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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/11/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 240/2023
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 240/2023
Oggi, 20.11.2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Il procuratore di parte attrice opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contratiis reiectis, in accoglimento dell'opposizione,
NEL MERITO: - revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente le domande azionate in via monitoria dal nonché, per l'effetto, condannare Controparte_1 quest'ultimo alla restituzione della somma di € 30.020,58 pagata in forza della provvisoria esecutorietà;
- dichiarare inammissibile e/o respingere perché infondata la domanda riconvenzionale proposta dal . Controparte_1
In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio.”
Il procuratore di parte convenuta opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“Si chiede che il Giudice voglia rimettere in istruttoria la causa, revocando l'ordinanza dell'11.07.2025, dichiarando ammissibile la reconventio reconventionis avanzata dall'opposto con contestuale modifica e/o revoca anche dell'ordinanza Controparte_1
10.05.2023 (come supra) e concedendo i termini richiesti ai sensi dell'art. 183, comma VI,
c.p.c.. Si insiste, inoltre, per l'accoglimento delle formulate istanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. come in precedenza riportate, sempre previa modifica delle ordinanze poc'anzi citate. IV)
Nela denegatissima ipotesi in cui il Giudice non volesse accedere a tutto quanto supra esposto pagina 1 di 13 e ritenuto, si chiede vengano accolte le conclusioni così come formulate nella comparsa responsiva data 18.04.2024” (domande così formulate:” NEL MERITO - IN VIA
PRINCIPALE Rigettarsi l'opposizione svolta dalla società in persona Parte_1 del l.r.p.t., in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede in quest'atto e, per l'effetto, confermarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1427/2022 del
12/12/2022, emesso nel procedimento RG n. 3417/2022 del Tribunale di Mantova. NEL
MERITO - IN VIA RICONVENZIONALE Accertato e dichiarato che: i) tra le parti è stato sottoscritto l'1.02.2006 il “… CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE FINALIZZATO A RESIDENZA SOCIO
" " SITO IN COMUNE DI Controparte_2 CP_3
REVERE VIA S. PELLICO N. 14 - PERIODO 1/11/2005- 31/10/2014 …”, rubricato al n.
2867 di REP e registrato a Mantova il 17.02.2006 al n. 400 (cfr. doc. 3), poi, prorogato “… alle stesse e medesime condizioni del contratto in essere …” sino a tutto il 31.10.2016 (cfr. doc. 4); ii) nell'ambito di tale rapporto contrattuale la società in Parte_1 persona del l.r.p.t., è rimasta inadempiente alle obbligazioni nascenti da tale contratto per tutti i motivi di cui alla narrativa in fatto e in diritto che precede in quest'atto, fin giungendo a non versare e/o rimborsare al nessuna delle somme supra Controparte_1 evidenziate dovute per tutti i titoli, ragioni e/o cause, sempre come descritti nella presente comparsa responsiva;
iii) per l'effetto condannarsi in persona del Parte_1
l.r.p.t., a versare e/o rimborsare al la complessiva somma di € Controparte_1
30.631,56, oltre ad accessori dal dì del dovuto all'effettivo saldo, così come specificati nella narrativa che precede nel presente atto, o quella diversa somma che risulterà equa e/o di giustizia. IN OGNI CASO Condannarsi la società in persona del Parte_1
l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Controparte_1
”
[...]
Il Giudice si ritira per deliberare e all'esito pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale, da considerarsi letta in udienza ex art. 127 ter c.p.c. (“Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”).
pagina 2 di 13 Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 3 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 240/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DISCEPOLO Parte_1 P.IVA_1
FAUSTO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BARRECA GIUSEPPE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1427/22 emesso nei suoi confronti da questo Tribunale in data
12.12.2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_1
dell'importo di € 18.666,56, oltre ad interessi e spese, quale importo di
[...] competenza dell'ingiunta in relazione ai consumi di acqua calda e raffrescamento della RSA
pagina 4 di 13 di RE per il periodo in cui la stessa era gestita, in regime di proroga della concessione, dalla prima, relativo al pagamento, sostenuto dall'Ente, delle fatture commerciali emesse da recanti il: n. 201504696 del 31.07.2015 – n. 201505338 del 10 Settembre Controparte_4
2015 – n. 201505892 del 30.09.2015 – n. 201506585 del 30 Ottobre 2015, tutte portanti l'importo di € 2147,20 (comprensivo di IVA di legge al 22%); 2016005354 dell'08 Settembre
2016 – n- 2016005355 dell'08 Settembre 2016 - 2016005356 dell'08 Settembre 2016 - n.
2016005357 dell'08 Settembre 2016 – n. 2016005999 del 14 Ottobre 2016 - n. n. 2016006000 del 14 Ottobre 2016, tutte portanti l'importo di € 2.190,91 (comprensivo di IVA di legge al
22%).
L'opponente contestava la mancata dimostrazione, da parte dell'ingiungente, del fatto che le fatture prodotte in sede monitoria fossero relative a consumi avvenuti nella R.S.A. di RE e che detti consumi fossero riferibili, e in quale quantità e a quali costi, al periodo di gestione della struttura da parte della sollevando, in ogni caso, trattandosi di Controparte_5 pagamenti di forniture da effettuarsi periodicamente, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale credito ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) cod.civ.
Il opposto si costituiva del pari ritualmente in giudizio, ribadendo che la legittimità CP_1 della pretesa creditoria fatta valere, “a fronte di quanto già si era ampiamente allegato e provato per tabulas con la domanda monitoria, laddove si era sostenuto che: “Tra il Comune di RE (oggi Borgo Mantovano - MN) e la (C.F. Controparte_6 P.IVA_1
- N° REA UD-142886 ) con sede in Via Vittorio Veneto, 45 Udine (UD) (medio tempore divenuta già , per l'innanzi Parte_1 Controparte_7
) è stato sottoscritto l'1.02.2006 “… CONTRATTO DI AFFIDAMENTO Controparte_5
IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE FINALIZZATO A
RESIDENZA SOCIO SANITARIA PER IA IN "CASA DI RIPOSO"
SITO IN COMUNE DI REVERE VIA S. PELLICO N. 14 - PERIODO 1/11/2005-
31/10/2014 …”, rubricato al n. 2867 di REP e registrato a Mantova il 17.02.2006 al n. 400
Successivamente, tale contratto di affidamento per la gestione della casa di riposo di RE è stato prorogato con successive delibere comunali in favore di “… alle stesse Controparte_5
e medesime condizioni del contratto in essere …” sino a tutto il 31.10.2016. Nel richiamato pagina 5 di 13 negozio giuridico all'art. “… 2.6 - Servizi di carattere generale…” le parti avevano espressamente previsto che erano “… pure a carico dell'appaltatore le spese per le forniture delle utenze (acqua, telefono, luce, gas, riscaldamento etc.) per le quali dovrà essere stipulato apposito contratto con le società erogatrici. Si precisa che per il riscaldamento e la fornitura di acqua calda, il Comune di RE ha stipulato contratto con la ditta nei cui Controparte_4 confronti la società aggiudicatrice dovrà subentrare per il periodo di gestione. Si precisa inoltre che sul tetto della verrà installato un sistema fotovoltaico per la CP_3 produzione di energia elettrica. Il risparmio di spesa derivante dal minor consumo di energia elettrica, debitamente quantificato da apposito misuratore, verrà restituito al Comune di
RE unitamente alla corresponsione del canone…”. In proposito, atteso che
[...] era rimasta morosa sia per quanto riguarda il rimborso dei costi sostenuti dall'Ente CP_5 per le forniture delle utenze che per la restituzione del risparmio di spesa sull'energia elettrica, con PEC dell'11.12.2017, l'Ente comunale rammentava alla “…che Controparte_5 nell'ambito di tale rapporto negoziale, con nota Prot. n. 2624 del 20.05.2015, il di CP_1
RE (in persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali), … aveva comunicato che non avrebbe più effettuato fatturazione nei Vostri confronti per la gestione calore, CP_4 refrigerazione ed acqua. calda sanitaria fornita alla detta RSA, a causa dell'avvenuta scadenza del relativo contratto (poi protrattosi in forza di “proroga tecnica” sino al 31.10.2016). Con successive comunicazioni e numerosi altri solleciti, il Comune di RE Vi ha richiesto il rimborso dei costi affrontati per il pagamento delle fatture fiscali emesse da in CP_4 relazione ai consumi a Voi addebitabili in ragione della prosecuzione dello stesso rapporto contrattuale sino al 31.10.2016. Inoltre, in data 24.05.2017, è stato nuovamente inviato alla
Vostra società anche un altro sollecito avente ad oggetto il rimborso delle spese per l'utilizzo dell'impianto fotovoltaico collocato sul tetto della stessa RSA, con il quale siete stati invitati a corrispondere al Comune di RE il dovuto per tale utilizzazione, evidenziando che la lettura del contatore al 31.10.2016 presentava un consumo pari a Kwh 13.013,3. Cosicché, ad oggi, il Comune di RE – solo per i predetti titoli – è creditore nei Vostri confronti della somma di …” € 20.631,56 e di questa il Comune intimava l'immediato versamento”; richieste reiterate e rimaste inevase;
allegava quindi che “il credito vantato dall'Ente procedente risulta pagina 6 di 13 certo, liquido e esigibile in forza di tutta la documentazione allagata al ricorso, in quanto il credito vantato dall'Amministrazione Comunale si fonda sulla documentazione offerta in comunicazione e, in specie, sul contratto e sui mandati di pagamento (aventi tutta fede privilegiata sia perché costituita da atti pubblici che da atti provenienti da pubblico ufficiale) che in ogni caso confermano gli esborsi del per i quali era stato concordemente CP_1 previsto l'obbligo di di provvedere al rimborso”. Controparte_5
Parte convenuta contestava l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, genericamente formulata, e comunque la sua infondatezza, in quanto il rimborso delle somme richieste Parte nasceva dall'obbligazione contrattuale che aveva assunto con la stipula della convenzione di cui supra, prorogata “… alle stesse e medesime condizioni del contratto in essere …” sino a tutto il 31.10.2016, concessione di beni e servizi di natura pubblicistica e non può essere in alcun modo confusa con un contratto di fornitura e/o somministrazione, per cui ai rimborsi richiesti doveva applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale, prescrizione interrotta dalle plurime costituzioni in mora.
In via riconvenzionale il convenuto avanzava altresì domanda di condanna della CP_1 società attrice al pagamento di quanto dovuto all'Ente “per il “…risparmio di spesa derivante dal minor consumo di energia elettrica, debitamente quantificato da apposito misuratore …” Parte in virtù dell'utilizzo dell'impianto fotovoltaico utilizzato da nel corso della gestione della casa di riposo di RE, così come era stato espressamente pattuito inter partes”, quantificato in € 1.965,00 oltre a interessi moratori ex art. D.Lgs. n. 231 del 2002, nonché al risarcimento dei danni arrecati all'immobile e agli impianti che aveva avuto in concessione e gestione dall'Amministrazione comunale con il ridetto contratto stipulato e prorogato inter partes, ammontanti ad € 25.000,00 e solo parzialmente coperti dall'escussione della polizza fideiussoria rilasciata “…a garanzia dell' esatto adempimento degli obblighi assunti dalla mandataria prevista dall'art. 9 del contratto… n. D40.512.910 Controparte_8 del 16/01/2006, per l'importo di € 15.000,00, emessa dalla
[...]
ora , residuando l'importo, per tale Controparte_9 Controparte_10 titolo, di € 10.000,00, di cui era stato intimato il pagamento con PEC del 17.12.2017.
pagina 7 di 13 Alla prima udienza il precedente GI concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, richiamati i principi espressi da Cass. Sez. 3 n. 4767 del 11/03/2016 secondo cui “In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183
c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.”, ritenuto che la causa non necessitava “di ulteriore attività istruttoria, orale o scritta, né di ulteriori allegazioni difensive oltre a quelle svolte in atti ed alle produzioni documentali già dimesse con gli atti introduttivi e ritenuta pertanto la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita sulle domande introdotte in sede monitoria, apparendo invece inammissibili eventuali riconventio reconventionis alla luce delle difese della parte attrice”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, rinviata per pendenza di trattative volte alla conciliazione della lite.
Fallite tali trattative, anche a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., parte convenuta avanzava istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 bis e/o 186 ter c.p.c. per il pagamento della somma di € 11.965,00, di cui alle domande riconvenzionali svolte, e di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., a modifica dell'ordinanza di cui sopra, istanze tutte che venivano rigettate con ordinanza 11.07.2025 e con cui veniva fissata l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa.
DIRITTO
Preliminarmente, come già rilevato con ordinanza del precedente G.I. in data 10.05.2023 e con ordinanza di questo Giudice in data 11.07.2025, deve dichiararsi l'inammissibilità delle nuove domande avanzate in via riconvenzionale da parte convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) in comparsa di costituzione, aventi ad oggetto domanda di adempimento pagina 8 di 13 dell'obbligo del gestore della RSA di “restituire” al Comune di RE il “risparmio di spesa derivante dl minor consumo di energia elettrica” a seguito di installazione di impianto fotovoltaico, previsto dal Contratto di affidamento in gestione dell'immobile di proprietà comunale finalizzato a RSA dedotto in lite, e domanda di risarcimento danni per inadempimento agli obblighi di manutenzione del suddetto immobile, obbligazioni diverse ed ulteriori dalla domanda di pagamento di somma corrispondente agli esborsi relativi ai consumi di riscaldamento e acqua calda anticipati dal e oggetto della domanda CP_1 monitoria e che in alcun modo dipendono dalle difese dell'opponente (convenuta in senso sostanziale).
Come ribadito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183
c.p.c.” (V. Corte Cass. n. 9633/22, n. 27183/23 e n. 32933 del 27/11/2023), nel solco della quale si pone anche la pronuncia delle SS.UU. citata da parte convenuta e da ultimo intervenuta in merito (Cass. Civ. SS.UU. n. 26727/24), che ribadisce gli stessi presupposti, enunciando il seguente principio di diritto: "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”, ossia riconoscendo l'ammissibilità, da parte dell'opposto, della proposizione di domande anche ulteriori e diverse, sia per petitum che per causa petendi,
pagina 9 di 13 rispetto alla domanda monitoria, ma unicamente per quelle domande che si pongano, rispetto a quest'ultima, in rapporto di alternatività e di incompatibilità, a tutela del medesimo interesse, laddove ovviamente detto interesse non è l'interesse giuridico ad agire per ogni e qualsivoglia domanda – come sembra desumersi dalle difese del convenuto - ma il CP_1
“medesimo”, ossia l'interesse che già era sotteso alla domanda monitoria (“nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”); è quindi l'ipotesi di domande avanzate in via aggiuntiva/alternativa e anche gradata rispetto alla domanda di condanna di pagamento di una somma determinata a titolo di responsabilità contrattuale, come fatta valere nel procedimento monitorio, quali domande di pagamento della stessa o diversa somma, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa o a titolo di responsabilità precontrattaule o extracontrattuale, fondate sulla medesima vicenda sostanziale.
Nel caso è evidente che non ricorre alcuna di tali fattispecie, essendo le nuove domande proposte dal convenuto opposto, non correlate alle difese ed eccezioni svolte CP_1 dall'opponente, in alcun modo giustificate per “alternatività” o “incompatibilità” con la domanda proposta in sede monitoria, né volte a tutela del medesimo interesse sostanziale sotteso a tale domanda (rimborso delle somme ivi richieste), ma fondate su obbligazioni contrattuali e vicende sostanziali diverse, ulteriori ed autonome dalla domanda di rifusione di spese anticipate per i consumi relativi alle utenze a servizio della RSA ed aventi ad oggetto crediti diversi.
L'inammissibilità di dette domande rende superfluo e assorbe l'esame delle ulteriori richieste di modifica delle ordinanze pronunciate in corso di causa.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
E' pacifico che con il contratto di affidamento dedotto in lite sia stato previsto l'obbligo, in capo alla concessionaria (“appaltatore”) di provvedere al pagamento delle utenze relative pagina 10 di 13 all'immobile adibito a RSA per anziani, oggetto della concessa gestione, obbligo che doveva essere assolto mediante stipula di “apposito contratto con le società erogatrici” e, per quanto attiene in particolare alle utenze di “riscaldamento e la fornitura di acqua calda” mediante subentro nel contratti che “il Comune di RE ha stipulato … con la ditta Controparte_4
(v. contratto in atti, doc. 3 fascicolo monitorio); deve altresì ritenersi pacifico, in quanto non contestato, che a seguito della scadenza del contratto di affidamento (31.10.2014) e delle ulteriori proroghe, disposte con successive delibere comunali in favore di Controparte_5
“… alle stesse e medesime condizioni del contratto in essere …” sino a tutto il 31.10.2016 (v. doc. 4 fascicolo monitorio), come riportato nella PEC inviata dal legale del CP_1 convenuto in data 11.12.2017, che non avrebbe più effettuato fatturazione nei CP_4
Vostri confronti per la gestione calore, refrigerazione ed acqua calda sanitaria fornita alla detta RSA a causa dell'avvenuta scadenza del relativo contratto” (doc. 5 fascicolo monitorio)
e che quindi la fatturazione successiva, afferente i suddetti periodi di “proroga” dell'affidamento, sia stata effettuata da direttamente nei confronti del Comune, CP_4 originario contraente, come peraltro espressamente riconosciuto dall'opponente nell'ambito di diverso giudizio promosso da per il pagamento di alcune forniture direttamente, CP_4 invece, nei confronti di in cui la stessa ha eccepito, per tale motivo, il Controparte_5 proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando “che non era debitore degli importi azionati in quanto i servizi erano stati erogati da in favore del Comune di RE, CP_4 che era quindi tenuto al pagamento e era tenuta al pagamento del dovuto in Controparte_5 favore del Comune di RE, a seguito di specifica richiesta” (v. sent. Trib. Milano n.
3899/2020, doc. 12 parte convenuta), richiesta che il Comune ha allegato, nella PEC
11.12.2017, di aver già ripetutamente inoltrato e comunque nuovamente ribadita con tale comunicazione.
In sede monitoria il ha quindi richiesto il pagamento delle somme corrisposte a CP_1
a saldo delle fatture da questa emesse “n. 201504696 del 31.07.2015 – n. CP_4
201505338 del 10 Settembre 2015 – n. 201505892 del 30.09.2015 – n. 201506585 del 30
Ottobre 2015, tutte portanti l'importo di € 2147,20 (comprensivo di IVA di legge al 22%);
2016005354 dell'08 Settembre 2016 – n- 2016005355 dell'08 Settembre 2016 - 2016005356
pagina 11 di 13 dell'08 Settembre 2016 - n. 2016005357 dell'08 Settembre 2016 – n. 2016005999 del 14
Ottobre 2016 - n. n. 2016006000 del 14 Ottobre 2016, tutte portanti l'importo di € 2.190,91
(comprensivo di IVA di legge al 22%)” e quindi nel periodo compreso fra il luglio 2015 e l'ottobre 2016, ossia in periodo di “proroga” dell'affidamento e di gestione della RSA da parte dell'opponente; che le suddette fatture elettroniche (di cui sono state prodotte le copie in sede monitoria, quale doc. 6a) siano riferibili ai consumi per riscaldamento della RSA di
RE, come sostenuto dall'opposto, risulta dalla registrazione delle stesse e dai mandati di pagamento emessi dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, che ne attestano la riferibilità al relativo capitolo di spesa (doc. 6b).
Trattandosi di spese accessorie a carico dell'”appaltatore”, oggetto di obbligazione contrattuale a carico di quest'ultimo, anticipate dal e per le quali quest'ultimo, in CP_1 forza di tale obbligazione contrattuale, ha diritto di rimborso (e quindi non trattandosi di pagamenti di “forniture da effettuarsi periodicamente”), non può trovare applicazione nel caso la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.p.c., eccepita dall'opponente, ma l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in ogni caso, come rilevato dall'opposto, la prescrizione del diritto alla rifusione delle somme pagate dal a CP_1 CP_4
per prestazioni rese in favore dell'opponente e a carico di quest'ultima, è stata interrotta
[...] con l'atto di messa in mora del 11.12.2017, data dalla quale sono quindi dovuti anche gli interessi moratori richiesti in sede monitoria.
Il decreto ingiuntivo emesso per credito certo, liquido ed esigibile, deve essere pertanto confermato, con rigetto di tutti i motivi di opposizione.
A fronte della parziale reciproca soccombenza le spese di lite del presente procedimento possono essere compensate nella misura del 50%, con condanna di parte opponente alla rifusione dell'ulteriore 50% delle spese sostenute, percentuale che viene liquidata, quanto al compenso professionale, tenuto conto del valore e della complessità della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, in conformità ai criteri di cui al DM 55/14 (50% dei valori medi della tabella di riferimento) e con esclusione, stante la soccombenza in merito, degli ulteriori pagina 12 di 13 esborsi per la proposizione di domande riconvenzionali (spese di pagamento del contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
rigetta la proposta opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 1427/22 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte opponente in data 12.12.2022;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionale svolte da parte convenuta opposta;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del
50%;
dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente alla rifusione del residuo 50% delle spese sostenute da parte convenuta opposta per compenso professionale, percentuale che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 20/11/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 13 di 13
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 240/2023
Oggi, 20.11.2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni e svolgendo le proprie difese.
Il procuratore di parte attrice opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contratiis reiectis, in accoglimento dell'opposizione,
NEL MERITO: - revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente le domande azionate in via monitoria dal nonché, per l'effetto, condannare Controparte_1 quest'ultimo alla restituzione della somma di € 30.020,58 pagata in forza della provvisoria esecutorietà;
- dichiarare inammissibile e/o respingere perché infondata la domanda riconvenzionale proposta dal . Controparte_1
In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio.”
Il procuratore di parte convenuta opposta ha così precisato le proprie conclusioni:
“Si chiede che il Giudice voglia rimettere in istruttoria la causa, revocando l'ordinanza dell'11.07.2025, dichiarando ammissibile la reconventio reconventionis avanzata dall'opposto con contestuale modifica e/o revoca anche dell'ordinanza Controparte_1
10.05.2023 (come supra) e concedendo i termini richiesti ai sensi dell'art. 183, comma VI,
c.p.c.. Si insiste, inoltre, per l'accoglimento delle formulate istanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. come in precedenza riportate, sempre previa modifica delle ordinanze poc'anzi citate. IV)
Nela denegatissima ipotesi in cui il Giudice non volesse accedere a tutto quanto supra esposto pagina 1 di 13 e ritenuto, si chiede vengano accolte le conclusioni così come formulate nella comparsa responsiva data 18.04.2024” (domande così formulate:” NEL MERITO - IN VIA
PRINCIPALE Rigettarsi l'opposizione svolta dalla società in persona Parte_1 del l.r.p.t., in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede in quest'atto e, per l'effetto, confermarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1427/2022 del
12/12/2022, emesso nel procedimento RG n. 3417/2022 del Tribunale di Mantova. NEL
MERITO - IN VIA RICONVENZIONALE Accertato e dichiarato che: i) tra le parti è stato sottoscritto l'1.02.2006 il “… CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE FINALIZZATO A RESIDENZA SOCIO
" " SITO IN COMUNE DI Controparte_2 CP_3
REVERE VIA S. PELLICO N. 14 - PERIODO 1/11/2005- 31/10/2014 …”, rubricato al n.
2867 di REP e registrato a Mantova il 17.02.2006 al n. 400 (cfr. doc. 3), poi, prorogato “… alle stesse e medesime condizioni del contratto in essere …” sino a tutto il 31.10.2016 (cfr. doc. 4); ii) nell'ambito di tale rapporto contrattuale la società in Parte_1 persona del l.r.p.t., è rimasta inadempiente alle obbligazioni nascenti da tale contratto per tutti i motivi di cui alla narrativa in fatto e in diritto che precede in quest'atto, fin giungendo a non versare e/o rimborsare al nessuna delle somme supra Controparte_1 evidenziate dovute per tutti i titoli, ragioni e/o cause, sempre come descritti nella presente comparsa responsiva;
iii) per l'effetto condannarsi in persona del Parte_1
l.r.p.t., a versare e/o rimborsare al la complessiva somma di € Controparte_1
30.631,56, oltre ad accessori dal dì del dovuto all'effettivo saldo, così come specificati nella narrativa che precede nel presente atto, o quella diversa somma che risulterà equa e/o di giustizia. IN OGNI CASO Condannarsi la società in persona del Parte_1
l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Controparte_1
”
[...]
Il Giudice si ritira per deliberare e all'esito pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale, da considerarsi letta in udienza ex art. 127 ter c.p.c. (“Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”).
pagina 2 di 13 Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 3 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 240/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DISCEPOLO Parte_1 P.IVA_1
FAUSTO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BARRECA GIUSEPPE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1427/22 emesso nei suoi confronti da questo Tribunale in data
12.12.2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_1
dell'importo di € 18.666,56, oltre ad interessi e spese, quale importo di
[...] competenza dell'ingiunta in relazione ai consumi di acqua calda e raffrescamento della RSA
pagina 4 di 13 di RE per il periodo in cui la stessa era gestita, in regime di proroga della concessione, dalla prima, relativo al pagamento, sostenuto dall'Ente, delle fatture commerciali emesse da recanti il: n. 201504696 del 31.07.2015 – n. 201505338 del 10 Settembre Controparte_4
2015 – n. 201505892 del 30.09.2015 – n. 201506585 del 30 Ottobre 2015, tutte portanti l'importo di € 2147,20 (comprensivo di IVA di legge al 22%); 2016005354 dell'08 Settembre
2016 – n- 2016005355 dell'08 Settembre 2016 - 2016005356 dell'08 Settembre 2016 - n.
2016005357 dell'08 Settembre 2016 – n. 2016005999 del 14 Ottobre 2016 - n. n. 2016006000 del 14 Ottobre 2016, tutte portanti l'importo di € 2.190,91 (comprensivo di IVA di legge al
22%).
L'opponente contestava la mancata dimostrazione, da parte dell'ingiungente, del fatto che le fatture prodotte in sede monitoria fossero relative a consumi avvenuti nella R.S.A. di RE e che detti consumi fossero riferibili, e in quale quantità e a quali costi, al periodo di gestione della struttura da parte della sollevando, in ogni caso, trattandosi di Controparte_5 pagamenti di forniture da effettuarsi periodicamente, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale credito ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) cod.civ.
Il opposto si costituiva del pari ritualmente in giudizio, ribadendo che la legittimità CP_1 della pretesa creditoria fatta valere, “a fronte di quanto già si era ampiamente allegato e provato per tabulas con la domanda monitoria, laddove si era sostenuto che: “Tra il Comune di RE (oggi Borgo Mantovano - MN) e la (C.F. Controparte_6 P.IVA_1
- N° REA UD-142886 ) con sede in Via Vittorio Veneto, 45 Udine (UD) (medio tempore divenuta già , per l'innanzi Parte_1 Controparte_7
) è stato sottoscritto l'1.02.2006 “… CONTRATTO DI AFFIDAMENTO Controparte_5
IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE FINALIZZATO A
RESIDENZA SOCIO SANITARIA PER IA IN "CASA DI RIPOSO"
SITO IN COMUNE DI REVERE VIA S. PELLICO N. 14 - PERIODO 1/11/2005-
31/10/2014 …”, rubricato al n. 2867 di REP e registrato a Mantova il 17.02.2006 al n. 400
Successivamente, tale contratto di affidamento per la gestione della casa di riposo di RE è stato prorogato con successive delibere comunali in favore di “… alle stesse Controparte_5
e medesime condizioni del contratto in essere …” sino a tutto il 31.10.2016. Nel richiamato pagina 5 di 13 negozio giuridico all'art. “… 2.6 - Servizi di carattere generale…” le parti avevano espressamente previsto che erano “… pure a carico dell'appaltatore le spese per le forniture delle utenze (acqua, telefono, luce, gas, riscaldamento etc.) per le quali dovrà essere stipulato apposito contratto con le società erogatrici. Si precisa che per il riscaldamento e la fornitura di acqua calda, il Comune di RE ha stipulato contratto con la ditta nei cui Controparte_4 confronti la società aggiudicatrice dovrà subentrare per il periodo di gestione. Si precisa inoltre che sul tetto della verrà installato un sistema fotovoltaico per la CP_3 produzione di energia elettrica. Il risparmio di spesa derivante dal minor consumo di energia elettrica, debitamente quantificato da apposito misuratore, verrà restituito al Comune di
RE unitamente alla corresponsione del canone…”. In proposito, atteso che
[...] era rimasta morosa sia per quanto riguarda il rimborso dei costi sostenuti dall'Ente CP_5 per le forniture delle utenze che per la restituzione del risparmio di spesa sull'energia elettrica, con PEC dell'11.12.2017, l'Ente comunale rammentava alla “…che Controparte_5 nell'ambito di tale rapporto negoziale, con nota Prot. n. 2624 del 20.05.2015, il di CP_1
RE (in persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali), … aveva comunicato che non avrebbe più effettuato fatturazione nei Vostri confronti per la gestione calore, CP_4 refrigerazione ed acqua. calda sanitaria fornita alla detta RSA, a causa dell'avvenuta scadenza del relativo contratto (poi protrattosi in forza di “proroga tecnica” sino al 31.10.2016). Con successive comunicazioni e numerosi altri solleciti, il Comune di RE Vi ha richiesto il rimborso dei costi affrontati per il pagamento delle fatture fiscali emesse da in CP_4 relazione ai consumi a Voi addebitabili in ragione della prosecuzione dello stesso rapporto contrattuale sino al 31.10.2016. Inoltre, in data 24.05.2017, è stato nuovamente inviato alla
Vostra società anche un altro sollecito avente ad oggetto il rimborso delle spese per l'utilizzo dell'impianto fotovoltaico collocato sul tetto della stessa RSA, con il quale siete stati invitati a corrispondere al Comune di RE il dovuto per tale utilizzazione, evidenziando che la lettura del contatore al 31.10.2016 presentava un consumo pari a Kwh 13.013,3. Cosicché, ad oggi, il Comune di RE – solo per i predetti titoli – è creditore nei Vostri confronti della somma di …” € 20.631,56 e di questa il Comune intimava l'immediato versamento”; richieste reiterate e rimaste inevase;
allegava quindi che “il credito vantato dall'Ente procedente risulta pagina 6 di 13 certo, liquido e esigibile in forza di tutta la documentazione allagata al ricorso, in quanto il credito vantato dall'Amministrazione Comunale si fonda sulla documentazione offerta in comunicazione e, in specie, sul contratto e sui mandati di pagamento (aventi tutta fede privilegiata sia perché costituita da atti pubblici che da atti provenienti da pubblico ufficiale) che in ogni caso confermano gli esborsi del per i quali era stato concordemente CP_1 previsto l'obbligo di di provvedere al rimborso”. Controparte_5
Parte convenuta contestava l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, genericamente formulata, e comunque la sua infondatezza, in quanto il rimborso delle somme richieste Parte nasceva dall'obbligazione contrattuale che aveva assunto con la stipula della convenzione di cui supra, prorogata “… alle stesse e medesime condizioni del contratto in essere …” sino a tutto il 31.10.2016, concessione di beni e servizi di natura pubblicistica e non può essere in alcun modo confusa con un contratto di fornitura e/o somministrazione, per cui ai rimborsi richiesti doveva applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale, prescrizione interrotta dalle plurime costituzioni in mora.
In via riconvenzionale il convenuto avanzava altresì domanda di condanna della CP_1 società attrice al pagamento di quanto dovuto all'Ente “per il “…risparmio di spesa derivante dal minor consumo di energia elettrica, debitamente quantificato da apposito misuratore …” Parte in virtù dell'utilizzo dell'impianto fotovoltaico utilizzato da nel corso della gestione della casa di riposo di RE, così come era stato espressamente pattuito inter partes”, quantificato in € 1.965,00 oltre a interessi moratori ex art. D.Lgs. n. 231 del 2002, nonché al risarcimento dei danni arrecati all'immobile e agli impianti che aveva avuto in concessione e gestione dall'Amministrazione comunale con il ridetto contratto stipulato e prorogato inter partes, ammontanti ad € 25.000,00 e solo parzialmente coperti dall'escussione della polizza fideiussoria rilasciata “…a garanzia dell' esatto adempimento degli obblighi assunti dalla mandataria prevista dall'art. 9 del contratto… n. D40.512.910 Controparte_8 del 16/01/2006, per l'importo di € 15.000,00, emessa dalla
[...]
ora , residuando l'importo, per tale Controparte_9 Controparte_10 titolo, di € 10.000,00, di cui era stato intimato il pagamento con PEC del 17.12.2017.
pagina 7 di 13 Alla prima udienza il precedente GI concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, richiamati i principi espressi da Cass. Sez. 3 n. 4767 del 11/03/2016 secondo cui “In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183
c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.”, ritenuto che la causa non necessitava “di ulteriore attività istruttoria, orale o scritta, né di ulteriori allegazioni difensive oltre a quelle svolte in atti ed alle produzioni documentali già dimesse con gli atti introduttivi e ritenuta pertanto la causa matura per la decisione in quanto già documentalmente istruita sulle domande introdotte in sede monitoria, apparendo invece inammissibili eventuali riconventio reconventionis alla luce delle difese della parte attrice”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, rinviata per pendenza di trattative volte alla conciliazione della lite.
Fallite tali trattative, anche a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., parte convenuta avanzava istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 bis e/o 186 ter c.p.c. per il pagamento della somma di € 11.965,00, di cui alle domande riconvenzionali svolte, e di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., a modifica dell'ordinanza di cui sopra, istanze tutte che venivano rigettate con ordinanza 11.07.2025 e con cui veniva fissata l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa.
DIRITTO
Preliminarmente, come già rilevato con ordinanza del precedente G.I. in data 10.05.2023 e con ordinanza di questo Giudice in data 11.07.2025, deve dichiararsi l'inammissibilità delle nuove domande avanzate in via riconvenzionale da parte convenuta opposta (attrice in senso sostanziale) in comparsa di costituzione, aventi ad oggetto domanda di adempimento pagina 8 di 13 dell'obbligo del gestore della RSA di “restituire” al Comune di RE il “risparmio di spesa derivante dl minor consumo di energia elettrica” a seguito di installazione di impianto fotovoltaico, previsto dal Contratto di affidamento in gestione dell'immobile di proprietà comunale finalizzato a RSA dedotto in lite, e domanda di risarcimento danni per inadempimento agli obblighi di manutenzione del suddetto immobile, obbligazioni diverse ed ulteriori dalla domanda di pagamento di somma corrispondente agli esborsi relativi ai consumi di riscaldamento e acqua calda anticipati dal e oggetto della domanda CP_1 monitoria e che in alcun modo dipendono dalle difese dell'opponente (convenuta in senso sostanziale).
Come ribadito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183
c.p.c.” (V. Corte Cass. n. 9633/22, n. 27183/23 e n. 32933 del 27/11/2023), nel solco della quale si pone anche la pronuncia delle SS.UU. citata da parte convenuta e da ultimo intervenuta in merito (Cass. Civ. SS.UU. n. 26727/24), che ribadisce gli stessi presupposti, enunciando il seguente principio di diritto: "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”, ossia riconoscendo l'ammissibilità, da parte dell'opposto, della proposizione di domande anche ulteriori e diverse, sia per petitum che per causa petendi,
pagina 9 di 13 rispetto alla domanda monitoria, ma unicamente per quelle domande che si pongano, rispetto a quest'ultima, in rapporto di alternatività e di incompatibilità, a tutela del medesimo interesse, laddove ovviamente detto interesse non è l'interesse giuridico ad agire per ogni e qualsivoglia domanda – come sembra desumersi dalle difese del convenuto - ma il CP_1
“medesimo”, ossia l'interesse che già era sotteso alla domanda monitoria (“nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande "reattive" stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”); è quindi l'ipotesi di domande avanzate in via aggiuntiva/alternativa e anche gradata rispetto alla domanda di condanna di pagamento di una somma determinata a titolo di responsabilità contrattuale, come fatta valere nel procedimento monitorio, quali domande di pagamento della stessa o diversa somma, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa o a titolo di responsabilità precontrattaule o extracontrattuale, fondate sulla medesima vicenda sostanziale.
Nel caso è evidente che non ricorre alcuna di tali fattispecie, essendo le nuove domande proposte dal convenuto opposto, non correlate alle difese ed eccezioni svolte CP_1 dall'opponente, in alcun modo giustificate per “alternatività” o “incompatibilità” con la domanda proposta in sede monitoria, né volte a tutela del medesimo interesse sostanziale sotteso a tale domanda (rimborso delle somme ivi richieste), ma fondate su obbligazioni contrattuali e vicende sostanziali diverse, ulteriori ed autonome dalla domanda di rifusione di spese anticipate per i consumi relativi alle utenze a servizio della RSA ed aventi ad oggetto crediti diversi.
L'inammissibilità di dette domande rende superfluo e assorbe l'esame delle ulteriori richieste di modifica delle ordinanze pronunciate in corso di causa.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
E' pacifico che con il contratto di affidamento dedotto in lite sia stato previsto l'obbligo, in capo alla concessionaria (“appaltatore”) di provvedere al pagamento delle utenze relative pagina 10 di 13 all'immobile adibito a RSA per anziani, oggetto della concessa gestione, obbligo che doveva essere assolto mediante stipula di “apposito contratto con le società erogatrici” e, per quanto attiene in particolare alle utenze di “riscaldamento e la fornitura di acqua calda” mediante subentro nel contratti che “il Comune di RE ha stipulato … con la ditta Controparte_4
(v. contratto in atti, doc. 3 fascicolo monitorio); deve altresì ritenersi pacifico, in quanto non contestato, che a seguito della scadenza del contratto di affidamento (31.10.2014) e delle ulteriori proroghe, disposte con successive delibere comunali in favore di Controparte_5
“… alle stesse e medesime condizioni del contratto in essere …” sino a tutto il 31.10.2016 (v. doc. 4 fascicolo monitorio), come riportato nella PEC inviata dal legale del CP_1 convenuto in data 11.12.2017, che non avrebbe più effettuato fatturazione nei CP_4
Vostri confronti per la gestione calore, refrigerazione ed acqua calda sanitaria fornita alla detta RSA a causa dell'avvenuta scadenza del relativo contratto” (doc. 5 fascicolo monitorio)
e che quindi la fatturazione successiva, afferente i suddetti periodi di “proroga” dell'affidamento, sia stata effettuata da direttamente nei confronti del Comune, CP_4 originario contraente, come peraltro espressamente riconosciuto dall'opponente nell'ambito di diverso giudizio promosso da per il pagamento di alcune forniture direttamente, CP_4 invece, nei confronti di in cui la stessa ha eccepito, per tale motivo, il Controparte_5 proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando “che non era debitore degli importi azionati in quanto i servizi erano stati erogati da in favore del Comune di RE, CP_4 che era quindi tenuto al pagamento e era tenuta al pagamento del dovuto in Controparte_5 favore del Comune di RE, a seguito di specifica richiesta” (v. sent. Trib. Milano n.
3899/2020, doc. 12 parte convenuta), richiesta che il Comune ha allegato, nella PEC
11.12.2017, di aver già ripetutamente inoltrato e comunque nuovamente ribadita con tale comunicazione.
In sede monitoria il ha quindi richiesto il pagamento delle somme corrisposte a CP_1
a saldo delle fatture da questa emesse “n. 201504696 del 31.07.2015 – n. CP_4
201505338 del 10 Settembre 2015 – n. 201505892 del 30.09.2015 – n. 201506585 del 30
Ottobre 2015, tutte portanti l'importo di € 2147,20 (comprensivo di IVA di legge al 22%);
2016005354 dell'08 Settembre 2016 – n- 2016005355 dell'08 Settembre 2016 - 2016005356
pagina 11 di 13 dell'08 Settembre 2016 - n. 2016005357 dell'08 Settembre 2016 – n. 2016005999 del 14
Ottobre 2016 - n. n. 2016006000 del 14 Ottobre 2016, tutte portanti l'importo di € 2.190,91
(comprensivo di IVA di legge al 22%)” e quindi nel periodo compreso fra il luglio 2015 e l'ottobre 2016, ossia in periodo di “proroga” dell'affidamento e di gestione della RSA da parte dell'opponente; che le suddette fatture elettroniche (di cui sono state prodotte le copie in sede monitoria, quale doc. 6a) siano riferibili ai consumi per riscaldamento della RSA di
RE, come sostenuto dall'opposto, risulta dalla registrazione delle stesse e dai mandati di pagamento emessi dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, che ne attestano la riferibilità al relativo capitolo di spesa (doc. 6b).
Trattandosi di spese accessorie a carico dell'”appaltatore”, oggetto di obbligazione contrattuale a carico di quest'ultimo, anticipate dal e per le quali quest'ultimo, in CP_1 forza di tale obbligazione contrattuale, ha diritto di rimborso (e quindi non trattandosi di pagamenti di “forniture da effettuarsi periodicamente”), non può trovare applicazione nel caso la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.p.c., eccepita dall'opponente, ma l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in ogni caso, come rilevato dall'opposto, la prescrizione del diritto alla rifusione delle somme pagate dal a CP_1 CP_4
per prestazioni rese in favore dell'opponente e a carico di quest'ultima, è stata interrotta
[...] con l'atto di messa in mora del 11.12.2017, data dalla quale sono quindi dovuti anche gli interessi moratori richiesti in sede monitoria.
Il decreto ingiuntivo emesso per credito certo, liquido ed esigibile, deve essere pertanto confermato, con rigetto di tutti i motivi di opposizione.
A fronte della parziale reciproca soccombenza le spese di lite del presente procedimento possono essere compensate nella misura del 50%, con condanna di parte opponente alla rifusione dell'ulteriore 50% delle spese sostenute, percentuale che viene liquidata, quanto al compenso professionale, tenuto conto del valore e della complessità della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, in conformità ai criteri di cui al DM 55/14 (50% dei valori medi della tabella di riferimento) e con esclusione, stante la soccombenza in merito, degli ulteriori pagina 12 di 13 esborsi per la proposizione di domande riconvenzionali (spese di pagamento del contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
rigetta la proposta opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 1427/22 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte opponente in data 12.12.2022;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionale svolte da parte convenuta opposta;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del
50%;
dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente alla rifusione del residuo 50% delle spese sostenute da parte convenuta opposta per compenso professionale, percentuale che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 20/11/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 13 di 13