Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 23276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23276 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23276/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10830/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10830 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del decreto del 24.02.2022 con il quale è stata rigettata l’istanza per la concessione della Cittadinanza Italiana, avanzata dal Signor -OMISSIS-, all’ esito del Procedimento -OMISSIS-,
nonché di ogni altro atto, comunque connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il dott. TI RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ odierno ricorrente, Cittadino del Regno del Marocco, ha presentato, in data 13 ottobre 2017, domanda per la concessione dello Status di Cittadino Italiano, ai sensi dell’art. 9, lettera F), legge n. 91/92.
All’ esito dell’istruttoria il Ministero dell’Interno ha inviato al signor -OMISSIS-, in data 29 novembre 2021, preavviso di diniego, ex art. 10 bis legge n. 241/90, indicando, quale causa ostativa, la presenza di alcuni pregiudizi penali e segnatamente:
- Decreto Penale emesso dal GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-in data 12.03.2009, irrevocabile in data 26.05.2009 per violazione dell’art. 187 D.Lgs n. 285/92;
- Procedimento Penale n. -OMISSIS-, per violazione degli artt. 635 e 582 C.P. (danneggiamento e lesioni personali), non definito.
I predetti elementi negativi sono stati ritenuti indice di inaffidabilità dell’istante e di una sua mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile dal mancato rispetto delle norme di convivenza civile e, segnatamente, dalla non corretta osservanza della legge penale.
Tenuto conto che la concessione della cittadinanza italiana comporta l’esercizio di un potere altamente d discrezionale, volto ad accertare la coincidenza dell’interesse pubblico con quello del privato istante, il Ministero dell’Interno ha emesso il citato decreto di reiezione dell’istanza proposta dal sig. -OMISSIS-.
Di qui il ricorso di quest’ultimo oggi in esame affidato ai seguenti motivi:
Carenza assoluta di motivazione, per erronea, ommessa ed incompleta valutazione di presupposti in fatto ed in diritto eccesso di potere - Assoluta genericità delle motivazioni addotte: in quanto un diniego fondato unicamente su di un pregiudizio penale, peraltro risalente e di lieve entità, si porrebbe in contrasto con il principio affermatosi in giurisprudenza della non automaticità di una condanna penale quale legittima causa ostativa alla concessione della Cittadinanza Italiana.
Inoltre sarebbe mancata una valutazione, nel complesso, della condotta di vita del ricorrente, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa e di tutti gli altri elementi rilevanti ai fini di tale accertamento.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ha prodotto la documentazione del procedimento svolto.
All’udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi da remoto, dopo la discussione la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha presentato la sua istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 13 ottobre 2017.
Come già ricordato in narrativa, il provvedimento di reiezione impugnato è fondato sulle risultanze del Rapporto Informativo e del Casellario rilasciati dalla Questura di -OMISSIS-del 23 ottobre 2018, dal quale sono emerse a carico del richiedente, diverse pregiudizievoli penali:
- decreto penale del 12 marzo 2009 emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS-, divenuto esecutivo il 26 maggio 2009 per il reato di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285 (guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope commesso il 9 settembre 2007 in -OMISSIS-);
- procedimento penale n. -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 582 e 635 c.p. (lesioni personali e danneggiamento).
I richiamati elementi inducevano l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza del Sig. -OMISSIS- e di ciò, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, gli veniva data comunicazione con nota del 29 novembre 2021, invitandolo a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento.
La suddetta comunicazione rimaneva prima di riscontro e conseguentemente l’amministrazione, non emergendo ulteriori elementi utili al fine di un provvedimento favorevole, considerando la gravità e il disvalore sociale dei fatti contestati, adottava il provvedimento impugnato.
Sostiene il ricorrente che in giurisprudenza si sarebbe affermato il principio della non automaticità di una condanna penale quale legittima causa ostativa alla concessione della Cittadinanza Italiana e che, nel caso di specie, sarebbe mancata una valutazione, nel complesso, della sua condotta di vita, della sua lunga permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa e di tutti gli altri elementi rilevanti ai fini di tale accertamento.
L’argomento non è condiviso dal Collegio.
Occorre rilevare come l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel provvedimento di concessione della cittadinanza si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943; Consiglio di Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262; Consiglio di Stato, sez. III, 12 novembre -OMISSIS-, n. 5571).
Invero, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943; Consiglio di Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 11 febbraio 2021, n. 1719).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, infatti, è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943; Consiglio di Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8133).
Il Collegio condivide pienamente le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata, che ha ripetutamente affermato che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Il Collegio ritiene opportuno, altresì, ricordare la natura del potere esercitato con tali provvedimenti, che serve ad inquadrare meglio le questioni implicate, nonché ad interpretare la (scarsa) disciplina normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
In tale prospettiva, va ricordato che, proprio in considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio della cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status e del complesso delle conseguenze che derivano dalla concessione della cittadinanza, il Legislatore si è limitato a stabilire solo i presupposti di ammissibilità (prescritti dall'art. 9, della Legge 5 febbraio 1992 n. 91) che consentono all'interessato di avanzare l'istanza di naturalizzazione; tali presupposti, tuttavia, non costituiscono elementi di per sé sufficienti per conseguire il beneficio - come invece accade nel caso dei procedimenti autorizzatori - né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto il Legislatore ha riservato la decisione all'Amministrazione, attribuendole un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’opportunità di ampliare la platea dei cittadini conferendo lo status civitatis ad un nuovo soggetto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
A differenza dei normali procedimenti concessori che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo) incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
A seguito del riconoscimento allo straniero dei diritti fondamentali della persona, oltre che dei diritti civili, e a seguito del riconoscimento dello status di “lungosoggiornante”, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, ne è stata sancita l’equiparazione al cittadino italiano, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, inclusi i diritti alle prestazioni e servizi sociali, oltre ad una particolare tutela nei confronti dei provvedimenti di espulsione, volta a garantire la prosecuzione del soggiorno sul territorio, con una posizione che si avvicina molto al “diritto di incolato” del cittadino (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
In sostanza lo status del cittadino si differenzia per quanto riguarda i c.d. diritti politici (di elettorato attivo e passivo ed assunzione di cariche pubbliche e di quei pubblici impieghi in quanto direttamente o indirettamente connessi a funzioni pubbliche) che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte.
Del resto, l’attribuzione della cittadinanza comporta non solo diritti in capo all’interessato, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al progresso del Paese e di assumersi obblighi di solidarietà economica e sociale nei confronti della collettività di nuova appartenenza, in primis quello di non pregiudicare la sicurezza degli altri membri.
Con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale, evidenziando legittimi motivi di rigetto dell’istanza per la non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale, desumibile dal mancato rispetto delle regole di civile convivenza e dalla violazione delle disposizioni del Codice Penale e della legislazione speciale.
Il provvedimento impugnato è fondato sulle menzionate evidenze istruttorie, circostanze che peraltro il richiedente ha omesso di dichiarare al momento della presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza.
Tali evidenze istruttorie sono tali da far ritenere insussistente la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana.
Il Collegio ritiene irrilevante la circostanza che le descritte acquisizioni istruttorie si riferiscano a fatti risalenti nel tempo, tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’Amministrazione, nello svolgere la delicata valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status civitatis, ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 17 febbraio 2025, n. 3401).
Occorre inoltre considerare che l’istante, nel caso di specie, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento socio-economico costituisce solo il presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
Giova, peraltro, precisare che il ricorrente ha la possibilità di ripresentare l’istanza nel futuro, per cui le conseguenze discendenti dal diniego sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Per tali ragioni il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, è stato ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, non può essere ritenuto né irragionevole né sproporzionato, dato che il diniego di cittadinanza comporta il solo svantaggio temporale sopraindicato, che risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status, che comporta, oltre al diritto di incolato ed alle limitazioni all’estradizione del cittadino, soprattutto il conferimento di diritti politici.
Da tale punto di vista, dunque, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 15 marzo 2022, n. 2943).
Il ricorso va conclusivamente respinto.
In considerazione delle peculiarità del caso di specie, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.