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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente
Dr.ssa Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 44/23 R.G. di appello avverso la sentenza n. 353/22 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica, pubblicata il 5/7/22 a conclusione del giudizio vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Parte_1 in Termoli alla Via XXIV Maggio n. 6, cap 86039, codice fiscale , p.iva , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Angelis, il quale dichiara di voler ricevere gli atti, gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c., nonché ogni ulteriore notificazione, ai sensi e nelle forme di legge, alla casella di posta elettronica certificata da considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale domicilio digitale Email_1
-APPELLANTE-
E
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, in Controparte_1 persona dell'avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito
Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 –Racc. 8822), rappresentata e difesa, Persona_1 ai fini del presente procedimento, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F.
; , MA PE C.F._1 Email_2
( ; , prof. Christian Romeo CodiceFiscale_2 Email_3
( ; , AN OL (C.F. CodiceFiscale_3 Email_4 ; , (C.F. C.F._4 Email_5 Controparte_2
; e ON AM C.F._5 Email_6
( ; del Foro diMilano, giusta procura CodiceFiscale_6 Email_7 generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) Persona_2
(All. A), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Mauro Luciani in
Campobasso, Via Cardarelli n. 23 e dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni ai su estesi indirizzi di posta elettronica certificata
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza dell'11/9/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e la (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
stipularono una convenzione in data 23/9/98, che prevedeva la costituzione di un fondo di garanzia
[...]
“presso la alimentato dai contributi dei soci, dalla Regione Molise e da eventuali altri Enti Pubblici, CP_3 per il buon fine delle operazioni di credito concesse dalla ai soci della Cooperativa” (cfr. art. 1 della CP_3 richiamata convenzione). La Cooperativa, in particolare, si rendeva “garante nella misura del 50%” dei debiti contratti dai soci.
Nel giudizio di primo grado la società cooperativa (parte attrice) ha lamentato la violazione, da parte della banca, degli obblighi contrattuali di “informazione” contemplati dall'art. 10 della convenzione. L'istituto di credito avrebbe infatti omesso di informare la cooperativa del ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento da parte dei singoli soci (beneficiari di prestiti) ed avrebbe incamerato le somme prelevate dal fondo di garanzia senza preventivamente darne “comunicazione scritta” alla cooperativa. La società cooperativa ha quindi chiesto il risarcimento dei danni cagionati dalla banca a causa di tali inadempimenti, quantificati in euro 203.788,00, pari “alla differenza tra gli importi inizialmente accantonati dalla sui CP_3 conti correnti aperti per ogni singola posizione debitoria dei vari soci e quelli effettivamente dalla stessa riaccreditati sui singoli conti”.
Con sentenza n. 353/22 il Tribunale di Larino, accogliendo parzialmente la domanda di parte attrice, ha condannato al pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_1 Parte_2
104.578,06, oltre interessi e spese processuali. Ha sostenuto che, pur essendo provato l'inadempimento degli obblighi di informazione da parte della banca, non potesse riconoscersi il diritto della cooperativa alla restituzione delle somme prelevate dal fondo di garanzia. Il giudice di primo grado ha tuttavia rilevato la nullità della clausola prevista dall'art. 10 comma 3 della convenzione, in contrasto con l'art. 117 T.U.B., in quanto non indicava “il tasso di interesse praticato” dalla banca. All'esito quindi di una ctu, ha condannato la banca alla restituzione della somma suindicata, a titolo di ripetizione dell'indebito.
In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, la società cooperativa ha proposto appello, sostenendo che la violazione degli obblighi informativi da parte della banca avrebbe comportato la impossibilità per l'istituto di credito di prelevare dal fondo le somme costituite a garanzia dei prestiti dei singoli soci. Ha pertanto concluso chiedendo la condanna della banca alla restituzione della ulteriore somma di euro
130.300,84, corrispondente “agli importi iniziali accantonati nei conti correnti” da parte della banca.
Si è costituita che ha sostenuto l'infondatezza dell'unico motivo di appello, non avendo Controparte_1
l'appellante dimostrato alcun danno patrimoniale conseguente alla violazione degli obblighi informativi.
Ha poi eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. A fronte di una azione risarcitoria, il giudice ha accertato d'ufficio la nullità della pattuizione degli interessi per violazione degli artt.
117 TUB e 1346 c.c. In tal modo avrebbe “sostituito all'azione proposta […] un'azione diversa”.
Ha inoltre eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., avendo il giudice posto a fondamento della decisione una questione (nullità della pattuizione degli interessi) rilevata d'ufficio, senza adottare gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare il pieno contradittorio, come previsto dal comma 2 del richiamato articolo.
In via incidentale ha chiesto riformarsi la sentenza, non essendo stati chiusi i conti correnti e non avendo la banca esatto il saldo finale dal correntista. Essendo ancora aperto il conto corrente, sarebbe inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito.
1.Eccezione di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
E' indubbio che nel giudizio di primo grado l'attore abbia esercitato una azione risarcitoria per inadempimento contrattuale (violazione dell'art. 10 della convenzione).
La sentenza impugnata si è invece pronunciata in merito agli interessi debitori ed alle spese di gestione dei conti, applicati dalla banca, sostenendo la violazione dell'art. 117 TUB e condannando perciò l'istituto di credito alla restituzione dell'indebito maturato nel corso dei rapporti.
E' perciò palese la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo delibato su fatti non allegati dall'attore, incorrendo nel vizio di extrapetizione. Secondo la costante giurisprudenza, il vizio di ultra o extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando ad alcuna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente e formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi e su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo e diverso titolo accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagini (Cass. 4924/2004).
Il vizio di extrapetizione determina la nullità relativa della decisione, non rilevabile d'ufficio e perciò, per poter essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto di specifico motivo di impugnazione. ha eccepito la nullità della sentenza formulando uno specifico motivo di impugnazione. Controparte_1 Va pertanto dichiarata la nullità della sentenza.
Tale nullità non comporta tuttavia la rimessione al primo giudice, non essendo contemplata dai commi 1 e 2 dell'art. 354 c.p.c. ed essendo tassativi i casi di rimessione.
2. Delibazione sul merito della domanda
Acclarata la nullità della sentenza impugnata, occorre correttamente perimetrare l'oggetto del giudizio.
La società cooperativa lamenta (e lo ribadisce anche nell'atto di appello) l'inadempimento contrattuale di la quale avrebbe violato gli obblighi informativi previsti dall'art. 10, commi 1, 7 e 8, della Controparte_1 convenzione. Segnatamente avrebbe omesso di informare la società cooperativa del ritardo da Controparte_1 parte dei soci (beneficiari dei prestiti) nel pagamento delle rate di ammortamento. Avrebbe omesso di comunicare l'acquisizione definitiva delle somme accantonate, conseguenza dell'esito infruttuoso delle azioni di recupero del credito.
Da tale inadempimento l'appellante fa scaturire un presunto danno patrimoniale pari ad euro 203.778,00 di cui chiede il ristoro.
In applicazione dei principi enucleati dal giudice di legittimità (Cass. Sez. U., sent. n. 13533/01), il creditore che, a fronte dell'inadempimento del debitore, agisca in giudizio per il risarcimento del danno, ha l'onere (ex art. 2697 c.c.) di fornire la prova del suo credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento. Sarà il debitore a dover eventualmente fornire la prova di aver esattamente eseguito la prestazione dovuta. Nel caso di specie, l'appellante ha fornito la prova della costituzione di un fondo di garanzia da parte della società cooperatrice e del suo utilizzo da parte della banca per soddisfare il credito scaturente dai prestiti erogati ai soci. non ha invece dimostrato di avere assolto ai propri obblighi di informazione. Non ha infatti CP_1 prodotto alcuna comunicazione inoltrata dalla banca alla cooperativa. I soli estratti conto, depositati dall'appellante, sono di difficile lettura ed interpretazione e sono perciò del tutto inidonei ad assolvere agli obblighi contrattualmente previsti, soprattutto se parametrati al principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
Dimostrata la condotta inadempiente della banca, tuttavia, manca del tutto la prova del danno patrimoniale subito dalla società cooperativa e, prima ancora, l'allegazione delle voci specifiche di danno. L'appellante si limita a rappresentare di aver subito un danno patrimoniale pari “alla differenza tra gli importi inizialmente accantonati dalla sui conti correnti aperti per ogni singola posizione debitoria dei vari soci e quelli CP_3 effettivamente dalla stessa riaccreditati sui singoli conti”. In altri termini identifica il danno patrimoniale nelle somme definitivamente incamerate dalla banca, all'esito di azioni esecutive infruttuose nei confronti dei soci finanziati.
L'assunto contiene un evidente salto logico. Non rappresenta il nesso causale esistente tra l'inadempimento degli obblighi informativi e la definitiva perdita patrimoniale subita dal fondo di garanzia. La convenzione non prevedeva alcuna clausola che subordinasse l'acquisizione delle somme, da parte della banca, all'assolvimento dei predetti obblighi di informazione. Il fondo di garanzia era stato costituito proprio per consentire all'istituto di credito di rivalersi sul patrimonio del fondo, in caso di insolvenza da parte dei soci della cooperativa, beneficiari dei prestiti bancari. Gli obblighi informativi non erano certo funzionali al buon esito delle procedure esecutive intraprese dalla banca nei confronti dei soci morosi. Servivano soltanto a consentire alla cooperativa di monitorare l'andamento dei prestiti e le loro vicende patologiche, al fine di intervenire eventualmente sui soci inadempienti e di ricostituire semmai l'originaria consistenza del fondo con i contributi dei soci.
Danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c., è solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Alla stregua di tali considerazioni, il danno lamentato dall'appellante non è configurabile né come danno emergente né come lucro cessante.
L'appello va pertanto rigettato.
In accoglimento dell'appello proposto da in via incidentale, va integralmente riformata la Controparte_1 sentenza di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria proposta dalla società cooperativa.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
44/23 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 3/2/23 da Parte_1
in persona del legale rapp. p.t., nei confronti di in persona del legale rapp. p.t.,
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 353/22 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da dichiara la nullità della Controparte_1 sentenza n. 353/22 del Tribunale di Larino;
2) rigetta l'appello proposto da Parte_1
3) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese di consulenza già liquidate, che si quantificano in complessivi euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro
7.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al secondo grado di giudizio;
4) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 12/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Rita Carosella)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente
Dr.ssa Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 44/23 R.G. di appello avverso la sentenza n. 353/22 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica, pubblicata il 5/7/22 a conclusione del giudizio vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Parte_1 in Termoli alla Via XXIV Maggio n. 6, cap 86039, codice fiscale , p.iva , P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Angelis, il quale dichiara di voler ricevere gli atti, gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c., nonché ogni ulteriore notificazione, ai sensi e nelle forme di legge, alla casella di posta elettronica certificata da considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale domicilio digitale Email_1
-APPELLANTE-
E
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, in Controparte_1 persona dell'avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito
Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 –Racc. 8822), rappresentata e difesa, Persona_1 ai fini del presente procedimento, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F.
; , MA PE C.F._1 Email_2
( ; , prof. Christian Romeo CodiceFiscale_2 Email_3
( ; , AN OL (C.F. CodiceFiscale_3 Email_4 ; , (C.F. C.F._4 Email_5 Controparte_2
; e ON AM C.F._5 Email_6
( ; del Foro diMilano, giusta procura CodiceFiscale_6 Email_7 generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) Persona_2
(All. A), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Mauro Luciani in
Campobasso, Via Cardarelli n. 23 e dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni ai su estesi indirizzi di posta elettronica certificata
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza dell'11/9/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e la (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
stipularono una convenzione in data 23/9/98, che prevedeva la costituzione di un fondo di garanzia
[...]
“presso la alimentato dai contributi dei soci, dalla Regione Molise e da eventuali altri Enti Pubblici, CP_3 per il buon fine delle operazioni di credito concesse dalla ai soci della Cooperativa” (cfr. art. 1 della CP_3 richiamata convenzione). La Cooperativa, in particolare, si rendeva “garante nella misura del 50%” dei debiti contratti dai soci.
Nel giudizio di primo grado la società cooperativa (parte attrice) ha lamentato la violazione, da parte della banca, degli obblighi contrattuali di “informazione” contemplati dall'art. 10 della convenzione. L'istituto di credito avrebbe infatti omesso di informare la cooperativa del ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento da parte dei singoli soci (beneficiari di prestiti) ed avrebbe incamerato le somme prelevate dal fondo di garanzia senza preventivamente darne “comunicazione scritta” alla cooperativa. La società cooperativa ha quindi chiesto il risarcimento dei danni cagionati dalla banca a causa di tali inadempimenti, quantificati in euro 203.788,00, pari “alla differenza tra gli importi inizialmente accantonati dalla sui CP_3 conti correnti aperti per ogni singola posizione debitoria dei vari soci e quelli effettivamente dalla stessa riaccreditati sui singoli conti”.
Con sentenza n. 353/22 il Tribunale di Larino, accogliendo parzialmente la domanda di parte attrice, ha condannato al pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_1 Parte_2
104.578,06, oltre interessi e spese processuali. Ha sostenuto che, pur essendo provato l'inadempimento degli obblighi di informazione da parte della banca, non potesse riconoscersi il diritto della cooperativa alla restituzione delle somme prelevate dal fondo di garanzia. Il giudice di primo grado ha tuttavia rilevato la nullità della clausola prevista dall'art. 10 comma 3 della convenzione, in contrasto con l'art. 117 T.U.B., in quanto non indicava “il tasso di interesse praticato” dalla banca. All'esito quindi di una ctu, ha condannato la banca alla restituzione della somma suindicata, a titolo di ripetizione dell'indebito.
In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, la società cooperativa ha proposto appello, sostenendo che la violazione degli obblighi informativi da parte della banca avrebbe comportato la impossibilità per l'istituto di credito di prelevare dal fondo le somme costituite a garanzia dei prestiti dei singoli soci. Ha pertanto concluso chiedendo la condanna della banca alla restituzione della ulteriore somma di euro
130.300,84, corrispondente “agli importi iniziali accantonati nei conti correnti” da parte della banca.
Si è costituita che ha sostenuto l'infondatezza dell'unico motivo di appello, non avendo Controparte_1
l'appellante dimostrato alcun danno patrimoniale conseguente alla violazione degli obblighi informativi.
Ha poi eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. A fronte di una azione risarcitoria, il giudice ha accertato d'ufficio la nullità della pattuizione degli interessi per violazione degli artt.
117 TUB e 1346 c.c. In tal modo avrebbe “sostituito all'azione proposta […] un'azione diversa”.
Ha inoltre eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., avendo il giudice posto a fondamento della decisione una questione (nullità della pattuizione degli interessi) rilevata d'ufficio, senza adottare gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare il pieno contradittorio, come previsto dal comma 2 del richiamato articolo.
In via incidentale ha chiesto riformarsi la sentenza, non essendo stati chiusi i conti correnti e non avendo la banca esatto il saldo finale dal correntista. Essendo ancora aperto il conto corrente, sarebbe inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito.
1.Eccezione di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
E' indubbio che nel giudizio di primo grado l'attore abbia esercitato una azione risarcitoria per inadempimento contrattuale (violazione dell'art. 10 della convenzione).
La sentenza impugnata si è invece pronunciata in merito agli interessi debitori ed alle spese di gestione dei conti, applicati dalla banca, sostenendo la violazione dell'art. 117 TUB e condannando perciò l'istituto di credito alla restituzione dell'indebito maturato nel corso dei rapporti.
E' perciò palese la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo delibato su fatti non allegati dall'attore, incorrendo nel vizio di extrapetizione. Secondo la costante giurisprudenza, il vizio di ultra o extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando ad alcuna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente e formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi e su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo e diverso titolo accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagini (Cass. 4924/2004).
Il vizio di extrapetizione determina la nullità relativa della decisione, non rilevabile d'ufficio e perciò, per poter essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto di specifico motivo di impugnazione. ha eccepito la nullità della sentenza formulando uno specifico motivo di impugnazione. Controparte_1 Va pertanto dichiarata la nullità della sentenza.
Tale nullità non comporta tuttavia la rimessione al primo giudice, non essendo contemplata dai commi 1 e 2 dell'art. 354 c.p.c. ed essendo tassativi i casi di rimessione.
2. Delibazione sul merito della domanda
Acclarata la nullità della sentenza impugnata, occorre correttamente perimetrare l'oggetto del giudizio.
La società cooperativa lamenta (e lo ribadisce anche nell'atto di appello) l'inadempimento contrattuale di la quale avrebbe violato gli obblighi informativi previsti dall'art. 10, commi 1, 7 e 8, della Controparte_1 convenzione. Segnatamente avrebbe omesso di informare la società cooperativa del ritardo da Controparte_1 parte dei soci (beneficiari dei prestiti) nel pagamento delle rate di ammortamento. Avrebbe omesso di comunicare l'acquisizione definitiva delle somme accantonate, conseguenza dell'esito infruttuoso delle azioni di recupero del credito.
Da tale inadempimento l'appellante fa scaturire un presunto danno patrimoniale pari ad euro 203.778,00 di cui chiede il ristoro.
In applicazione dei principi enucleati dal giudice di legittimità (Cass. Sez. U., sent. n. 13533/01), il creditore che, a fronte dell'inadempimento del debitore, agisca in giudizio per il risarcimento del danno, ha l'onere (ex art. 2697 c.c.) di fornire la prova del suo credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento. Sarà il debitore a dover eventualmente fornire la prova di aver esattamente eseguito la prestazione dovuta. Nel caso di specie, l'appellante ha fornito la prova della costituzione di un fondo di garanzia da parte della società cooperatrice e del suo utilizzo da parte della banca per soddisfare il credito scaturente dai prestiti erogati ai soci. non ha invece dimostrato di avere assolto ai propri obblighi di informazione. Non ha infatti CP_1 prodotto alcuna comunicazione inoltrata dalla banca alla cooperativa. I soli estratti conto, depositati dall'appellante, sono di difficile lettura ed interpretazione e sono perciò del tutto inidonei ad assolvere agli obblighi contrattualmente previsti, soprattutto se parametrati al principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
Dimostrata la condotta inadempiente della banca, tuttavia, manca del tutto la prova del danno patrimoniale subito dalla società cooperativa e, prima ancora, l'allegazione delle voci specifiche di danno. L'appellante si limita a rappresentare di aver subito un danno patrimoniale pari “alla differenza tra gli importi inizialmente accantonati dalla sui conti correnti aperti per ogni singola posizione debitoria dei vari soci e quelli CP_3 effettivamente dalla stessa riaccreditati sui singoli conti”. In altri termini identifica il danno patrimoniale nelle somme definitivamente incamerate dalla banca, all'esito di azioni esecutive infruttuose nei confronti dei soci finanziati.
L'assunto contiene un evidente salto logico. Non rappresenta il nesso causale esistente tra l'inadempimento degli obblighi informativi e la definitiva perdita patrimoniale subita dal fondo di garanzia. La convenzione non prevedeva alcuna clausola che subordinasse l'acquisizione delle somme, da parte della banca, all'assolvimento dei predetti obblighi di informazione. Il fondo di garanzia era stato costituito proprio per consentire all'istituto di credito di rivalersi sul patrimonio del fondo, in caso di insolvenza da parte dei soci della cooperativa, beneficiari dei prestiti bancari. Gli obblighi informativi non erano certo funzionali al buon esito delle procedure esecutive intraprese dalla banca nei confronti dei soci morosi. Servivano soltanto a consentire alla cooperativa di monitorare l'andamento dei prestiti e le loro vicende patologiche, al fine di intervenire eventualmente sui soci inadempienti e di ricostituire semmai l'originaria consistenza del fondo con i contributi dei soci.
Danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1223 c.c., è solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Alla stregua di tali considerazioni, il danno lamentato dall'appellante non è configurabile né come danno emergente né come lucro cessante.
L'appello va pertanto rigettato.
In accoglimento dell'appello proposto da in via incidentale, va integralmente riformata la Controparte_1 sentenza di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria proposta dalla società cooperativa.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
44/23 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 3/2/23 da Parte_1
in persona del legale rapp. p.t., nei confronti di in persona del legale rapp. p.t.,
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 353/22 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da dichiara la nullità della Controparte_1 sentenza n. 353/22 del Tribunale di Larino;
2) rigetta l'appello proposto da Parte_1
3) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese di consulenza già liquidate, che si quantificano in complessivi euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al primo grado di giudizio, ed in euro
7.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al secondo grado di giudizio;
4) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 12/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Rita Carosella)