine dei lavori, con conseguente individuazione della decorrenza del termine prescrizionale al momento abdicativo del diritto alla proprietà, coincidente con la proposizione della domanda risarcitoria. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha di- chiarato inammissibile la domanda come sopra formulata e ha rigettato l'impugnazione per il resto. Questa Corte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20772 del 26/10/2004), in accoglimento del mezzo proposto dagli eredi del proprietario del terreno, ha cassato la sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato inam- 4 di 73 missibile la domanda da occupazione usurpativa, enunciando il seguente principio di diritto: «il giudizio sulla domanda avente per oggetto il ri- sarcimento per la perdita della proprietà in assenza di rituale procedi- mento di esproprio, fin dall'origine commisurato al valore di mercato del terreno occupato, deve tener conto dell'ulteriore elemento allegato nel corso del giudizio di merito, riguardante l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per mancata fissazione dei termini di inizio e compi- mento dei lavori e della procedura, di cui parte attrice è venuta a cono- scenza dopo la proposizione della domanda». La Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio, ha, però, respinto nuovamente la domanda, escludendo che nella specie vi fosse stata oc- cupazione usurpativa, poiché i termini per l'espropriazione e il compi- mento dei lavori, omessi nella iniziale delibera di localizzazione delle aree, adottata il 15/11/1973, erano stati indicati nella delibera integra- tiva n. 44 del 1974 e, comunque, la localizzazione delle aree era stata riportata nel piano di edilizia economica e popolare, con la conseguenza che non era più necessaria l'indicazione dei termini previsti dall'art. 13 l. n. 2359 del 1865, poiché tale indicazione restava assorbita dalle di- sposizioni che delimitavano nel tempo l'efficacia del menzionato piano, ai sensi dell'art. 9 l. n. 167 del 1962. Ad opinione della Corte di merito, l'occupazione poteva, dunque, ritenersi legittima dal 24/06/1976, quando ha avuto inizio, fino al 24/04/1982, con la conseguenza che il termine di prescrizione aveva cominciato a decorrere dal 12/06/1982, quando era intervenuta l'irreversibile trasformazione del suolo, con la conseguenza che quando era stata promossa l'azione risarcitoria, il 9/03/1995, il termine di prescrizione era ampiamente decorso. Questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6216 del 13/ 03/2013) ha cassato anche questa seconda sentenza della Corte d'ap- pello, ritenendo fondati i motivi secondo e terzo di censura, con i quali i privati avevano dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza della delibera n. 44 del 1974 per il procedimento espropriativo e l'inclusione delle aree in questione tra quelle interessate dal piano di 5 di 73 zona, senza tenere in alcun conto gli argomenti spesi dai ricorrenti, i quali avevano dedotto che la delibera n. 44 del 1974 era del tutto estra- nea al procedimento espropriativo, riguardando unicamente la conven- zione da stipularsi tra il Comune e lo IACP, aggiungendo che le aree in questione erano esterne a quelle interessate dal piano di zona. Riassunto il giudizio, la Corte di appello con sentenza n. 567/2015 ha nuovamente respinto la domanda risarcitoria, ritenendo prescritto il credito vantato dagli eredi di MA AT. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione An- TO CO, IA NG e AU MA, nata nel 1972, unitamente ad AU MA, nata nel 1956. Il ricorso è stato accolto da questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3646 del 13/02/2020). Nel cassare con rinvio la decisione della Corte d'appello n. 567/2015, questa Corte ha rilevato quanto segue: «6.1. Con sentenza n. 6216 del 2013, questa Corte nel cassare la pronuncia della Corte di appello di Lecce del 7 febbraio 2007, definita la portata del principio di diritto affermato nella precedente fase rescin- dente, per profili non più destinati a venire qui in rilievo, ha, nel resto, puntualizzato come risultasse ormai coperta da giudicato interno: a) l'avvenuta perdita della proprietà da parte dei privati che non avevano richiesto la restituzione del bene ed avevano pacificamente agito in giudizio per il risarcimento del danno;
b) la cessazione della permanenza dell'illecito della P.A. che aveva occupato i beni in vista della loro espropriazione, in una situazione in cui non vi era stata né la restituzione dell'immobile al privato né il trasferi- mento della proprietà disposto con decreto di esproprio non retroattivo. E' stata esclusa, nel resto, l'applicazione retroattiva del cd. istituto della espropriazione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 … OMISSIS… 6.2. Questa Corte con il proprio precedente decisum, la cui viola- zione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. viene qui in conside- 6 di 73 razione, ha preso atto ed affermato che nella fattispecie in esame, esclusa l'applicazione dell'art.42-bis cit., l'oggetto della lite sarebbe stato invece definito dal giudicato interno formatosi tra le parti. Alla for- mazione del giudicato questa Corte ha fatto discendere — certo il diritto al risarcimento del danno dei privati ricorrenti, definito per le inequivo- che iniziative e condotte processuali dagli stessi assunte di sostanziale rinuncia alla restituzione del bene occupato per l'intervenuta domanda di risarcimento — quale "questione unica ad essere controversa tra le parti", l'individuazione del momento di decorrenza della relativa prescri- zione, fermo il rilievo che la cessazione della permanenza dell'illecito si era stabilizzata all'epoca in cui si era verificata l'irreversibile trasforma- zione del fondo, e quindi al 12.06.1982, data di scadenza del termine quinquennale e della proroga di un anno ex legge n. 385 del 1980. …». Questa stessa Corte di legittimità, poi, ribadita la mancata forma- zione del giudicato sul termine di decorrenza della prescrizione, nell'or- dinanza del 2020, ha ricostruito il percorso interpretativo giurispruden- ziale ed ha ritenuto che «6.9. La Corte di appello di Lecce, richiamando, invece, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti, la data della irreversibile trasformazione del fondo, individuata al 12.06.1982, ha per ciò stesso violato, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., il principio espresso nel giudizio rescindente con la sentenza n. 6216 del 2013 sul termine ex art. 2935 cod. civ. e, ancora, quella giurisprudenza di legittimità in- tegrativa del dato normativo, guidata da una interpretazione conforme ai principi della Corte EDU su effettività e prevedibilità della tutela del diritto di proprietà e quindi sul rispetto del principio di legalità cui deve essere improntata l'azione della P.A. nell'ingerirsi nel diritto del pri- vato.». La medesima Corte di cassazione ha poi ritenuto che la Corte d'ap- pello fosse incorsa nello stesso vizio di motivazione che aveva determi- nato la cassazione della seconda decisione della Corte d'appello, la quale aveva omesso di verificare se fosse stato davvero diverso l'oggetto della 7 di 73 delibera n. 44 del 1974, relativa alla convenzione da stipularsi dal Co- mune con lo IACP, affermando in modo apodittico che le aree dei privati erano ricadute nel piano di zona, evidenziando, in particolare, che la Corte di merito, con la sentenza del 2015, non aveva provveduto a: 1) scrutinare i contenuti della delibera n. 44 del 1974 ex artt. 1363 e 1367 cod. civ.; 2) verificare la localizzazione dei beni degli attori accertando, per l'effetto, la loro ricomprensione, o meno, nel piano di zona, aggiun- gendo che il diverso atteggiarsi dell'occupazione ha ricadute sulla quan- tificazione del reclamato risarcimento. La causa è stata, poi, riassunta da MA AU (nata nel 1956), anche quale erede di MA GR, da CO AnTO (quale unico erede di MA CI), da NG IA e da MA AU (nata nel 1972), quali eredi di MA NC (unitamente a Ca- massa MA RO), con atto di citazione notificato l'11/05/2020 nei confronti del Comune di Grottaglie, di AR Jonica (nel frattempo suben- trata allo IACP) e di MA MA RO, con richiesta di risarcimento del danno per la “occupazione e trasformazione, con conseguente per- dita della proprietà” del suolo edificatorio del loro dante causa. Nel costituirsi, il Comune di Grottaglie ha eccepito la nullità dell'atto di riassunzione e, nel merito, in via principale, reiterata l'eccezione di intervenuta prescrizione, ha concluso per il rigetto della domanda, men- tre in via subordinata ha sostenuto l'esclusiva responsabilità di AR Jo- nica e richiesto, in via ulteriormente subordinata, che le somme da li- quidare fossero commisurate esclusivamente al valore delle aree, da ri- dursi ai sensi dell'art. 1227 c.c. Anche AR Jonica si è costituita, deducendo che il termine di pre- scrizione decorreva dal 3/11/1988, momento in cui l'occupazione appro- priativa ha trovato riconoscimento a livello legislativo con la l. n. 458 del 1988, che all'art. 3 ha sancito per la prima volta il diritto al risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato dalla p.a., senza che all'occupazione abbia fatto seguito un valido provvedimento espro- priativo. In via subordinata, l'Agenzia regionale ha affermato il proprio 8 di 73 difetto di legittimazione passiva, in quanto ascrivibile al solo Comune la responsabilità per la mancata emissione del decreto di esproprio. MA MA RO, costituitasi anch'essa nel giudizio di rias- sunzione, ha fatto proprie le richieste degli originari attori. Disposta, ed espletata, una CTU, con la sentenza in questa sede im- pugnata la Corte d'appello ha statuito come segue: «definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3646/2020 del 2.10.2019, in grado d'appello, a seguito di riassunzione … così provvede: a) accoglie per quanto di ragione l'ap- pello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, b) accoglie la domanda e condanna il Comune di Grottaglie e AR Jonica, in solido, al pagamento …- della complessiva somma di € 496.335,00 oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal momento della domanda (9.3.1995) sino alla pronuncia, mo- mento dal quale saranno dovuti gli interessi legali solo sul capitale riva- lutato;
- della complessiva somma di € 24.816,75 per ognuno dei 5 anni dal 9.3.1990 al 9.3.1995, oltre rivalutazione dalla scadenza di ogni sin- gola annualità ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno sino al momento della pronuncia, nonché i soli interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
c) compensa per l'intero tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
d) pone definitiva- mente a carico degli attori in riassunzione e di MA MA RO, in solido, del Comune di Grottaglie e di AR Jonica, in parti uguali tra loro, le spese delle consulenze tecniche espletate.». Respinta l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione, la Corte d'ap- pello ha rilevato che l'ultima decisione di questa Corte, intervenuta nel 2020, ha ritenuto erronea la pronuncia della Corte di merito per avere individuato il dies a quo di decorso della prescrizione nella data di irre- versibile trasformazione del fondo (12/06/1982), ravvisando, in ragione del carattere permanente dell'illecito, che il termine iniziale del decorso della prescrizione dovesse essere individuato nel momento in cui è stata formulata la domanda risarcitoria, nella specie presentata il 9/03/1995. 9 di 73 Ad opinione della Corte d'appello, «Nella vicenda in esame, ferma e coperta da giudicato la circostanza che la irreversibile trasformazione del suolo si è avuta il 12.6.1982 e, sebbene altrettanto ferma la circo- stanza che anche la stabilizzazione della cessazione della permanenza risale a tale momento, deve farsi applicazione del principio espresso con l'ultima ordinanza di rinvio, secondo cui il termine prescrizionale del di- ritto al risarcimento per equivalente decorre dal momento della introdu- zione della domanda (9.3.1995), di talché risultano a questo punto irri- levanti, come concordano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la verifica della ricomprensione dei loro beni nel piano di zona. L'affermazione che è coperta da giudicato la stabilizzazione della cessazione della permanenza dell'illecito alla data del 12.6.1982, invero, non equivale a sostenere che l'illecito sia cessato a quella data, ma solo che a quella data, in assenza del decreto di esproprio, si è concretizzato l'illecito che, in ragione dei successivi arresti di legittimità, cessa nel momento in cui il danneggiato chiede il risarcimento per equivalente, circostanza per la quale la Corte ha ritenuto coperta da giudicato anche la perdita della proprietà in capo ai richiedenti, di talché risultano prive di pregio le osservazioni della difesa del Comune con riferimento al mo- mento in cui gli attori avrebbero avuto consapevolezza del momento in cui si sarebbe verificata la perdita della proprietà per effetto delle pub- blicazioni e delle notificazioni intervenute nell'ambito della procedura espropriativa.» Ritenuta la natura edificabile del terreno, la Corte d'appello ha, poi, indicato un valore unitario al 9/03/1995 di €/mq 81,50 e, dunque, un valore complessivo di € 496.335,00. A titolo di risarcimento del danno per la perdita del terreno, ha con- seguentemente liquidato in favore degli eredi di MA AT la somma di € 496.335,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dalla domanda del 09/03/1995 sino alla pronuncia, momento dal quale sarebbero decorsi gli interessi legali solo sul capitale rivalutato. 10 di 73 Per il risarcimento del danno da mancato godimento del bene sino al momento della richiesta di risarcimento, tenuto conto della prescri- zione quinquennale, la Corte d'appello ha ritenuto di dover considerare solo il periodo compreso tra il 9/03/1990 e il 9/03/1995, liquidando in via equitativa, per ognuno dei cinque anni, la somma di € 24.816,75 pari al 5 % del valore del bene al momento della domanda, oltre rivalu- tazione dalla scadenza di ogni singola annualità ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno sino al momento della pronuncia, non- ché i soli interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al sod- disfo. La stessa Corte ha ritenuto che il Comune, anche nel caso di delega ad un altro soggetto del compimento degli atti espropriativi, resta il do- minus della procedura e conserva poteri di stimolo e controllo degli atti compiuti dal delegato. Ferma l'individuazione dello IACP, ora AR Jonica, quale esecutore materiale della irreversibile trasformazione del suolo e quale soggetto espropriante, la Corte di merito ha, quindi, ritenuto che non vi era in atti evidenza di alcuna attività di supervisione e vigilanza proveniente dal Comune, risalendo solo al 9/02/1994 la nota con cui chiedeva all'allora IACP copia del decreto di esproprio “con gli estremi dell'avvenuta noti- fica”, ritenendo pertanto tenuti in solido il Comune di Grottaglie e AR Jonica al risarcimento. Avverso detta pronuncia AR Jonica ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato a quattro motivi di doglianza. Si è difesa con controricorso MA MA RO, la quale ha formulato sei motivi di ricorso incidentale. Anche CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972) si sono difesi con controricorso, formulando sette motivi di ricorso incidentale. MA AU, nel difendersi con controricorso, ha proposto ri- corso incidentale, affidato a cinque motivi di doglianza. 11 di 73 Il Comune si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso inci- dentale illustrato con sei motivi. Tutte le parti, ad eccezione di AR Jonica, si sono difese con
contro
- ricorso al ricorso incidentale degli avversari. Il Pubblico Ministero ha depositato la propria memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di alcuni motivi dei ricorsi incidentali. La ricorrente principale, il Comune e i ricorrenti incidentali CO An- TO, NG IA e MA AU (nata nel 1972) hanno depositato anche memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I MOTIVI DI RICORSO PRINCIPALE 1. Vengono prima di tutto illustrati i motivi di ricorso principale di AR Jonica. 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c., per mancata osservanza del giudicato interno formatosi nei precedenti gradi di giudizio, poiché la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3436/2020, dopo aver ribadito le statuizioni coperte da giudicato, fra le quali vi era la “cessazione della permanenza dell'illecito della P.A.”, ha chiamato la Corte di merito, in sede di ulteriore rinvio, a verificare, ferme restando le statuizioni coperte da giudicato, la decorrenza della prescrizione in base a criteri di “effettività e prevedibilità” della tutela del diritto alla proprietà e, tenendo in considerazione che il dies a quo della decorrenza della prescrizione può individuarsi nella data della domanda risarcitoria solo “nella permanenza dell'illecito”, senza affermare come principio di diritto che la decorrenza della prescrizione, nella fattispecie, andasse individuata nella data di proposizione della domanda risarcitoria dei Ca- massa, come erroneamente sostenuto dalla Corte d'appello di Lecce, in quanto tale decorrenza, secondo l'espressa dizione della S.C., può indi- viduarsi solo “nella permanenza dell'illecito”, circostanza che invece la 12 di 73 stessa Corte aveva affermato esser cessata, come da accertamento pre- gresso ormai coperto da giudicato, senza che potesse applicarsi al caso di specie l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite del 2015, suc- cessivo alla formazione del predetto giudicato, secondo il quale l'illecito sarebbe permanente sino alla introduzione della domanda giudiziale. La ricorrente ha, quindi, affermato che, ai fini della corretta indivi- duazione del dies a quo, non individuabile, come detto, nella data di proposizione della domanda (giacché mancante del presupposto appli- cativo indefettibile della permanenza dell'illecito, nella fattispecie espressamente esclusa con precedente decisione coperta da giudicato), la Corte d'appello avrebbe dovuto ispirarsi al passaggio illuminante della Ordinanza di rimessione ove si legge che la decorrenza del credito risar- citorio dovuto alla occupazione espropriativa è stata resa conforme al sistema convenzionale ed ai principi di chiarezza, consapevolezza e le- galità, che ne sono il portato, con le sentenze di questa Corte di Cassa- zione nn. 20543 e 22407 del 2008, con le quali si è ritenuto che il de- corso della prescrizione del diritto risarcitorio potesse aversi - per gli indicati caratteri, diretti a consentire al privato una piena reazione alla condotta di abuso dell'autorità - a far data dal 3 novembre 1988, epoca di entrata in vigore dell'art. 3 l. n.458 del 1988, di riconoscimento da parte del legislatore dell'istituto dell'occupazione appropriativa. Prima di tale data, in mancanza di un ambito di chiarezza e legalità, il diritto non poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c. e non vi era, pertanto, de- corso della prescrizione. In sintesi, ad opinione della parte, la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto essere determinata a far data dal 3/11/1988, data in cui il diritto, già cessata la permanenza dell'illecito, avrebbe potuto es- sere esercitato in applicazione combinata dell'art. 2947 e dell'art. 2935 c.c., giammai, come ha fatto la Corte d'appello, in violazione del giudi- cato, a far data dalla proposizione della domanda, dies a quo che pre- suppone la permanenza dell'illecito, espressamente esclusa dal giudi- cato stesso. 13 di 73 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., quale error in procedendo per viola- zione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, relativo alla illegittimità ab origine del procedimento di espropriazione. La ricorrente ha, in particolare evidenziato che le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, avanzate da entrambi gli enti costituiti, che imputavano, l'uno all'altro, la esclusiva responsabilità del danno recla- mato dagli attori, e le subordinate domande di manleva e/o di regresso, vicendevolmente avanzate dagli stessi enti, non sono mai state valutate, e decise, alla luce dell'accertata natura dell'occupazione, in ragione dell'accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione, mentre in- vece si trattava di un accertamento necessario, perché la configurabilità di una occupazione usurpativa avrebbe liberato AR Jonica da ogni re- sponsabilità. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l'error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per omessa valutazione, per il caso in cui si ritenesse esistente una occupazione appropriativa, della rilevanza causale delle singole condotte nel tempo tenute dal de- legato (IACP, ora AR Jonica) ai fini dell'attribuzione della responsabilità nella causazione del danno, tenuto conto che IACP aveva più volte sol- lecitato l'emissione del decreto di esproprio da parte del Comune, non potendo l'Istituto adottare il decreto in qualità di delegato ex art. 60 l. 875 del 1971. È, poi, prospettata la mancata statuizione sulla domanda di manleva asseritamente proposta. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., quale error in procedendo per viola- zione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in riferimento all'art. 2055, comma 2, c.c., la mancata pronuncia sulla gravità della rispettiva colpa degli obbligati solidali, AR Jonica e Comune di Grotta- glie e sull'entità delle conseguenze derivate, oltre che la mancata pro- 14 di 73 nuncia sull'azione di manleva e/o regresso avanzate sin dal primo atto di costituzione e risposta dall'AR Jonica. I MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE DEL COMUNE 2. Il Comune di Grottaglie ha formulato sei motivi di ricorso inciden- tale. 2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione dell'art. 384 c.p.c. e l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), per avere la Corte d'appello omesso l'accertamento oggetto di rinvio espresso di codesta Suprema Corte «a: 1) scrutinare i contenuti della delibera n. 44 del 1974 ex artt. 1363 e 1367 cod. civ.; 2) verificare la localizzazione dei beni degli attori accertando, per l'effetto, la loro ri- comprensione, o meno, nel piano di zona» in quanto «il diverso atteg- giarsi dell'occupazione ha ricadute sulla quantificazione del reclamato risarcimento», nonostante tale accertamento fosse stato demandato alla Corte d'appello con la precedente sentenza di legittimità n. 6216 del 2013 e il suo mancato assolvimento avesse condotto il giudice di legit- timità a rinnovare, con la successiva ordinanza n. 3646 del 2020, l'or- dine di espletarlo. Il Comune ha rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di merito nuovamente non ha adempiuto a detto incombente, ritenendo tali questioni "irrilevanti" in relazione all'accertamento della decorrenza della prescrizione, senza considerare che tale accertamento: 1) come affermato nell'ordinanza n. 3646/2020 della S.C., ha ricadute sulla quantificazione del danno, e non sulla prescrizione del diritto, riguar- dando l'indagine circa natura “acquisitiva” o “usurpativa” dell'occupa- zione;
2) ha comunque effetti anche in merito alla legittimazione passiva dei chiamati al risarcimento in violazione dell'art. 2043 e 2055 c.c., po- sto che, per giurisprudenza consolidata, in caso di occupazione usurpa- tiva l'unico responsabile è il solo soggetto che ha illegittimamente occu- pato e trasformato l'area (nella specie, l'IACP); 3) l'ordinanza n. 3646/ 2020 ha ritenuto che, per effetto dell'accoglimento dei primi quattro mo- 15 di 73 tivi, relativi alla decorrenza del termine della prescrizione, era assorbito il quinto motivo di ricorso, e non il sesto, che è stato invece accolto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale del Comune è de- dotta la violazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 2935 e 2947 c.c., oltre che dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 2043 e 2056 c.c., con motivazione apparente (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.), quale ulteriore violazione dell'ordinanza di rinvio e del giudicato interno, non avendo la Corte d'appello tenuto in debito conto che la Corte di cassazione aveva ritenuto coperta da giudicato la cessazione della permanenza dell'illecito alla data del 12/06/1982, mentre la Corte di merito, ritenendo irrilevante tale affermazione, ha persino "ribaltato" la statuizione della Corte di cassazione, riqualificando la data di "cessa- zione della permanenza dell'illecito" quale data, invece, in cui "si è con- cretizzato l'illecito" e, dunque, di presunto inizio dell'illecito in palese contrasto con la res iudicata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione dell'art. 384 c.p.c., degli artt. 2935 e 2947 c.c., la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 2909 C.C., oltre che degli artt. 112 e 115 c.p.c., la violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c. e degli artt. 2043 e 2056 c.c. (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), per avere la Corte d'appello considerato “irrilevante” il giudicato sulla cessazione dell'illecito ed avendolo riqualificato come “inizio”, omettendo completamente la valutazione delle osservazioni in ordine alla piena conoscenza della perdita di proprietà formulate dalla difesa civica ai fini della decorrenza della prescrizione, così incorrendo nel vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di di- scussione tra le parti, e nel vizio di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2947 c.c. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione dell'art. 384 c.p.c., la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., oltre alla violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che degli artt. 2043 e 2056 c.c. (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 16 di 73 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione al giudicato intercorso sulla cessazione della permanenza dell'illecito e alla quantificazione del danno. Ad opinione del Comune, la Corte d'appello, “trasformando” la fine dell'illecito nel suo inizio, ha spostato il momento di valutazione del bene di oltre dieci anni e specificatamente dalla data del 12/06/1982, data in cui è cessato l'illecito, a quella del 9/03/1995, data di proposizione della domanda, in ulteriore violazione dei criteri civilistici di valutazione e quantificazione del danno. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione dell'art. 384 c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che dell'art. 2043 c.c. (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), per avere il Giudice del rinvio affermato la sussistenza della legittimazione passiva dell'ente lo- cale, dovendo, invece, considerarsi unico legittimato passivo, in ragione dei giudicati interni formatisi, l'IACP, unico autore dell'occupazione me- desima, in esecuzione del decreto autorizzativo regionale, non trovando applicazione nell'ipotesi di occupazione illegittima la disciplina posta da- gli artt. 35 e 57 l. n. 865 del 1971, la quale presuppone il legittimo svolgimento della procedura espropriativa. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che degli artt. 2043 e 2056 c.c. (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere di Giudice di merito affermato in sentenza l'inesistenza di ul- teriori atti posti in essere del Comune ad esclusione della missiva del 1994 (con la quale chiedeva copia del decreto allo IACP), sebbene l'ente civico avesse prodotto e documentato l'esistenza di ulteriore corrispon- denza del 1980 e della deliberazione n. 201/1979, contestando le av- verse affermazioni di “inerzia”, dimostrando di aver compiuto ogni atti- vità a sé devoluta e di averne reso edotto lo IACP, in modo da escludere la propria responsabilità in solido. I MOTIVI DEGLI ALTRI RICORSI INCIDENTALI 17 di 73 3. La ricorrente incidentale MA MA RO ha formulato sei motivi di ricorso incidentale. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. (motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile e meramente apparente), con riferi- mento alla motivazione relativa all'individuazione dell'indice di fabbrica- bilità da applicare quale “input” nella stima del valore venale dell'area secondo il criterio analitico-ricostruttivo, e quindi ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni. La ricorrente incidentale ha affermato che la Corte d'appello ha rin- viato alla relazione del CTU, la quale, però, per rispondere alle osserva- zioni della difesa di MA MA RO sul tema dell'indice di fab- bricabilità da applicare, aveva rinviato a sua volta alle risposte da esso fornite alle osservazioni degli altri eredi MA (CO AnTO, Ma- GE IA e MA AU), ove – allo scopo di sostenere la necessità di applicare il più sfavorevole (per gli eredi MA) indice di fabbricabilità territoriale (di seguito anche “i.f.t.”) di 2,33 m/mq, in luogo del più favorevole indice di fabbricabilità fondiario (di seguito an- che “i.f.f.”) di 4,25 mc/mq previsto dal PRG per le superfici fondiarie – aveva richiamato la motivazione di una sentenza delle SS.UU. di questa Corte (SS.UU. n. 173/2001, ma in realtà riferibile a Cass. SS.UU. n. 125/2001), affermando che tale statuizione si riferiva all'indennizzo espropriativo ed anche al risarcimento del danno nell'ipotesi della c.d. accessione invertita od occupazione acquisitiva, mentre invece nella mo- tivazione della medesima sentenza n. 125/2001 delle SS.UU. si parlava solo dell'indennizzo espropriativo. Ad opinione della parte, tale interpolazione ha indotto, in modo in- gannevole, a far ritenere applicabile la pronuncia delle SS.UU. n. 125/ 2001 anche al caso di occupazione sine titulo o di accessione invertita o occupazione acquisitiva, quando invece le SS.UU., nella menzionata de- 18 di 73 cisione, si erano occupate di un caso di giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, e in relazione a un progetto espropria- tivo per l'esecuzione/realizzazione di un PEEP, stabilendo che, rilevata l'approvazione del PEEP in variante urbanistica, dovesse essere tenuto in considerazione, per la determinazione dell'indennità di espropria- zione, l'indice di fabbricabilità territoriale, individuato a seguito e per effetto della variante urbanistica, in luogo dell'indice di fabbricabilità fon- diaria riveniente dalle precedenti previsioni del medesimo strumento ur- banistico generale, perché l'approvazione del PEEP in variante urbani- stica conforma e disciplina, sovrapponendosi e abrogando le precedenti previsioni, tutte le aree comprese nel progetto espropriativo del PEEP prima della sua esecuzione. Secondo la ricorrente incidentale, l'interpolazione ha tratto in in- ganno anche la Corte di appello, atteso che la medesima Corte, richia- mandone il testo così come riportato nella relazione del CTU, ha an- ch'essa ritenuto che le SS.UU., con la sentenza n. 173/2001 (in realtà la n. 125/2001), si fossero pronunciate anche sul tema del risarcimento del danno ai fini della considerazione e dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale in luogo di quello fondiario nella stima analitico- ricostruttiva. La ricorrente incidentale ha evidenziato che, nelle osservazioni alla bozza di relazione del CTU, aveva rilevato che, nel caso in esame, ai fini della determinazione del valore dell'area secondo il criterio analitico-ri- costruttivo, doveva tenersi conto del valore venale alla data della do- manda (09/03/1995), considerando che, sempre alla data della do- manda, erano già state realizzate, proprio sull'area oggetto di stima, 21 unità abitative, e che tale area era contornata da tutte le opere di urba- nizzazione già realizzate, con la conseguenza che doveva farsi necessa- riamente riferimento all'indice di fabbricabilità fondiario di 4,25 mc/mq che conformava quell'area, secondo le previsioni del PRG vigente, e non all'indice di fabbricabilità territoriale di soli 2,33 mc/mq, previsto, an- ch'esso, dal PRG vigente, ma avente lo scopo di programmare la volu- 19 di 73 metria di edilizia residenziale nell'intera zona, prima della sua imple- mentazione attraverso l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'in- dividuazione delle superfici fondiarie. In altri termini, MA MA RO ha dedotto che l'area da sti- mare, alla data della domanda, si presentava come un vero e proprio lotto edificatorio (o superficie fondiaria) in una zona già urbanizzata, sicché era del tutto fuori luogo fare riferimento, per la stima del valore di quell'area, secondo il criterio analitico ricostruttivo, a un progetto espropriativo per l'esecuzione di un PEEP, che comprendeva e conside- rava, indifferentemente, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, tutte le aree, compresa quella oggetto di stima, come se ci si trovasse, falsamente, in un momento antecedente all'esecuzione degli interventi di edilizia residenziale e delle relative opere di urbaniz- zazione. La ricorrente ha quindi affermato la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, considerato che le ragioni della decisione sul tema dell'indice di fabbricabilità da applicare alla fattispecie era stata fondata sul richiamo, anche testuale, alla motivazione del precedente della sentenza di Cass. civ. SS.UU. n. 173/2001 (in realtà n. 125/2001), riguardante il tema dell'applicabilità dell'indice di fabbricabilità territo- riale, esteso, per effetto dell'interpolazione, anche al caso del risarci- mento del danno per illecita occupazione e trasformazione, così deter- minando una motivazione incomprensibile, perplessa e meramente ap- parente. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta l'illegitti- mità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di considerare due fatti storici decisivi per il giudizio, che hanno formato oggetto di discussione tra le parti: a) il fatto che, alla data della domanda (9/03/1995), sull'area di 6.090 mq. oggetto di stima, erano state già realizzate 21 unità abitative;
20 di 73 b) il fatto che, alla data della domanda (9/03/1995), sulle aree intorno ai 6.090 mq. oggetto di stima erano già state realizzate tutte le opere di urbanizzazione della zona territoriale omogenea, tanto che le aree e la zona erano da considerarsi già urbanizzate. La parte ha evidenziato che tali due fatti storici sono stati oggetto di discussione tra le parti – essendo stati fatti rilevare al CTU in occasione delle osservazioni alla sua bozza di relazione, sia dalla difesa di MA MA RO sia dalla difesa degli altri eredi MA, a sostegno dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario, invece di quello territoriale, per la stima del valore dell'area secondo il metodo analitico ricostruttivo. La stessa parte ha aggiunto che tali due fatti storici sono stati igno- rati sia dal CTU, sia dalla Corte di appello, che ha genericamente richia- mato, sul tema dell'indice di fabbricabilità, le risposte in proposito fornite dal CTU. Sulla decisività di tali due fatti storici, la ricorrente incidentale ha evidenziato che, ove fossero stati considerati dal CTU e dalla Corte di appello, sarebbe stato ineludibile applicare il più vantaggioso “i.f.f.” di 4,25 mc/mq (invece del meno favorevole “i.t.t.” di 2,33 mc/mq), nella stima del valore venale dell'area alla data della domanda, secondo il criterio analitico-costruttivo, trattandosi di un parametro edilizio che in- dubbiamente conformava, secondo le previsioni di zona del PRG del Co- mune di Grottaglie, proprio le superfici fondiarie/lotti edificatori formatisi a seguito, e per effetto, della realizzazione delle opere di urbanizzazione e della individuazione delle medesime superfici fondiarie. Ad opinione della parte, una volta intervenuta l'approvazione e, soprattutto, l'esecu- zione di uno o più strumenti urbanistici di terzo livello, ai fini della im- plementazione della zona, la zona si doveva considerare come zona or- mai urbanizzata, sicché quella medesima volumetria prevista per la zona si era necessariamente tutta trasferita sui lotti/superfici individuati, che restavano tutti conformati, non più dall'indice di fabbricabilità territo- riale, ma dall'indice di fabbricabilità fondiario, avendo l'indice di fabbri- 21 di 73 cabilità territoriale effetti conformativi su un'intera zona omogenea solo quando la zona non è stata ancora implementata/trasformata/urbaniz- zata. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia su eccezione di parte, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La ricorrente ha dedotto che, nelle osservazioni presentate alla bozza della relazione del CTU, ma anche nella comparsa conclusionale, aveva eccepito che era necessario correggere l'impostazione e la pro- spettiva attraverso le quali le stime e le valutazioni del CTU si erano sviluppate, poiché il CTU doveva considerare che il giudizio non aveva ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di aree, comprese in un piano di edilizia economica e popolare (PEEP) ai sensi della l. n. 167 del 1962 o in un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 51 della l. n. 865 del 1971, e all'in- terno di una zona territoriale omogenea di espansione residenziale clas- sificata edificabile dallo strumento urbanistico generale, ma aveva ad oggetto il risarcimento dei danni per equivalente monetario per il fatto illecito derivante da un'occupazione sine titulo di una specifica area edi- ficabile, e cioè di una superficie fondiaria di 6.090 mq. già di proprietà dei danti causa degli attori, e trasferitasi all'IACP, per effetto della abdi- cazione derivante dalla proposizione della domanda risarcitoria (9/03/ 1995) da parte dei medesimi attori. Il tutto in una situazione di fatto per cui lo IACP, alla data della domanda (9/03/1995), aveva già realizzato sull'area da stimare solo ed esclusivamente fabbricati per abitazioni re- sidenziali e tale area si presentava, sempre alla data della domanda, con le opere di urbanizzazione tutte realizzate nel proprio interno e nella zona. In questa diversa prospettiva fattuale e giuridica – eccepita e fatta rilevare dalla difesa di MA MA RO – era necessario, per la ricorrente, applicare l' “i.f.f.” nella stima del valore venale dell'area alla data della domanda, secondo il criterio analitico-ricostruttivo, e non l' “i.f.t.”. 22 di 73 La parte ha, quindi, affermato che su tale eccezione, la Corte di ap- pello non si è pronunciata, incorrendo nel vizio denunciato. 3.4. Con il quarto motivo ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza della Corte di appello ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost. (motivazione contraddittoria, perplessa e incomprensibile), per la ritenuta insanabile contraddittorietà della sentenza sotto altro profilo ri- spetto a quello del primo motivo. La parte ha rilevato che la Corte di appello ha correttamente pre- messo e ritenuto che era necessario verificare i prezzi di suoli con ca- ratteristiche analoghe a quelli per cui è causa e trasferiti in periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo, ma poi, nella stima del valore dell'area secondo il criterio sintetico comparativo, ha ritenuto utilizzabile un atto di donazione del 1989, sulla cui utilizzabilità ha richiamato le condivise risposte del CTU alle osservazioni degli attori, rilevando che il CTU, a proposito dell'atto di donazione del 1989 (ma anche di uno del 1987), aveva giustificato la relativa utilizzabilità nel modo che segue: «Vero è che gli atti del 1987 (1°) e del 1989 (2°) sono delle donazioni, ma il prezzo riscontrato è in linea con l'andamento del mercato (Perizia CTU Geom. Suma)», così operando una motivazione dell'utilizzazione dell'atto di donazione del 1989 perplessa e contraddittoria, tenuto conto che la perizia del geom. Suma richiamata dal CTU, secondo cui il prezzo ivi riscontrato sarebbe “in linea con l'andamento del mercato”, si riferiva innanzitutto alla com- parazione del valore di aree inserite in “Zona servizi in progetto” o a “parcheggio scoperto” e quindi, considerato che l'area da stimare in giu- dizio era un'area sulla quale erano state realizzate ben ventuno unità abitative, era evidente che quelle considerate nella perizia del CTU geom. Suma non erano affatto aree “con caratteristiche analoghe a quella per cui è causa”, come voluto e richiesto dalla Corte d'appello, considerato anche che le aree considerate dal geom. Suma nella sua perizia, erano relative a stime riferite agli anni 1981, 1982 e 1983, e 23 di 73 quindi, evidentemente, erano tutt'altro che riferite a «periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo» e cioè alla data (della domanda) dell'8/03/1995. La ricorrente incidentale ha anche rilevato altre contraddizioni ma- nifeste. Infatti, mentre il CTU ha utilizzato, ai fini comparativi, un atto che era da riferirsi, quanto al valore dell'area di € 196,50 al mq., all'anno 2000, e non all'anno 2003, concordando pertanto con le osservazioni dei CTP ing. Negro e geom. Favale , la Corte di appello, che pure aveva espressamente condiviso le ragioni spiegate dal CTU sulla utilizzabilità degli atti come da egli indicati, ha espunto, invece, immotivatamente, proprio questo atto, in relazione al quale il consulente tecnico d'ufficio, motivatamente, aveva accolto le osservazioni dei CTP a proposito del periodo di riferimento della stima del relativo valore, e cioè l'anno 2000. E questa contraddizione è dalla parte ritenuta tanto più rilevante in quanto c'era una perfetta omogeneità di destinazione d'uso e di vici- nanza tra l'area oggetto di stima e le aree considerate dall'atto, che, quanto al valore, era stato anche dal CTU retrodatato all'anno 2000, atteso che, sia l'area oggetto di stima, sia l'area di cui all'atto di compa- razione preso in considerazione dal CTP, (i) erano entrambe tipizzate Ces-Nord, (ii) erano entrambe vicinissime tra loro, ed (iii) erano en- trambe anche destinate ad edilizia economica e popolare. Inoltre, anche per il criterio dei «periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo», indicati dalla stessa Corte di ap- pello, per la ricorrente incidentale, è incomprensibile e manifestamente perplesso e contraddittorio il motivo per cui, ai fini della individuazione di un atto da comparare per stimare un'area in riferimento alla data del 9/03/1995, la Corte avesse considerato utilizzabile un atto di donazione del 1989, omettendo di utilizzare, immotivatamente, un atto di compra- vendita con valori riferiti all'anno 2000. Anche la “correzione” dell'atto di compravendita del 1991, condivisa dalla Corte di appello, è ritenuta viziata. La ricorrente incidentale ha dedotto che le difese e i CTP degli eredi MA avevano rilevato un 24 di 73 errore di calcolo, che il CTU aveva escluso, evidenziando che il prezzo di € 70,73/mq era scaturito dal rapporto tra la volumetria consentita su quel terreno pari a 7 mc/mq e quella consentita dal terreno oggetto di perizia. Secondo la ricorrente, era evidente che, se, come dimostrato con i motivi precedenti, l'indice di fabbricabilità da considerare non era quello erroneamente utilizzato dal CTU (e dalla Corte d'appello) di 2,33 mc/mq (l'i.f.t.), ma l'i.f.f. di 4,25 mc/mq, il valore dell'atto del 1991, anche ipotizzando come corretto il procedimento di rapportare quel prezzo alla diversa volumetria consentita nell'area da stimare, il valore ricavato diventava praticamente doppio rispetto a quello di € 70,73 a metro quadro ricavato dal CTU. Per la ricorrente principale, la sentenza, infine, è incomprensibile e perplessa perché, contrariamente a quanto da essa sostenuto sulla cir- costanza che fossero non decisivi criteri correttivi simili a quello esposto dal consulente tecnico d'ufficio alla pagina 15 della sua relazione, né a pagina 15 della Relazione definitiva del CTU né a pagina 15 della bozza di relazione, si rinvenivano criteri correttivi. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta l'illegittimità della sen- tenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 55 d.P.R. n. 327 del 2001, 2043 c.c. e 2058 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello solo apparentemente liquidato e determinato il risarcimento dei danni secondo il valore venale del bene, per equivalente monetario, e quindi nel rispetto degli artt. 55 del d.P.R. n. 327 del 2001 e degli artt. 2043 e 2058 c.c. per le ragioni evidenziate nei precedenti motivi. 3.6. Con il sesto motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., dell'art. 111, comma 6, Cost., e dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (motivazione perplessa, obiettivamente incomprensi- bile e meramente apparente), per vizio della motivazione inerente alla statuizione sulle spese, disposta «tenuto conto dell'intervenuto muta- 25 di 73 mento giurisprudenziale», senza spiegare a quale mutamento giurispru- denziale si riferisse, ma anche se un tale ipotetico mutamento, come voluto dall'art. 92 c.p.c., fosse intervenuto rispetto alle questioni diri- menti. 4. I ricorrenti incidentali CO AnTO, NG IA e Ca- massa AU hanno formulato sette motivi di ricorso incidentale. 4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per essere la sentenza impugnata del tutto priva di motivazione nella parte in cui ha aderito acriticamente alle conclusioni della CTU, sulle quali le parti avevano formulato puntuali osservazioni sia sull'indice di fabbrica- bilità applicabile, sia sulla utilizzabilità di taluni degli atti di comparazione per la sintetica. Ad opinione dei ricorrenti incidentali, la laconica replica del CTU alle osservazioni dei consulenti di parte integra gli estremi di motivazione apparente, poiché non fornisce affatto risposta alle osservazioni dei con- sulenti di parte, ma si limita a mere considerazioni astratte, con il ri- chiamo di un precedente di giurisprudenza. In particolare, secondo le menzionate parti, il CTU in sede di quantificazione giammai ha motivato le ragioni per le quali si applicherebbe, alla fattispecie, l'indice di fabbri- cabilità territoriale, limitandosi a richiamare una non pertinente deci- sione (Cass., S.U. n. 173/2001) riguardante le "possibilità legali" e l'in- cidenza dei vincoli conformativi ed espropriativi ai fini della determina- zione dell'indennità di espropriazione, questione completamente estra- nea al thema decidendum. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed anche la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (motivazione perplessa e 26 di 73 incomprensibile, sostanzialmente solo apparente) perché la Corte d'ap- pello, aderendo alle conclusioni della CTU, ha fatto riferimento a Cassa- zione S.U. del 23/04/2001 n. 173, precedente di giurisprudenza a cui viene attribuito un contenuto diverso da quello reale, risolvendosi nel richiamo di un precedente arresto di giurisprudenza non applicabile alla fattispecie. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché, sebbene le parti avessero provato documentalmente l'esistenza di tutte le opere di urbanizzazione alla data di accertamento del valore del suolo (1995), di tale fatto storico né il CTU, né la Corte territoriale nella sentenza impugnata (che ha aderito acriticamente alla relazione del consulente d'ufficio) hanno espresso il necessario apprezzamento, dando atto di aver esaminato la circostanza. Tale fatto, acquisito al giudizio, è dai ricorrenti ritenuto decisivo per- ché, essendo la zona, alla data dell'accertamento, già completamente urbanizzata, per la valutazione del suolo occupato si sarebbe dovuto utilizzare l'indice di fabbricabilità fondiario e non quello territoriale. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che dovesse applicarsi ai fini della liquidazione del danno l'indice di fabbricabilità territoriale nonostante fosse acquisita agli atti la prova della totale urbanizzazione della zona nel 1995, circostanza risultante dalla stessa CTU, si risolve nella deter- minazione di un risarcimento di gran lunga inferiore a quello spettante. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché, nell'applicare il criterio sintetico-comparativo, la Corte d'appello non ha stimato il prezzo di mercato con riferimento ad immobili "omo- genei", relativamente non solo agli elementi materiali, quali la natura, posizione, la consistenza morfologica e simili, e temporali, ma soprat- 27 di 73 tutto alla sua condizione giuridica e urbanistica, individuando quattro atti relativi a suoli disomogenei per tipizzazione urbanistica. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso incidentale è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed anche la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché, ad opinione delle parti, la Corte d'appello non ha adombrato la minima motivazione sulle ragioni della scelta degli atti da assumere quale comparativi per la stima sintetica, e soprattutto perché nessuno degli atti indicati in sentenza riguarda suoli omogenei a quello illecitamente occupato, da stimare con riferimento all'anno 1995. Ad opinione dei ricorrenti incidentali, la scelta della Corte è immoti- vata, soprattutto perché esclude l'unico atto concernente un suolo rica- dente nel medesimo comprensorio e venduto dal Comune a seguito di asta pubblica. A fronte di censure puntuali e specifiche alla valutazione peritale, la Corte di appello ha omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione a quanto ritenuto dal perito dell'ufficio, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte in relazione al decisivo profilo della omogeneità urbanistica dei suoli oggetto degli atti di com- parazione. 4.7. Con il settimo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ed anche la violazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d'appello, in punto spese, omesso di indicare quale sarebbe, nella spe- cie, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale che avrebbe giu- stificato la compensazione delle spese di lite. 5. La ricorrente incidentale MA AU ha formulato cinque motivi di doglianza. 28 di 73 5.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta: a) la nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in rela- zione all'art. 132 c.p.c., all'art 118 disp. att. c.p.c. ed all'art 111 Cost;
b) il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione delle parti;
c) la violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2043 c.c. e all'art. 1223 c.c. e del principio del danno effettivo. La ricorrente incidentale ha evidenziato che il CTU nominato dalla Corte d'appello ha determinato il valore del suolo usurpato applicando l'indice di fabbricabilità territoriale (2,33 mc/mq), anche se, nel 1995, anno della proposizione della domanda ed epoca di determinazione del valore (come richiesto nell'ordinanza ordinanza collegiale del 10/02/ 2023), la zona in cui era ubicato il suolo era completamente urbanizzata ed avrebbe pertanto dovuto essere utilizzato l'indice di fabbricabilità fon- diario (4,25 mc/mq). La ricorrente incidentale ha evidenziato che l'utilizzazione dell'indice di edificabilità fondiario avrebbe portato ad una valutazione ben più am- pia, emergendo che si sarebbero potuti realizzare l'82% degli apparta- menti in più ed il prezzo unitario di mercato del terreno sarebbe passato da €/mq 107,53 - come erroneamente calcolato dal CTU - ad €/mq 195,70 e, di conseguenza, il suo reale valore venale di mercato avrebbe potuto ammontare, nel 1995, ad €. 1.191.813,00 (mq 6.090 x €/mq 195,70), aggiungendo di avere esposto tali argomenti nelle controdedu- zioni del CTP di parte attrice, ing. Negro, e nelle conclusionali dell'avv. Valla. La ricorrente incidentale ha dedotto che la sentenza impugnata ha fatto proprie le conclusioni del CTU sul punto, del tutto acriticamente, senza entrare nel merito delle controdeduzioni della parte attrice relative alla erroneità dell'utilizzo dell'indice di edificabilità territoriale in luogo di quello fondiario, aggiungendo che in sede di precisazione delle conclu- sioni aveva chiesto la rinnovazione della CTU e che in comparsa conclu- 29 di 73 sionale aveva argomentato l'erroneità dell'utilizzo dell'indice territoriale in luogo di quello fondiario. Ad opinione della parte, la doglianza investe i tre sub-motivi, in quanto, da un lato, può essere guardata come carenza motivazionale, dall'altro, come omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e, per ultimo, può essere considerata come vizio di violazione di legge ed in particolare dell'art 1223 c.c. e dell'art. 2043 c.c. e del principio per il quale ad essere oggetto di risarcimento deve essere tutto il danno effettivo. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta: a) la nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c., all'art 118 disp. att. c.p.c. ed all'art 111 Cost;
b) il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione delle parti;
c) la violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2043 c.c. e all'art. 1223 c.c. e del principio del danno effettivo. La ricorrente ha evidenziato che, nella stima del terreno calcolata con il metodo di stima sintetico comparativo, il CTU ha erroneamente determinato il prezzo unitario di mercato utilizzando atti non comparabili e in particolare: ha assunto, come atti di comparazione, due donazioni del 1987 e del 1989 e, cioè, contratti a titolo gratuito il cui valore viene unilateralmente dichiarato ai soli fini fiscali (e con l'interesse della parte di far figurare un valore esiguo); con un terzo atto del 1991, il CTU ha attribuito per evidente errore di calcolo un valore di 70,73 €/mq, mentre in realtà risulta di 123,76 €/mq; un quarto atto (rep. n. 17237 del 20/12/1993) attiene alla cessione a prezzo simbolico di un suolo alla Parrocchia di Santa MA in Campitelli, che era destinato a “chiesa” e, dunque, avente una destinazione urbanistica totalmente differente dal terreno oggetto di quantificazione e, sicuramente, oggetto di un atto non rappresentativo del libero mercato. 30 di 73 La ricorrente ha dedotto che il proprio CTP, ing. Nigro, aveva illu- strato nelle controdeduzioni alla bozza, secondo quanto sopra riportato, le ragioni di inutilizzabilità di detti atti, ma nella relazione definitiva, per confutare le osservazioni del CTP, il CTU ha ritenuto quanto segue: 1) i valori delle due donazioni erano comparabili con il valore della relazione di consulenza del geometra Suma, effettuata trent'anni addietro con ri- ferimento ai valori del 1982; 2) per l'atto del 1991 il prezzo di € 70,73/mq era scaturito non da un errore di calcolo, ma dal rapporto tra la volumetria consentita su quel terreno pari a 7 mc/mq e quella con- sentita dal terreno oggetto di perizia (ma il CTU errava in modo manife- sto, in quanto sulla base del PRG vigente nel 1995, la volumetria con- sentita era pari a 5 mc/mq e non 7 mc/mq, come erroneamente ripor- tato nella relazione); 3) quanto al suolo destinato a “chiesa”, il CTU aveva affermato che l'atto del 1993 aveva per oggetto la compravendita di un terreno con destinazione “chiesa”, e quindi non doveva stare in un elenco di terreni edificatori a scopo residenziale, ma lo aveva comunque considerato per due ordini di ragioni, poiché il prezzo al metro quadrato convenuto nell'atto era assimilabile al prezzo dell'atto del 1991 (al netto del rapporto tra volumi), e anche perché, nell'attualità, su quel terreno e sull'area circostante vi erano solo edifici (palazzine) con destinazione residenziale, laddove tutta l'area era destinata a “servizi” La medesima parte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva richiamato l'ordinanza del Consigliere istruttore del 13/12/2023, ove, dopo aver esaminato la relazione di CTU, le osservazioni delle parti e dei rispettivi difensori, era stato rimarcato quanto segue: ”rilevato invece, quanto al criterio di stima comparativo, che sono stati utilizzati sei atti risalenti a un periodo compreso tra il 1987 e il 2000, alcuni dei quali perfezionatisi in momenti molto distanti dal fenomeno acquisitivo;
rile- vato che, in casi come quello in esame, è necessario verificare i prezzi di suoli con caratteristiche analoghe a quelli per cui è causa e trasferiti in periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo, apparendo non decisivi criteri correttivi simili a 31 di 73 quello esposto dal consulente tecnico d'ufficio alla pagina 15 della pro- pria relazione;
rilevato che, in altri termini, ove non sia possibile rinve- nire una pluralità di atti negoziali utili ai fini della decisione, dovrà uti- lizzarsi in via esclusiva l'alternativo metodo di stima analitico ricostrut- tivo”, ma, poi, al fine di giungere ad una determinazione del valore ve- nale del terreno aderente alla realtà ha ritenuto di poter utilizzare ii quattro atti del 1989, quello del 1991 del medesimo notaio, uno del 1992 e un altro del 1994. In altre parole, secondo MA AU, la Corte d'appello ha fatto parzialmente proprie le conclusioni del CTU, malgrado la ricorrente inci- dentale avesse domandato la rinnovazione della consulenza ed avesse in comparsa conclusionale esposto le lacune della CTU per le ragioni esposte, con una decisione che si presta ad un triplice ordine censure: da un lato vi era una obiettiva carenza di motivazione, dall'altro l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ed infine il tutto si traduceva nella violazione del principio del risarci- mento del danno effettivo che è risultato così in gran parte scoperto da risarcimento a causa del procedimento di quantificazione e valutazione errato. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotto il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. e la violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. in relazione all'utilizzo del metodo sintetico compara- tivo accanto all'analitico ricostruttivo. La ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello dopo avere eviden- ziato, nell'ordinanza 12/12/2023, richiamata in sentenza, che il metodo di valutazione non poteva seguire il criterio sintetico comparativo, di fatto ha smentito l'ordinanza, utilizzando in concreto il metodo sintetico comparativo e mediandolo con l'analitico ricostruttivo. Secondo la parte, la menzionata Corte ha violato l'attuazione effettiva del contraddittorio e del diritto di difesa, impedendo alle parti di prendere posizione sul metodo sintetico comparativo, che aveva dichiarato ingannevolmente di 32 di 73 aver scartato, per poi utilizzarlo in sentenza, e comunque è incorsa nel vizio di motivazione, in quanto, se sul piano dei principi che aveva di- chiarato di applicare, ha escluso l'utilizzo del metodo sintetico compara- tivo, dall'altro lo ha utilizzato. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 2043 c.c. nella parte in cui il metodo comparativo è stato utiliz- zato dalla Corte d'appello senza alcun adeguamento dei valori riportati negli atti, compiuti prima del 1995. Ad opinione della ricorrente incidentale, detto capo di sentenza si risolve in una ulteriore violazione del principio del risarcimento del danno effettivo, in quanto i valori dei beni utilizzati con il metodo comparativo avrebbero dovuto essere attualizzati con riferimento agli indici di rivalu- tazione monetaria, al fine di pervenire alla comparazione di valori omo- genei tutti riferibili all'anno 1995. 5.5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 91 c.p.c., poiché le spese legali sono state compensate integralmente in ragione del mutamento di giurisprudenza, senza alcuna giustificazione, per tutte le attività processuali successive alla data del mutamento giu- risprudenziale. LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI 6. Le ricorrenti incidentali MA MA RO e MA Aure- lia, nei rispettivi controricorsi al ricorso incidentale del Comune, hanno eccepito l'improcedibilità di quest'ultimo ricorso incidentale per essere stato solo depositato e non comunicato alle altre parti. L'eccezione è infondata, avendo questa Corte già precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso inci- dentale, che la parte ai sensi dell'art. 371 c.p.c. deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato, ovviamente con mo- dalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione, non dovendo essere anche notificato (Cass., 33 di 73 Sez. 1, Sentenza n. 18683 del 9/07/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8678 del 2/04/2025). Non vi è alcuna ragione per ritenere esistente una diversa disciplina per il caso in cui il ricorso incidentale non sia proposto solo nei confronti del ricorrente principale, ma anche nei confronti degli altri intimati dalla ricorrente principale, anche ove questi ultimi non si siano ancora difesi con controricorso al momento del deposito del ricorso incidentale a loro rivolto, tenuto conto che, come già affermato da questa Corte, è onere della parte che - come nella specie - ha ricevuto rituale notifica del ri- corso per cassazione seguire diligentemente lo sviluppo del giudizio, me- diante accesso anche solo per via telematica agli atti della causa (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8678 del 02/04/2025, proprio con riferi- mento al ricorso incidentale non notificato, ma semplicemente deposi- tato, proposto da uno degli intimati non solo nei confronti del ricorrente principale, ma anche dell'altro destinatario del ricorso principale rimasto intimato). 7. I controricorrenti CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972) hanno eccepito l'inammissibilità per novità dei primi quattro motivi di ricorso incidentale del Comune di Grottaglie. L'eccezione è infondata, tenuto conto che le censure formulate con detti motivi attengono alla ritenuta violazione dell'art. 384 c.p.c., con richiamo alle parti della decisione impugnata in cui le questioni sono state trattate. 8. I controricorrenti CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972) hanno anche eccepito l'inammissibilità per ca- renza d'interesse del quarto motivo di ricorso incidentale del Comune di Grottaglie, ritenendo che l'individuazione del momento della perdita di proprietà del bene nel 1982 invece che nel 1995 non avrebbe portato alcuna utilità al Comune, poiché l'importo liquidato non sarebbe stato minore. 34 di 73 L'eccezione non è suscettibile di essere verificata se non all'esito di un accertamento in fatto, che non risulta essere stato effettuato nei pre- cedenti grado di merito, dovendo pertanto essere disattesa. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO PRINCIPALE 9. Il primo motivo di ricorso principale è infondato. 9.1. L'ordinanza n. 3646/2020 di questa Corte ha rilevato quanto segue: «6.1. Con sentenza n. 6216 del 2013, questa Corte nel cassare la pronuncia della Corte di appello di Lecce del 7 febbraio 2007, definita la portata del principio di diritto affermato nella precedente fase rescin- dente, per profili non più destinati a venire qui in rilievo, ha, nel resto, puntualizzato come risultasse ormai coperta da giudicato interno: a) l'avvenuta perdita della proprietà da parte dei privati che non avevano richiesto la restituzione del bene ed avevano pacificamente agito in giu- dizio per il risarcimento del danno;
b) la cessazione della permanenza dell'illecito della P.A. che aveva occupato i beni in vista della loro espro- priazione, in una situazione in cui non vi era stata né la restituzione dell'immobile al privato né il trasferimento della proprietà disposto con decreto di esproprio non retroattivo. … 6.2. Questa Corte con il proprio precedente decisum, la cui violazione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. viene qui in considerazione, ha preso atto ed affermato che nella fattispecie in esame, esclusa l'applicazione dell'art. 42-bis cit., l'og- getto della lite sarebbe stato invece definito dal giudicato interno forma- tosi tra le parti. Alla formazione del giudicato questa Corte ha fatto di- scendere – certo il diritto al risarcimento del danno dei privati ricorrenti, definito per le inequivoche iniziative e condotte processuali dagli stessi assunte di sostanziale rinuncia alla restituzione del bene occupato per l'intervenuta domanda di risarcimento – quale "questione unica ad es- sere controversa tra le parti", l'individuazione del momento di decor- renza della relativa prescrizione, fermo il rilievo che la cessazione della permanenza dell'illecito si era stabilizzata all'epoca in cui si era verificata l'irreversibile trasformazione del fondo, e quindi al 12.06.1982, data di 35 di 73 scadenza del termine quinquennale e della proroga di un anno ex legge n. 385 del 1980». Nella stessa ordinanza n. 3146/2020, questa Corte ha, poi, proce- duto ad illustrare l'evoluzione interpretativa intervenuta nel tempo, fino ad arrivare all'esito oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità cui ha espressamente aderito. In particolare, si legge nella menzionata ordinanza della S.C. quanto segue: «… 6.8. Si è ridisegnato l'illecito non più come istantaneo, inte- grato dal verificarsi della irreversibile trasformazione del bene, e ad ef- fetti permanenti, ma come permanente e come tale destinato a cessare solo per effetto della restituzione del terreno, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato ovvero, proprio, della rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. La giurispru- denza di questa Corte di legittimità, con indirizzo interpretativo nel tempo costante e dal quale non si ha ragione qui di discostarsi (ex mul- tis: Cass. SU 19/01/2015 n. 735; Cass. 05/03/2015 n. 4476; Cass. 07/10/2016 n. 20231; Cass. 29/09/2017 n. 22929) – nell'apprezzata insufficienza, ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., della mera consapevolezza del privato di avere subito un'occupa- zione e/o una manipolazione senza titolo dell'immobile, e nella necessità che il danneggiato si trovi nella possibilità di stimare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica e, quindi, in particolare, al verificarsi dell'ef- fetto estintivo acquisitivo definitivo perseguito dall'amministrazione espropriante – ha formulato l'indicato principio, che lega alla proposi- zione della domanda di danno per equivalente la consapevolezza del privato, leso, del sofferto pregiudizio e del suo articolato prodursi quanto a causa ed effetti». Nel valutare, poi, la decisione impugnata, questa Corte ha espres- samente ritenuto che «6.9. La Corte di appello di Lecce, richiamando, invece, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione del diritto al 36 di 73 risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti, la data della irreversibile trasformazione del fondo, individuata al 12.06.1982, ha per ciò stesso violato, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., il principio espresso nel giudizio rescindente con la sentenza n. 6216 del 2013 sul termine ex art. 2935 cod. civ. e, ancora, quella giurisprudenza di legittimità in- tegrativa del dato normativo, guidata da una interpretazione conforme ai principi della Corte EDU su effettività e prevedibilità della tutela del diritto di proprietà e quindi sul rispetto del principio di legalità cui deve essere improntata l'azione della P.A. nell'ingerirsi nel diritto del privato. …» A completare il ragionamento appena riportato, è importante tenere presente che questa stessa Corte, sempre con l'ordinanza n. 3646/2020, ha anche ritenuto assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale era stata denunciata la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per essere la decisione impu- gnata fondata su fatti non provati, e contestati, e cioè sull'evidenza che il suolo in questione fosse compreso nel P.E.E.P. (circostanza che por- tava a ritenere l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità inizial- mente valida e dunque la riconducibilità della fattispecie nello schema dell'occupazione acquisitiva), evidenziando che all'esito dell'accerta- mento sopra riportato, riferito ai primi quattro motivi di ricorso, «… si è infatti più radicalmente esclusa la fondatezza dell'indicato argomentare, individuandosi il dies a quo della prescrizione, nella permanenza dell'il- lecito, dalla data della domanda risarcitoria.» Il giudicato relativo all'accertamento dell'intervenuta trasformazione del bene nel 1982 non è, dunque, stato ritenuto dalla Corte di cassazione tale da far ritenere che il passaggio della proprietà sia avvenuto in tale momento, perché, come evidenziato dall'evoluzione giurisprudenziale ri- portata, non ha rilievo, ai fini del passaggio di proprietà, l'irreversibile trasformazione del bene, ma è decisivo il momento della proposizione dell'azione di risarcimento del danno, a decorrere dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. 37 di 73 9.2. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente principale, il riferimento, nell'ordinanza n. 3646/2020 di questa Corte, alle pronunce di questa Corte del 2007 e del 2008 – che hanno correlato all'entrata in vigore del l. n. 458 del 1988 il termine di decorrenza iniziale della pre- scrizione del diritto al risarcimento del danno per intervenuta occupa- zione appropriativa del bene in presenza di un decreto di esproprio di- chiarato illegittimo, poi esteso ai casi di assenza del decreto di esproprio per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 486/1991 (Corte cost., Sentenza n. 486 del 27/12/1991) – è stato chiaramente effettuato per descrivere una fase del percorso interpretativo, che, poi, ha condotto alla diversa soluzione appena riportata. D'altronde, la Corte non ha fatto altro che dare applicazione al prin- cipio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 735 del 19/01/2015), e richiamato nell'ordinanza n. 3646/2020 di questa stessa Corte, secondo cui l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale oc- cupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alter- nativa, abdicando alla proprietà del bene stesso, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equi- valente. 9.3. Nella sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'appello, in piena adesione al principio come sopra espresso da questa Corte, ha affermato quanto segue: «Nella vicenda in esame, ferma e coperta da giudicato la circostanza che la irreversibile trasformazione del suolo si è avuta il 12.6.1982 e, sebbene altrettanto ferma la circostanza che anche 38 di 73 la stabilizzazione della cessazione della permanenza risale a tale mo- mento, deve farsi applicazione del principio espresso con l'ultima ordi- nanza di rinvio, secondo cui il termine prescrizionale del diritto al risar- cimento per equivalente decorre dal momento della introduzione della domanda (9.3.1995), di talché risultano a questo punto irrilevanti, come concordano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la verifica della ricomprensione dei loro beni nel piano di zona.» L'intervenuta trasformazione irreversibile del suolo, in sintesi, pur essendo divenuto incontestabile che fosse avvenuta nel 1982, in base all'orientamento maturato dalla giurisprudenza di legittimità, conforme alle pronunce della Corte EDU in materia, non ha determinato il trasfe- rimento della proprietà a quella data e, conseguentemente, non ha com- portato il decorso del termine di prescrizione se non quando il privato ha inequivocamente rinunciato al bene proponendo l'azione di risarci- mento del danno per equivalente. 10. Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile. 10.1. Com'è noto, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione presuppone che un esame della doglianza vi sia stato ma la relativa statuizione sia viziata da mancanza assoluta di mo- tivazione, ovvero da motivazione apparente, perplessa o incomprensi- bile, ovvero vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, evincibili dalla sola lettura del provvedimento impugnato. A tali ipotesi, si aggiunge, poi, quella propriamente sanzionata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in cui la statuizione viene assunta sulla domanda o sull'eccezione proposta, senza, tuttavia, che il Giudice abbia esaminato un fatto, inteso come fatto storico, e cioè un avvenimento, oggetto di 39 di 73 discussione nel processo, che avrebbe inciso sull'esito della lite (v. da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024). Ovviamente, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, che evi- denzi come la minuspetizione abbia riguardato una questione astratta- mente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10290 del 18/04/2025; Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016). 10.2. Come sopra evidenziato, la Corte d'appello, nella sentenza in questa sede impugnata, dopo aver ritenuto che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal momento della proposizione della domanda, ha aggiunto che «…risultano a questo punto irrilevanti, come concor- dano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la ve- rifica della ricomprensione dei loro beni nel piano di zona…». 10.3. La ricorrente ha dedotto che la Corte di appello ha ritenuto superfluo accertare la natura, appropriativa o usurpativa, dell'occupa- zione ai soli fini del decorso del termine di prescrizione, senza avvedersi che, invece, tale accertamento era necessario, ai fini della esclusione della responsabilità dello IACP, quale delegato dal Comune, per il caso in cui si trattasse di occupazione usurpativa. Tale rilevanza è rimasta tuttavia affermata in modo astratto e gene- rico, sicché il motivo si rivela inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non essendo possibile rilevare dalla lettura del ricorso la decisività dell'accertamento richiesto, riferito alla posizione della ricor- rente principale quale soggetto delegato al compimento di atti espro- priativi. Inoltre, la ricorrente principale non ha neppure dedotto di avere rap- presentato che, nella specie, si era trattato di una ipotesi di occupazione usurpativa, essendo, anzi, emerso che l'invocazione di tale figura, ope- rata dai privati in appello, risulta essere stata avversata dalle controparti ed ha comportato l'adozione della prima sentenza di questa Corte n. 40 di 73 20772/2004, per sancire l'ammissibilità delle deduzioni dei privati sul punto. La statuizione è peraltro chiara nel senso di applicare principi e isti- tuti propri dell'occupazione appropriativa. 11. Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile. 11.1. Come si evince dalla motivazione della sentenza, riportata nell'esame del secondo motivo di ricorso principale, la pronuncia in or- dine alla responsabilità solidale dello IACP con il Comune è esistente e sono state esplicitate le ragioni poste a fondamento della stessa, cui la parte ha semplicemente contrapposto elementi di fatto e in diritto, as- seritamente non valutati, ma non veicolati dai corrispondenti motivi di doglianza. Per quanto riguarda la ritenuta mancata considerazione dei docu- menti indicati nel motivo di ricorso, non è stata formulata una censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non potendosi neppure ri- qualificare la censura in assenza della specificazione del contenuto dei documenti asseritamente non considerati e della conseguente decisività ai fini del giudizio, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6. c.p.c. Con riferimento agli argomenti in diritto, non veicolati da una cen- sura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte non ha neppure dedotto di avere prospettato nei termini indicati la doglianza nei prece- denti gradi di giudizio, la quale si pone, peraltro, in contrasto con un orientamento consolidato di questa Corte in precedenti specifici (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7947 del 25/03/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26766 del 22/12/2016). Con riguardo alla domanda di manleva, la ricorrente principale ha asseritamente dedotto di averla formulata, ma nella sentenza non vi è alcun riferimento e la parte non ha provveduto a specificare l'atto che conteneva tale domanda e il contenuto della stessa, operando così una censura inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. 12. Il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile. 41 di 73 Come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha ritenuto che «Al pa- gamento delle somme dovute agli attori sono pertanto tenuti in solido il Comune di Grottaglie e ARCA Jonica, ferme le eventuali azioni di re- gresso derivanti dai rapporti interni, in quanto non oggetto del presente giudizio la quantificazione della misura della colpa e del contributo cau- sale nella determinazione dell'illecito di ciascuno dei ridetti enti.» Anche in questo caso, la ricorrente principale ha asseritamente de- dotto di aver formulato tale domanda, ma nella sentenza ciò è escluso, e la parte non ha provveduto a specificare l'atto che conteneva detta domanda e il contenuto della stessa, operando così una censura inam- missibile per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE DEL COMUNE 13. Il primo motivo di ricorso incidentale del Comune è in parte inammissibile e in parte infondato. 13.1. Come più volte affermato da questa Corte, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti de- cisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giu- dice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in rela- zione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, te- nendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite 42 di 73 dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e deca- denze pregresse (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023). In altre parole, in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annul- lamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di moti- vazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accer- tati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedi- mento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18303 del 03/09/2020). 13.2. Nella specie, questa Corte, con la sentenza n. 6216/2013 ha ritenuto fondati i motivi secondo e terzo di doglianza, con i quali i privati avevano censurato la decisione impugnata nella parte in cui aveva af- fermato che nella specie ricorresse un'occupazione appropriativa, in ra- gione del fatto che i termini per la fine dei lavori come pure quelli per l'adozione del decreto di esproprio erano rinvenibili nella delibera n. 44 del 1974, successivamente adottata, e comunque l'inserimento delle aree nel piani di zona non richiedeva l'indicazione di tali termini, senza tenere in alcun conto degli argomenti spesi dai ricorrenti, per escludere la rilevanza di tali elementi. Con l'ordinanza n. 3646/2020, questa stessa Corte ha ritenuto che la Corte d'appello, con la successiva sentenza, assunta in sede di rinvio nel 2015, non avesse ottemperato alla statuizione adottata con la sen- tenza n. 6216/2013, ove aveva ritenuto esistente un'occupazione ap- propriativa con un giudizio che recava lo stesso vizio di motivazione già fondatamente censurato, mentre invece tale distinzione era necessaria ai fini della quantificazione del danno. In applicazione dei principi enunciati, la Corte d'appello avrebbe do- vuto ottemperare all'obbligo di motivazione, nei termini sopra eviden- ziati, ove in sede di rinvio avesse nuovamente qualificato l'occupazione 43 di 73 come occupazione appropriativa, dando rilievo alla delibera n. 44 del 1974 e comunque all'inclusione delle aree nel piano di zona, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni di decisione tenendo conto delle eccezioni sollevate dai privati. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte di merito, dopo avere illustrato l'evoluzione interpretativa intervenuta in ordine all'indi- viduazione del termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente del proprietario del bene occupato e irreversibilmente trasformato in virtù di una occupazione illegittima ab origine o divenuta tale per effetto del decorso dei termini senza l'adozione del decreto di esproprio, ha inequivocamente affermato quanto segue: «deve farsi ap- plicazione del principio espresso con l'ultima ordinanza di rinvio, secondo cui il termine prescrizionale del diritto al risarcimento per equivalente decorre dal momento della introduzione della domanda (9.3.1995), di talché risultano a questo punto irrilevanti, come concordano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la verifica della ricom- prensione dei loro beni nel piano di zona.» La Corte ha chiaramente spiegato che dall'evoluzione interpretativa riportata derivava l'irrilevanza dello scrutinio della menzionata delibera e la verifica della ricomprensione dei beni nel piano di zona, ai fini della prescrizione. La menzionata delibera è stata, invece, considerata ai fini della quantificazione del risarcimento del danno per equivalente, poiché la Corte d'appello ha richiamato la CTU, precisando che: « Secondo il CTU, l'area di che trattasi era “inserita sin dal Decreto Provveditoriale del 1966 – PDF – e dal PRG 1972 come area per l'applicazione della Legge 167”, la cui vocazione edificatoria veniva confermata con le DCC n.193 del 15.11.1973 e con DCC n. 44 del 10.4.1974 e, a seguire, con il De- creto regionale n. 433 del 20.3.1978 di “Approvazione del piano di zona per l'acquisizione dei aree fabbricabili per l'edilizia economica e popo- lare”, con i seguenti indici: Ift= 2.33mc/mq Iff= 4.25 mc/mq Altezza max m 22,00 Numero max di piani 6 (sei)”». 44 di 73 Con riferimento alla attribuzione della responsabilità in capo allo IACP (cui è succeduta, l'AR Jonica) in solido con il Comune di Grotta- glie, la Corte d'appello ha, poi, statuito come segue: «9. Quanto al sog- getto tenuto al risarcimento, va di norma individuato nell'ente espro- priante, salvo che il concessionario non sia stato delegato anche alla conduzione della procedura espropriativa, nel qual caso rispondono in solido perché il dominus della procedura espropriativa rimane l'ente espropriante. In linea di principio nessuno dubita, come sostenuto dal Comune, che “nell'ipotesi in cui un Comune abbia delegato all'IACP la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica su area privata ed il compimento della procedura espropriativa, il verificarsi dell'acces- sione invertita integra un fatto illecito imputabile all'Istituto anche nel caso in cui l'opera risulti ultimata durante il periodo di occupazione le- gittima”. È anche vero, però, che l'ente espropriante resta pur sempre dominus della procedura anche ove ricorra all'istituto della delega (art. 60 della l. n. 865 del 1971), “poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto 'in nome e per conto' del delegante, ma anche 'd'intesa' con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il dele- gato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato (ad esempio, concessione o appalto). Ne consegue che, in ipotesi di occupazione ap- propriativa, dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, non potendo escludersi, peraltro, la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rile- vanza causale delle singole condotte.” (Sez. 1, Sentenza n. 26766 del 22/12/2016 - Rv. 642874 - 01). Nella vicenda che qui interessa, ferma l'individuazione dello IACP, quale esecutore materiale della irreversibile trasformazione del suolo e quale soggetto espropriante, non vi è evi- 45 di 73 denza di alcuna attività di controllo o di stimolo proveniente dal Comune, risalendo solo al 9.2.1994 la nota con cui chiedeva all'allora IACP copia del decreto di esproprio “con gli estremi dell'avvenuta notifica” (v. fasci- colo I grado IACP). Al pagamento delle somme dovute agli attori sono pertanto tenuti in solido il Comune di Grottaglie e ARCA Jonica, ferme le eventuali azioni di regresso derivanti dai rapporti interni, in quanto non oggetto del presente giudizio la quantificazione della misura della colpa e del contributo causale nella determinazione dell'illecito di ciascuno dei ridetti enti.» 13.4. Dalla lettura della sentenza di appello si evince chiaramente che il Giudice di merito, nella sentenza in questa sede impugnata, non ha fatto ricorso alla menzionata delibera n. 44 del 1974, ai fini della verifica dell'esistenza di una occupazione appropriativa ovvero di una occupazione usurpativa, indicandone le ragioni, ma ne ha tenuto conto ai fini della valutazione dell'edificabilità dell'opera. La distinzione tra occupazione appropriativa e occupazione espro- priativa è stata, infatti, espressamente ritenuta irrilevante dalla Corte d'appello ai fini della individuazione del termine di prescrizione. Né può ritenersi che la distinzione tra occupazione appropriativa e usurpativa abbia avuto, nella fattispecie, rilevanza ai fini della determi- nazione del danno. Come pure evidenziato da questa Corte, l'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile tra- sformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiara- zione di pubblica utilità, ma, nel caso di proposizione dell'azione di ri- sarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è am- missibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui allo art. 2043 c.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7137 del 09/04/2015; Cass., 46 di 73 Sez. 1, Ordinanza n. 12846 del 23/05/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18222 del 03/07/2024). In entrambi i casi, infatti, il criterio del valore venale del bene è rispettato avuto riguardo al momento della perdita della proprietà, che, come sopra accertato, interviene con la formulazione della domanda ri- sarcitoria per equivalente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21545 del 27/07/ 2025). In astratto, la differenza tra l'una o l'altra ipotesi, nei confronti del proprietario del terreno, rileva solo nel caso in cui, come nella specie, sia proposta anche la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita di godimento del bene a seguito dell'oc- cupazione dello stesso, ai fini della quantificazione dello stesso, poiché l'occupazione è sin dall'origine illecita in caso di occupazione usurpativa e, invece, in caso di occupazione appropriativa, ove sia stato legittima- mente adottato un decreto di occupazione di urgenza, l'occupazione di- venta illecita a seguito del decorso del termine di efficacia di detto de- creto senza che sia intervenuto il decreto di esproprio. E, in effetti, in caso di occupazione usurpativa il risarcimento del danno da perdita del godimento del bene è dovuto dal momento dell'i- nizio dell'occupazione, da subito illecita, mentre invece, in caso di occu- pazione appropriativa, il risarcimento è dovuto dal momento in cui l'oc- cupazione da legittima diventa illegittima. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d'appello, in presenza dell'ec- cezione di prescrizione, ha considerato solo il danno da perdita del go- dimento del bene conseguente all'occupazione illecita, sicché ogni di- stinzione tra occupazione usurpativa e occupazione appropriativa è di- venuta priva di rilievo, tenuto conto che nell'ultima evenienza prospet- tata l'occupazione sarebbe divenuta illecita nel 1982, molto tempo prima del periodo considerato ai fini del risarcimento. Con riferimento, infine, alla rilevanza tra occupazione usurpativa e occupazione appropriativa ai fini della esclusione della responsabilità del Comune, risulta evidente che la Corte d'appello ha esaminato ipotesi di 47 di 73 occupazione appropriativa, ma il Comune non ha neppure dedotto di avere prospettato nel corso dei giudizi di merito l'esistenza di una occu- pazione usurpativa, emergendo anzi il contrario, tenuto conto che la prospettazione operata dai privati in ordine a tale evenienza è stata con- testata dal Comune e ha comportato la proposizione del primo ricorso per cassazione da parte di questi ultimi, contrastato dal Comune, che ha determinato la cassazione della prima sentenza della Corte d'appello con affermazione dell'ammissibilità in sede di appello della prospettazione operata dagli attori in ordine alla esistenza di un'occupazione usurpa- tiva. La censura di omessa pronuncia è dunque inammissibile, poiché in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il Comune non ha speci- ficamente indicato le domande e le eccezioni decisive da lui proposte e non esaminate dalla Corte di merito. Né può ritenersi che la menzionata Corte d'appello sia incorsa in una violazione dell'art. 384 c.p.c., poiché la Corte di cassazione ha espres- samente evidenziato, ai fini della valutazione della decisività del vizio di motivazione, che l'esistenza di una occupazione usurpativa o appropria- tiva rileva ai fini della quantificazione del danno, ma poi, in concreto, la Corte d'appello ha escluso tale evenienza perché ha valutato i danni solo a partire dal 1990, data successiva alla cessazione della eventuale oc- cupazione appropriativa, sicché nessun obbligo di motivazione è stato violato. 14. Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato. 14.1. Per quanto riguarda la ritenuta violazione del giudicato è suf- ficiente richiamare quanto illustrato ai fini della statuizione sul primo motivo di ricorso principale. 14.2. Nessun vizio di motivazione è, poi ravvisabile, avendo la Corte d'appello chiaramente illustrato le ragioni della decisione, laddove, dopo aver descritto l'evoluzione interpretativa intervenuta, ha chiaramente statuito quanto segue: «Nella vicenda in esame, ferma e coperta da giudicato la circostanza che la irreversibile trasformazione del suolo si è 48 di 73 avuta il 12.6.1982 e, sebbene altrettanto ferma la circostanza che anche la stabilizzazione della cessazione della permanenza risale a tale mo- mento, deve farsi applicazione del principio espresso con l'ultima ordi- nanza di rinvio, secondo cui il termine prescrizionale del diritto al risar- cimento per equivalente decorre dal momento della introduzione della domanda (9.3.1995), di talché risultano a questo punto irrilevanti, come concordano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la verifica della ricomprensione dei loro beni nel piano di zona. L'affer- mazione che è coperta da giudicato la stabilizzazione della cessazione della permanenza dell'illecito alla data del 12.6.1982, invero, non equi- vale a sostenere che l'illecito sia cessato a quella data, ma solo che a quella data, in assenza del decreto di esproprio, si è concretizzato l'ille- cito che, in ragione dei successivi arresti di legittimità, cessa nel mo- mento in cui il danneggiato chiede il risarcimento per equivalente, cir- costanza per la quale la Corte ha ritenuto coperta da giudicato anche la perdita della proprietà in capo ai richiedenti, di talché risultano prive di pregio le osservazioni della difesa del Comune con riferimento al mo- mento in cui gli attori avrebbero avuto consapevolezza del momento in cui si sarebbe verificata la perdita della proprietà per effetto delle pub- blicazioni e delle notificazioni intervenute nell'ambito della procedura espropriativa.» 15. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la parte ha contrapposto all'accertamento operato dal Giudice di merito, ritenuto non adatto alla fattispecie, un diverso ed autonomo accertamento. 16. Anche il quarto motivo è inammissibile, poiché, come sopra evi- denziato, la Corte di cassazione ha evidenziato che il passaggio di pro- prietà interviene al momento della proposizione della domanda e, per- tanto, correttamente a tale data è stato effettuato l'accertamento del valore del bene. 17. Il quinto motivo di ricorso è infondato. 17.1. Il ricorrente incidentale ha dedotto che, in virtù di espressa delega ex art. 60 l. n. 865 del 1971, lo IACP era indubitabilmente il 49 di 73 soggetto titolare del potere ablatorio del suolo ed era, dunque, l'unico soggetto legittimato passivo avendo, a seguito della occupazione d'ur- genza del suolo ed all'esito dell'occupazione legittima nel periodo 24/04/ 1976-24/04/1982, irreversibilmente trasformato il suolo il 12/06/1982. 17.2. Questa Corte ha, tuttavia, più volte evidenziato che l'Ente espropriante resta pur sempre dominus della procedura anche ove ri- corra all'istituto della delega ai sensi dell'art. 60 l. n. 865 del 1971, ed è perciò responsabile dell'operato del delegato, poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni po- tere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corre- sponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del de- creto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e de- legato, con la conseguenza che, in ipotesi di occupazione appropriativa, dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, non potendo però escludersi la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7947 del 25/03/ 2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26766 del 22/12/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11800 del 27/05/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1307 del 16/02/1999). Ad analoghe conclusioni la Corte è pervenuta nell'ipotesi di collabo- razione di più enti alla realizzazione di un'opera pubblica, qualora l'oc- cupazione risulti ab initio illegittima (nella specie, in ragione proprio dell'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per mancata indica- zione dei termini), evidenziando che tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione, da chiunque esplicata, risulta illegittima, ove causal- mente collegata al danno, nonché fonte di responsabilità per gli enti autori, i quali sono tenuti al risarcimento, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 50 di 73 c.c., avendo perseverato nell'occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo (o dovendo ritenersi) a conoscenza della il- legittimità del loro comportamento, a prescindere dal fatto che l'opera eseguita rientri, o meno, nel patrimonio dell'autore della condotta illecita (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 01/02/2016; Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 17708 del 21/11/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha valutato la condotta del Comune e ha ritenuto il mancato compimento di attività di controllo in grado di impedire la commissione dell'illecito. 18. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. 18.1. Questa Corte ha più volte precisato che, in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di do- glianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ri- condurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da con- sentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi di- versi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impu- gnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 26790 del 23/10/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). 18.2. Nella specie, la doglianza contiene argomenti misti in fatto ed in diritto, tra loro indistinti, che ripropongono la tesi difensiva del Co- mune, svolta nei precedenti gradi di giudizio, prospettando, peraltro, l'omessa considerazione di documenti per la gran parte genericamente indicati o, per quelli specificati, dal contenuto solo in parte riportato, senza una specifica illustrazione del carattere decisivo degli stessi, in rapporto alla ratio della decisione riferita alla responsabilità concorrente del Comune. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE DI MA IA RI. 51 di 73 20. Il primo motivo di ricorso incidentale di MA MA RO è inammissibile. 20.1. Com'è noto, in virtù della vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c. non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere in- terpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo- tivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anoma- lia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, pur- ché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il con- trollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di mo- tivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediata- mente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020). 52 di 73 A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio con- vincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci traspa- rire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della deci- sione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far cono- scere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di inte- grarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordi- nanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conse- guenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza 53 di 73 n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguen- temente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento deci- sorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016). 20.2. La sentenza impugnata ha statuito in ordine al capo oggetto di censura come segue: «6.1 Nella determinazione del calcolo del risar- cimento, il CTU ha fatto riferimento a Cassazione S.U. del 23/04/2001 n. 173, secondo cui << al fine … della quantificazione del risarcimento del danno nell'ipotesi della perdita del diritto di proprietà in seguito alla radicale ed irreversibile trasformazione che il bene ha subito, nel caso “di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, …, deve tener conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbri- cabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei ter- reni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso, o ad una porzione differenziata per situazioni indipen- denti dal progetto espropriativo, mentre deve trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui 54 di 73 singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrut- ture.>> Quanto alla misura del risarcimento richiesto dagli attori, è op- portuno prendere le mosse dalle risposte fornite dal CTU ai quesiti posti con l'ordinanza del 21.3.2023, da questa corte condivise nei termini di seguito specificati. … Secondo il CTU, l'area di che trattasi era “inserita sin dal Decreto Provveditoriale del 1966 – PDF – e dal PRG 1972 come area per l'applicazione della Legge 167”, la cui vocazione edificatoria veniva confermata con le DCC n.193 del 15.11.1973 e con DCC n. 44 del 10.4.1974 e, a seguire, con il Decreto regionale n. 433 del 20.3.1978 di “Approvazione del piano di zona per l'acquisizione dei aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”, con i seguenti indici: Ift= 2.33 mc/mq Iff= 4.25 mc/mq Altezza max m 22,00 Numero max di piani 6 (sei)”. … Tenuto conto dell'Ift, pari come visto ad 2,33 mc/mq, il CTU ha poi determinato il valore venale unitario nel 1995 in €/mq 106,00. Prese le mosse da sei atti di compravendita di terreni assimilabili a quello in questione, intervenuti tra il 1987 ed il 2000, è pervenuto a tale risultato operando la media tra il valore ottenuto ipotizzando un andamento dei prezzi costante e lineare e l'andamento parabolico dei prezzi riscontrato. Ha quindi operato la media tra detto valore e quello di €/mq 89,36 ot- tenuto con stima analitico-ricostruttiva e determinato in €/mq 97,69 il valore venale del bene alla data del 9.3.1995. Tra le parti sono sorte contestazioni sia sull'indice di fabbricabilità applicabile, sia sulla utilizza- bilità di taluni degli atti di comparazione. Quanto all'Indice di fabbrica- bilità, in sede di risposta alle osservazioni delle parti con motivazione da aversi qui condivisa, il CTU ha confermato essere quello territoriale l'In- dice da considerare. …». 20.3. Con specifico riferimento alla questione relativa all'indice di fabbricabilità applicabile, ai fini della determinazione del valore delle aree in base al criterio di calcolo analitico-ricostruttivo, la Corte d'ap- pello, dopo aver riportato l'opinione del CTU ha, poi, condiviso tale opi- nione anche nella parte in cui è stata confermata nel rispondere alle osservazioni di parte. 55 di 73 La ricorrente incidentale ha dedotto che le risposte del CTU si sono fondate sul richiamo ad un precedente di legittimità, che, per effetto di una interpolazione, è stato riferito anche a fattispecie come quella in esame, mentre, invece riguardava ipotesi del tutto diverse. A prescindere dall'erronea indicazione del numero della sentenza delle Sezioni Unite, contenuta nella CTU richiamata nella motivazione della sentenza impugnata (n. 125/2001 anziché n. 173/2001) - del tutto ininfluente sulla decisione, poiché la Corte d'appello ha riportato anche il contenuto della decisione richiamata ritenuto rilevante - è chiaramente indicato il motivo per il quale il CTU prima e la Corte d'appello poi hanno ritenuto di dover tenere conto dell' “i.f.t.”, riconducibile al fatto che si trattava di terreno compreso in un PEEP. È pertanto evidente che la censura, così come prospettata dalla stessa parte che l'ha proposta, non attiene ad un vizio di motivazione, la quale è chiaramente espressa, compresa e riportata dalla parte, che semplicemente non l'ha condivisa. 21. Per ragioni di ordine logico, occorre, a questo punto, esaminare il terzo motivo di ricorso incidentale, formulato da MA MA Rosa- ria, il quale è da ritenersi anch'esso inammissibile. La ricorrente ha dedotto di avere eccepito che, nella specie, essendo stata già edificata, al momento della proposizione della domanda, la zona che comprendeva il fondo espropriato, avrebbe dovuto essere con- siderato, ai fini della stima, l' “i.f.f.” e non l' “i.f.t.”. La parte ha dedotto che su tale eccezione, la Corte di appello non si è pronunciata, incorrendo nel vizio denunciato. Tuttavia, come sopra evidenziato, la Corte d'appello, dopo aver ri- portato il criterio utilizzato dal CTU, ha precisato che «…Tra le parti sono sorte contestazioni sia sull'indice di fabbricabilità applicabile, sia sulla utilizzabilità di taluni degli atti di comparazione. Quanto all'Indice di fab- bricabilità, in sede di risposta alle osservazioni delle parti con motiva- zione da aversi qui condivisa, il CTU ha confermato essere quello terri- toriale l'Indice da considerare. ….». 56 di 73 L'eccezione è stata, dunque, considerata dalla Corte d'appello, che si è pronunciata sul punto, mediante condivisione della valutazione ope- rata dal CTU. 22. Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato. 22.1. MA MA RO ha dedotto che la Corte d'appello non ha tenuto conto di due fatti che avevano formato oggetto di discussione tra le parti, e che dovevano ritenersi decisivi e, in particolare: a) il fatto che, alla data della domanda (09/03/1995), sull'area di 6.090 mq. oggetto di stima, erano state già realizzate 21 unità abitative;
b) il fatto che, alla data della domanda (09/03/1995), sulle aree in- torno ai 6.090 mq. oggetto di stima, erano già state realizzate tutte le opere di urbanizzazione della zona territoriale omogenea. In ordine al requisito della decisività, la ricorrente incidentale ha evi- denziato che, ove tali fatti fossero stati considerati, sarebbe stato inelu- dibile applicare il più vantaggioso “i.f.f.” di 4,25 mc/mq (invece del meno favorevole “i.f.t.” di 2,33 mc/mq), nella stima del valore venale dell'area alla data della domanda secondo il criterio analitico-costruttivo, trattan- dosi di un parametro edilizio che indubbiamente conforma, secondo le previsioni di zona del PRG del Comune di Grottaglie, proprio le superfici fondiarie/lotti edificatori formatisi a seguito, e per effetto, della realiz- zazione delle opere di urbanizzazione e della individuazione delle mede- sime superfici fondiarie. 22.2. La parte ha dedotto la mancata considerazione di fatti che, invece, in base alle ragioni fondanti la sentenza impugnata, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, non assumono il carattere della decisività. La decisione ha, in particolare, fatto proprio un orientamento conso- lidato di questa Corte che, nella sentenza delle Sezioni Unite riportata in decisione (n. 125/2001 e non n. 173/2001) ha riguardato la liquidazione dell'indennità di esproprio, ma attiene alla valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione del terreno, che vale anche per il risar- cimento del danno derivante occupazione appropriativa o usurpativa, 57 di 73 dal momento che attiene alla determinazione del valore del bene oggetto di stima (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016 e da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25549 del 12/10/2018). Secondo tale orientamento, il piano per l'edilizia economica e popo- lare rientra fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lot- tizzazione, che tuttavia ha natura di variante dello stesso piano regola- tore, sia quando le sue disposizioni trasformano la destinazione delle aree da agricola in edificatoria, sia quando aumentano o riducono la vo- lumetria fabbricabile, ed ha natura, in generale, conformativa della pro- prietà, importando una variante dell'indice medio di fabbricabilità fissato dal PRG, in misura indipendente dal procedimento espropriativo e dalle opere pubbliche alla cui esecuzione esso è rivolto. In tale quadro, pei i beni compresi in tale piano, la valutazione delle possibilità legali ed ef- fettive di edificazione deve essere fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz'altro l'indice di edificabilità del fondo, il quale è riferito alle singole aree specifica- mente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico at- tuativo. Poiché ai fini dell'esercizio concreto dello ius aedificandi è ne- cessario che l'area sia urbanizzata, occorre tener conto dell'incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale. Ciò può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea. Per tale motivo, si è ritenuto che tutti i terreni espro- priati in ambito PEEP percepiscono l'indennità di esproprio (ma lo stesso discorso vale per il risarcimento del danno per equivalente da occupa- zione appropriativa o usurpativa: cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016 e da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25549 del 12/10/2018), calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, 58 di 73 non suscettibili di edificazione per il privato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 125 del 21/03/2001; Cass., Sez. U, Sentenza n. 148 del 06/04/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22421 del 05/09/2008; Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 14939 del 21/06/2010; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 14/06/2018; Cass., Sez. 1, n. 5326 del 26/02/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26583 del 30/09/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/ 2023). È vero che, nell'enunciare tale principio, questa Corte ha anche ag- giunto che «L'indice fondiario trova, per converso, piena applicazione ove l'area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente ur- banizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbani- stico attuativo, ancorché previsto dal piano regolatore generale (se- condo la consolidata giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. Stato Sez. 5^, 3 marzo 2004, n. 1013; Sez. 5^, 8 ottobre 2002, n. 5321; Sez. 5^ 1 luglio 2002, n. 3587)» (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22421 del 5/09/2008; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 14/06/2018; Cass., Sez. 1, n. 5326 del 26/02/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26583 del 30/09/2021) È, tuttavia, evidente che tale precisazione non riguarda fattispecie come quella in esame, rinviando ad ipotesi più generali in cui, come si ricava dalla giurisprudenza richiamata, opera il principio secondo il quale il rilascio della concessione edilizia è consentito - e dunque è possibile l'edificazione - anche in assenza di uno strumento urbanistico attuativo, quando si tratta di un'area edificabile non ancora edificata, compresa in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione (così Cons. Stato, Sez. V, 3/03/2004 n. 1013; v. an- che Cons. Stato, Sez. V, 1/07/2002, n. 3587; Cons. Stato, Sez. V, 8/10/ 2002, n. 5321, richiamate nella pronuncia sopra riportata). Come sopra evidenziato, infatti, per le aree comprese nel PEEP non si pone alcun problema della necessità di uno strumento attuativo, poi- 59 di 73 ché lo stesso PEEP costituisce uno strumento di pianificazione di terzo livello (in alcuni casi con valore di variante al PRG), tant'è che l'inclu- sione di un'area nell'ambito di un PEEP non consente di eseguire qual- siasi tipologia di edificazione, bensì di realizzare quegli insediamenti espressamente previsti nel Piano (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14939 del 21/06/2010). Nella specie, poi, non si tratta di valutare l'edificabilità di un fondo rimasto inedificato e inserito un contesto in cui sono realizzate tutte le altre costruzioni e le opere di urbanizzazione, poiché la stessa ricorrente ha dedotto che, in attuazione del PEEP, il terreno in questione, al mo- mento della proposizione della domanda, era stato già edificato ed erano anche state eseguite le opere di urbanizzazione. Ciò che rileva, in sintesi, in caso di adozione di un PEEP, è l'accertata inclusione dell'area in questione nel PEEP, che determina, in ragione della caratteristiche proprie del Piano, la valutazione dell'edificabilità le- gale, per tutte le aree comprese in esso, in base ad un indice medio di fabbricabilità, senza che abbia in qualche modo rilievo l'esecuzione o meno delle opere previste nel Piano stesso. 23. Il quarto motivo di ricorso incidentale è inammissibile. 23.1. Il capo della decisione impugnato, per la parte di interesse, statuisce come segue: «Tenuto conto dell'Ift, pari come visto ad 2,33 mc/mq, il CTU ha poi determinato il valore venale unitario nel 1995 in €/mq 106,00. Prese le mosse da sei atti di compravendita di terreni assimilabili a quello in questione, intervenuti tra il 1987 ed il 2000, è pervenuto a tale risultato operando la media tra il valore ottenuto ipo- tizzando un andamento dei prezzi costante e lineare e l'andamento pa- rabolico dei prezzi riscontrato. Ha quindi operato la media tra detto va- lore e quello di €/mq 89,36 ottenuto con stima analitico-ricostruttiva e determinato in €/mq 97,69 il valore venale del bene alla data del 9.3.1995. Tra le parti sono sorte contestazioni sia sull'indice di fabbri- cabilità applicabile, sia sulla utilizzabilità di taluni degli atti di compara- zione. Quanto all'Indice di fabbricabilità, in sede di risposta alle osser- 60 di 73 vazioni delle parti con motivazione da aversi qui condivisa, il CTU ha confermato essere quello territoriale l'Indice da considerare. Con riferi- mento al criterio di stima comparativo, con ordinanza del 12.12.2023 cui si rimanda, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che “sono stati utilizzati sei atti risalenti a un periodo compreso tra il 1987 e il 2000, alcuni dei quali perfezionatisi in momenti molto distanti dal feno- meno acquisitivo;
[…] che, in casi come quello in esame, è necessario verificare i prezzi di suoli con caratteristiche analoghe a quelli per cui è causa e trasferiti in periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo, apparendo non decisivi criteri cor- rettivi simili a quello esposto dal consulente tecnico d'ufficio alla pagina 15 della propria relazione;
[…] che, in altri termini, ove non sia possibile rinvenire una pluralità di atti negoziali utili ai fini della decisione, dovrà utilizzarsi in via esclusiva l'alternativo metodo di stima analitico rico- struttivo”. In ragione di quanto precede, al fine di giungere ad una de- terminazione del valore venale del terreno aderente alla realtà dei fatti, può farsi riferimento al valore dei quattro atti del 2.3.1889 del notaio CIna Chirizzi, del 20.11.1991 del medesimo notaio, del 22.4.1992 del notaio Cito e del 13.04.1994 ancora del notaio Cito, riportati alle pagg. 14 e 15 della relazione peritale, sulla cui utilizzabilità si richiamano le qui condivise risposte del CTU alle osservazioni degli attori. Dalla media dei valori esposti nei richiamati atti si giunge ad un valore di €/mq 73,64 che questa Corte ritiene di dovere mediare con il valore di €/mq 89,36, così pervenendo ad un valore unitario al 9.3.1995 di €/mq 81,50.» 23.2. Tenuto conto dei criteri interpretativi sopra illustrati, la sen- tenza risulta sufficientemente motivata, esprimendo in modo compren- sibile le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, risolvendosi le doglianze, già come illustrate dalla parte, in critiche che attengono alla valutazione in fatto operata dal Giudice di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. 24. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. 61 di 73 Il motivo contiene l'esposizione in un unico contesto di tutte le cen- sure oggetto dei precedenti motivi di doglianza, quale espressione di una generalizzata non condivisione dell'approdo decisionale sulla deter- minazione del valore del bene, da ritenersi priva del requisito di specifi- cità. 25. Il sesto motivo di ricorso è infondato. 25.1. La decisione impugnata, in punto spese, ha statuito come se- gue: «10. All'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'interve- nuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, le spese di tutti i gradi possono essere interamente compensate tra le parti.» 25.2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo attualmente vigente, modificato dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con mo- dif. in l. 162 del 2014), «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19/04/2018, ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In base alla disciplina transitoria, però, le disposizioni del d.l. cit. si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Prima dell'adozione del menzionato d.l. sono intervenute altre mo- difiche al testo normativo in esame (art. 2 l. n. 263 del 2005 e art. 45, comma 11, l. n. 69 del 2009), ma anche per tali disposizioni la disciplina transitoria ha previsto l'applicazione ai procedimenti instaurati dopo la loro entrata in vigore. Nel presente giudizio, dunque, introdotto nel 1995, opera il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, il quale stabilisce che «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti 62 di 73 motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.» 25.3. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, nei giudizi regolati dalla disciplina previgente alla l. n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente rife- rite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008; Cass., Sez.
6- L, Ordinanza n. 1997 del 04/02/2015). 25.4. Nel caso di specie, vi è stata espressa motivazione della com- pensazione delle spese di lite, giustificata dalla modifica nel tempo della giurisprudenza in ordine alla materia del contendere, che, infatti, ha im- pegnato ampiamente la Corte d'appello, come si evince dal tenore della motivazione soprattutto in ordine alla statuizione sull'eccezione di pre- scrizione del diritto di credito al risarcimento. La statuizione è, dunque, conforme al dettato normativo vigente ra- tione temporis e adeguatamente motivata. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE DI RI NT, MA- TR IA E MA IA (NATA NEL 1972). 26. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso incidentale pos- sono essere esaminati congiuntamente, tenuto della stretta connessione esistente, rivelandosi entrambi inammissibili. 26.1. Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. con- sente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero e 63 di 73 proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 3/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022). Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costi- tutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secon- dario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), pur- ché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 8/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché ha determinato l'esito del giudizio. Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadi- mento complesso, comunque apprezzato (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini ap- pena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/ 2022). L'omesso esame di elementi istruttori acquisiti al processo non inte- gra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora non si risolva nella mancata valutazione di un fatto, come sopra definito, da ritenere decisivo per la statuizione assunta (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; conf. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024). 64 di 73 26.3. In tale ottica, e con specifico riferimento alle risultanze peritali acquisite al processo, deve ritenersi che non è inquadrabile nell'ambito del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la censura concernente deficienze argomentative della decisione che recepisca le conclusioni della CTU, essendo piuttosto necessaria, per rappresentare il menzio- nato vizio, l'indicazione delle circostanze secondo le quali quel recepi- mento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell'o- messo esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18391 del 26/07/2017; Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 7716 del 21/03/2024). 26.4. Nel caso di specie, i ricorrenti incidentali hanno dedotto l'o- messo esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma poi hanno inequivocamente censurato la decisione nella parte in cui la Corte d'appello, condividendo l'opinione del CTU, ha ritenuto applicabile, ai fini della stima del terreno, l'indice di fabbricabilità terri- toriale anziché l'indice di fabbricabilità fondiaria, deducendo l'apparenza della motivazione. La doglianza può dunque essere riqualificata in questi termini, ma non supera ugualmente il vaglio d'inammissibilità. 26.5. Come sopra evidenziato nell'esaminare il primo motivo di ri- corso incidentale di MA MA RO, la sentenza impugnata, nella parte d'interesse, contiene l'illustrazione delle ragioni per cui ha ritenuto applicabile l'indice di fabbricabilità fondiaria, richiamando l'opi- nione del CTU, riportata in motivazione, e condividendo la conferma di tale opinione operata dal CTU anche nella risposta alle osservazioni di parte. A prescindere dall'erronea indicazione del numero della sentenza delle Sezioni Unite, contenuta nella CTU richiamata nella motivazione della sentenza impugnata (n. 125/2001 anziché n. 173/2001) - del tutto ininfluente sulla decisione, poiché la Corte d'appello ha anche riportato la parte della decisione richiamata ritenuta rilevante - è chiaramente indicato il motivo per il quale il CTU prima e la Corte d'appello poi hanno 65 di 73 ritenuto di dover tenere conto dell' “i.f.t.”, riconducibile al fatto che si trattava di terreno compreso in un PEEP. È pertanto evidente che la censura, così come prospettata dalla stessa parte che l'ha proposta, non attiene ad un vizio di motivazione, la quale è chiaramente espressa, compresa e riportata dalla parte, che semplicemente non l'ha condivisa. 27. Il terzo motivo di ricorso incidentale è infondato. 27.1. I ricorrenti incidentali hanno dedotto che il difensore di Ca- massa MA RO, nelle osservazioni alla CTU, depositate in atti, aveva evidenziato che nell'area in questione, all'epoca della domanda giudiziale, erano state realizzate ben 21 unità abitative e che le opere di urbanizzazione previste erano state già portate a termine. I ricorrenti hanno aggiunto che a tali osservazioni era allegata una foto aerea, tratta dal sito del Ministero dell'Ambiente, risalente al 1994, che ritraeva quanto appena descritto e che la menzionata fotografia era stata inserita nella relazione peritale definitiva, ma né il CTU né la Corte territoriale avevano tenuto conto di tale situazione, che, invece, era de- cisiva, perché, essendo la zona già completamente urbanizzata, per la valutazione del suolo occupato si sarebbe dovuto utilizzare l'indice di fabbricabilità fondiario e non quello territoriale. 27.2. La parte risulta avere dedotto la mancata considerazione di fatti che, invece, in base alle ragioni fondanti la decisione impugnata, non assumono il carattere della decisività. Vengono sul punto richiamati gli argomenti illustrati nell'esame del secondo motivo di ricorso incidentale formulato da MA MA Ro- saria. 28. Il quarto motivo di ricorso è infondato. 28.1. Come sopra evidenziato, il piano per l'edilizia economica e popolare rientra fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lot- tizzazione, che tuttavia ha natura di variante dello stesso piano regola- tore, sia quando le sue disposizioni trasformano la destinazione delle 66 di 73 aree da agricola in edificatoria, sia quando aumentano o riducono la vo- lumetria fabbricabile, ed ha natura, in generale, conformativa della pro- prietà, importando una variante dell'indice medio di fabbricabilità fissato dal PRG, in misura indipendente dal procedimento espropriativo e dalle opere pubbliche alla cui esecuzione esso è rivolto. In tale quadro, per i beni compresi in tale piano, la valutazione delle possibilità legali ed ef- fettive di edificazione deve essere fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz'altro l'indice di edificabilità del fondo, il quale è riferito alle singole aree specifica- mente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico at- tuativo. Poiché ai fini dell'esercizio concreto dello ius aedificandi è ne- cessario che l'area sia urbanizzata, occorre tener conto dell'incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale. Ciò può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea. Per tale motivo, si è ritenuto che tutti i terreni espro- priati in ambito PEEP percepiscono l'indennità di esproprio (ma lo stesso discorso vale per il risarcimento del danno per equivalente da occupa- zione appropriativa o usurpativa: cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016 e da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25549 del 12/10/2018), calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 125 del 21/03/2001; Cass., Sez. U, Sentenza n. 148 del 06/04/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22421 del 5/09/2008; Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 14939 del 21/06/2010; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 14/06/2018; Cass., Sez. 1, n. 5326 del 26/02/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26583 del 30/09/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/ 2023). 67 di 73 28.2. Nell'enunciare tale principio, questa Corte, in alcune pronunce ha anche, aggiunto che «L'indice fondiario trova, per converso, piena applicazione ove l'area da valutare sia collocata in comprensorio già to- talmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo stru- mento urbanistico attuativo, ancorché previsto dal piano regolatore ge- nerale (secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. Stato Sez. 5^, 3 marzo 2004, n. 1013; Sez. 5^, 8 ottobre 2002, n. 5321; Sez. 5^ 1 luglio 2002, n. 3587)» (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22421 del 5/09/2008; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/ 2016; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 14/06/2018; Cass., Sez. 1, n. 5326 del 26/02/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26583 del 30/09/2021) 28.3. Sulla scorta di tale inciso, i ricorrenti incidentali hanno dedotto che, nella specie, avrebbe dovuto tenersi conto della dell'indice di fab- bricabilità fondiario, da momento che il terreno in questione, al mo- mento della presentazione della domanda giudiziale, era stato già edifi- cato ed erano state realizzate le opere di urbanizzazione, secondo le previsioni di Piano. 28.4. È, tuttavia, evidente che tale precisazione non riguarda fatti- specie come quella in esame, rinviando ad ipotesi più generali in cui, come si ricava dalla giurisprudenza richiamata, opera il principio se- condo il quale il rilascio della concessione edilizia è consentita - e dunque è possibile l'edificazione - anche in assenza di uno strumento urbanistico attuativo, quando si tratta di un'area edificabile non ancora edificata, compresa in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione (così Cons. Stato, Sez. V, 03/03/2004 n. 1013; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 01/07/2002, n. 3587; Cons. Stato, Sez. V, 08/10/2002, n. 5321, richiamate nella pronuncia sopra ripor- tata). Come sopra evidenziato, infatti, per le aree comprese nel PEEP non si pone alcun problema della necessità di uno strumento attuativo, poi- ché lo stesso PEEP costituisce uno strumento di pianificazione di terzo 68 di 73 livello (in alcuni casi con valore di variante al PRG), tant'è che l'inclu- sione di un'area nell'ambito di un PEEP non consente di eseguire qual- siasi tipologia di edificazione, bensì di realizzare quegli insediamenti espressamente previsti nel Piano (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14939 del 21/06/2010). Nella specie, poi, non si tratta di valutare l'edificabilità di un fondo rimasto inedificato e inserito un contesto in cui sono realizzate tutte le altre costruzioni e le opere di urbanizzazione, poiché gli stessi ricorrenti hanno dedotto che, in attuazione del PEEP, il terreno in questione, al momento della proposizione della domanda, era stato già edificato ed erano anche state eseguite le opere di urbanizzazione. 28.5. Ciò che rileva, in sintesi, in caso di adozione di un PEEP, l'ac- certata comprensione dell'area in questione nel PEEP, che determina, in ragione delle caratteristiche proprie del Piano, la valutazione dell'edifi- cabilità legale, per tutte le aree comprese in esso, in base ad un indice medio di fabbricabilità, senza che abbia in qualche modo rilievo l'esecu- zione o meno delle opere previste nel Piano stesso. 29. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, poiché sebbene la doglianza prospetti la violazione dell'art. 2043 c.c., tuttavia l'illustra- zione del motivo si sostanzia in una critica della valutazione in fatto, operata dalla Corte d'appello, espressiva della non condivisione del giu- dizio di merito da quest'ultima effettuato. 30. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. 30.1. La doglianza non attiene alla mancata considerazione di fatti, intesi come fatti storici, nel senso sopra descritto, ma alla inammissibile valutazione delle risultanze istruttorie operate dalla Corte, denunciando, poi, a p. 56 il mancato esame di documenti trasmessi non meglio indi- viduati, con una doglianza sotto questo profilo inammissibile per man- canza di specificità. 30.2. Anche la censura riferita al ritenuto vizio di motivazione in ordine al criterio utilizzato per la selezione degli atti necessari alla stima sintetico-comparativa, si sostanzia nella non condivisione della soluzione 69 di 73 adottata in contrasto con i rilievi della parte, le cui doglianze non arri- vano a rappresentare una impossibilità di comprensione del percorso logico-giuridico della decisione, che è sufficientemente esplicitata. 31. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile, per gli stessi motivi già illustrati nell'esaminare il sesto motivo di ricorso incidentale di Ca- massa MA RO. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE DI MA IA. 32. Il primo motivo di ricorso contiene tre distinte censure, da rite- nersi in parte inammissibili e in parte infondate. La prima doglianza, riferita al vizio di motivazione della statuizione relativa all'impiego dell'indice di fabbricabilità territoriale, è inammissi- bile. Come sopra evidenziato, a prescindere dall'erronea indicazione del numero della sentenza delle Sezioni Unite, contenuta nella CTU richia- mata nella motivazione della sentenza impugnata (n. 125/2001 anziché n. 173/2001) - del tutto ininfluente sulla decisione, poiché la Corte d'ap- pello ha riportato anche il contenuto della decisione richiamata ritenuto rilevante - è chiaramente indicato il motivo per il quale il CTU prima e la Corte d'appello poi hanno ritenuto di dover tenere conto dell' “i.f.t.”, riconducibile al fatto che si trattava di terreno compreso in un PEEP. È pertanto evidente che la censura, così come prospettata dalla stessa parte che l'ha proposta, non attiene ad un vizio di motivazione, la quale è chiaramente espressa, compresa e riportata dalla parte, che semplicemente non l'ha condivisa. È, poi, infondata la censura, nella parte in cui è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella intervenuta edificazione dell'area in questione e la compiuta urbanizzazione della zona, in attua- zione del Piano, poiché, come sopra evidenziato, tali evenienze non giu- stificano l'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario. Il terzo profilo di doglianza, riferito alla dedotta violazione di legge è, poi, del tutto infondato, poiché l'inserimento del fondo nel PEEP ne connota l'edificabilità e, se rende edificabile il terreno per il solo fatto di 70 di 73 essere compreso nel Piano, ne connota anche l'edificabilità legale nello specifico modo indicato, uguale per tutti i terreni inseriti nel piano. L'u- tilizzo dell'indice di fabbricabilità medio non è una limitazione dell'edifi- cabilità ma la connotazione della stessa in conseguenza della conforma- zione operata dal PEEP. 33. Anche il secondo motivo di ricorso contiene tre profili di do- glianza, da intendersi tutti inammissibili. 33.1. Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). 33.2. Come già evidenziato nell'esame di precedenti e analoghi mo- tivi di doglianza, la decisione in ordine al criterio seguito nell'applicare il metodo sintetico comparativo è essenziale e chiara nell'illustrare le ra- gioni della decisione, mentre la censura prospetta, sulla scorta di una valutazione diversa, mancanze che non connotano il vizio dedotto, come attualmente configurato, ma si risolvono in critiche non consentite in sede di legittimità. Anche la censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non attiene alla mancata considerazione di fatti storici, come sopra descritti, ma a un processo valutativo non condiviso. Il terzo profilo di censura, riferito alla dedotta violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., attiene alla valutazione in fatto nel complesso e in singoli aspetti, ritenuta genericamente causa di una minore stima dell'immobile, come tale inammissibile. 34. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 34.1. In primo luogo, la censura è formulata in violazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., nella parte in cui ha prospettato una contraddizione tra ordinanza istruttoria e decisione, la quale non è neppure astratta- 71 di 73 mente ipotizzabile, tenuto conto del tenore dell'art. 177, comma 2, c.p.c., in virtù del quale «le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa». La giurisprudenza è, infatti, consolidata nel ritenere che la eventuale contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la deci- sione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2213 del 5/04/1984). 34.2. In secondo luogo, la parte non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, formulando una censura in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché, dalla lettura della stessa, si evince chia- ramente che l'ordinanza del 12/12/2023 non ha affatto escluso il ricorso al metodo sintetico comparativo, ma ha solo evidenziato alcune criticità della CTU sul punto, aggiungendo che «ove non sia possibile rinvenire una pluralità di atti negoziali utili ai fini della decisione, dovrà utilizzarsi in via esclusiva l'alternativo metodo di stima analitico ricostruttivo». La sentenza non reca, dunque, la contraddittorietà dedotta dalla parte e neppure la denunciata violazione del contraddittorio, né la le- sione del diritto di difesa, emergendo, anzi, dalla stessa lettura della decisione, che la Corte territoriale ha evidenziato, nel corso del giudizio, le ritenute criticità dell'elaborato peritale, instaurando il contraddittorio sul punto, e decidendo, poi, in sentenza, nei modi ritenuti opportuni. 35. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 35.1. La parte ha dedotto che la Corte d'appello è incorsa nella vio- lazione del principio del risarcimento del danno effettivo in quanto i va- lori dei beni negoziati, utilizzati seguendo il metodo comparativo, avreb- bero dovuto essere attualizzati al 1995, prima di essere considerati, te- nendo conto degli indici di rivalutazione monetaria. 35.2. La censura presuppone un accertamento in fatto, dato dall'au- mento di valore dei beni utilizzati per la comparazione nel periodo com- 72 di 73 preso tra il compimento dell'atto e la data di proposizione della domanda giudiziale, che dipende dall'andamento del mercato immobiliare e non dal valore della moneta nel tempo. Com'è noto, infatti, il mercato immobiliare risente di variabili ma- croeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche det- tate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completa- mente avulse dal valore della moneta (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15412 del 06/06/2019 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18556 del 21/09/ 2015, con riferimento alla individuazione del valore di mercato del bene espropriato o illegittimamente occupato). 35.3. La doglianza si presenta, dunque, del tutto generica, presup- ponendo l'aumento di valore dei beni senza alcuna ulteriore specifica- zione in ordine alle caratteristiche di ciascuno di essi e all'andamento del relativo mercato nello specifico arco di tempo da considerare. Inoltre, la ricorrente non ha dedotto di avere prospettato la que- stione nei precedenti gradi di giudizio, la quale non risulta neppure esa- minata nella sentenza impugnata, con la conseguenza che, in assenza di specifiche deduzioni sul punto, deve ritenersi del tutto nuova. 36. Il quinto motivo di ricorso incidentale è inammissibile, per le stesse ragioni evidenziate nell'esame del sesto motivo di ricorso inci- dentale di MA MA RO e del settimo motivo di ricorso inci- dentale di CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972). STATUIZIONI FINALI 37. In conclusione, deve essere respinto il ricorso principale e tutti i ricorsi incidentali. 38. Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite de- vono essere interamente compensate tra tutte le parti. 39. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di ciascuno dei ricorrenti incidentali, 73 di 73 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo ai rispettivi ricorsi (principali e incidentali), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale del Comune;
rigetta il ricorso incidentale di MA MA RO;
rigetta il ricorso incidentale di CO AnTO, NG IA e Ca- massa AU (nata nel 1972); rigetta il ricorso incidentale di MA AU;
compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor- rente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo ai rispettivi ricorsi (principali e incidentali), se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2/10/2025. Il Consigliere estensore NO GI Il Presidente UI CO
ricorrente principale contro MA MA RO, rappresentata e difesa dall'avv. AnTO Lupo, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente e ricorrente in via incidentale e contro CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972), rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Valla, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrenti e ricorrenti in via incidentale Civile Sent. Sez. 1 Num. 6651 Anno 2026 Presidente: MERCOLINO GUIDO Relatore: REGGIANI ELEONORA Data pubblicazione: 20/03/2026 2 di 73 nonché contro MA AU (nata nel 1956) rappresentata e difesa dall'avv. Ber- nardino Pasanisi, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente e ricorrente in via incidentale e Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mis- serini, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente al ricorso principale e ai ricorsi incidentali de- gli altri intimati e ricorrente in via incidentale nei confronti di MA MA RO, rappresentata e difesa dall'avv. AnTO Lupo, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente al ricorso incidentale del Comune di Grottaglie e CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972), rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Valla, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale del Comune di Grottaglie nonché di MA AU, rappresentata e difesa dall'avv. Bernardino Pasanisi, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrente al ricorso incidentale del Comune di Grottaglie avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 499/2024, pubbli- cata il 6/06/2024. Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza pubblica del 2/10/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Alberto Car- dino, che ha concluso come da memoria depositata il 09/09/2025; 3 di 73 sentito l'avv. Fabrizio Nastri, l'avv. Bernardino Pasanisi, l'avv. AnTO Lupo, l'avv. Giuseppe Misserini e l'avv. Giacomo Valla, che hanno illu- strato le rispettive conclusioni;
letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI, NC, GR e AU MA, quali eredi di MA AT, nel 1995 hanno proposto domanda di risarcimento danni da- vanti al Tribunale di Taranto, nei confronti del Comune di Grottaglie e dell'allora IACP di Taranto, per la dedotta illecita occupazione ed inter- venuta irreversibile trasformazione del fondo sito in Grottaglie di cui il loro dante causa era proprietario, occupato d'urgenza senza che ne fosse seguita l'espropriazione nei rituali termini. La domanda è stata respinta con sentenza n. 1355/1999 del Tribu- nale, che ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto, in ragione del decorso del relativo termine a far data dalla trasformazione irreversibile del fondo, intervenuta il 12/06/1982. NC MA, GR MA, AU MA ed AnTO CO, quest'ultimo quale unico erede di CI MA, hanno impu- gnato la sentenza, deducendo, tra l'altro, che nella specie si trattava di occupazione usurpativa, perché sin dall'inizio, nella delibera di localizza- zione del programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica adot- tato ex art. 51 l. n. 865 del 1971, non erano stati fissati i termini di inizio e di fine dei lavori, con conseguente individuazione della decorrenza del termine prescrizionale al momento abdicativo del diritto alla proprietà, coincidente con la proposizione della domanda risarcitoria. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha di- chiarato inammissibile la domanda come sopra formulata e ha rigettato l'impugnazione per il resto. Questa Corte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20772 del 26/10/2004), in accoglimento del mezzo proposto dagli eredi del proprietario del terreno, ha cassato la sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato inam- 4 di 73 missibile la domanda da occupazione usurpativa, enunciando il seguente principio di diritto: «il giudizio sulla domanda avente per oggetto il ri- sarcimento per la perdita della proprietà in assenza di rituale procedi- mento di esproprio, fin dall'origine commisurato al valore di mercato del terreno occupato, deve tener conto dell'ulteriore elemento allegato nel corso del giudizio di merito, riguardante l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per mancata fissazione dei termini di inizio e compi- mento dei lavori e della procedura, di cui parte attrice è venuta a cono- scenza dopo la proposizione della domanda». La Corte di appello, pronunciando in sede di rinvio, ha, però, respinto nuovamente la domanda, escludendo che nella specie vi fosse stata oc- cupazione usurpativa, poiché i termini per l'espropriazione e il compi- mento dei lavori, omessi nella iniziale delibera di localizzazione delle aree, adottata il 15/11/1973, erano stati indicati nella delibera integra- tiva n. 44 del 1974 e, comunque, la localizzazione delle aree era stata riportata nel piano di edilizia economica e popolare, con la conseguenza che non era più necessaria l'indicazione dei termini previsti dall'art. 13 l. n. 2359 del 1865, poiché tale indicazione restava assorbita dalle di- sposizioni che delimitavano nel tempo l'efficacia del menzionato piano, ai sensi dell'art. 9 l. n. 167 del 1962. Ad opinione della Corte di merito, l'occupazione poteva, dunque, ritenersi legittima dal 24/06/1976, quando ha avuto inizio, fino al 24/04/1982, con la conseguenza che il termine di prescrizione aveva cominciato a decorrere dal 12/06/1982, quando era intervenuta l'irreversibile trasformazione del suolo, con la conseguenza che quando era stata promossa l'azione risarcitoria, il 9/03/1995, il termine di prescrizione era ampiamente decorso. Questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6216 del 13/ 03/2013) ha cassato anche questa seconda sentenza della Corte d'ap- pello, ritenendo fondati i motivi secondo e terzo di censura, con i quali i privati avevano dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza della delibera n. 44 del 1974 per il procedimento espropriativo e l'inclusione delle aree in questione tra quelle interessate dal piano di 5 di 73 zona, senza tenere in alcun conto gli argomenti spesi dai ricorrenti, i quali avevano dedotto che la delibera n. 44 del 1974 era del tutto estra- nea al procedimento espropriativo, riguardando unicamente la conven- zione da stipularsi tra il Comune e lo IACP, aggiungendo che le aree in questione erano esterne a quelle interessate dal piano di zona. Riassunto il giudizio, la Corte di appello con sentenza n. 567/2015 ha nuovamente respinto la domanda risarcitoria, ritenendo prescritto il credito vantato dagli eredi di MA AT. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione An- TO CO, IA NG e AU MA, nata nel 1972, unitamente ad AU MA, nata nel 1956. Il ricorso è stato accolto da questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3646 del 13/02/2020). Nel cassare con rinvio la decisione della Corte d'appello n. 567/2015, questa Corte ha rilevato quanto segue: «6.1. Con sentenza n. 6216 del 2013, questa Corte nel cassare la pronuncia della Corte di appello di Lecce del 7 febbraio 2007, definita la portata del principio di diritto affermato nella precedente fase rescin- dente, per profili non più destinati a venire qui in rilievo, ha, nel resto, puntualizzato come risultasse ormai coperta da giudicato interno: a) l'avvenuta perdita della proprietà da parte dei privati che non avevano richiesto la restituzione del bene ed avevano pacificamente agito in giudizio per il risarcimento del danno;
b) la cessazione della permanenza dell'illecito della P.A. che aveva occupato i beni in vista della loro espropriazione, in una situazione in cui non vi era stata né la restituzione dell'immobile al privato né il trasferi- mento della proprietà disposto con decreto di esproprio non retroattivo. E' stata esclusa, nel resto, l'applicazione retroattiva del cd. istituto della espropriazione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 … OMISSIS… 6.2. Questa Corte con il proprio precedente decisum, la cui viola- zione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. viene qui in conside- 6 di 73 razione, ha preso atto ed affermato che nella fattispecie in esame, esclusa l'applicazione dell'art.42-bis cit., l'oggetto della lite sarebbe stato invece definito dal giudicato interno formatosi tra le parti. Alla for- mazione del giudicato questa Corte ha fatto discendere — certo il diritto al risarcimento del danno dei privati ricorrenti, definito per le inequivo- che iniziative e condotte processuali dagli stessi assunte di sostanziale rinuncia alla restituzione del bene occupato per l'intervenuta domanda di risarcimento — quale "questione unica ad essere controversa tra le parti", l'individuazione del momento di decorrenza della relativa prescri- zione, fermo il rilievo che la cessazione della permanenza dell'illecito si era stabilizzata all'epoca in cui si era verificata l'irreversibile trasforma- zione del fondo, e quindi al 12.06.1982, data di scadenza del termine quinquennale e della proroga di un anno ex legge n. 385 del 1980. …». Questa stessa Corte di legittimità, poi, ribadita la mancata forma- zione del giudicato sul termine di decorrenza della prescrizione, nell'or- dinanza del 2020, ha ricostruito il percorso interpretativo giurispruden- ziale ed ha ritenuto che «6.9. La Corte di appello di Lecce, richiamando, invece, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti, la data della irreversibile trasformazione del fondo, individuata al 12.06.1982, ha per ciò stesso violato, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., il principio espresso nel giudizio rescindente con la sentenza n. 6216 del 2013 sul termine ex art. 2935 cod. civ. e, ancora, quella giurisprudenza di legittimità in- tegrativa del dato normativo, guidata da una interpretazione conforme ai principi della Corte EDU su effettività e prevedibilità della tutela del diritto di proprietà e quindi sul rispetto del principio di legalità cui deve essere improntata l'azione della P.A. nell'ingerirsi nel diritto del pri- vato.». La medesima Corte di cassazione ha poi ritenuto che la Corte d'ap- pello fosse incorsa nello stesso vizio di motivazione che aveva determi- nato la cassazione della seconda decisione della Corte d'appello, la quale aveva omesso di verificare se fosse stato davvero diverso l'oggetto della 7 di 73 delibera n. 44 del 1974, relativa alla convenzione da stipularsi dal Co- mune con lo IACP, affermando in modo apodittico che le aree dei privati erano ricadute nel piano di zona, evidenziando, in particolare, che la Corte di merito, con la sentenza del 2015, non aveva provveduto a: 1) scrutinare i contenuti della delibera n. 44 del 1974 ex artt. 1363 e 1367 cod. civ.; 2) verificare la localizzazione dei beni degli attori accertando, per l'effetto, la loro ricomprensione, o meno, nel piano di zona, aggiun- gendo che il diverso atteggiarsi dell'occupazione ha ricadute sulla quan- tificazione del reclamato risarcimento. La causa è stata, poi, riassunta da MA AU (nata nel 1956), anche quale erede di MA GR, da CO AnTO (quale unico erede di MA CI), da NG IA e da MA AU (nata nel 1972), quali eredi di MA NC (unitamente a Ca- massa MA RO), con atto di citazione notificato l'11/05/2020 nei confronti del Comune di Grottaglie, di AR Jonica (nel frattempo suben- trata allo IACP) e di MA MA RO, con richiesta di risarcimento del danno per la “occupazione e trasformazione, con conseguente per- dita della proprietà” del suolo edificatorio del loro dante causa. Nel costituirsi, il Comune di Grottaglie ha eccepito la nullità dell'atto di riassunzione e, nel merito, in via principale, reiterata l'eccezione di intervenuta prescrizione, ha concluso per il rigetto della domanda, men- tre in via subordinata ha sostenuto l'esclusiva responsabilità di AR Jo- nica e richiesto, in via ulteriormente subordinata, che le somme da li- quidare fossero commisurate esclusivamente al valore delle aree, da ri- dursi ai sensi dell'art. 1227 c.c. Anche AR Jonica si è costituita, deducendo che il termine di pre- scrizione decorreva dal 3/11/1988, momento in cui l'occupazione appro- priativa ha trovato riconoscimento a livello legislativo con la l. n. 458 del 1988, che all'art. 3 ha sancito per la prima volta il diritto al risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato dalla p.a., senza che all'occupazione abbia fatto seguito un valido provvedimento espro- priativo. In via subordinata, l'Agenzia regionale ha affermato il proprio 8 di 73 difetto di legittimazione passiva, in quanto ascrivibile al solo Comune la responsabilità per la mancata emissione del decreto di esproprio. MA MA RO, costituitasi anch'essa nel giudizio di rias- sunzione, ha fatto proprie le richieste degli originari attori. Disposta, ed espletata, una CTU, con la sentenza in questa sede im- pugnata la Corte d'appello ha statuito come segue: «definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3646/2020 del 2.10.2019, in grado d'appello, a seguito di riassunzione … così provvede: a) accoglie per quanto di ragione l'ap- pello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, b) accoglie la domanda e condanna il Comune di Grottaglie e AR Jonica, in solido, al pagamento …- della complessiva somma di € 496.335,00 oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal momento della domanda (9.3.1995) sino alla pronuncia, mo- mento dal quale saranno dovuti gli interessi legali solo sul capitale riva- lutato;
- della complessiva somma di € 24.816,75 per ognuno dei 5 anni dal 9.3.1990 al 9.3.1995, oltre rivalutazione dalla scadenza di ogni sin- gola annualità ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno sino al momento della pronuncia, nonché i soli interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
c) compensa per l'intero tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
d) pone definitiva- mente a carico degli attori in riassunzione e di MA MA RO, in solido, del Comune di Grottaglie e di AR Jonica, in parti uguali tra loro, le spese delle consulenze tecniche espletate.». Respinta l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione, la Corte d'ap- pello ha rilevato che l'ultima decisione di questa Corte, intervenuta nel 2020, ha ritenuto erronea la pronuncia della Corte di merito per avere individuato il dies a quo di decorso della prescrizione nella data di irre- versibile trasformazione del fondo (12/06/1982), ravvisando, in ragione del carattere permanente dell'illecito, che il termine iniziale del decorso della prescrizione dovesse essere individuato nel momento in cui è stata formulata la domanda risarcitoria, nella specie presentata il 9/03/1995. 9 di 73 Ad opinione della Corte d'appello, «Nella vicenda in esame, ferma e coperta da giudicato la circostanza che la irreversibile trasformazione del suolo si è avuta il 12.6.1982 e, sebbene altrettanto ferma la circo- stanza che anche la stabilizzazione della cessazione della permanenza risale a tale momento, deve farsi applicazione del principio espresso con l'ultima ordinanza di rinvio, secondo cui il termine prescrizionale del di- ritto al risarcimento per equivalente decorre dal momento della introdu- zione della domanda (9.3.1995), di talché risultano a questo punto irri- levanti, come concordano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la verifica della ricomprensione dei loro beni nel piano di zona. L'affermazione che è coperta da giudicato la stabilizzazione della cessazione della permanenza dell'illecito alla data del 12.6.1982, invero, non equivale a sostenere che l'illecito sia cessato a quella data, ma solo che a quella data, in assenza del decreto di esproprio, si è concretizzato l'illecito che, in ragione dei successivi arresti di legittimità, cessa nel momento in cui il danneggiato chiede il risarcimento per equivalente, circostanza per la quale la Corte ha ritenuto coperta da giudicato anche la perdita della proprietà in capo ai richiedenti, di talché risultano prive di pregio le osservazioni della difesa del Comune con riferimento al mo- mento in cui gli attori avrebbero avuto consapevolezza del momento in cui si sarebbe verificata la perdita della proprietà per effetto delle pub- blicazioni e delle notificazioni intervenute nell'ambito della procedura espropriativa.» Ritenuta la natura edificabile del terreno, la Corte d'appello ha, poi, indicato un valore unitario al 9/03/1995 di €/mq 81,50 e, dunque, un valore complessivo di € 496.335,00. A titolo di risarcimento del danno per la perdita del terreno, ha con- seguentemente liquidato in favore degli eredi di MA AT la somma di € 496.335,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dalla domanda del 09/03/1995 sino alla pronuncia, momento dal quale sarebbero decorsi gli interessi legali solo sul capitale rivalutato. 10 di 73 Per il risarcimento del danno da mancato godimento del bene sino al momento della richiesta di risarcimento, tenuto conto della prescri- zione quinquennale, la Corte d'appello ha ritenuto di dover considerare solo il periodo compreso tra il 9/03/1990 e il 9/03/1995, liquidando in via equitativa, per ognuno dei cinque anni, la somma di € 24.816,75 pari al 5 % del valore del bene al momento della domanda, oltre rivalu- tazione dalla scadenza di ogni singola annualità ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno sino al momento della pronuncia, non- ché i soli interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al sod- disfo. La stessa Corte ha ritenuto che il Comune, anche nel caso di delega ad un altro soggetto del compimento degli atti espropriativi, resta il do- minus della procedura e conserva poteri di stimolo e controllo degli atti compiuti dal delegato. Ferma l'individuazione dello IACP, ora AR Jonica, quale esecutore materiale della irreversibile trasformazione del suolo e quale soggetto espropriante, la Corte di merito ha, quindi, ritenuto che non vi era in atti evidenza di alcuna attività di supervisione e vigilanza proveniente dal Comune, risalendo solo al 9/02/1994 la nota con cui chiedeva all'allora IACP copia del decreto di esproprio “con gli estremi dell'avvenuta noti- fica”, ritenendo pertanto tenuti in solido il Comune di Grottaglie e AR Jonica al risarcimento. Avverso detta pronuncia AR Jonica ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato a quattro motivi di doglianza. Si è difesa con controricorso MA MA RO, la quale ha formulato sei motivi di ricorso incidentale. Anche CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972) si sono difesi con controricorso, formulando sette motivi di ricorso incidentale. MA AU, nel difendersi con controricorso, ha proposto ri- corso incidentale, affidato a cinque motivi di doglianza. 11 di 73 Il Comune si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso inci- dentale illustrato con sei motivi. Tutte le parti, ad eccezione di AR Jonica, si sono difese con
contro
- ricorso al ricorso incidentale degli avversari. Il Pubblico Ministero ha depositato la propria memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di alcuni motivi dei ricorsi incidentali. La ricorrente principale, il Comune e i ricorrenti incidentali CO An- TO, NG IA e MA AU (nata nel 1972) hanno depositato anche memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I MOTIVI DI RICORSO PRINCIPALE 1. Vengono prima di tutto illustrati i motivi di ricorso principale di AR Jonica. 1.1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c., per mancata osservanza del giudicato interno formatosi nei precedenti gradi di giudizio, poiché la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3436/2020, dopo aver ribadito le statuizioni coperte da giudicato, fra le quali vi era la “cessazione della permanenza dell'illecito della P.A.”, ha chiamato la Corte di merito, in sede di ulteriore rinvio, a verificare, ferme restando le statuizioni coperte da giudicato, la decorrenza della prescrizione in base a criteri di “effettività e prevedibilità” della tutela del diritto alla proprietà e, tenendo in considerazione che il dies a quo della decorrenza della prescrizione può individuarsi nella data della domanda risarcitoria solo “nella permanenza dell'illecito”, senza affermare come principio di diritto che la decorrenza della prescrizione, nella fattispecie, andasse individuata nella data di proposizione della domanda risarcitoria dei Ca- massa, come erroneamente sostenuto dalla Corte d'appello di Lecce, in quanto tale decorrenza, secondo l'espressa dizione della S.C., può indi- viduarsi solo “nella permanenza dell'illecito”, circostanza che invece la 12 di 73 stessa Corte aveva affermato esser cessata, come da accertamento pre- gresso ormai coperto da giudicato, senza che potesse applicarsi al caso di specie l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite del 2015, suc- cessivo alla formazione del predetto giudicato, secondo il quale l'illecito sarebbe permanente sino alla introduzione della domanda giudiziale. La ricorrente ha, quindi, affermato che, ai fini della corretta indivi- duazione del dies a quo, non individuabile, come detto, nella data di proposizione della domanda (giacché mancante del presupposto appli- cativo indefettibile della permanenza dell'illecito, nella fattispecie espressamente esclusa con precedente decisione coperta da giudicato), la Corte d'appello avrebbe dovuto ispirarsi al passaggio illuminante della Ordinanza di rimessione ove si legge che la decorrenza del credito risar- citorio dovuto alla occupazione espropriativa è stata resa conforme al sistema convenzionale ed ai principi di chiarezza, consapevolezza e le- galità, che ne sono il portato, con le sentenze di questa Corte di Cassa- zione nn. 20543 e 22407 del 2008, con le quali si è ritenuto che il de- corso della prescrizione del diritto risarcitorio potesse aversi - per gli indicati caratteri, diretti a consentire al privato una piena reazione alla condotta di abuso dell'autorità - a far data dal 3 novembre 1988, epoca di entrata in vigore dell'art. 3 l. n.458 del 1988, di riconoscimento da parte del legislatore dell'istituto dell'occupazione appropriativa. Prima di tale data, in mancanza di un ambito di chiarezza e legalità, il diritto non poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c. e non vi era, pertanto, de- corso della prescrizione. In sintesi, ad opinione della parte, la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto essere determinata a far data dal 3/11/1988, data in cui il diritto, già cessata la permanenza dell'illecito, avrebbe potuto es- sere esercitato in applicazione combinata dell'art. 2947 e dell'art. 2935 c.c., giammai, come ha fatto la Corte d'appello, in violazione del giudi- cato, a far data dalla proposizione della domanda, dies a quo che pre- suppone la permanenza dell'illecito, espressamente esclusa dal giudi- cato stesso. 13 di 73 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., quale error in procedendo per viola- zione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, relativo alla illegittimità ab origine del procedimento di espropriazione. La ricorrente ha, in particolare evidenziato che le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, avanzate da entrambi gli enti costituiti, che imputavano, l'uno all'altro, la esclusiva responsabilità del danno recla- mato dagli attori, e le subordinate domande di manleva e/o di regresso, vicendevolmente avanzate dagli stessi enti, non sono mai state valutate, e decise, alla luce dell'accertata natura dell'occupazione, in ragione dell'accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione, mentre in- vece si trattava di un accertamento necessario, perché la configurabilità di una occupazione usurpativa avrebbe liberato AR Jonica da ogni re- sponsabilità. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l'error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per omessa valutazione, per il caso in cui si ritenesse esistente una occupazione appropriativa, della rilevanza causale delle singole condotte nel tempo tenute dal de- legato (IACP, ora AR Jonica) ai fini dell'attribuzione della responsabilità nella causazione del danno, tenuto conto che IACP aveva più volte sol- lecitato l'emissione del decreto di esproprio da parte del Comune, non potendo l'Istituto adottare il decreto in qualità di delegato ex art. 60 l. 875 del 1971. È, poi, prospettata la mancata statuizione sulla domanda di manleva asseritamente proposta. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., quale error in procedendo per viola- zione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in riferimento all'art. 2055, comma 2, c.c., la mancata pronuncia sulla gravità della rispettiva colpa degli obbligati solidali, AR Jonica e Comune di Grotta- glie e sull'entità delle conseguenze derivate, oltre che la mancata pro- 14 di 73 nuncia sull'azione di manleva e/o regresso avanzate sin dal primo atto di costituzione e risposta dall'AR Jonica. I MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE DEL COMUNE 2. Il Comune di Grottaglie ha formulato sei motivi di ricorso inciden- tale. 2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione dell'art. 384 c.p.c. e l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), per avere la Corte d'appello omesso l'accertamento oggetto di rinvio espresso di codesta Suprema Corte «a: 1) scrutinare i contenuti della delibera n. 44 del 1974 ex artt. 1363 e 1367 cod. civ.; 2) verificare la localizzazione dei beni degli attori accertando, per l'effetto, la loro ri- comprensione, o meno, nel piano di zona» in quanto «il diverso atteg- giarsi dell'occupazione ha ricadute sulla quantificazione del reclamato risarcimento», nonostante tale accertamento fosse stato demandato alla Corte d'appello con la precedente sentenza di legittimità n. 6216 del 2013 e il suo mancato assolvimento avesse condotto il giudice di legit- timità a rinnovare, con la successiva ordinanza n. 3646 del 2020, l'or- dine di espletarlo. Il Comune ha rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di merito nuovamente non ha adempiuto a detto incombente, ritenendo tali questioni "irrilevanti" in relazione all'accertamento della decorrenza della prescrizione, senza considerare che tale accertamento: 1) come affermato nell'ordinanza n. 3646/2020 della S.C., ha ricadute sulla quantificazione del danno, e non sulla prescrizione del diritto, riguar- dando l'indagine circa natura “acquisitiva” o “usurpativa” dell'occupa- zione;
2) ha comunque effetti anche in merito alla legittimazione passiva dei chiamati al risarcimento in violazione dell'art. 2043 e 2055 c.c., po- sto che, per giurisprudenza consolidata, in caso di occupazione usurpa- tiva l'unico responsabile è il solo soggetto che ha illegittimamente occu- pato e trasformato l'area (nella specie, l'IACP); 3) l'ordinanza n. 3646/ 2020 ha ritenuto che, per effetto dell'accoglimento dei primi quattro mo- 15 di 73 tivi, relativi alla decorrenza del termine della prescrizione, era assorbito il quinto motivo di ricorso, e non il sesto, che è stato invece accolto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale del Comune è de- dotta la violazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 2935 e 2947 c.c., oltre che dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 2043 e 2056 c.c., con motivazione apparente (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.), quale ulteriore violazione dell'ordinanza di rinvio e del giudicato interno, non avendo la Corte d'appello tenuto in debito conto che la Corte di cassazione aveva ritenuto coperta da giudicato la cessazione della permanenza dell'illecito alla data del 12/06/1982, mentre la Corte di merito, ritenendo irrilevante tale affermazione, ha persino "ribaltato" la statuizione della Corte di cassazione, riqualificando la data di "cessa- zione della permanenza dell'illecito" quale data, invece, in cui "si è con- cretizzato l'illecito" e, dunque, di presunto inizio dell'illecito in palese contrasto con la res iudicata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione dell'art. 384 c.p.c., degli artt. 2935 e 2947 c.c., la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 2909 C.C., oltre che degli artt. 112 e 115 c.p.c., la violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c. e degli artt. 2043 e 2056 c.c. (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), per avere la Corte d'appello considerato “irrilevante” il giudicato sulla cessazione dell'illecito ed avendolo riqualificato come “inizio”, omettendo completamente la valutazione delle osservazioni in ordine alla piena conoscenza della perdita di proprietà formulate dalla difesa civica ai fini della decorrenza della prescrizione, così incorrendo nel vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di di- scussione tra le parti, e nel vizio di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2947 c.c. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione dell'art. 384 c.p.c., la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., oltre alla violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che degli artt. 2043 e 2056 c.c. (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 16 di 73 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione al giudicato intercorso sulla cessazione della permanenza dell'illecito e alla quantificazione del danno. Ad opinione del Comune, la Corte d'appello, “trasformando” la fine dell'illecito nel suo inizio, ha spostato il momento di valutazione del bene di oltre dieci anni e specificatamente dalla data del 12/06/1982, data in cui è cessato l'illecito, a quella del 9/03/1995, data di proposizione della domanda, in ulteriore violazione dei criteri civilistici di valutazione e quantificazione del danno. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione dell'art. 384 c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che dell'art. 2043 c.c. (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), per avere il Giudice del rinvio affermato la sussistenza della legittimazione passiva dell'ente lo- cale, dovendo, invece, considerarsi unico legittimato passivo, in ragione dei giudicati interni formatisi, l'IACP, unico autore dell'occupazione me- desima, in esecuzione del decreto autorizzativo regionale, non trovando applicazione nell'ipotesi di occupazione illegittima la disciplina posta da- gli artt. 35 e 57 l. n. 865 del 1971, la quale presuppone il legittimo svolgimento della procedura espropriativa. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso incidentale del Comune è dedotta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che degli artt. 2043 e 2056 c.c. (motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere di Giudice di merito affermato in sentenza l'inesistenza di ul- teriori atti posti in essere del Comune ad esclusione della missiva del 1994 (con la quale chiedeva copia del decreto allo IACP), sebbene l'ente civico avesse prodotto e documentato l'esistenza di ulteriore corrispon- denza del 1980 e della deliberazione n. 201/1979, contestando le av- verse affermazioni di “inerzia”, dimostrando di aver compiuto ogni atti- vità a sé devoluta e di averne reso edotto lo IACP, in modo da escludere la propria responsabilità in solido. I MOTIVI DEGLI ALTRI RICORSI INCIDENTALI 17 di 73 3. La ricorrente incidentale MA MA RO ha formulato sei motivi di ricorso incidentale. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. (motivazione perplessa, obiettivamente incomprensibile e meramente apparente), con riferi- mento alla motivazione relativa all'individuazione dell'indice di fabbrica- bilità da applicare quale “input” nella stima del valore venale dell'area secondo il criterio analitico-ricostruttivo, e quindi ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni. La ricorrente incidentale ha affermato che la Corte d'appello ha rin- viato alla relazione del CTU, la quale, però, per rispondere alle osserva- zioni della difesa di MA MA RO sul tema dell'indice di fab- bricabilità da applicare, aveva rinviato a sua volta alle risposte da esso fornite alle osservazioni degli altri eredi MA (CO AnTO, Ma- GE IA e MA AU), ove – allo scopo di sostenere la necessità di applicare il più sfavorevole (per gli eredi MA) indice di fabbricabilità territoriale (di seguito anche “i.f.t.”) di 2,33 m/mq, in luogo del più favorevole indice di fabbricabilità fondiario (di seguito an- che “i.f.f.”) di 4,25 mc/mq previsto dal PRG per le superfici fondiarie – aveva richiamato la motivazione di una sentenza delle SS.UU. di questa Corte (SS.UU. n. 173/2001, ma in realtà riferibile a Cass. SS.UU. n. 125/2001), affermando che tale statuizione si riferiva all'indennizzo espropriativo ed anche al risarcimento del danno nell'ipotesi della c.d. accessione invertita od occupazione acquisitiva, mentre invece nella mo- tivazione della medesima sentenza n. 125/2001 delle SS.UU. si parlava solo dell'indennizzo espropriativo. Ad opinione della parte, tale interpolazione ha indotto, in modo in- gannevole, a far ritenere applicabile la pronuncia delle SS.UU. n. 125/ 2001 anche al caso di occupazione sine titulo o di accessione invertita o occupazione acquisitiva, quando invece le SS.UU., nella menzionata de- 18 di 73 cisione, si erano occupate di un caso di giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, e in relazione a un progetto espropria- tivo per l'esecuzione/realizzazione di un PEEP, stabilendo che, rilevata l'approvazione del PEEP in variante urbanistica, dovesse essere tenuto in considerazione, per la determinazione dell'indennità di espropria- zione, l'indice di fabbricabilità territoriale, individuato a seguito e per effetto della variante urbanistica, in luogo dell'indice di fabbricabilità fon- diaria riveniente dalle precedenti previsioni del medesimo strumento ur- banistico generale, perché l'approvazione del PEEP in variante urbani- stica conforma e disciplina, sovrapponendosi e abrogando le precedenti previsioni, tutte le aree comprese nel progetto espropriativo del PEEP prima della sua esecuzione. Secondo la ricorrente incidentale, l'interpolazione ha tratto in in- ganno anche la Corte di appello, atteso che la medesima Corte, richia- mandone il testo così come riportato nella relazione del CTU, ha an- ch'essa ritenuto che le SS.UU., con la sentenza n. 173/2001 (in realtà la n. 125/2001), si fossero pronunciate anche sul tema del risarcimento del danno ai fini della considerazione e dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale in luogo di quello fondiario nella stima analitico- ricostruttiva. La ricorrente incidentale ha evidenziato che, nelle osservazioni alla bozza di relazione del CTU, aveva rilevato che, nel caso in esame, ai fini della determinazione del valore dell'area secondo il criterio analitico-ri- costruttivo, doveva tenersi conto del valore venale alla data della do- manda (09/03/1995), considerando che, sempre alla data della do- manda, erano già state realizzate, proprio sull'area oggetto di stima, 21 unità abitative, e che tale area era contornata da tutte le opere di urba- nizzazione già realizzate, con la conseguenza che doveva farsi necessa- riamente riferimento all'indice di fabbricabilità fondiario di 4,25 mc/mq che conformava quell'area, secondo le previsioni del PRG vigente, e non all'indice di fabbricabilità territoriale di soli 2,33 mc/mq, previsto, an- ch'esso, dal PRG vigente, ma avente lo scopo di programmare la volu- 19 di 73 metria di edilizia residenziale nell'intera zona, prima della sua imple- mentazione attraverso l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'in- dividuazione delle superfici fondiarie. In altri termini, MA MA RO ha dedotto che l'area da sti- mare, alla data della domanda, si presentava come un vero e proprio lotto edificatorio (o superficie fondiaria) in una zona già urbanizzata, sicché era del tutto fuori luogo fare riferimento, per la stima del valore di quell'area, secondo il criterio analitico ricostruttivo, a un progetto espropriativo per l'esecuzione di un PEEP, che comprendeva e conside- rava, indifferentemente, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, tutte le aree, compresa quella oggetto di stima, come se ci si trovasse, falsamente, in un momento antecedente all'esecuzione degli interventi di edilizia residenziale e delle relative opere di urbaniz- zazione. La ricorrente ha quindi affermato la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, considerato che le ragioni della decisione sul tema dell'indice di fabbricabilità da applicare alla fattispecie era stata fondata sul richiamo, anche testuale, alla motivazione del precedente della sentenza di Cass. civ. SS.UU. n. 173/2001 (in realtà n. 125/2001), riguardante il tema dell'applicabilità dell'indice di fabbricabilità territo- riale, esteso, per effetto dell'interpolazione, anche al caso del risarci- mento del danno per illecita occupazione e trasformazione, così deter- minando una motivazione incomprensibile, perplessa e meramente ap- parente. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta l'illegitti- mità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di considerare due fatti storici decisivi per il giudizio, che hanno formato oggetto di discussione tra le parti: a) il fatto che, alla data della domanda (9/03/1995), sull'area di 6.090 mq. oggetto di stima, erano state già realizzate 21 unità abitative;
20 di 73 b) il fatto che, alla data della domanda (9/03/1995), sulle aree intorno ai 6.090 mq. oggetto di stima erano già state realizzate tutte le opere di urbanizzazione della zona territoriale omogenea, tanto che le aree e la zona erano da considerarsi già urbanizzate. La parte ha evidenziato che tali due fatti storici sono stati oggetto di discussione tra le parti – essendo stati fatti rilevare al CTU in occasione delle osservazioni alla sua bozza di relazione, sia dalla difesa di MA MA RO sia dalla difesa degli altri eredi MA, a sostegno dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario, invece di quello territoriale, per la stima del valore dell'area secondo il metodo analitico ricostruttivo. La stessa parte ha aggiunto che tali due fatti storici sono stati igno- rati sia dal CTU, sia dalla Corte di appello, che ha genericamente richia- mato, sul tema dell'indice di fabbricabilità, le risposte in proposito fornite dal CTU. Sulla decisività di tali due fatti storici, la ricorrente incidentale ha evidenziato che, ove fossero stati considerati dal CTU e dalla Corte di appello, sarebbe stato ineludibile applicare il più vantaggioso “i.f.f.” di 4,25 mc/mq (invece del meno favorevole “i.t.t.” di 2,33 mc/mq), nella stima del valore venale dell'area alla data della domanda, secondo il criterio analitico-costruttivo, trattandosi di un parametro edilizio che in- dubbiamente conformava, secondo le previsioni di zona del PRG del Co- mune di Grottaglie, proprio le superfici fondiarie/lotti edificatori formatisi a seguito, e per effetto, della realizzazione delle opere di urbanizzazione e della individuazione delle medesime superfici fondiarie. Ad opinione della parte, una volta intervenuta l'approvazione e, soprattutto, l'esecu- zione di uno o più strumenti urbanistici di terzo livello, ai fini della im- plementazione della zona, la zona si doveva considerare come zona or- mai urbanizzata, sicché quella medesima volumetria prevista per la zona si era necessariamente tutta trasferita sui lotti/superfici individuati, che restavano tutti conformati, non più dall'indice di fabbricabilità territo- riale, ma dall'indice di fabbricabilità fondiario, avendo l'indice di fabbri- 21 di 73 cabilità territoriale effetti conformativi su un'intera zona omogenea solo quando la zona non è stata ancora implementata/trasformata/urbaniz- zata. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia su eccezione di parte, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La ricorrente ha dedotto che, nelle osservazioni presentate alla bozza della relazione del CTU, ma anche nella comparsa conclusionale, aveva eccepito che era necessario correggere l'impostazione e la pro- spettiva attraverso le quali le stime e le valutazioni del CTU si erano sviluppate, poiché il CTU doveva considerare che il giudizio non aveva ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di aree, comprese in un piano di edilizia economica e popolare (PEEP) ai sensi della l. n. 167 del 1962 o in un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 51 della l. n. 865 del 1971, e all'in- terno di una zona territoriale omogenea di espansione residenziale clas- sificata edificabile dallo strumento urbanistico generale, ma aveva ad oggetto il risarcimento dei danni per equivalente monetario per il fatto illecito derivante da un'occupazione sine titulo di una specifica area edi- ficabile, e cioè di una superficie fondiaria di 6.090 mq. già di proprietà dei danti causa degli attori, e trasferitasi all'IACP, per effetto della abdi- cazione derivante dalla proposizione della domanda risarcitoria (9/03/ 1995) da parte dei medesimi attori. Il tutto in una situazione di fatto per cui lo IACP, alla data della domanda (9/03/1995), aveva già realizzato sull'area da stimare solo ed esclusivamente fabbricati per abitazioni re- sidenziali e tale area si presentava, sempre alla data della domanda, con le opere di urbanizzazione tutte realizzate nel proprio interno e nella zona. In questa diversa prospettiva fattuale e giuridica – eccepita e fatta rilevare dalla difesa di MA MA RO – era necessario, per la ricorrente, applicare l' “i.f.f.” nella stima del valore venale dell'area alla data della domanda, secondo il criterio analitico-ricostruttivo, e non l' “i.f.t.”. 22 di 73 La parte ha, quindi, affermato che su tale eccezione, la Corte di ap- pello non si è pronunciata, incorrendo nel vizio denunciato. 3.4. Con il quarto motivo ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza della Corte di appello ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost. (motivazione contraddittoria, perplessa e incomprensibile), per la ritenuta insanabile contraddittorietà della sentenza sotto altro profilo ri- spetto a quello del primo motivo. La parte ha rilevato che la Corte di appello ha correttamente pre- messo e ritenuto che era necessario verificare i prezzi di suoli con ca- ratteristiche analoghe a quelli per cui è causa e trasferiti in periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo, ma poi, nella stima del valore dell'area secondo il criterio sintetico comparativo, ha ritenuto utilizzabile un atto di donazione del 1989, sulla cui utilizzabilità ha richiamato le condivise risposte del CTU alle osservazioni degli attori, rilevando che il CTU, a proposito dell'atto di donazione del 1989 (ma anche di uno del 1987), aveva giustificato la relativa utilizzabilità nel modo che segue: «Vero è che gli atti del 1987 (1°) e del 1989 (2°) sono delle donazioni, ma il prezzo riscontrato è in linea con l'andamento del mercato (Perizia CTU Geom. Suma)», così operando una motivazione dell'utilizzazione dell'atto di donazione del 1989 perplessa e contraddittoria, tenuto conto che la perizia del geom. Suma richiamata dal CTU, secondo cui il prezzo ivi riscontrato sarebbe “in linea con l'andamento del mercato”, si riferiva innanzitutto alla com- parazione del valore di aree inserite in “Zona servizi in progetto” o a “parcheggio scoperto” e quindi, considerato che l'area da stimare in giu- dizio era un'area sulla quale erano state realizzate ben ventuno unità abitative, era evidente che quelle considerate nella perizia del CTU geom. Suma non erano affatto aree “con caratteristiche analoghe a quella per cui è causa”, come voluto e richiesto dalla Corte d'appello, considerato anche che le aree considerate dal geom. Suma nella sua perizia, erano relative a stime riferite agli anni 1981, 1982 e 1983, e 23 di 73 quindi, evidentemente, erano tutt'altro che riferite a «periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo» e cioè alla data (della domanda) dell'8/03/1995. La ricorrente incidentale ha anche rilevato altre contraddizioni ma- nifeste. Infatti, mentre il CTU ha utilizzato, ai fini comparativi, un atto che era da riferirsi, quanto al valore dell'area di € 196,50 al mq., all'anno 2000, e non all'anno 2003, concordando pertanto con le osservazioni dei CTP ing. Negro e geom. Favale , la Corte di appello, che pure aveva espressamente condiviso le ragioni spiegate dal CTU sulla utilizzabilità degli atti come da egli indicati, ha espunto, invece, immotivatamente, proprio questo atto, in relazione al quale il consulente tecnico d'ufficio, motivatamente, aveva accolto le osservazioni dei CTP a proposito del periodo di riferimento della stima del relativo valore, e cioè l'anno 2000. E questa contraddizione è dalla parte ritenuta tanto più rilevante in quanto c'era una perfetta omogeneità di destinazione d'uso e di vici- nanza tra l'area oggetto di stima e le aree considerate dall'atto, che, quanto al valore, era stato anche dal CTU retrodatato all'anno 2000, atteso che, sia l'area oggetto di stima, sia l'area di cui all'atto di compa- razione preso in considerazione dal CTP, (i) erano entrambe tipizzate Ces-Nord, (ii) erano entrambe vicinissime tra loro, ed (iii) erano en- trambe anche destinate ad edilizia economica e popolare. Inoltre, anche per il criterio dei «periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo», indicati dalla stessa Corte di ap- pello, per la ricorrente incidentale, è incomprensibile e manifestamente perplesso e contraddittorio il motivo per cui, ai fini della individuazione di un atto da comparare per stimare un'area in riferimento alla data del 9/03/1995, la Corte avesse considerato utilizzabile un atto di donazione del 1989, omettendo di utilizzare, immotivatamente, un atto di compra- vendita con valori riferiti all'anno 2000. Anche la “correzione” dell'atto di compravendita del 1991, condivisa dalla Corte di appello, è ritenuta viziata. La ricorrente incidentale ha dedotto che le difese e i CTP degli eredi MA avevano rilevato un 24 di 73 errore di calcolo, che il CTU aveva escluso, evidenziando che il prezzo di € 70,73/mq era scaturito dal rapporto tra la volumetria consentita su quel terreno pari a 7 mc/mq e quella consentita dal terreno oggetto di perizia. Secondo la ricorrente, era evidente che, se, come dimostrato con i motivi precedenti, l'indice di fabbricabilità da considerare non era quello erroneamente utilizzato dal CTU (e dalla Corte d'appello) di 2,33 mc/mq (l'i.f.t.), ma l'i.f.f. di 4,25 mc/mq, il valore dell'atto del 1991, anche ipotizzando come corretto il procedimento di rapportare quel prezzo alla diversa volumetria consentita nell'area da stimare, il valore ricavato diventava praticamente doppio rispetto a quello di € 70,73 a metro quadro ricavato dal CTU. Per la ricorrente principale, la sentenza, infine, è incomprensibile e perplessa perché, contrariamente a quanto da essa sostenuto sulla cir- costanza che fossero non decisivi criteri correttivi simili a quello esposto dal consulente tecnico d'ufficio alla pagina 15 della sua relazione, né a pagina 15 della Relazione definitiva del CTU né a pagina 15 della bozza di relazione, si rinvenivano criteri correttivi. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta l'illegittimità della sen- tenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 55 d.P.R. n. 327 del 2001, 2043 c.c. e 2058 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello solo apparentemente liquidato e determinato il risarcimento dei danni secondo il valore venale del bene, per equivalente monetario, e quindi nel rispetto degli artt. 55 del d.P.R. n. 327 del 2001 e degli artt. 2043 e 2058 c.c. per le ragioni evidenziate nei precedenti motivi. 3.6. Con il sesto motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., dell'art. 111, comma 6, Cost., e dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (motivazione perplessa, obiettivamente incomprensi- bile e meramente apparente), per vizio della motivazione inerente alla statuizione sulle spese, disposta «tenuto conto dell'intervenuto muta- 25 di 73 mento giurisprudenziale», senza spiegare a quale mutamento giurispru- denziale si riferisse, ma anche se un tale ipotetico mutamento, come voluto dall'art. 92 c.p.c., fosse intervenuto rispetto alle questioni diri- menti. 4. I ricorrenti incidentali CO AnTO, NG IA e Ca- massa AU hanno formulato sette motivi di ricorso incidentale. 4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per essere la sentenza impugnata del tutto priva di motivazione nella parte in cui ha aderito acriticamente alle conclusioni della CTU, sulle quali le parti avevano formulato puntuali osservazioni sia sull'indice di fabbrica- bilità applicabile, sia sulla utilizzabilità di taluni degli atti di comparazione per la sintetica. Ad opinione dei ricorrenti incidentali, la laconica replica del CTU alle osservazioni dei consulenti di parte integra gli estremi di motivazione apparente, poiché non fornisce affatto risposta alle osservazioni dei con- sulenti di parte, ma si limita a mere considerazioni astratte, con il ri- chiamo di un precedente di giurisprudenza. In particolare, secondo le menzionate parti, il CTU in sede di quantificazione giammai ha motivato le ragioni per le quali si applicherebbe, alla fattispecie, l'indice di fabbri- cabilità territoriale, limitandosi a richiamare una non pertinente deci- sione (Cass., S.U. n. 173/2001) riguardante le "possibilità legali" e l'in- cidenza dei vincoli conformativi ed espropriativi ai fini della determina- zione dell'indennità di espropriazione, questione completamente estra- nea al thema decidendum. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed anche la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (motivazione perplessa e 26 di 73 incomprensibile, sostanzialmente solo apparente) perché la Corte d'ap- pello, aderendo alle conclusioni della CTU, ha fatto riferimento a Cassa- zione S.U. del 23/04/2001 n. 173, precedente di giurisprudenza a cui viene attribuito un contenuto diverso da quello reale, risolvendosi nel richiamo di un precedente arresto di giurisprudenza non applicabile alla fattispecie. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché, sebbene le parti avessero provato documentalmente l'esistenza di tutte le opere di urbanizzazione alla data di accertamento del valore del suolo (1995), di tale fatto storico né il CTU, né la Corte territoriale nella sentenza impugnata (che ha aderito acriticamente alla relazione del consulente d'ufficio) hanno espresso il necessario apprezzamento, dando atto di aver esaminato la circostanza. Tale fatto, acquisito al giudizio, è dai ricorrenti ritenuto decisivo per- ché, essendo la zona, alla data dell'accertamento, già completamente urbanizzata, per la valutazione del suolo occupato si sarebbe dovuto utilizzare l'indice di fabbricabilità fondiario e non quello territoriale. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che dovesse applicarsi ai fini della liquidazione del danno l'indice di fabbricabilità territoriale nonostante fosse acquisita agli atti la prova della totale urbanizzazione della zona nel 1995, circostanza risultante dalla stessa CTU, si risolve nella deter- minazione di un risarcimento di gran lunga inferiore a quello spettante. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché, nell'applicare il criterio sintetico-comparativo, la Corte d'appello non ha stimato il prezzo di mercato con riferimento ad immobili "omo- genei", relativamente non solo agli elementi materiali, quali la natura, posizione, la consistenza morfologica e simili, e temporali, ma soprat- 27 di 73 tutto alla sua condizione giuridica e urbanistica, individuando quattro atti relativi a suoli disomogenei per tipizzazione urbanistica. 4.6. Con il sesto motivo di ricorso incidentale è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed anche la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché, ad opinione delle parti, la Corte d'appello non ha adombrato la minima motivazione sulle ragioni della scelta degli atti da assumere quale comparativi per la stima sintetica, e soprattutto perché nessuno degli atti indicati in sentenza riguarda suoli omogenei a quello illecitamente occupato, da stimare con riferimento all'anno 1995. Ad opinione dei ricorrenti incidentali, la scelta della Corte è immoti- vata, soprattutto perché esclude l'unico atto concernente un suolo rica- dente nel medesimo comprensorio e venduto dal Comune a seguito di asta pubblica. A fronte di censure puntuali e specifiche alla valutazione peritale, la Corte di appello ha omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione a quanto ritenuto dal perito dell'ufficio, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte in relazione al decisivo profilo della omogeneità urbanistica dei suoli oggetto degli atti di com- parazione. 4.7. Con il settimo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., oltre che dell'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ed anche la violazione dell'art. 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d'appello, in punto spese, omesso di indicare quale sarebbe, nella spe- cie, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale che avrebbe giu- stificato la compensazione delle spese di lite. 5. La ricorrente incidentale MA AU ha formulato cinque motivi di doglianza. 28 di 73 5.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta: a) la nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in rela- zione all'art. 132 c.p.c., all'art 118 disp. att. c.p.c. ed all'art 111 Cost;
b) il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione delle parti;
c) la violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2043 c.c. e all'art. 1223 c.c. e del principio del danno effettivo. La ricorrente incidentale ha evidenziato che il CTU nominato dalla Corte d'appello ha determinato il valore del suolo usurpato applicando l'indice di fabbricabilità territoriale (2,33 mc/mq), anche se, nel 1995, anno della proposizione della domanda ed epoca di determinazione del valore (come richiesto nell'ordinanza ordinanza collegiale del 10/02/ 2023), la zona in cui era ubicato il suolo era completamente urbanizzata ed avrebbe pertanto dovuto essere utilizzato l'indice di fabbricabilità fon- diario (4,25 mc/mq). La ricorrente incidentale ha evidenziato che l'utilizzazione dell'indice di edificabilità fondiario avrebbe portato ad una valutazione ben più am- pia, emergendo che si sarebbero potuti realizzare l'82% degli apparta- menti in più ed il prezzo unitario di mercato del terreno sarebbe passato da €/mq 107,53 - come erroneamente calcolato dal CTU - ad €/mq 195,70 e, di conseguenza, il suo reale valore venale di mercato avrebbe potuto ammontare, nel 1995, ad €. 1.191.813,00 (mq 6.090 x €/mq 195,70), aggiungendo di avere esposto tali argomenti nelle controdedu- zioni del CTP di parte attrice, ing. Negro, e nelle conclusionali dell'avv. Valla. La ricorrente incidentale ha dedotto che la sentenza impugnata ha fatto proprie le conclusioni del CTU sul punto, del tutto acriticamente, senza entrare nel merito delle controdeduzioni della parte attrice relative alla erroneità dell'utilizzo dell'indice di edificabilità territoriale in luogo di quello fondiario, aggiungendo che in sede di precisazione delle conclu- sioni aveva chiesto la rinnovazione della CTU e che in comparsa conclu- 29 di 73 sionale aveva argomentato l'erroneità dell'utilizzo dell'indice territoriale in luogo di quello fondiario. Ad opinione della parte, la doglianza investe i tre sub-motivi, in quanto, da un lato, può essere guardata come carenza motivazionale, dall'altro, come omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e, per ultimo, può essere considerata come vizio di violazione di legge ed in particolare dell'art 1223 c.c. e dell'art. 2043 c.c. e del principio per il quale ad essere oggetto di risarcimento deve essere tutto il danno effettivo. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta: a) la nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c., all'art 118 disp. att. c.p.c. ed all'art 111 Cost;
b) il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione delle parti;
c) la violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2043 c.c. e all'art. 1223 c.c. e del principio del danno effettivo. La ricorrente ha evidenziato che, nella stima del terreno calcolata con il metodo di stima sintetico comparativo, il CTU ha erroneamente determinato il prezzo unitario di mercato utilizzando atti non comparabili e in particolare: ha assunto, come atti di comparazione, due donazioni del 1987 e del 1989 e, cioè, contratti a titolo gratuito il cui valore viene unilateralmente dichiarato ai soli fini fiscali (e con l'interesse della parte di far figurare un valore esiguo); con un terzo atto del 1991, il CTU ha attribuito per evidente errore di calcolo un valore di 70,73 €/mq, mentre in realtà risulta di 123,76 €/mq; un quarto atto (rep. n. 17237 del 20/12/1993) attiene alla cessione a prezzo simbolico di un suolo alla Parrocchia di Santa MA in Campitelli, che era destinato a “chiesa” e, dunque, avente una destinazione urbanistica totalmente differente dal terreno oggetto di quantificazione e, sicuramente, oggetto di un atto non rappresentativo del libero mercato. 30 di 73 La ricorrente ha dedotto che il proprio CTP, ing. Nigro, aveva illu- strato nelle controdeduzioni alla bozza, secondo quanto sopra riportato, le ragioni di inutilizzabilità di detti atti, ma nella relazione definitiva, per confutare le osservazioni del CTP, il CTU ha ritenuto quanto segue: 1) i valori delle due donazioni erano comparabili con il valore della relazione di consulenza del geometra Suma, effettuata trent'anni addietro con ri- ferimento ai valori del 1982; 2) per l'atto del 1991 il prezzo di € 70,73/mq era scaturito non da un errore di calcolo, ma dal rapporto tra la volumetria consentita su quel terreno pari a 7 mc/mq e quella con- sentita dal terreno oggetto di perizia (ma il CTU errava in modo manife- sto, in quanto sulla base del PRG vigente nel 1995, la volumetria con- sentita era pari a 5 mc/mq e non 7 mc/mq, come erroneamente ripor- tato nella relazione); 3) quanto al suolo destinato a “chiesa”, il CTU aveva affermato che l'atto del 1993 aveva per oggetto la compravendita di un terreno con destinazione “chiesa”, e quindi non doveva stare in un elenco di terreni edificatori a scopo residenziale, ma lo aveva comunque considerato per due ordini di ragioni, poiché il prezzo al metro quadrato convenuto nell'atto era assimilabile al prezzo dell'atto del 1991 (al netto del rapporto tra volumi), e anche perché, nell'attualità, su quel terreno e sull'area circostante vi erano solo edifici (palazzine) con destinazione residenziale, laddove tutta l'area era destinata a “servizi” La medesima parte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva richiamato l'ordinanza del Consigliere istruttore del 13/12/2023, ove, dopo aver esaminato la relazione di CTU, le osservazioni delle parti e dei rispettivi difensori, era stato rimarcato quanto segue: ”rilevato invece, quanto al criterio di stima comparativo, che sono stati utilizzati sei atti risalenti a un periodo compreso tra il 1987 e il 2000, alcuni dei quali perfezionatisi in momenti molto distanti dal fenomeno acquisitivo;
rile- vato che, in casi come quello in esame, è necessario verificare i prezzi di suoli con caratteristiche analoghe a quelli per cui è causa e trasferiti in periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo, apparendo non decisivi criteri correttivi simili a 31 di 73 quello esposto dal consulente tecnico d'ufficio alla pagina 15 della pro- pria relazione;
rilevato che, in altri termini, ove non sia possibile rinve- nire una pluralità di atti negoziali utili ai fini della decisione, dovrà uti- lizzarsi in via esclusiva l'alternativo metodo di stima analitico ricostrut- tivo”, ma, poi, al fine di giungere ad una determinazione del valore ve- nale del terreno aderente alla realtà ha ritenuto di poter utilizzare ii quattro atti del 1989, quello del 1991 del medesimo notaio, uno del 1992 e un altro del 1994. In altre parole, secondo MA AU, la Corte d'appello ha fatto parzialmente proprie le conclusioni del CTU, malgrado la ricorrente inci- dentale avesse domandato la rinnovazione della consulenza ed avesse in comparsa conclusionale esposto le lacune della CTU per le ragioni esposte, con una decisione che si presta ad un triplice ordine censure: da un lato vi era una obiettiva carenza di motivazione, dall'altro l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ed infine il tutto si traduceva nella violazione del principio del risarci- mento del danno effettivo che è risultato così in gran parte scoperto da risarcimento a causa del procedimento di quantificazione e valutazione errato. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale è dedotto il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. e la violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. in relazione all'utilizzo del metodo sintetico compara- tivo accanto all'analitico ricostruttivo. La ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello dopo avere eviden- ziato, nell'ordinanza 12/12/2023, richiamata in sentenza, che il metodo di valutazione non poteva seguire il criterio sintetico comparativo, di fatto ha smentito l'ordinanza, utilizzando in concreto il metodo sintetico comparativo e mediandolo con l'analitico ricostruttivo. Secondo la parte, la menzionata Corte ha violato l'attuazione effettiva del contraddittorio e del diritto di difesa, impedendo alle parti di prendere posizione sul metodo sintetico comparativo, che aveva dichiarato ingannevolmente di 32 di 73 aver scartato, per poi utilizzarlo in sentenza, e comunque è incorsa nel vizio di motivazione, in quanto, se sul piano dei principi che aveva di- chiarato di applicare, ha escluso l'utilizzo del metodo sintetico compara- tivo, dall'altro lo ha utilizzato. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 2043 c.c. nella parte in cui il metodo comparativo è stato utiliz- zato dalla Corte d'appello senza alcun adeguamento dei valori riportati negli atti, compiuti prima del 1995. Ad opinione della ricorrente incidentale, detto capo di sentenza si risolve in una ulteriore violazione del principio del risarcimento del danno effettivo, in quanto i valori dei beni utilizzati con il metodo comparativo avrebbero dovuto essere attualizzati con riferimento agli indici di rivalu- tazione monetaria, al fine di pervenire alla comparazione di valori omo- genei tutti riferibili all'anno 1995. 5.5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 91 c.p.c., poiché le spese legali sono state compensate integralmente in ragione del mutamento di giurisprudenza, senza alcuna giustificazione, per tutte le attività processuali successive alla data del mutamento giu- risprudenziale. LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI 6. Le ricorrenti incidentali MA MA RO e MA Aure- lia, nei rispettivi controricorsi al ricorso incidentale del Comune, hanno eccepito l'improcedibilità di quest'ultimo ricorso incidentale per essere stato solo depositato e non comunicato alle altre parti. L'eccezione è infondata, avendo questa Corte già precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso inci- dentale, che la parte ai sensi dell'art. 371 c.p.c. deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato, ovviamente con mo- dalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione, non dovendo essere anche notificato (Cass., 33 di 73 Sez. 1, Sentenza n. 18683 del 9/07/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8678 del 2/04/2025). Non vi è alcuna ragione per ritenere esistente una diversa disciplina per il caso in cui il ricorso incidentale non sia proposto solo nei confronti del ricorrente principale, ma anche nei confronti degli altri intimati dalla ricorrente principale, anche ove questi ultimi non si siano ancora difesi con controricorso al momento del deposito del ricorso incidentale a loro rivolto, tenuto conto che, come già affermato da questa Corte, è onere della parte che - come nella specie - ha ricevuto rituale notifica del ri- corso per cassazione seguire diligentemente lo sviluppo del giudizio, me- diante accesso anche solo per via telematica agli atti della causa (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8678 del 02/04/2025, proprio con riferi- mento al ricorso incidentale non notificato, ma semplicemente deposi- tato, proposto da uno degli intimati non solo nei confronti del ricorrente principale, ma anche dell'altro destinatario del ricorso principale rimasto intimato). 7. I controricorrenti CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972) hanno eccepito l'inammissibilità per novità dei primi quattro motivi di ricorso incidentale del Comune di Grottaglie. L'eccezione è infondata, tenuto conto che le censure formulate con detti motivi attengono alla ritenuta violazione dell'art. 384 c.p.c., con richiamo alle parti della decisione impugnata in cui le questioni sono state trattate. 8. I controricorrenti CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972) hanno anche eccepito l'inammissibilità per ca- renza d'interesse del quarto motivo di ricorso incidentale del Comune di Grottaglie, ritenendo che l'individuazione del momento della perdita di proprietà del bene nel 1982 invece che nel 1995 non avrebbe portato alcuna utilità al Comune, poiché l'importo liquidato non sarebbe stato minore. 34 di 73 L'eccezione non è suscettibile di essere verificata se non all'esito di un accertamento in fatto, che non risulta essere stato effettuato nei pre- cedenti grado di merito, dovendo pertanto essere disattesa. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO PRINCIPALE 9. Il primo motivo di ricorso principale è infondato. 9.1. L'ordinanza n. 3646/2020 di questa Corte ha rilevato quanto segue: «6.1. Con sentenza n. 6216 del 2013, questa Corte nel cassare la pronuncia della Corte di appello di Lecce del 7 febbraio 2007, definita la portata del principio di diritto affermato nella precedente fase rescin- dente, per profili non più destinati a venire qui in rilievo, ha, nel resto, puntualizzato come risultasse ormai coperta da giudicato interno: a) l'avvenuta perdita della proprietà da parte dei privati che non avevano richiesto la restituzione del bene ed avevano pacificamente agito in giu- dizio per il risarcimento del danno;
b) la cessazione della permanenza dell'illecito della P.A. che aveva occupato i beni in vista della loro espro- priazione, in una situazione in cui non vi era stata né la restituzione dell'immobile al privato né il trasferimento della proprietà disposto con decreto di esproprio non retroattivo. … 6.2. Questa Corte con il proprio precedente decisum, la cui violazione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. viene qui in considerazione, ha preso atto ed affermato che nella fattispecie in esame, esclusa l'applicazione dell'art. 42-bis cit., l'og- getto della lite sarebbe stato invece definito dal giudicato interno forma- tosi tra le parti. Alla formazione del giudicato questa Corte ha fatto di- scendere – certo il diritto al risarcimento del danno dei privati ricorrenti, definito per le inequivoche iniziative e condotte processuali dagli stessi assunte di sostanziale rinuncia alla restituzione del bene occupato per l'intervenuta domanda di risarcimento – quale "questione unica ad es- sere controversa tra le parti", l'individuazione del momento di decor- renza della relativa prescrizione, fermo il rilievo che la cessazione della permanenza dell'illecito si era stabilizzata all'epoca in cui si era verificata l'irreversibile trasformazione del fondo, e quindi al 12.06.1982, data di 35 di 73 scadenza del termine quinquennale e della proroga di un anno ex legge n. 385 del 1980». Nella stessa ordinanza n. 3146/2020, questa Corte ha, poi, proce- duto ad illustrare l'evoluzione interpretativa intervenuta nel tempo, fino ad arrivare all'esito oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità cui ha espressamente aderito. In particolare, si legge nella menzionata ordinanza della S.C. quanto segue: «… 6.8. Si è ridisegnato l'illecito non più come istantaneo, inte- grato dal verificarsi della irreversibile trasformazione del bene, e ad ef- fetti permanenti, ma come permanente e come tale destinato a cessare solo per effetto della restituzione del terreno, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato ovvero, proprio, della rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. La giurispru- denza di questa Corte di legittimità, con indirizzo interpretativo nel tempo costante e dal quale non si ha ragione qui di discostarsi (ex mul- tis: Cass. SU 19/01/2015 n. 735; Cass. 05/03/2015 n. 4476; Cass. 07/10/2016 n. 20231; Cass. 29/09/2017 n. 22929) – nell'apprezzata insufficienza, ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., della mera consapevolezza del privato di avere subito un'occupa- zione e/o una manipolazione senza titolo dell'immobile, e nella necessità che il danneggiato si trovi nella possibilità di stimare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica e, quindi, in particolare, al verificarsi dell'ef- fetto estintivo acquisitivo definitivo perseguito dall'amministrazione espropriante – ha formulato l'indicato principio, che lega alla proposi- zione della domanda di danno per equivalente la consapevolezza del privato, leso, del sofferto pregiudizio e del suo articolato prodursi quanto a causa ed effetti». Nel valutare, poi, la decisione impugnata, questa Corte ha espres- samente ritenuto che «6.9. La Corte di appello di Lecce, richiamando, invece, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione del diritto al 36 di 73 risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti, la data della irreversibile trasformazione del fondo, individuata al 12.06.1982, ha per ciò stesso violato, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., il principio espresso nel giudizio rescindente con la sentenza n. 6216 del 2013 sul termine ex art. 2935 cod. civ. e, ancora, quella giurisprudenza di legittimità in- tegrativa del dato normativo, guidata da una interpretazione conforme ai principi della Corte EDU su effettività e prevedibilità della tutela del diritto di proprietà e quindi sul rispetto del principio di legalità cui deve essere improntata l'azione della P.A. nell'ingerirsi nel diritto del privato. …» A completare il ragionamento appena riportato, è importante tenere presente che questa stessa Corte, sempre con l'ordinanza n. 3646/2020, ha anche ritenuto assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale era stata denunciata la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per essere la decisione impu- gnata fondata su fatti non provati, e contestati, e cioè sull'evidenza che il suolo in questione fosse compreso nel P.E.E.P. (circostanza che por- tava a ritenere l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità inizial- mente valida e dunque la riconducibilità della fattispecie nello schema dell'occupazione acquisitiva), evidenziando che all'esito dell'accerta- mento sopra riportato, riferito ai primi quattro motivi di ricorso, «… si è infatti più radicalmente esclusa la fondatezza dell'indicato argomentare, individuandosi il dies a quo della prescrizione, nella permanenza dell'il- lecito, dalla data della domanda risarcitoria.» Il giudicato relativo all'accertamento dell'intervenuta trasformazione del bene nel 1982 non è, dunque, stato ritenuto dalla Corte di cassazione tale da far ritenere che il passaggio della proprietà sia avvenuto in tale momento, perché, come evidenziato dall'evoluzione giurisprudenziale ri- portata, non ha rilievo, ai fini del passaggio di proprietà, l'irreversibile trasformazione del bene, ma è decisivo il momento della proposizione dell'azione di risarcimento del danno, a decorrere dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. 37 di 73 9.2. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente principale, il riferimento, nell'ordinanza n. 3646/2020 di questa Corte, alle pronunce di questa Corte del 2007 e del 2008 – che hanno correlato all'entrata in vigore del l. n. 458 del 1988 il termine di decorrenza iniziale della pre- scrizione del diritto al risarcimento del danno per intervenuta occupa- zione appropriativa del bene in presenza di un decreto di esproprio di- chiarato illegittimo, poi esteso ai casi di assenza del decreto di esproprio per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 486/1991 (Corte cost., Sentenza n. 486 del 27/12/1991) – è stato chiaramente effettuato per descrivere una fase del percorso interpretativo, che, poi, ha condotto alla diversa soluzione appena riportata. D'altronde, la Corte non ha fatto altro che dare applicazione al prin- cipio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 735 del 19/01/2015), e richiamato nell'ordinanza n. 3646/2020 di questa stessa Corte, secondo cui l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale oc- cupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alter- nativa, abdicando alla proprietà del bene stesso, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equi- valente. 9.3. Nella sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'appello, in piena adesione al principio come sopra espresso da questa Corte, ha affermato quanto segue: «Nella vicenda in esame, ferma e coperta da giudicato la circostanza che la irreversibile trasformazione del suolo si è avuta il 12.6.1982 e, sebbene altrettanto ferma la circostanza che anche 38 di 73 la stabilizzazione della cessazione della permanenza risale a tale mo- mento, deve farsi applicazione del principio espresso con l'ultima ordi- nanza di rinvio, secondo cui il termine prescrizionale del diritto al risar- cimento per equivalente decorre dal momento della introduzione della domanda (9.3.1995), di talché risultano a questo punto irrilevanti, come concordano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la verifica della ricomprensione dei loro beni nel piano di zona.» L'intervenuta trasformazione irreversibile del suolo, in sintesi, pur essendo divenuto incontestabile che fosse avvenuta nel 1982, in base all'orientamento maturato dalla giurisprudenza di legittimità, conforme alle pronunce della Corte EDU in materia, non ha determinato il trasfe- rimento della proprietà a quella data e, conseguentemente, non ha com- portato il decorso del termine di prescrizione se non quando il privato ha inequivocamente rinunciato al bene proponendo l'azione di risarci- mento del danno per equivalente. 10. Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile. 10.1. Com'è noto, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione presuppone che un esame della doglianza vi sia stato ma la relativa statuizione sia viziata da mancanza assoluta di mo- tivazione, ovvero da motivazione apparente, perplessa o incomprensi- bile, ovvero vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, evincibili dalla sola lettura del provvedimento impugnato. A tali ipotesi, si aggiunge, poi, quella propriamente sanzionata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in cui la statuizione viene assunta sulla domanda o sull'eccezione proposta, senza, tuttavia, che il Giudice abbia esaminato un fatto, inteso come fatto storico, e cioè un avvenimento, oggetto di 39 di 73 discussione nel processo, che avrebbe inciso sull'esito della lite (v. da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024). Ovviamente, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, che evi- denzi come la minuspetizione abbia riguardato una questione astratta- mente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10290 del 18/04/2025; Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016). 10.2. Come sopra evidenziato, la Corte d'appello, nella sentenza in questa sede impugnata, dopo aver ritenuto che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal momento della proposizione della domanda, ha aggiunto che «…risultano a questo punto irrilevanti, come concor- dano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la ve- rifica della ricomprensione dei loro beni nel piano di zona…». 10.3. La ricorrente ha dedotto che la Corte di appello ha ritenuto superfluo accertare la natura, appropriativa o usurpativa, dell'occupa- zione ai soli fini del decorso del termine di prescrizione, senza avvedersi che, invece, tale accertamento era necessario, ai fini della esclusione della responsabilità dello IACP, quale delegato dal Comune, per il caso in cui si trattasse di occupazione usurpativa. Tale rilevanza è rimasta tuttavia affermata in modo astratto e gene- rico, sicché il motivo si rivela inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non essendo possibile rilevare dalla lettura del ricorso la decisività dell'accertamento richiesto, riferito alla posizione della ricor- rente principale quale soggetto delegato al compimento di atti espro- priativi. Inoltre, la ricorrente principale non ha neppure dedotto di avere rap- presentato che, nella specie, si era trattato di una ipotesi di occupazione usurpativa, essendo, anzi, emerso che l'invocazione di tale figura, ope- rata dai privati in appello, risulta essere stata avversata dalle controparti ed ha comportato l'adozione della prima sentenza di questa Corte n. 40 di 73 20772/2004, per sancire l'ammissibilità delle deduzioni dei privati sul punto. La statuizione è peraltro chiara nel senso di applicare principi e isti- tuti propri dell'occupazione appropriativa. 11. Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile. 11.1. Come si evince dalla motivazione della sentenza, riportata nell'esame del secondo motivo di ricorso principale, la pronuncia in or- dine alla responsabilità solidale dello IACP con il Comune è esistente e sono state esplicitate le ragioni poste a fondamento della stessa, cui la parte ha semplicemente contrapposto elementi di fatto e in diritto, as- seritamente non valutati, ma non veicolati dai corrispondenti motivi di doglianza. Per quanto riguarda la ritenuta mancata considerazione dei docu- menti indicati nel motivo di ricorso, non è stata formulata una censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non potendosi neppure ri- qualificare la censura in assenza della specificazione del contenuto dei documenti asseritamente non considerati e della conseguente decisività ai fini del giudizio, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6. c.p.c. Con riferimento agli argomenti in diritto, non veicolati da una cen- sura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte non ha neppure dedotto di avere prospettato nei termini indicati la doglianza nei prece- denti gradi di giudizio, la quale si pone, peraltro, in contrasto con un orientamento consolidato di questa Corte in precedenti specifici (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7947 del 25/03/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26766 del 22/12/2016). Con riguardo alla domanda di manleva, la ricorrente principale ha asseritamente dedotto di averla formulata, ma nella sentenza non vi è alcun riferimento e la parte non ha provveduto a specificare l'atto che conteneva tale domanda e il contenuto della stessa, operando così una censura inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. 12. Il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile. 41 di 73 Come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha ritenuto che «Al pa- gamento delle somme dovute agli attori sono pertanto tenuti in solido il Comune di Grottaglie e ARCA Jonica, ferme le eventuali azioni di re- gresso derivanti dai rapporti interni, in quanto non oggetto del presente giudizio la quantificazione della misura della colpa e del contributo cau- sale nella determinazione dell'illecito di ciascuno dei ridetti enti.» Anche in questo caso, la ricorrente principale ha asseritamente de- dotto di aver formulato tale domanda, ma nella sentenza ciò è escluso, e la parte non ha provveduto a specificare l'atto che conteneva detta domanda e il contenuto della stessa, operando così una censura inam- missibile per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE DEL COMUNE 13. Il primo motivo di ricorso incidentale del Comune è in parte inammissibile e in parte infondato. 13.1. Come più volte affermato da questa Corte, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti de- cisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giu- dice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in rela- zione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, te- nendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite 42 di 73 dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e deca- denze pregresse (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023). In altre parole, in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annul- lamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di moti- vazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accer- tati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedi- mento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18303 del 03/09/2020). 13.2. Nella specie, questa Corte, con la sentenza n. 6216/2013 ha ritenuto fondati i motivi secondo e terzo di doglianza, con i quali i privati avevano censurato la decisione impugnata nella parte in cui aveva af- fermato che nella specie ricorresse un'occupazione appropriativa, in ra- gione del fatto che i termini per la fine dei lavori come pure quelli per l'adozione del decreto di esproprio erano rinvenibili nella delibera n. 44 del 1974, successivamente adottata, e comunque l'inserimento delle aree nel piani di zona non richiedeva l'indicazione di tali termini, senza tenere in alcun conto degli argomenti spesi dai ricorrenti, per escludere la rilevanza di tali elementi. Con l'ordinanza n. 3646/2020, questa stessa Corte ha ritenuto che la Corte d'appello, con la successiva sentenza, assunta in sede di rinvio nel 2015, non avesse ottemperato alla statuizione adottata con la sen- tenza n. 6216/2013, ove aveva ritenuto esistente un'occupazione ap- propriativa con un giudizio che recava lo stesso vizio di motivazione già fondatamente censurato, mentre invece tale distinzione era necessaria ai fini della quantificazione del danno. In applicazione dei principi enunciati, la Corte d'appello avrebbe do- vuto ottemperare all'obbligo di motivazione, nei termini sopra eviden- ziati, ove in sede di rinvio avesse nuovamente qualificato l'occupazione 43 di 73 come occupazione appropriativa, dando rilievo alla delibera n. 44 del 1974 e comunque all'inclusione delle aree nel piano di zona, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni di decisione tenendo conto delle eccezioni sollevate dai privati. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte di merito, dopo avere illustrato l'evoluzione interpretativa intervenuta in ordine all'indi- viduazione del termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente del proprietario del bene occupato e irreversibilmente trasformato in virtù di una occupazione illegittima ab origine o divenuta tale per effetto del decorso dei termini senza l'adozione del decreto di esproprio, ha inequivocamente affermato quanto segue: «deve farsi ap- plicazione del principio espresso con l'ultima ordinanza di rinvio, secondo cui il termine prescrizionale del diritto al risarcimento per equivalente decorre dal momento della introduzione della domanda (9.3.1995), di talché risultano a questo punto irrilevanti, come concordano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la verifica della ricom- prensione dei loro beni nel piano di zona.» La Corte ha chiaramente spiegato che dall'evoluzione interpretativa riportata derivava l'irrilevanza dello scrutinio della menzionata delibera e la verifica della ricomprensione dei beni nel piano di zona, ai fini della prescrizione. La menzionata delibera è stata, invece, considerata ai fini della quantificazione del risarcimento del danno per equivalente, poiché la Corte d'appello ha richiamato la CTU, precisando che: « Secondo il CTU, l'area di che trattasi era “inserita sin dal Decreto Provveditoriale del 1966 – PDF – e dal PRG 1972 come area per l'applicazione della Legge 167”, la cui vocazione edificatoria veniva confermata con le DCC n.193 del 15.11.1973 e con DCC n. 44 del 10.4.1974 e, a seguire, con il De- creto regionale n. 433 del 20.3.1978 di “Approvazione del piano di zona per l'acquisizione dei aree fabbricabili per l'edilizia economica e popo- lare”, con i seguenti indici: Ift= 2.33mc/mq Iff= 4.25 mc/mq Altezza max m 22,00 Numero max di piani 6 (sei)”». 44 di 73 Con riferimento alla attribuzione della responsabilità in capo allo IACP (cui è succeduta, l'AR Jonica) in solido con il Comune di Grotta- glie, la Corte d'appello ha, poi, statuito come segue: «9. Quanto al sog- getto tenuto al risarcimento, va di norma individuato nell'ente espro- priante, salvo che il concessionario non sia stato delegato anche alla conduzione della procedura espropriativa, nel qual caso rispondono in solido perché il dominus della procedura espropriativa rimane l'ente espropriante. In linea di principio nessuno dubita, come sostenuto dal Comune, che “nell'ipotesi in cui un Comune abbia delegato all'IACP la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica su area privata ed il compimento della procedura espropriativa, il verificarsi dell'acces- sione invertita integra un fatto illecito imputabile all'Istituto anche nel caso in cui l'opera risulti ultimata durante il periodo di occupazione le- gittima”. È anche vero, però, che l'ente espropriante resta pur sempre dominus della procedura anche ove ricorra all'istituto della delega (art. 60 della l. n. 865 del 1971), “poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto 'in nome e per conto' del delegante, ma anche 'd'intesa' con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il dele- gato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato (ad esempio, concessione o appalto). Ne consegue che, in ipotesi di occupazione ap- propriativa, dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, non potendo escludersi, peraltro, la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rile- vanza causale delle singole condotte.” (Sez. 1, Sentenza n. 26766 del 22/12/2016 - Rv. 642874 - 01). Nella vicenda che qui interessa, ferma l'individuazione dello IACP, quale esecutore materiale della irreversibile trasformazione del suolo e quale soggetto espropriante, non vi è evi- 45 di 73 denza di alcuna attività di controllo o di stimolo proveniente dal Comune, risalendo solo al 9.2.1994 la nota con cui chiedeva all'allora IACP copia del decreto di esproprio “con gli estremi dell'avvenuta notifica” (v. fasci- colo I grado IACP). Al pagamento delle somme dovute agli attori sono pertanto tenuti in solido il Comune di Grottaglie e ARCA Jonica, ferme le eventuali azioni di regresso derivanti dai rapporti interni, in quanto non oggetto del presente giudizio la quantificazione della misura della colpa e del contributo causale nella determinazione dell'illecito di ciascuno dei ridetti enti.» 13.4. Dalla lettura della sentenza di appello si evince chiaramente che il Giudice di merito, nella sentenza in questa sede impugnata, non ha fatto ricorso alla menzionata delibera n. 44 del 1974, ai fini della verifica dell'esistenza di una occupazione appropriativa ovvero di una occupazione usurpativa, indicandone le ragioni, ma ne ha tenuto conto ai fini della valutazione dell'edificabilità dell'opera. La distinzione tra occupazione appropriativa e occupazione espro- priativa è stata, infatti, espressamente ritenuta irrilevante dalla Corte d'appello ai fini della individuazione del termine di prescrizione. Né può ritenersi che la distinzione tra occupazione appropriativa e usurpativa abbia avuto, nella fattispecie, rilevanza ai fini della determi- nazione del danno. Come pure evidenziato da questa Corte, l'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile tra- sformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiara- zione di pubblica utilità, ma, nel caso di proposizione dell'azione di ri- sarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è am- missibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui allo art. 2043 c.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7137 del 09/04/2015; Cass., 46 di 73 Sez. 1, Ordinanza n. 12846 del 23/05/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18222 del 03/07/2024). In entrambi i casi, infatti, il criterio del valore venale del bene è rispettato avuto riguardo al momento della perdita della proprietà, che, come sopra accertato, interviene con la formulazione della domanda ri- sarcitoria per equivalente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21545 del 27/07/ 2025). In astratto, la differenza tra l'una o l'altra ipotesi, nei confronti del proprietario del terreno, rileva solo nel caso in cui, come nella specie, sia proposta anche la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita di godimento del bene a seguito dell'oc- cupazione dello stesso, ai fini della quantificazione dello stesso, poiché l'occupazione è sin dall'origine illecita in caso di occupazione usurpativa e, invece, in caso di occupazione appropriativa, ove sia stato legittima- mente adottato un decreto di occupazione di urgenza, l'occupazione di- venta illecita a seguito del decorso del termine di efficacia di detto de- creto senza che sia intervenuto il decreto di esproprio. E, in effetti, in caso di occupazione usurpativa il risarcimento del danno da perdita del godimento del bene è dovuto dal momento dell'i- nizio dell'occupazione, da subito illecita, mentre invece, in caso di occu- pazione appropriativa, il risarcimento è dovuto dal momento in cui l'oc- cupazione da legittima diventa illegittima. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d'appello, in presenza dell'ec- cezione di prescrizione, ha considerato solo il danno da perdita del go- dimento del bene conseguente all'occupazione illecita, sicché ogni di- stinzione tra occupazione usurpativa e occupazione appropriativa è di- venuta priva di rilievo, tenuto conto che nell'ultima evenienza prospet- tata l'occupazione sarebbe divenuta illecita nel 1982, molto tempo prima del periodo considerato ai fini del risarcimento. Con riferimento, infine, alla rilevanza tra occupazione usurpativa e occupazione appropriativa ai fini della esclusione della responsabilità del Comune, risulta evidente che la Corte d'appello ha esaminato ipotesi di 47 di 73 occupazione appropriativa, ma il Comune non ha neppure dedotto di avere prospettato nel corso dei giudizi di merito l'esistenza di una occu- pazione usurpativa, emergendo anzi il contrario, tenuto conto che la prospettazione operata dai privati in ordine a tale evenienza è stata con- testata dal Comune e ha comportato la proposizione del primo ricorso per cassazione da parte di questi ultimi, contrastato dal Comune, che ha determinato la cassazione della prima sentenza della Corte d'appello con affermazione dell'ammissibilità in sede di appello della prospettazione operata dagli attori in ordine alla esistenza di un'occupazione usurpa- tiva. La censura di omessa pronuncia è dunque inammissibile, poiché in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il Comune non ha speci- ficamente indicato le domande e le eccezioni decisive da lui proposte e non esaminate dalla Corte di merito. Né può ritenersi che la menzionata Corte d'appello sia incorsa in una violazione dell'art. 384 c.p.c., poiché la Corte di cassazione ha espres- samente evidenziato, ai fini della valutazione della decisività del vizio di motivazione, che l'esistenza di una occupazione usurpativa o appropria- tiva rileva ai fini della quantificazione del danno, ma poi, in concreto, la Corte d'appello ha escluso tale evenienza perché ha valutato i danni solo a partire dal 1990, data successiva alla cessazione della eventuale oc- cupazione appropriativa, sicché nessun obbligo di motivazione è stato violato. 14. Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato. 14.1. Per quanto riguarda la ritenuta violazione del giudicato è suf- ficiente richiamare quanto illustrato ai fini della statuizione sul primo motivo di ricorso principale. 14.2. Nessun vizio di motivazione è, poi ravvisabile, avendo la Corte d'appello chiaramente illustrato le ragioni della decisione, laddove, dopo aver descritto l'evoluzione interpretativa intervenuta, ha chiaramente statuito quanto segue: «Nella vicenda in esame, ferma e coperta da giudicato la circostanza che la irreversibile trasformazione del suolo si è 48 di 73 avuta il 12.6.1982 e, sebbene altrettanto ferma la circostanza che anche la stabilizzazione della cessazione della permanenza risale a tale mo- mento, deve farsi applicazione del principio espresso con l'ultima ordi- nanza di rinvio, secondo cui il termine prescrizionale del diritto al risar- cimento per equivalente decorre dal momento della introduzione della domanda (9.3.1995), di talché risultano a questo punto irrilevanti, come concordano anche gli attori, lo scrutinio della delibera n. 44 del 1974 e la verifica della ricomprensione dei loro beni nel piano di zona. L'affer- mazione che è coperta da giudicato la stabilizzazione della cessazione della permanenza dell'illecito alla data del 12.6.1982, invero, non equi- vale a sostenere che l'illecito sia cessato a quella data, ma solo che a quella data, in assenza del decreto di esproprio, si è concretizzato l'ille- cito che, in ragione dei successivi arresti di legittimità, cessa nel mo- mento in cui il danneggiato chiede il risarcimento per equivalente, cir- costanza per la quale la Corte ha ritenuto coperta da giudicato anche la perdita della proprietà in capo ai richiedenti, di talché risultano prive di pregio le osservazioni della difesa del Comune con riferimento al mo- mento in cui gli attori avrebbero avuto consapevolezza del momento in cui si sarebbe verificata la perdita della proprietà per effetto delle pub- blicazioni e delle notificazioni intervenute nell'ambito della procedura espropriativa.» 15. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la parte ha contrapposto all'accertamento operato dal Giudice di merito, ritenuto non adatto alla fattispecie, un diverso ed autonomo accertamento. 16. Anche il quarto motivo è inammissibile, poiché, come sopra evi- denziato, la Corte di cassazione ha evidenziato che il passaggio di pro- prietà interviene al momento della proposizione della domanda e, per- tanto, correttamente a tale data è stato effettuato l'accertamento del valore del bene. 17. Il quinto motivo di ricorso è infondato. 17.1. Il ricorrente incidentale ha dedotto che, in virtù di espressa delega ex art. 60 l. n. 865 del 1971, lo IACP era indubitabilmente il 49 di 73 soggetto titolare del potere ablatorio del suolo ed era, dunque, l'unico soggetto legittimato passivo avendo, a seguito della occupazione d'ur- genza del suolo ed all'esito dell'occupazione legittima nel periodo 24/04/ 1976-24/04/1982, irreversibilmente trasformato il suolo il 12/06/1982. 17.2. Questa Corte ha, tuttavia, più volte evidenziato che l'Ente espropriante resta pur sempre dominus della procedura anche ove ri- corra all'istituto della delega ai sensi dell'art. 60 l. n. 865 del 1971, ed è perciò responsabile dell'operato del delegato, poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni po- tere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corre- sponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del de- creto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e de- legato, con la conseguenza che, in ipotesi di occupazione appropriativa, dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, non potendo però escludersi la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7947 del 25/03/ 2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26766 del 22/12/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11800 del 27/05/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1307 del 16/02/1999). Ad analoghe conclusioni la Corte è pervenuta nell'ipotesi di collabo- razione di più enti alla realizzazione di un'opera pubblica, qualora l'oc- cupazione risulti ab initio illegittima (nella specie, in ragione proprio dell'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per mancata indica- zione dei termini), evidenziando che tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione, da chiunque esplicata, risulta illegittima, ove causal- mente collegata al danno, nonché fonte di responsabilità per gli enti autori, i quali sono tenuti al risarcimento, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 50 di 73 c.c., avendo perseverato nell'occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo (o dovendo ritenersi) a conoscenza della il- legittimità del loro comportamento, a prescindere dal fatto che l'opera eseguita rientri, o meno, nel patrimonio dell'autore della condotta illecita (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 01/02/2016; Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 17708 del 21/11/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha valutato la condotta del Comune e ha ritenuto il mancato compimento di attività di controllo in grado di impedire la commissione dell'illecito. 18. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. 18.1. Questa Corte ha più volte precisato che, in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di do- glianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ri- condurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da con- sentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi di- versi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impu- gnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 26790 del 23/10/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). 18.2. Nella specie, la doglianza contiene argomenti misti in fatto ed in diritto, tra loro indistinti, che ripropongono la tesi difensiva del Co- mune, svolta nei precedenti gradi di giudizio, prospettando, peraltro, l'omessa considerazione di documenti per la gran parte genericamente indicati o, per quelli specificati, dal contenuto solo in parte riportato, senza una specifica illustrazione del carattere decisivo degli stessi, in rapporto alla ratio della decisione riferita alla responsabilità concorrente del Comune. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE DI MA IA RI. 51 di 73 20. Il primo motivo di ricorso incidentale di MA MA RO è inammissibile. 20.1. Com'è noto, in virtù della vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c. non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere in- terpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo- tivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anoma- lia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, pur- ché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il con- trollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di mo- tivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediata- mente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020). 52 di 73 A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio con- vincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci traspa- rire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della deci- sione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far cono- scere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di inte- grarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordi- nanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conse- guenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza 53 di 73 n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguen- temente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento deci- sorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016). 20.2. La sentenza impugnata ha statuito in ordine al capo oggetto di censura come segue: «6.1 Nella determinazione del calcolo del risar- cimento, il CTU ha fatto riferimento a Cassazione S.U. del 23/04/2001 n. 173, secondo cui << al fine … della quantificazione del risarcimento del danno nell'ipotesi della perdita del diritto di proprietà in seguito alla radicale ed irreversibile trasformazione che il bene ha subito, nel caso “di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, …, deve tener conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbri- cabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei ter- reni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso, o ad una porzione differenziata per situazioni indipen- denti dal progetto espropriativo, mentre deve trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui 54 di 73 singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrut- ture.>> Quanto alla misura del risarcimento richiesto dagli attori, è op- portuno prendere le mosse dalle risposte fornite dal CTU ai quesiti posti con l'ordinanza del 21.3.2023, da questa corte condivise nei termini di seguito specificati. … Secondo il CTU, l'area di che trattasi era “inserita sin dal Decreto Provveditoriale del 1966 – PDF – e dal PRG 1972 come area per l'applicazione della Legge 167”, la cui vocazione edificatoria veniva confermata con le DCC n.193 del 15.11.1973 e con DCC n. 44 del 10.4.1974 e, a seguire, con il Decreto regionale n. 433 del 20.3.1978 di “Approvazione del piano di zona per l'acquisizione dei aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”, con i seguenti indici: Ift= 2.33 mc/mq Iff= 4.25 mc/mq Altezza max m 22,00 Numero max di piani 6 (sei)”. … Tenuto conto dell'Ift, pari come visto ad 2,33 mc/mq, il CTU ha poi determinato il valore venale unitario nel 1995 in €/mq 106,00. Prese le mosse da sei atti di compravendita di terreni assimilabili a quello in questione, intervenuti tra il 1987 ed il 2000, è pervenuto a tale risultato operando la media tra il valore ottenuto ipotizzando un andamento dei prezzi costante e lineare e l'andamento parabolico dei prezzi riscontrato. Ha quindi operato la media tra detto valore e quello di €/mq 89,36 ot- tenuto con stima analitico-ricostruttiva e determinato in €/mq 97,69 il valore venale del bene alla data del 9.3.1995. Tra le parti sono sorte contestazioni sia sull'indice di fabbricabilità applicabile, sia sulla utilizza- bilità di taluni degli atti di comparazione. Quanto all'Indice di fabbrica- bilità, in sede di risposta alle osservazioni delle parti con motivazione da aversi qui condivisa, il CTU ha confermato essere quello territoriale l'In- dice da considerare. …». 20.3. Con specifico riferimento alla questione relativa all'indice di fabbricabilità applicabile, ai fini della determinazione del valore delle aree in base al criterio di calcolo analitico-ricostruttivo, la Corte d'ap- pello, dopo aver riportato l'opinione del CTU ha, poi, condiviso tale opi- nione anche nella parte in cui è stata confermata nel rispondere alle osservazioni di parte. 55 di 73 La ricorrente incidentale ha dedotto che le risposte del CTU si sono fondate sul richiamo ad un precedente di legittimità, che, per effetto di una interpolazione, è stato riferito anche a fattispecie come quella in esame, mentre, invece riguardava ipotesi del tutto diverse. A prescindere dall'erronea indicazione del numero della sentenza delle Sezioni Unite, contenuta nella CTU richiamata nella motivazione della sentenza impugnata (n. 125/2001 anziché n. 173/2001) - del tutto ininfluente sulla decisione, poiché la Corte d'appello ha riportato anche il contenuto della decisione richiamata ritenuto rilevante - è chiaramente indicato il motivo per il quale il CTU prima e la Corte d'appello poi hanno ritenuto di dover tenere conto dell' “i.f.t.”, riconducibile al fatto che si trattava di terreno compreso in un PEEP. È pertanto evidente che la censura, così come prospettata dalla stessa parte che l'ha proposta, non attiene ad un vizio di motivazione, la quale è chiaramente espressa, compresa e riportata dalla parte, che semplicemente non l'ha condivisa. 21. Per ragioni di ordine logico, occorre, a questo punto, esaminare il terzo motivo di ricorso incidentale, formulato da MA MA Rosa- ria, il quale è da ritenersi anch'esso inammissibile. La ricorrente ha dedotto di avere eccepito che, nella specie, essendo stata già edificata, al momento della proposizione della domanda, la zona che comprendeva il fondo espropriato, avrebbe dovuto essere con- siderato, ai fini della stima, l' “i.f.f.” e non l' “i.f.t.”. La parte ha dedotto che su tale eccezione, la Corte di appello non si è pronunciata, incorrendo nel vizio denunciato. Tuttavia, come sopra evidenziato, la Corte d'appello, dopo aver ri- portato il criterio utilizzato dal CTU, ha precisato che «…Tra le parti sono sorte contestazioni sia sull'indice di fabbricabilità applicabile, sia sulla utilizzabilità di taluni degli atti di comparazione. Quanto all'Indice di fab- bricabilità, in sede di risposta alle osservazioni delle parti con motiva- zione da aversi qui condivisa, il CTU ha confermato essere quello terri- toriale l'Indice da considerare. ….». 56 di 73 L'eccezione è stata, dunque, considerata dalla Corte d'appello, che si è pronunciata sul punto, mediante condivisione della valutazione ope- rata dal CTU. 22. Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato. 22.1. MA MA RO ha dedotto che la Corte d'appello non ha tenuto conto di due fatti che avevano formato oggetto di discussione tra le parti, e che dovevano ritenersi decisivi e, in particolare: a) il fatto che, alla data della domanda (09/03/1995), sull'area di 6.090 mq. oggetto di stima, erano state già realizzate 21 unità abitative;
b) il fatto che, alla data della domanda (09/03/1995), sulle aree in- torno ai 6.090 mq. oggetto di stima, erano già state realizzate tutte le opere di urbanizzazione della zona territoriale omogenea. In ordine al requisito della decisività, la ricorrente incidentale ha evi- denziato che, ove tali fatti fossero stati considerati, sarebbe stato inelu- dibile applicare il più vantaggioso “i.f.f.” di 4,25 mc/mq (invece del meno favorevole “i.f.t.” di 2,33 mc/mq), nella stima del valore venale dell'area alla data della domanda secondo il criterio analitico-costruttivo, trattan- dosi di un parametro edilizio che indubbiamente conforma, secondo le previsioni di zona del PRG del Comune di Grottaglie, proprio le superfici fondiarie/lotti edificatori formatisi a seguito, e per effetto, della realiz- zazione delle opere di urbanizzazione e della individuazione delle mede- sime superfici fondiarie. 22.2. La parte ha dedotto la mancata considerazione di fatti che, invece, in base alle ragioni fondanti la sentenza impugnata, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, non assumono il carattere della decisività. La decisione ha, in particolare, fatto proprio un orientamento conso- lidato di questa Corte che, nella sentenza delle Sezioni Unite riportata in decisione (n. 125/2001 e non n. 173/2001) ha riguardato la liquidazione dell'indennità di esproprio, ma attiene alla valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione del terreno, che vale anche per il risar- cimento del danno derivante occupazione appropriativa o usurpativa, 57 di 73 dal momento che attiene alla determinazione del valore del bene oggetto di stima (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016 e da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25549 del 12/10/2018). Secondo tale orientamento, il piano per l'edilizia economica e popo- lare rientra fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lot- tizzazione, che tuttavia ha natura di variante dello stesso piano regola- tore, sia quando le sue disposizioni trasformano la destinazione delle aree da agricola in edificatoria, sia quando aumentano o riducono la vo- lumetria fabbricabile, ed ha natura, in generale, conformativa della pro- prietà, importando una variante dell'indice medio di fabbricabilità fissato dal PRG, in misura indipendente dal procedimento espropriativo e dalle opere pubbliche alla cui esecuzione esso è rivolto. In tale quadro, pei i beni compresi in tale piano, la valutazione delle possibilità legali ed ef- fettive di edificazione deve essere fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz'altro l'indice di edificabilità del fondo, il quale è riferito alle singole aree specifica- mente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico at- tuativo. Poiché ai fini dell'esercizio concreto dello ius aedificandi è ne- cessario che l'area sia urbanizzata, occorre tener conto dell'incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale. Ciò può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea. Per tale motivo, si è ritenuto che tutti i terreni espro- priati in ambito PEEP percepiscono l'indennità di esproprio (ma lo stesso discorso vale per il risarcimento del danno per equivalente da occupa- zione appropriativa o usurpativa: cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016 e da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25549 del 12/10/2018), calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, 58 di 73 non suscettibili di edificazione per il privato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 125 del 21/03/2001; Cass., Sez. U, Sentenza n. 148 del 06/04/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22421 del 05/09/2008; Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 14939 del 21/06/2010; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 14/06/2018; Cass., Sez. 1, n. 5326 del 26/02/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26583 del 30/09/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/ 2023). È vero che, nell'enunciare tale principio, questa Corte ha anche ag- giunto che «L'indice fondiario trova, per converso, piena applicazione ove l'area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente ur- banizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbani- stico attuativo, ancorché previsto dal piano regolatore generale (se- condo la consolidata giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. Stato Sez. 5^, 3 marzo 2004, n. 1013; Sez. 5^, 8 ottobre 2002, n. 5321; Sez. 5^ 1 luglio 2002, n. 3587)» (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22421 del 5/09/2008; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 14/06/2018; Cass., Sez. 1, n. 5326 del 26/02/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26583 del 30/09/2021) È, tuttavia, evidente che tale precisazione non riguarda fattispecie come quella in esame, rinviando ad ipotesi più generali in cui, come si ricava dalla giurisprudenza richiamata, opera il principio secondo il quale il rilascio della concessione edilizia è consentito - e dunque è possibile l'edificazione - anche in assenza di uno strumento urbanistico attuativo, quando si tratta di un'area edificabile non ancora edificata, compresa in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione (così Cons. Stato, Sez. V, 3/03/2004 n. 1013; v. an- che Cons. Stato, Sez. V, 1/07/2002, n. 3587; Cons. Stato, Sez. V, 8/10/ 2002, n. 5321, richiamate nella pronuncia sopra riportata). Come sopra evidenziato, infatti, per le aree comprese nel PEEP non si pone alcun problema della necessità di uno strumento attuativo, poi- 59 di 73 ché lo stesso PEEP costituisce uno strumento di pianificazione di terzo livello (in alcuni casi con valore di variante al PRG), tant'è che l'inclu- sione di un'area nell'ambito di un PEEP non consente di eseguire qual- siasi tipologia di edificazione, bensì di realizzare quegli insediamenti espressamente previsti nel Piano (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14939 del 21/06/2010). Nella specie, poi, non si tratta di valutare l'edificabilità di un fondo rimasto inedificato e inserito un contesto in cui sono realizzate tutte le altre costruzioni e le opere di urbanizzazione, poiché la stessa ricorrente ha dedotto che, in attuazione del PEEP, il terreno in questione, al mo- mento della proposizione della domanda, era stato già edificato ed erano anche state eseguite le opere di urbanizzazione. Ciò che rileva, in sintesi, in caso di adozione di un PEEP, è l'accertata inclusione dell'area in questione nel PEEP, che determina, in ragione della caratteristiche proprie del Piano, la valutazione dell'edificabilità le- gale, per tutte le aree comprese in esso, in base ad un indice medio di fabbricabilità, senza che abbia in qualche modo rilievo l'esecuzione o meno delle opere previste nel Piano stesso. 23. Il quarto motivo di ricorso incidentale è inammissibile. 23.1. Il capo della decisione impugnato, per la parte di interesse, statuisce come segue: «Tenuto conto dell'Ift, pari come visto ad 2,33 mc/mq, il CTU ha poi determinato il valore venale unitario nel 1995 in €/mq 106,00. Prese le mosse da sei atti di compravendita di terreni assimilabili a quello in questione, intervenuti tra il 1987 ed il 2000, è pervenuto a tale risultato operando la media tra il valore ottenuto ipo- tizzando un andamento dei prezzi costante e lineare e l'andamento pa- rabolico dei prezzi riscontrato. Ha quindi operato la media tra detto va- lore e quello di €/mq 89,36 ottenuto con stima analitico-ricostruttiva e determinato in €/mq 97,69 il valore venale del bene alla data del 9.3.1995. Tra le parti sono sorte contestazioni sia sull'indice di fabbri- cabilità applicabile, sia sulla utilizzabilità di taluni degli atti di compara- zione. Quanto all'Indice di fabbricabilità, in sede di risposta alle osser- 60 di 73 vazioni delle parti con motivazione da aversi qui condivisa, il CTU ha confermato essere quello territoriale l'Indice da considerare. Con riferi- mento al criterio di stima comparativo, con ordinanza del 12.12.2023 cui si rimanda, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che “sono stati utilizzati sei atti risalenti a un periodo compreso tra il 1987 e il 2000, alcuni dei quali perfezionatisi in momenti molto distanti dal feno- meno acquisitivo;
[…] che, in casi come quello in esame, è necessario verificare i prezzi di suoli con caratteristiche analoghe a quelli per cui è causa e trasferiti in periodi quanto più possibile vicini a quello in cui si è perfezionato il fenomeno acquisitivo, apparendo non decisivi criteri cor- rettivi simili a quello esposto dal consulente tecnico d'ufficio alla pagina 15 della propria relazione;
[…] che, in altri termini, ove non sia possibile rinvenire una pluralità di atti negoziali utili ai fini della decisione, dovrà utilizzarsi in via esclusiva l'alternativo metodo di stima analitico rico- struttivo”. In ragione di quanto precede, al fine di giungere ad una de- terminazione del valore venale del terreno aderente alla realtà dei fatti, può farsi riferimento al valore dei quattro atti del 2.3.1889 del notaio CIna Chirizzi, del 20.11.1991 del medesimo notaio, del 22.4.1992 del notaio Cito e del 13.04.1994 ancora del notaio Cito, riportati alle pagg. 14 e 15 della relazione peritale, sulla cui utilizzabilità si richiamano le qui condivise risposte del CTU alle osservazioni degli attori. Dalla media dei valori esposti nei richiamati atti si giunge ad un valore di €/mq 73,64 che questa Corte ritiene di dovere mediare con il valore di €/mq 89,36, così pervenendo ad un valore unitario al 9.3.1995 di €/mq 81,50.» 23.2. Tenuto conto dei criteri interpretativi sopra illustrati, la sen- tenza risulta sufficientemente motivata, esprimendo in modo compren- sibile le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, risolvendosi le doglianze, già come illustrate dalla parte, in critiche che attengono alla valutazione in fatto operata dal Giudice di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. 24. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. 61 di 73 Il motivo contiene l'esposizione in un unico contesto di tutte le cen- sure oggetto dei precedenti motivi di doglianza, quale espressione di una generalizzata non condivisione dell'approdo decisionale sulla deter- minazione del valore del bene, da ritenersi priva del requisito di specifi- cità. 25. Il sesto motivo di ricorso è infondato. 25.1. La decisione impugnata, in punto spese, ha statuito come se- gue: «10. All'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'interve- nuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, le spese di tutti i gradi possono essere interamente compensate tra le parti.» 25.2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo attualmente vigente, modificato dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con mo- dif. in l. 162 del 2014), «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19/04/2018, ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In base alla disciplina transitoria, però, le disposizioni del d.l. cit. si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Prima dell'adozione del menzionato d.l. sono intervenute altre mo- difiche al testo normativo in esame (art. 2 l. n. 263 del 2005 e art. 45, comma 11, l. n. 69 del 2009), ma anche per tali disposizioni la disciplina transitoria ha previsto l'applicazione ai procedimenti instaurati dopo la loro entrata in vigore. Nel presente giudizio, dunque, introdotto nel 1995, opera il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, il quale stabilisce che «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti 62 di 73 motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.» 25.3. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, nei giudizi regolati dalla disciplina previgente alla l. n. 263 del 2005, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente rife- rite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008; Cass., Sez.
6- L, Ordinanza n. 1997 del 04/02/2015). 25.4. Nel caso di specie, vi è stata espressa motivazione della com- pensazione delle spese di lite, giustificata dalla modifica nel tempo della giurisprudenza in ordine alla materia del contendere, che, infatti, ha im- pegnato ampiamente la Corte d'appello, come si evince dal tenore della motivazione soprattutto in ordine alla statuizione sull'eccezione di pre- scrizione del diritto di credito al risarcimento. La statuizione è, dunque, conforme al dettato normativo vigente ra- tione temporis e adeguatamente motivata. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE DI RI NT, MA- TR IA E MA IA (NATA NEL 1972). 26. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso incidentale pos- sono essere esaminati congiuntamente, tenuto della stretta connessione esistente, rivelandosi entrambi inammissibili. 26.1. Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. con- sente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero e 63 di 73 proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 6/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 3/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022). Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costi- tutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secon- dario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), pur- ché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 8/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché ha determinato l'esito del giudizio. Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadi- mento complesso, comunque apprezzato (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini ap- pena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/ 2022). L'omesso esame di elementi istruttori acquisiti al processo non inte- gra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora non si risolva nella mancata valutazione di un fatto, come sopra definito, da ritenere decisivo per la statuizione assunta (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014; conf. da ultimo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024). 64 di 73 26.3. In tale ottica, e con specifico riferimento alle risultanze peritali acquisite al processo, deve ritenersi che non è inquadrabile nell'ambito del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la censura concernente deficienze argomentative della decisione che recepisca le conclusioni della CTU, essendo piuttosto necessaria, per rappresentare il menzio- nato vizio, l'indicazione delle circostanze secondo le quali quel recepi- mento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell'o- messo esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18391 del 26/07/2017; Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 7716 del 21/03/2024). 26.4. Nel caso di specie, i ricorrenti incidentali hanno dedotto l'o- messo esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma poi hanno inequivocamente censurato la decisione nella parte in cui la Corte d'appello, condividendo l'opinione del CTU, ha ritenuto applicabile, ai fini della stima del terreno, l'indice di fabbricabilità terri- toriale anziché l'indice di fabbricabilità fondiaria, deducendo l'apparenza della motivazione. La doglianza può dunque essere riqualificata in questi termini, ma non supera ugualmente il vaglio d'inammissibilità. 26.5. Come sopra evidenziato nell'esaminare il primo motivo di ri- corso incidentale di MA MA RO, la sentenza impugnata, nella parte d'interesse, contiene l'illustrazione delle ragioni per cui ha ritenuto applicabile l'indice di fabbricabilità fondiaria, richiamando l'opi- nione del CTU, riportata in motivazione, e condividendo la conferma di tale opinione operata dal CTU anche nella risposta alle osservazioni di parte. A prescindere dall'erronea indicazione del numero della sentenza delle Sezioni Unite, contenuta nella CTU richiamata nella motivazione della sentenza impugnata (n. 125/2001 anziché n. 173/2001) - del tutto ininfluente sulla decisione, poiché la Corte d'appello ha anche riportato la parte della decisione richiamata ritenuta rilevante - è chiaramente indicato il motivo per il quale il CTU prima e la Corte d'appello poi hanno 65 di 73 ritenuto di dover tenere conto dell' “i.f.t.”, riconducibile al fatto che si trattava di terreno compreso in un PEEP. È pertanto evidente che la censura, così come prospettata dalla stessa parte che l'ha proposta, non attiene ad un vizio di motivazione, la quale è chiaramente espressa, compresa e riportata dalla parte, che semplicemente non l'ha condivisa. 27. Il terzo motivo di ricorso incidentale è infondato. 27.1. I ricorrenti incidentali hanno dedotto che il difensore di Ca- massa MA RO, nelle osservazioni alla CTU, depositate in atti, aveva evidenziato che nell'area in questione, all'epoca della domanda giudiziale, erano state realizzate ben 21 unità abitative e che le opere di urbanizzazione previste erano state già portate a termine. I ricorrenti hanno aggiunto che a tali osservazioni era allegata una foto aerea, tratta dal sito del Ministero dell'Ambiente, risalente al 1994, che ritraeva quanto appena descritto e che la menzionata fotografia era stata inserita nella relazione peritale definitiva, ma né il CTU né la Corte territoriale avevano tenuto conto di tale situazione, che, invece, era de- cisiva, perché, essendo la zona già completamente urbanizzata, per la valutazione del suolo occupato si sarebbe dovuto utilizzare l'indice di fabbricabilità fondiario e non quello territoriale. 27.2. La parte risulta avere dedotto la mancata considerazione di fatti che, invece, in base alle ragioni fondanti la decisione impugnata, non assumono il carattere della decisività. Vengono sul punto richiamati gli argomenti illustrati nell'esame del secondo motivo di ricorso incidentale formulato da MA MA Ro- saria. 28. Il quarto motivo di ricorso è infondato. 28.1. Come sopra evidenziato, il piano per l'edilizia economica e popolare rientra fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lot- tizzazione, che tuttavia ha natura di variante dello stesso piano regola- tore, sia quando le sue disposizioni trasformano la destinazione delle 66 di 73 aree da agricola in edificatoria, sia quando aumentano o riducono la vo- lumetria fabbricabile, ed ha natura, in generale, conformativa della pro- prietà, importando una variante dell'indice medio di fabbricabilità fissato dal PRG, in misura indipendente dal procedimento espropriativo e dalle opere pubbliche alla cui esecuzione esso è rivolto. In tale quadro, per i beni compresi in tale piano, la valutazione delle possibilità legali ed ef- fettive di edificazione deve essere fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz'altro l'indice di edificabilità del fondo, il quale è riferito alle singole aree specifica- mente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico at- tuativo. Poiché ai fini dell'esercizio concreto dello ius aedificandi è ne- cessario che l'area sia urbanizzata, occorre tener conto dell'incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale. Ciò può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea. Per tale motivo, si è ritenuto che tutti i terreni espro- priati in ambito PEEP percepiscono l'indennità di esproprio (ma lo stesso discorso vale per il risarcimento del danno per equivalente da occupa- zione appropriativa o usurpativa: cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016 e da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25549 del 12/10/2018), calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 125 del 21/03/2001; Cass., Sez. U, Sentenza n. 148 del 06/04/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22421 del 5/09/2008; Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 14939 del 21/06/2010; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/2016; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 14/06/2018; Cass., Sez. 1, n. 5326 del 26/02/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26583 del 30/09/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32069 del 20/11/ 2023). 67 di 73 28.2. Nell'enunciare tale principio, questa Corte, in alcune pronunce ha anche, aggiunto che «L'indice fondiario trova, per converso, piena applicazione ove l'area da valutare sia collocata in comprensorio già to- talmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo stru- mento urbanistico attuativo, ancorché previsto dal piano regolatore ge- nerale (secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. Stato Sez. 5^, 3 marzo 2004, n. 1013; Sez. 5^, 8 ottobre 2002, n. 5321; Sez. 5^ 1 luglio 2002, n. 3587)» (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22421 del 5/09/2008; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18841 del 26/09/ 2016; Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 14/06/2018; Cass., Sez. 1, n. 5326 del 26/02/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26583 del 30/09/2021) 28.3. Sulla scorta di tale inciso, i ricorrenti incidentali hanno dedotto che, nella specie, avrebbe dovuto tenersi conto della dell'indice di fab- bricabilità fondiario, da momento che il terreno in questione, al mo- mento della presentazione della domanda giudiziale, era stato già edifi- cato ed erano state realizzate le opere di urbanizzazione, secondo le previsioni di Piano. 28.4. È, tuttavia, evidente che tale precisazione non riguarda fatti- specie come quella in esame, rinviando ad ipotesi più generali in cui, come si ricava dalla giurisprudenza richiamata, opera il principio se- condo il quale il rilascio della concessione edilizia è consentita - e dunque è possibile l'edificazione - anche in assenza di uno strumento urbanistico attuativo, quando si tratta di un'area edificabile non ancora edificata, compresa in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione (così Cons. Stato, Sez. V, 03/03/2004 n. 1013; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 01/07/2002, n. 3587; Cons. Stato, Sez. V, 08/10/2002, n. 5321, richiamate nella pronuncia sopra ripor- tata). Come sopra evidenziato, infatti, per le aree comprese nel PEEP non si pone alcun problema della necessità di uno strumento attuativo, poi- ché lo stesso PEEP costituisce uno strumento di pianificazione di terzo 68 di 73 livello (in alcuni casi con valore di variante al PRG), tant'è che l'inclu- sione di un'area nell'ambito di un PEEP non consente di eseguire qual- siasi tipologia di edificazione, bensì di realizzare quegli insediamenti espressamente previsti nel Piano (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14939 del 21/06/2010). Nella specie, poi, non si tratta di valutare l'edificabilità di un fondo rimasto inedificato e inserito un contesto in cui sono realizzate tutte le altre costruzioni e le opere di urbanizzazione, poiché gli stessi ricorrenti hanno dedotto che, in attuazione del PEEP, il terreno in questione, al momento della proposizione della domanda, era stato già edificato ed erano anche state eseguite le opere di urbanizzazione. 28.5. Ciò che rileva, in sintesi, in caso di adozione di un PEEP, l'ac- certata comprensione dell'area in questione nel PEEP, che determina, in ragione delle caratteristiche proprie del Piano, la valutazione dell'edifi- cabilità legale, per tutte le aree comprese in esso, in base ad un indice medio di fabbricabilità, senza che abbia in qualche modo rilievo l'esecu- zione o meno delle opere previste nel Piano stesso. 29. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, poiché sebbene la doglianza prospetti la violazione dell'art. 2043 c.c., tuttavia l'illustra- zione del motivo si sostanzia in una critica della valutazione in fatto, operata dalla Corte d'appello, espressiva della non condivisione del giu- dizio di merito da quest'ultima effettuato. 30. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. 30.1. La doglianza non attiene alla mancata considerazione di fatti, intesi come fatti storici, nel senso sopra descritto, ma alla inammissibile valutazione delle risultanze istruttorie operate dalla Corte, denunciando, poi, a p. 56 il mancato esame di documenti trasmessi non meglio indi- viduati, con una doglianza sotto questo profilo inammissibile per man- canza di specificità. 30.2. Anche la censura riferita al ritenuto vizio di motivazione in ordine al criterio utilizzato per la selezione degli atti necessari alla stima sintetico-comparativa, si sostanzia nella non condivisione della soluzione 69 di 73 adottata in contrasto con i rilievi della parte, le cui doglianze non arri- vano a rappresentare una impossibilità di comprensione del percorso logico-giuridico della decisione, che è sufficientemente esplicitata. 31. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile, per gli stessi motivi già illustrati nell'esaminare il sesto motivo di ricorso incidentale di Ca- massa MA RO. L'ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO INCIDENTALE DI MA IA. 32. Il primo motivo di ricorso contiene tre distinte censure, da rite- nersi in parte inammissibili e in parte infondate. La prima doglianza, riferita al vizio di motivazione della statuizione relativa all'impiego dell'indice di fabbricabilità territoriale, è inammissi- bile. Come sopra evidenziato, a prescindere dall'erronea indicazione del numero della sentenza delle Sezioni Unite, contenuta nella CTU richia- mata nella motivazione della sentenza impugnata (n. 125/2001 anziché n. 173/2001) - del tutto ininfluente sulla decisione, poiché la Corte d'ap- pello ha riportato anche il contenuto della decisione richiamata ritenuto rilevante - è chiaramente indicato il motivo per il quale il CTU prima e la Corte d'appello poi hanno ritenuto di dover tenere conto dell' “i.f.t.”, riconducibile al fatto che si trattava di terreno compreso in un PEEP. È pertanto evidente che la censura, così come prospettata dalla stessa parte che l'ha proposta, non attiene ad un vizio di motivazione, la quale è chiaramente espressa, compresa e riportata dalla parte, che semplicemente non l'ha condivisa. È, poi, infondata la censura, nella parte in cui è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella intervenuta edificazione dell'area in questione e la compiuta urbanizzazione della zona, in attua- zione del Piano, poiché, come sopra evidenziato, tali evenienze non giu- stificano l'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiario. Il terzo profilo di doglianza, riferito alla dedotta violazione di legge è, poi, del tutto infondato, poiché l'inserimento del fondo nel PEEP ne connota l'edificabilità e, se rende edificabile il terreno per il solo fatto di 70 di 73 essere compreso nel Piano, ne connota anche l'edificabilità legale nello specifico modo indicato, uguale per tutti i terreni inseriti nel piano. L'u- tilizzo dell'indice di fabbricabilità medio non è una limitazione dell'edifi- cabilità ma la connotazione della stessa in conseguenza della conforma- zione operata dal PEEP. 33. Anche il secondo motivo di ricorso contiene tre profili di do- glianza, da intendersi tutti inammissibili. 33.1. Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). 33.2. Come già evidenziato nell'esame di precedenti e analoghi mo- tivi di doglianza, la decisione in ordine al criterio seguito nell'applicare il metodo sintetico comparativo è essenziale e chiara nell'illustrare le ra- gioni della decisione, mentre la censura prospetta, sulla scorta di una valutazione diversa, mancanze che non connotano il vizio dedotto, come attualmente configurato, ma si risolvono in critiche non consentite in sede di legittimità. Anche la censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non attiene alla mancata considerazione di fatti storici, come sopra descritti, ma a un processo valutativo non condiviso. Il terzo profilo di censura, riferito alla dedotta violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., attiene alla valutazione in fatto nel complesso e in singoli aspetti, ritenuta genericamente causa di una minore stima dell'immobile, come tale inammissibile. 34. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 34.1. In primo luogo, la censura è formulata in violazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., nella parte in cui ha prospettato una contraddizione tra ordinanza istruttoria e decisione, la quale non è neppure astratta- 71 di 73 mente ipotizzabile, tenuto conto del tenore dell'art. 177, comma 2, c.p.c., in virtù del quale «le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa». La giurisprudenza è, infatti, consolidata nel ritenere che la eventuale contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la deci- sione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2213 del 5/04/1984). 34.2. In secondo luogo, la parte non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, formulando una censura in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché, dalla lettura della stessa, si evince chia- ramente che l'ordinanza del 12/12/2023 non ha affatto escluso il ricorso al metodo sintetico comparativo, ma ha solo evidenziato alcune criticità della CTU sul punto, aggiungendo che «ove non sia possibile rinvenire una pluralità di atti negoziali utili ai fini della decisione, dovrà utilizzarsi in via esclusiva l'alternativo metodo di stima analitico ricostruttivo». La sentenza non reca, dunque, la contraddittorietà dedotta dalla parte e neppure la denunciata violazione del contraddittorio, né la le- sione del diritto di difesa, emergendo, anzi, dalla stessa lettura della decisione, che la Corte territoriale ha evidenziato, nel corso del giudizio, le ritenute criticità dell'elaborato peritale, instaurando il contraddittorio sul punto, e decidendo, poi, in sentenza, nei modi ritenuti opportuni. 35. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. 35.1. La parte ha dedotto che la Corte d'appello è incorsa nella vio- lazione del principio del risarcimento del danno effettivo in quanto i va- lori dei beni negoziati, utilizzati seguendo il metodo comparativo, avreb- bero dovuto essere attualizzati al 1995, prima di essere considerati, te- nendo conto degli indici di rivalutazione monetaria. 35.2. La censura presuppone un accertamento in fatto, dato dall'au- mento di valore dei beni utilizzati per la comparazione nel periodo com- 72 di 73 preso tra il compimento dell'atto e la data di proposizione della domanda giudiziale, che dipende dall'andamento del mercato immobiliare e non dal valore della moneta nel tempo. Com'è noto, infatti, il mercato immobiliare risente di variabili ma- croeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche det- tate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completa- mente avulse dal valore della moneta (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15412 del 06/06/2019 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18556 del 21/09/ 2015, con riferimento alla individuazione del valore di mercato del bene espropriato o illegittimamente occupato). 35.3. La doglianza si presenta, dunque, del tutto generica, presup- ponendo l'aumento di valore dei beni senza alcuna ulteriore specifica- zione in ordine alle caratteristiche di ciascuno di essi e all'andamento del relativo mercato nello specifico arco di tempo da considerare. Inoltre, la ricorrente non ha dedotto di avere prospettato la que- stione nei precedenti gradi di giudizio, la quale non risulta neppure esa- minata nella sentenza impugnata, con la conseguenza che, in assenza di specifiche deduzioni sul punto, deve ritenersi del tutto nuova. 36. Il quinto motivo di ricorso incidentale è inammissibile, per le stesse ragioni evidenziate nell'esame del sesto motivo di ricorso inci- dentale di MA MA RO e del settimo motivo di ricorso inci- dentale di CO AnTO, NG IA e MA AU (nata nel 1972). STATUIZIONI FINALI 37. In conclusione, deve essere respinto il ricorso principale e tutti i ricorsi incidentali. 38. Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite de- vono essere interamente compensate tra tutte le parti. 39. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di ciascuno dei ricorrenti incidentali, 73 di 73 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo ai rispettivi ricorsi (principali e incidentali), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale del Comune;
rigetta il ricorso incidentale di MA MA RO;
rigetta il ricorso incidentale di CO AnTO, NG IA e Ca- massa AU (nata nel 1972); rigetta il ricorso incidentale di MA AU;
compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor- rente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo ai rispettivi ricorsi (principali e incidentali), se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2/10/2025. Il Consigliere estensore NO GI Il Presidente UI CO