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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 12994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]17, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via
Assarotti n. 15/6 bis, presso lo studio dell'Avv. Barbara Bocca, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]2, elettivamente domiciliata in Recco (GE), Via Biagio Assereto n. 5/4 presso lo studio dell'Avv. Laura Giovanna
Mereu, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/06/2025
e del 02/07/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 27/12/2024 il SI. ha chiesto Parte_1 la modifica delle condizioni di divorzio dalla SI.ra di cui alla sentenza n. CP_1
2675/2019 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 12/11/2019 (R.G.
6422/2019), in punto riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli e Per_1 CP_2
posto a carico del SI. a favore della SI.ra , la quale nel Parte_1 CP_1 costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 06/03/2025 si è opposta alla modifica richiesta.
All'esito della prima udienza del 08/04/2025, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 08/05/2025 il G.D., dott. Danilo Corvacchiola, ha formulato una proposta conciliativa alle parti.
Con successive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 27/06/2025 e del
02/07/2025, le parti, dapprima contrapposte, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo, a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero, conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale della prole.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 2675/2019 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 12/11/2019 (R.G. 6422/2019)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio in essere fra le parti così come stabilite dalla sentenza n. 2675/2019 emessa dal Tribunale di Genova in data 07/11/2019, il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1 CP_1 decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 un contributo economico al mantenimento dei
2 figli e pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre Per_1 CP_2
rivalutazione Istat come per legge, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della
Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
2) l'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla SI.ra CP_1
quale genitore collocatario prevalente dei figli, con rinuncia del SI. a qualsivoglia Pt_1 pretesa restitutoria sui ratei pregressi;
3) il tutto a spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]17, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via
Assarotti n. 15/6 bis, presso lo studio dell'Avv. Barbara Bocca, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]2, elettivamente domiciliata in Recco (GE), Via Biagio Assereto n. 5/4 presso lo studio dell'Avv. Laura Giovanna
Mereu, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/06/2025
e del 02/07/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 27/12/2024 il SI. ha chiesto Parte_1 la modifica delle condizioni di divorzio dalla SI.ra di cui alla sentenza n. CP_1
2675/2019 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 12/11/2019 (R.G.
6422/2019), in punto riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli e Per_1 CP_2
posto a carico del SI. a favore della SI.ra , la quale nel Parte_1 CP_1 costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 06/03/2025 si è opposta alla modifica richiesta.
All'esito della prima udienza del 08/04/2025, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 08/05/2025 il G.D., dott. Danilo Corvacchiola, ha formulato una proposta conciliativa alle parti.
Con successive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 27/06/2025 e del
02/07/2025, le parti, dapprima contrapposte, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo, a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero, conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale della prole.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 2675/2019 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 12/11/2019 (R.G. 6422/2019)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio in essere fra le parti così come stabilite dalla sentenza n. 2675/2019 emessa dal Tribunale di Genova in data 07/11/2019, il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1 CP_1 decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 un contributo economico al mantenimento dei
2 figli e pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre Per_1 CP_2
rivalutazione Istat come per legge, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della
Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
2) l'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla SI.ra CP_1
quale genitore collocatario prevalente dei figli, con rinuncia del SI. a qualsivoglia Pt_1 pretesa restitutoria sui ratei pregressi;
3) il tutto a spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
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