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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. 379/2024 r.g. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Angelini, del Foro di NO
RICORRENTE - APPELLANTE
E
DI c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Nasta del CP_1 C.F._1
Foro di Cassino
RESISTENTE – APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso del 11.04.2024 il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
40/2024 (proc. n. 1614 / 2023 r.g.), pubblicata il 13.03.2024, emessa dal Giudice di Pace di
NO nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della
Strada n. AX/2047/2023, emesso dalla Polizia Locale del , introdotto da Parte_1 [...]
L'appellante ha impugnato la pronuncia per erronea, illogica e/o contraddittoria Parte_2
motivazione della sentenza impugnata.
pagina 1 di 3 B. L'appellata si è costituita in giudizio contestando gli assunti del , Parte_1
chiedendo l'integrale conferma della sentenza in prime cure.
1. L'appello proposto dal , ammissibile in rito, risulta tuttavia infondato nel Parte_1
merito e va, perciò, rigettato.
In diritto, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato, quale motivo assorbente, la mancanza di qualunque decreto prefettizio di autorizzazione del collocamento dell'apparecchiatura Autovelox nel tratto di strada interessato, come pure l'assenza di autorizzazione a procedere a contestazione differita.
2. In generale, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di illegittimità - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere - estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall'Amministrazione a quelle indicate dalla legge.
Venendo al caso di specie, la funzione del decreto prefettizio è quella di individuare i tratti di strada, al di fuori delle autostrade e delle strade extraurbane principali, in cui non è possibile una contestazione immediata, senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Ne consegue che, nel verbale di accertamento, vanno riportati, a pena di illegittimità, gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo;
“la mancanza di tale indicazione, ove si proceda a una contestazione differita della violazione amministrativa, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, impedendo al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa” (cfr., ex multis, Cassazione civile , sez. II , 28/03/2023, n. 8690; conforme, Cassazione civile , sez. II , 17/09/2021 , n. 25222).
3. Prive di pregio giuridico risultano le deduzioni del appellante, nella parte in cui si Pt_1 sostiene che “il rilevamento della velocità è avvenuto alla presenza dell'Agente della Polizia
Locale di Balsorano (Ag. Francesca Cioni), come risulta dal certificato di servizio del 06/07/2023
e dallo stesso verbale impugnato, entrambi depositati nel corso del primo grado di giudizio, sicché non occorreva alcun decreto prefettizio autorizzativo” (pag. 4 appello).
Invero, l'Ente appellante non ha compiutamente dimostrato l'effettiva presenza di proprio personale operante, nello specifico giorno e al momento dell'asserita violazione, atteso che le foto prodotte dal Comune appaiono sprovviste di data certa, tale non potendosi ritenere il Parte_1
riferimento numerico, contenuto nelle copie delle foto medesime al “2023/7/6 09:23”, tanto più
pagina 2 di 3 inconferente ove si consideri che il servizio risulta essersi protratto sino alle ore 13:22 (cfr. certificato di servizio in atti).
Di contro, l'appellata, deducendo l'assenza di personale operante al momento dell'accertamento, ha rilevato l'assenza di decreto prefettizio fin dal giudizio di primo grado, con eccezione ribadita anche nel presente procedimento di appello.
In base a tali rilievi, il verbale opposto è stato correttamente annullato dal Giudice a quo.
4. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, sia di merito che di legittimità, nella materia oggetto del presente giudizio, integra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe:
RIGETTA l'appello proposto dal e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
NO, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. 379/2024 r.g. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Angelini, del Foro di NO
RICORRENTE - APPELLANTE
E
DI c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Nasta del CP_1 C.F._1
Foro di Cassino
RESISTENTE – APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso del 11.04.2024 il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
40/2024 (proc. n. 1614 / 2023 r.g.), pubblicata il 13.03.2024, emessa dal Giudice di Pace di
NO nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della
Strada n. AX/2047/2023, emesso dalla Polizia Locale del , introdotto da Parte_1 [...]
L'appellante ha impugnato la pronuncia per erronea, illogica e/o contraddittoria Parte_2
motivazione della sentenza impugnata.
pagina 1 di 3 B. L'appellata si è costituita in giudizio contestando gli assunti del , Parte_1
chiedendo l'integrale conferma della sentenza in prime cure.
1. L'appello proposto dal , ammissibile in rito, risulta tuttavia infondato nel Parte_1
merito e va, perciò, rigettato.
In diritto, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato, quale motivo assorbente, la mancanza di qualunque decreto prefettizio di autorizzazione del collocamento dell'apparecchiatura Autovelox nel tratto di strada interessato, come pure l'assenza di autorizzazione a procedere a contestazione differita.
2. In generale, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di illegittimità - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere - estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall'Amministrazione a quelle indicate dalla legge.
Venendo al caso di specie, la funzione del decreto prefettizio è quella di individuare i tratti di strada, al di fuori delle autostrade e delle strade extraurbane principali, in cui non è possibile una contestazione immediata, senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Ne consegue che, nel verbale di accertamento, vanno riportati, a pena di illegittimità, gli estremi del decreto prefettizio autorizzativo;
“la mancanza di tale indicazione, ove si proceda a una contestazione differita della violazione amministrativa, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa, impedendo al destinatario del verbale di ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa” (cfr., ex multis, Cassazione civile , sez. II , 28/03/2023, n. 8690; conforme, Cassazione civile , sez. II , 17/09/2021 , n. 25222).
3. Prive di pregio giuridico risultano le deduzioni del appellante, nella parte in cui si Pt_1 sostiene che “il rilevamento della velocità è avvenuto alla presenza dell'Agente della Polizia
Locale di Balsorano (Ag. Francesca Cioni), come risulta dal certificato di servizio del 06/07/2023
e dallo stesso verbale impugnato, entrambi depositati nel corso del primo grado di giudizio, sicché non occorreva alcun decreto prefettizio autorizzativo” (pag. 4 appello).
Invero, l'Ente appellante non ha compiutamente dimostrato l'effettiva presenza di proprio personale operante, nello specifico giorno e al momento dell'asserita violazione, atteso che le foto prodotte dal Comune appaiono sprovviste di data certa, tale non potendosi ritenere il Parte_1
riferimento numerico, contenuto nelle copie delle foto medesime al “2023/7/6 09:23”, tanto più
pagina 2 di 3 inconferente ove si consideri che il servizio risulta essersi protratto sino alle ore 13:22 (cfr. certificato di servizio in atti).
Di contro, l'appellata, deducendo l'assenza di personale operante al momento dell'accertamento, ha rilevato l'assenza di decreto prefettizio fin dal giudizio di primo grado, con eccezione ribadita anche nel presente procedimento di appello.
In base a tali rilievi, il verbale opposto è stato correttamente annullato dal Giudice a quo.
4. L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, sia di merito che di legittimità, nella materia oggetto del presente giudizio, integra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe:
RIGETTA l'appello proposto dal e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
NO, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 3 di 3