Versione
10 ottobre 1952
10 ottobre 1952
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Versione
4 gennaio 1972
4 gennaio 1972
Art. 8.
Le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia di esercizio, di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge saranno sottoposte a revisione entro un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio l'importo definitivo delle sovvenzioni stesse da corrispondere per tutta la residua durata della concessione anche se prorogata ai sensi dell'art. 9. Il Ministro per i trasporti e' pero' autorizzato a disporre con provvedimento motivato che tali sovvenzioni siano sottoposte ad ulteriore revisione allo scadere di un triennio successivo alla revisione come sopra disposta.
((Qualora, anche dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti nelle condizioni economiche dell'esercizio, lo stesso Ministro e' autorizzato a disporre una terza revisione.
I provvedimenti di revisione per l'aumento della sovvenzione d'esercizio saranno in ogni caso subordinati:
a) alla condizione che il mutato rapporto tra prodotti e spese nelle voci considerate nei piani finanziari istituiti per la determinazione e revisione delle sovvenzioni sia tale da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale, sulla base dei criteri all'uopo indicati dalla commissione interministeriale di cui al successivo articolo 10, la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio;
b) all'adozione da parte dei concessionari di tutte le economie compatibili con l'importanza dei servizi esercitati, anche ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei servizi in applicazione delle leggi vigenti.
Anche la decorrenza della terza revisione e' fissata allo scadere del triennio d'efficacia della revisione precedente.
Ove nel corso del triennio intercorrente tra l'una e l'altra revisione si manifestino disavanzi d'esercizio rispetto ai quali risulti insufficiente la sovvenzione in atto, e che giustifichino l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su conforme parere della commissione interministeriale prevista dal successivo articolo 10, puo' concedere, nel triennio medesimo, integrazioni della sovvenzione di cui sopra.
Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20 per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e saranno recuperate a carico della maggior sovvenzione che risultera' dovuta in sede della successiva revisione.
Le presenti disposizioni valgono anche per le sovvenzioni determinate con provvedimenti di legge))
Viene revocato il beneficio dell'adeguamento delle sovvenzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 ed e' dichiarata, senz'altro, la decadenza della concessione, per il concessionario che non abbia attuato i provvedimenti di potenziamento tecnico ed economico approvati in base all'art. 3 nel termine di tempo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della presente legge, salva la facolta' al Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10, di concedere una proroga per la durata non superiore ad un anno al termine anzidetto, qualora ricorrano, a suo giudizio, motivi di comprovata forza maggiore.
In caso di decadenza della concessione si applicano gli articoli 14 e 15 della presente legge.
Le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia di esercizio, di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge saranno sottoposte a revisione entro un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio l'importo definitivo delle sovvenzioni stesse da corrispondere per tutta la residua durata della concessione anche se prorogata ai sensi dell'art. 9. Il Ministro per i trasporti e' pero' autorizzato a disporre con provvedimento motivato che tali sovvenzioni siano sottoposte ad ulteriore revisione allo scadere di un triennio successivo alla revisione come sopra disposta.
((Qualora, anche dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti nelle condizioni economiche dell'esercizio, lo stesso Ministro e' autorizzato a disporre una terza revisione.
I provvedimenti di revisione per l'aumento della sovvenzione d'esercizio saranno in ogni caso subordinati:
a) alla condizione che il mutato rapporto tra prodotti e spese nelle voci considerate nei piani finanziari istituiti per la determinazione e revisione delle sovvenzioni sia tale da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale, sulla base dei criteri all'uopo indicati dalla commissione interministeriale di cui al successivo articolo 10, la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio;
b) all'adozione da parte dei concessionari di tutte le economie compatibili con l'importanza dei servizi esercitati, anche ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei servizi in applicazione delle leggi vigenti.
Anche la decorrenza della terza revisione e' fissata allo scadere del triennio d'efficacia della revisione precedente.
Ove nel corso del triennio intercorrente tra l'una e l'altra revisione si manifestino disavanzi d'esercizio rispetto ai quali risulti insufficiente la sovvenzione in atto, e che giustifichino l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su conforme parere della commissione interministeriale prevista dal successivo articolo 10, puo' concedere, nel triennio medesimo, integrazioni della sovvenzione di cui sopra.
Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20 per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e saranno recuperate a carico della maggior sovvenzione che risultera' dovuta in sede della successiva revisione.
Le presenti disposizioni valgono anche per le sovvenzioni determinate con provvedimenti di legge))
Viene revocato il beneficio dell'adeguamento delle sovvenzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 ed e' dichiarata, senz'altro, la decadenza della concessione, per il concessionario che non abbia attuato i provvedimenti di potenziamento tecnico ed economico approvati in base all'art. 3 nel termine di tempo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della presente legge, salva la facolta' al Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10, di concedere una proroga per la durata non superiore ad un anno al termine anzidetto, qualora ricorrano, a suo giudizio, motivi di comprovata forza maggiore.
In caso di decadenza della concessione si applicano gli articoli 14 e 15 della presente legge.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 02/12/1975 n. 50133 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 2 dicembre 1975 · 0.5852043
Con la nota sopradistinta, codesto Assessorato ha fatto presente che la Societa\' Azienda Trasporti Autoferrotramviari con sede in Biella usufruisce di una sovvenzione annua per l\'esercizio di autoservizi sostitutivi di ferrotranvia e di impianto funicolare, ai sensi degli artt. 2 e 8 della L. 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed integrazioni, assoggettata alla ritenuta d\'acconto del 4% prevista dall\'art. 28 comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La Societa\' in questione, con istanza prodotta a codesta Amministrazione, eccepisce l\'illegittimita\' della trattenuta operata e nel contempo, chiede la restituzione delle somme che ritiene indebitamente …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8057Provvedimento: […] Anche qualora si voglia ritenere applicabile al procedimento per la stessa revisione il disposto dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971 n. 1080 (richiamato dall'art. 18, quarto comma, della legge 7 agosto 1982 n. 526), il quale ha integrato l'art. 8 della citata legge n. 1221 del 1952, il parere della detta commissione non sarebbe comunque vincolante perché il quarto comma del detto art. 1 dispone che il Ministro "può concedere" l'integrazione della sovvenzione "su parere conforme della commissione interministeriale prevista dall'art. 10" della legge n. 1121 del 1952. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- fattispecie·
- successiva negazione dello stesso all'esito delle risultanze istruttorie·
- parere conforme della commissione interministeriale prevista dall'art. 10 legge n. 1221 del 1952·
- insussistenza·
- distinzione dalla decisione sul merito·
- provvedimento discrezionale del ministro dei trasporti·
- statuizione sulla giurisdizione·
- sovvenzioni·
- necessità·
- contraddizione logico giuridica della sentenza·
- ferrovie in concessione·
- trasporti·
- giurisdizione civile·
- pubblici