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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/09/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18669/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 18669/2015, vertente fra le parti:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Caputi, presso il cui studio sito in Bari alla via
G. Re David n. 193/B ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Anelli, presso il cui studio sito in CP_1
OI (Ba) al Corso Roma n. 7/D ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
IM RA 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, notificato in data 11.12.2015, l'Ente Ecclesiastico proponeva opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4359/2015 (R.G. n. 14049/2015) - emesso dal Tribunale di Bari in data 14.10.2015, depositato in Cancelleria il 20.10.2015 e notificato all'opponente con pedissequo atto di precetto in data 02.11.2015, con il quale veniva ingiunto al suddetto Ente di pagare, in favore di , la somma di €. 44.035,45, oltre interessi legali CP_1 dalla domanda e spese della procedura monitoria - convenendo in giudizio , per ivi CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. preliminarmente, concedere inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 4359/15 opposto;
2. nel merito, in accoglimento della domanda dell'opponente e per i motivi espressi in narrativa, accertare e dichiarare
l'inadempimento colpevole dell'opposto e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile, CP_1 inefficace e comunque improduttivo di effetti il detto Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto all'Ente Ecclesiastico Parrocchia a 3. in via Parte_1 CP_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare il danno subito dall'Ente opponente per i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, condannare al risarcimento della somma ritenuta CP_1 equitativamente di ragione e comunque contenuta nei limiti dello scaglione indicato;
4. in ogni caso, condannare alla refusione, in favore dell'opponente, di ogni somma che quest'ultima CP_1 dovesse aver pagato sine titulo in ragione della declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia e impossibilità a produrre effetti del D.I. opposto”.
Parte opponente esponeva che aveva chiesto e ottenuto l'emissione nei propri CP_1 confronti del decreto ingiuntivo n. 4359/15 della somma di €. 44.035,45 a titolo di compensi professionali maturati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli, in qualità di dottore commercialista, con contratto stipulato il 19.11.1998 e tacitamente rinnovato sino al 31.12.2014.
Rappresentava l'Ente ecclesiastico opponente che l'oggetto del succitato contratto era articolato in due obbligazioni principali: 1) aggiornamento contabile degli incassi: il professionista era incaricato di effettuare la contabilizzazione delle quote versate dai fruitori dei loculi cimiteriali della nei cimiteri di Bari e Torre a Mare, attività da svolgersi con Parte_2 mezzi informatici di proprietà del professionista, a sue spese e con consegna della documentazione all'Ente, il quale ne avrebbe acquisito la proprietà; 2) recupero delle morosità mediante solleciti bonari: il professionista avrebbe dovuto porre in essere l'attività di recupero delle quote arretrate - da eseguirsi tramite l'invio di solleciti bonari ai soggetti morosi - con compenso pattuito per tale attività pari al 30% delle somme effettivamente incassate a seguito dell'invio dei solleciti di pagamento.
IM RA L'opponente sottolineava come l'esecuzione delle suindicate obbligazioni contrattuali non fosse stata provata e, pertanto, contestava la pretesa monitoria azionata da , deducendo CP_1
l'assoluta inesistenza del credito vantato e l'inadempimento colpevole del professionista incaricato.
In particolare, parte opponente deduceva l'assenza di prova dell'attività professionale svolta, evidenziando come i prospetti contabili allegati al ricorso monitorio fossero privi di valore probatorio
- in quanto sintetici, non datati, non riferibili a specifici soggetti paganti e facilmente alterabili - nonché l'inadempimento contrattuale dell'opposto il quale, pur essendo tenuto alla contabilizzazione informatica delle quote versate e all'invio di solleciti bonari ai morosi, non aveva prodotto alcuna documentazione attestante l'esecuzione di tali obblighi, né risultavano allegati atti recettizi idonei a costituire in mora i debitori.
Asseriva parte opponente che l'attività di incasso, registrazione e classificazione delle quote era stata svolta direttamente dal personale dell'Ente ecclesiastico, senza alcun intervento del professionista.
La evidenziava, altresì, che la mancata consegna della Parte_1 Parte_1 documentazione contabile e informatica da parte dell'opposto, nonostante le richieste avanzate dai consulenti dell'Ente, aveva comportato la necessità di una riclassificazione totale dei dati da parte del viceparroco, con conseguente aggravio di lavoro e danno patrimoniale per l'Ente, il quale riteneva che la condotta del professionista fosse stata contraria ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, avendo egli omesso ogni forma di cooperazione utile alla realizzazione dell'interesse della controparte, limitandosi a formulare una pretesa economica priva di riscontro documentale.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale del professionista, di condannare il medesimo al risarcimento del danno subito, da liquidarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2016, si costituiva in giudizio
, deducendo di aver prodotto a fondamento della pretesa monitoria il contratto di CP_1 incarico professionale del 19.11.1998, di durata biennale (tacitamente rinnovato), i prospetti contabili annuali (relativi agli anni 2011, 2012 e 2013) e una lettera autografa del 05.02.2014 del precedente
PA, DO , contenente riconoscimento del debito e promessa di pagamento dei Persona_1 compensi professionali maturati.
L'opposto specificava che l'attività professionale da egli svolta era consistita nella contabilizzazione informatica delle quote versate dai fruitori dei loculi, nella consegna dei prospetti annuali con evidenza delle quote incassate (distinte tra annualità correnti e arretrate, spese sostenute
IM RA e saldo cassa) nonché nel recupero morosità mediante invio di solleciti bonari (con compenso pattuito pari al 30% delle somme recuperate).
Precisava l'opposto che non era previsto alcun obbligo di riscossione diretta da parte del professionista;
l'unica eccezione riguardava la Cappella di Torre a Mare dove, a seguito della revoca del custode, il PA aveva autorizzato formalmente un collaboratore dello studio
[...] all'incasso delle quote. Controparte_2
rappresentava di aver effettivamente svolto, in favore della CP_1 Parte_1 opponente, le seguenti attività: elaborazione e consegna di tabulati riepilogativi delle morosità per singolo loculo/ossario, distinti per cimitero;
aggiornamento mensile del registro “incassi e spese” redatto dal segretario della Parrocchia;
invio di lettere di sollecito bonario su carta intestata della
[...]
, con bollettini postali intestati alla Parrocchia;
assistenza telefonica agli associati per Parte_2 chiarimenti e istruzioni sui pagamenti;
affissione di targhette informative presso i loculi, con recapiti dello studio per contatti urgenti.
Parte opposta contestava le avverse deduzioni circa l'asserita mancata consegna della documentazione, smentita dai verbali di consegna del 19.02.2015, la presunta falsità della lettera del parroco DO e la violazione del principio di buona fede, ritenuta insussistente alla Persona_1 luce della condotta collaborativa tenuta dal professionista, evidenziando che l'Ente opponente non aveva mai sollevato obiezioni durante la vigenza del rapporto contrattuale (terminato con la revoca dell'incarico professionale, intervenuta con lettera del 30.12.2014 nuovo parroco DO
[...]
), né aveva fornito alcuna prova dell'inadempimento imputatogli. Per_2
Pers Il rimarcava la valenza probatoria della lettera del 05.02.2014 del parroco CP_1
[...]
, in quanto costituente ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con effetto Per_1 liberatorio dall'onere probatorio per il creditore, mentre l'opponente non aveva fornito prova contraria idonea a superare la presunzione di esistenza del rapporto obbligatorio.
Pertanto, parte opposta così concludeva: “1. preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 4359/2015 opposto per l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 649 c.p.c.; 2. nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata, generica e non provata e conseguentemente confermare integralmente in ogni sua parte il D.I. n.
4359/2015 emesso dal Tribunale di Bari, condannando l'opponente al pagamento delle somme liquidate nel citato D.I., oltre interessi fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e compensi difensivi, sia della fase monitoria sia del presente procedimento di opposizione”.
Con ordinanza del 13.06.2016, il precedente Giudice - rilevate le contestazioni sollevate dall'opponente sull'esistenza di una data certa e sull'esatta individuazione del credito, con riferimento alla documentazione posta a fondamento della ricognizione del debito (lettera del 05.02.2014) e all'ulteriore documentazione relativa ai prospetti consegnati dall'opposto all'Ente Parte_1
IM RA nonché considerata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente - riteneva sussistenti gravi motivi per sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedendo contestualmente alle parti dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita mediante prova testimoniale, espletata a mezzo dei testi indicati da ambo le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 24.02.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Riepilogate le difese in fatto e in diritto, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, alla luce delle ragioni di seguito esposte.
Giova anzitutto premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cass. Civ., n. 12765/2007; Cass. Civ., n. 24815/2005; Cass. Civ., n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, Sez. X, n. 1434/2015) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, n. 34/2017; Tribunale Roma n. 24361/2018).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di
IM RA opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 9685/2000).
Con riferimento al caso in esame, mette conto rilevare che il professionista che agisce per il pagamento del compenso deve fornire la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione professionale pattuita, fondata sulla documentazione dell'attività concretamente svolta (cfr. Cass.
Civ., n. 11405/2014; Cass. Civ., n. 4456/2017).
Tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che, nel presente giudizio, la parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della parte opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 44.035,45, a titolo di compensi professionali maturati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per l'attività di consulenza contabile espletata in qualità di dottore commercialista e in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli dall' con contratto stipulato il 19.11.1998. Parte_1
Risulta pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale di prestazione professionale, derivante dall'accordo stipulato il 19.11.1998 (contratto tacitamente rinnovato fino al
31.12.2014, data della revoca dell'incarico da parte del nuovo parroco), con cui la Parrocchia odierna opponente affidava a l'incarico di effettuare l'aggiornamento contabile degli incassi CP_1 delle quote relative ai loculi della nei cimiteri di Bari e Torre a Mare, Parte_2 nonché il recupero delle morosità mediante l'invio di solleciti bonari ai debitori.
In ordine all'attività professionale svolta dal la documentazione da egli prodotta CP_1 consiste in prospetti riepilogativi degli incassi per gli anni dal 2011 al 2014 - sottoscritti per ricevuta di consegna dal parroco pro tempore DO (relativi agli anni 2011, 2012 e 2013) e Persona_1 consegnati al nuovo parroco DO nel 2014 - nonché in una lettera del 05.02.2014, Persona_2
Pers con cui lo stesso riconosceva il debito del saldo dei compensi professionali Persona_1 relativi all'anno 2011 e prometteva il pagamento delle successive annualità.
I suddetti prospetti riepilogativi allegati dall'opposto, tuttavia, risultano privi di data certa, sono di natura meramente sintetica e non riportano le informazioni analitiche richieste dal contratto, in particolare la distinzione nominativa tra ordinari e morosi nonché l'elenco dei versamenti effettuati.
Sul punto, va chiarito che i prospetti predisposti unilateralmente dal creditore non costituiscono piena prova del credito, se non corroborati da registrazioni analitiche e da documentazione dettagliata (cfr. Cass. Civ., n. 25445/2019).
L'esito dell'istruttoria orale espletata ha, inoltre, confermato che l' Parte_1 opponente ha dovuto procedere ad una riclassificazione completa dei dati, attesa la mancanza di supporti informatici, non consegnati dal professionista.
IM RA Per quel che concerne l'attività di recupero delle morosità, il contratto prevedeva espressamente che tale attività fosse espletata dal professionista mediante l'invio ai morosi di solleciti bonari, ai quali era subordinato il diritto al compenso del 30% sulle quote recuperate.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che le comunicazioni ai morosi erano state effettuate mediante l'invio di lettere con posta ordinaria oppure tramite avvisi affissi nei cimiteri.
Le suddette modalità di recupero non delineano gli estremi della “messa in mora” ex art. 1219
c.c., che richiede un atto recettizio idoneo a raggiungere effettivamente il destinatario nonché a fornire la dimostrazione dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del medesimo (cfr. Cass. Civ.,
n. 9404/2007; Cass. Civ., n. 2221/2003).
Ne consegue che, nella fattispecie, difetta la prova della sussistenza del presupposto per il riconoscimento del compenso del 30% previsto per il recupero delle quote arretrate, da calcolare sulla base delle singole quote recuperate a seguito dell'invio dei solleciti.
In merito alla ricognizione di debito del 05.02.2014, va rilevato che la lettera autografa del parroco (confermata nel suo contenuto dal predetto escusso in qualità di teste Persona_4 all'udienza del 16.05.2017), allegata agli atti dalla parte opposta, costituisce ricognizione di debito valida ai sensi dell'art. 1988 c.c..
Tuttavia, se corrisponde al vero che la ricognizione di debito dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale dal quale scaturisce il credito, è altrettanto vero che essa acquisisce valenza quale autonoma fonte di obbligazione solo entro i limiti, oggettivi e temporali, in essa indicati, ovvero rispetto agli importi espressamente riconosciuti, e non può espandersi a debiti non specificamente menzionati e ad annualità successive non espressamente richiamate nella stessa
(cfr. Cass. Civ., n. 8214/2014; Corte d'App. Napoli, n. 191/2021).
Dunque, la ricognizione di debito allegata dall'opposto ha efficacia nei limiti del suo contenuto, ossia per il saldo relativo all'anno 2011, pari a €. 11.517,71 oltre accessori.
Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, la prova dell'adempimento, offerta da parte opposta, risulta lacunosa e insufficiente a fondare integralmente la pretesa monitoria.
Ne deriva l'accoglimento parziale dell'opposizione, con riconoscimento in favore di parte opposta del compenso professionale relativo al solo anno 2011, oggetto di ricognizione di debito, mentre le restanti pretese creditorie devono seguire la sorte del rigetto.
Merita, invece, la sorte del rigetto la domanda riconvenzionale avanzata dall'Ente ecclesiastico che ha chiesto la condanna dell'opposto, in via equitativa, al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale posto in essere dal professionista.
La non ha fornito prova di specifici pregiudizi patrimoniali subiti in Parte_1 conseguenza delle asserite inadempienze contrattuali dell'opposto; in proposito, va evidenziato che
IM RA la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno concretamente subito, non potendo supplire alla sua totale mancanza (cfr. Cass. Civ., n. 11365/2014; Cass. Civ., n. 15711/2019).
In ragione dell'esito della lite - ovvero dell'accoglimento parziale dell'opposizione, con riduzione della pretesa creditoria della parte opposta, e del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente - le spese del giudizio devono essere compensate per 1/3 tra le parti;
i restanti 2/3 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta, , prevalentemente soccombente. CP_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo notificato l'11.12.2015 nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattesa,
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta dall'
[...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4359/2015 (R.G. n. Parte_1
14049/2015) emesso dal Tribunale di Bari in data 14-20.10.2015;
2) CONDANNA la parte opponente a pagare, in Parte_1 favore della parte opposta , la somma di €. 11.517,71, oltre interessi legali dalla CP_1 domanda al saldo effettivo;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente;
4) COMPENSA nella misura di 1/3 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 7.616,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge -
CONDANNANDO la parte opposta, , al pagamento, in favore della parte opponente, CP_1
, dei restanti 2/3. Parte_1
Così deciso in Bari, l'01.09.2025.
Il Giudice dott.ssa IM RA
IM RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 18669/2015, vertente fra le parti:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Caputi, presso il cui studio sito in Bari alla via
G. Re David n. 193/B ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Anelli, presso il cui studio sito in CP_1
OI (Ba) al Corso Roma n. 7/D ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
IM RA 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, notificato in data 11.12.2015, l'Ente Ecclesiastico proponeva opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4359/2015 (R.G. n. 14049/2015) - emesso dal Tribunale di Bari in data 14.10.2015, depositato in Cancelleria il 20.10.2015 e notificato all'opponente con pedissequo atto di precetto in data 02.11.2015, con il quale veniva ingiunto al suddetto Ente di pagare, in favore di , la somma di €. 44.035,45, oltre interessi legali CP_1 dalla domanda e spese della procedura monitoria - convenendo in giudizio , per ivi CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. preliminarmente, concedere inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 4359/15 opposto;
2. nel merito, in accoglimento della domanda dell'opponente e per i motivi espressi in narrativa, accertare e dichiarare
l'inadempimento colpevole dell'opposto e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile, CP_1 inefficace e comunque improduttivo di effetti il detto Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto all'Ente Ecclesiastico Parrocchia a 3. in via Parte_1 CP_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare il danno subito dall'Ente opponente per i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto, condannare al risarcimento della somma ritenuta CP_1 equitativamente di ragione e comunque contenuta nei limiti dello scaglione indicato;
4. in ogni caso, condannare alla refusione, in favore dell'opponente, di ogni somma che quest'ultima CP_1 dovesse aver pagato sine titulo in ragione della declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia e impossibilità a produrre effetti del D.I. opposto”.
Parte opponente esponeva che aveva chiesto e ottenuto l'emissione nei propri CP_1 confronti del decreto ingiuntivo n. 4359/15 della somma di €. 44.035,45 a titolo di compensi professionali maturati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli, in qualità di dottore commercialista, con contratto stipulato il 19.11.1998 e tacitamente rinnovato sino al 31.12.2014.
Rappresentava l'Ente ecclesiastico opponente che l'oggetto del succitato contratto era articolato in due obbligazioni principali: 1) aggiornamento contabile degli incassi: il professionista era incaricato di effettuare la contabilizzazione delle quote versate dai fruitori dei loculi cimiteriali della nei cimiteri di Bari e Torre a Mare, attività da svolgersi con Parte_2 mezzi informatici di proprietà del professionista, a sue spese e con consegna della documentazione all'Ente, il quale ne avrebbe acquisito la proprietà; 2) recupero delle morosità mediante solleciti bonari: il professionista avrebbe dovuto porre in essere l'attività di recupero delle quote arretrate - da eseguirsi tramite l'invio di solleciti bonari ai soggetti morosi - con compenso pattuito per tale attività pari al 30% delle somme effettivamente incassate a seguito dell'invio dei solleciti di pagamento.
IM RA L'opponente sottolineava come l'esecuzione delle suindicate obbligazioni contrattuali non fosse stata provata e, pertanto, contestava la pretesa monitoria azionata da , deducendo CP_1
l'assoluta inesistenza del credito vantato e l'inadempimento colpevole del professionista incaricato.
In particolare, parte opponente deduceva l'assenza di prova dell'attività professionale svolta, evidenziando come i prospetti contabili allegati al ricorso monitorio fossero privi di valore probatorio
- in quanto sintetici, non datati, non riferibili a specifici soggetti paganti e facilmente alterabili - nonché l'inadempimento contrattuale dell'opposto il quale, pur essendo tenuto alla contabilizzazione informatica delle quote versate e all'invio di solleciti bonari ai morosi, non aveva prodotto alcuna documentazione attestante l'esecuzione di tali obblighi, né risultavano allegati atti recettizi idonei a costituire in mora i debitori.
Asseriva parte opponente che l'attività di incasso, registrazione e classificazione delle quote era stata svolta direttamente dal personale dell'Ente ecclesiastico, senza alcun intervento del professionista.
La evidenziava, altresì, che la mancata consegna della Parte_1 Parte_1 documentazione contabile e informatica da parte dell'opposto, nonostante le richieste avanzate dai consulenti dell'Ente, aveva comportato la necessità di una riclassificazione totale dei dati da parte del viceparroco, con conseguente aggravio di lavoro e danno patrimoniale per l'Ente, il quale riteneva che la condotta del professionista fosse stata contraria ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, avendo egli omesso ogni forma di cooperazione utile alla realizzazione dell'interesse della controparte, limitandosi a formulare una pretesa economica priva di riscontro documentale.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale del professionista, di condannare il medesimo al risarcimento del danno subito, da liquidarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2016, si costituiva in giudizio
, deducendo di aver prodotto a fondamento della pretesa monitoria il contratto di CP_1 incarico professionale del 19.11.1998, di durata biennale (tacitamente rinnovato), i prospetti contabili annuali (relativi agli anni 2011, 2012 e 2013) e una lettera autografa del 05.02.2014 del precedente
PA, DO , contenente riconoscimento del debito e promessa di pagamento dei Persona_1 compensi professionali maturati.
L'opposto specificava che l'attività professionale da egli svolta era consistita nella contabilizzazione informatica delle quote versate dai fruitori dei loculi, nella consegna dei prospetti annuali con evidenza delle quote incassate (distinte tra annualità correnti e arretrate, spese sostenute
IM RA e saldo cassa) nonché nel recupero morosità mediante invio di solleciti bonari (con compenso pattuito pari al 30% delle somme recuperate).
Precisava l'opposto che non era previsto alcun obbligo di riscossione diretta da parte del professionista;
l'unica eccezione riguardava la Cappella di Torre a Mare dove, a seguito della revoca del custode, il PA aveva autorizzato formalmente un collaboratore dello studio
[...] all'incasso delle quote. Controparte_2
rappresentava di aver effettivamente svolto, in favore della CP_1 Parte_1 opponente, le seguenti attività: elaborazione e consegna di tabulati riepilogativi delle morosità per singolo loculo/ossario, distinti per cimitero;
aggiornamento mensile del registro “incassi e spese” redatto dal segretario della Parrocchia;
invio di lettere di sollecito bonario su carta intestata della
[...]
, con bollettini postali intestati alla Parrocchia;
assistenza telefonica agli associati per Parte_2 chiarimenti e istruzioni sui pagamenti;
affissione di targhette informative presso i loculi, con recapiti dello studio per contatti urgenti.
Parte opposta contestava le avverse deduzioni circa l'asserita mancata consegna della documentazione, smentita dai verbali di consegna del 19.02.2015, la presunta falsità della lettera del parroco DO e la violazione del principio di buona fede, ritenuta insussistente alla Persona_1 luce della condotta collaborativa tenuta dal professionista, evidenziando che l'Ente opponente non aveva mai sollevato obiezioni durante la vigenza del rapporto contrattuale (terminato con la revoca dell'incarico professionale, intervenuta con lettera del 30.12.2014 nuovo parroco DO
[...]
), né aveva fornito alcuna prova dell'inadempimento imputatogli. Per_2
Pers Il rimarcava la valenza probatoria della lettera del 05.02.2014 del parroco CP_1
[...]
, in quanto costituente ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con effetto Per_1 liberatorio dall'onere probatorio per il creditore, mentre l'opponente non aveva fornito prova contraria idonea a superare la presunzione di esistenza del rapporto obbligatorio.
Pertanto, parte opposta così concludeva: “1. preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 4359/2015 opposto per l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 649 c.p.c.; 2. nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata, generica e non provata e conseguentemente confermare integralmente in ogni sua parte il D.I. n.
4359/2015 emesso dal Tribunale di Bari, condannando l'opponente al pagamento delle somme liquidate nel citato D.I., oltre interessi fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e compensi difensivi, sia della fase monitoria sia del presente procedimento di opposizione”.
Con ordinanza del 13.06.2016, il precedente Giudice - rilevate le contestazioni sollevate dall'opponente sull'esistenza di una data certa e sull'esatta individuazione del credito, con riferimento alla documentazione posta a fondamento della ricognizione del debito (lettera del 05.02.2014) e all'ulteriore documentazione relativa ai prospetti consegnati dall'opposto all'Ente Parte_1
IM RA nonché considerata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente - riteneva sussistenti gravi motivi per sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedendo contestualmente alle parti dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita mediante prova testimoniale, espletata a mezzo dei testi indicati da ambo le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 24.02.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Riepilogate le difese in fatto e in diritto, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, alla luce delle ragioni di seguito esposte.
Giova anzitutto premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cass. Civ., n. 12765/2007; Cass. Civ., n. 24815/2005; Cass. Civ., n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, Sez. X, n. 1434/2015) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, n. 34/2017; Tribunale Roma n. 24361/2018).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di
IM RA opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 9685/2000).
Con riferimento al caso in esame, mette conto rilevare che il professionista che agisce per il pagamento del compenso deve fornire la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione professionale pattuita, fondata sulla documentazione dell'attività concretamente svolta (cfr. Cass.
Civ., n. 11405/2014; Cass. Civ., n. 4456/2017).
Tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che, nel presente giudizio, la parte opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della parte opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 44.035,45, a titolo di compensi professionali maturati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per l'attività di consulenza contabile espletata in qualità di dottore commercialista e in esecuzione dell'incarico professionale conferitogli dall' con contratto stipulato il 19.11.1998. Parte_1
Risulta pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale di prestazione professionale, derivante dall'accordo stipulato il 19.11.1998 (contratto tacitamente rinnovato fino al
31.12.2014, data della revoca dell'incarico da parte del nuovo parroco), con cui la Parrocchia odierna opponente affidava a l'incarico di effettuare l'aggiornamento contabile degli incassi CP_1 delle quote relative ai loculi della nei cimiteri di Bari e Torre a Mare, Parte_2 nonché il recupero delle morosità mediante l'invio di solleciti bonari ai debitori.
In ordine all'attività professionale svolta dal la documentazione da egli prodotta CP_1 consiste in prospetti riepilogativi degli incassi per gli anni dal 2011 al 2014 - sottoscritti per ricevuta di consegna dal parroco pro tempore DO (relativi agli anni 2011, 2012 e 2013) e Persona_1 consegnati al nuovo parroco DO nel 2014 - nonché in una lettera del 05.02.2014, Persona_2
Pers con cui lo stesso riconosceva il debito del saldo dei compensi professionali Persona_1 relativi all'anno 2011 e prometteva il pagamento delle successive annualità.
I suddetti prospetti riepilogativi allegati dall'opposto, tuttavia, risultano privi di data certa, sono di natura meramente sintetica e non riportano le informazioni analitiche richieste dal contratto, in particolare la distinzione nominativa tra ordinari e morosi nonché l'elenco dei versamenti effettuati.
Sul punto, va chiarito che i prospetti predisposti unilateralmente dal creditore non costituiscono piena prova del credito, se non corroborati da registrazioni analitiche e da documentazione dettagliata (cfr. Cass. Civ., n. 25445/2019).
L'esito dell'istruttoria orale espletata ha, inoltre, confermato che l' Parte_1 opponente ha dovuto procedere ad una riclassificazione completa dei dati, attesa la mancanza di supporti informatici, non consegnati dal professionista.
IM RA Per quel che concerne l'attività di recupero delle morosità, il contratto prevedeva espressamente che tale attività fosse espletata dal professionista mediante l'invio ai morosi di solleciti bonari, ai quali era subordinato il diritto al compenso del 30% sulle quote recuperate.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che le comunicazioni ai morosi erano state effettuate mediante l'invio di lettere con posta ordinaria oppure tramite avvisi affissi nei cimiteri.
Le suddette modalità di recupero non delineano gli estremi della “messa in mora” ex art. 1219
c.c., che richiede un atto recettizio idoneo a raggiungere effettivamente il destinatario nonché a fornire la dimostrazione dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del medesimo (cfr. Cass. Civ.,
n. 9404/2007; Cass. Civ., n. 2221/2003).
Ne consegue che, nella fattispecie, difetta la prova della sussistenza del presupposto per il riconoscimento del compenso del 30% previsto per il recupero delle quote arretrate, da calcolare sulla base delle singole quote recuperate a seguito dell'invio dei solleciti.
In merito alla ricognizione di debito del 05.02.2014, va rilevato che la lettera autografa del parroco (confermata nel suo contenuto dal predetto escusso in qualità di teste Persona_4 all'udienza del 16.05.2017), allegata agli atti dalla parte opposta, costituisce ricognizione di debito valida ai sensi dell'art. 1988 c.c..
Tuttavia, se corrisponde al vero che la ricognizione di debito dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale dal quale scaturisce il credito, è altrettanto vero che essa acquisisce valenza quale autonoma fonte di obbligazione solo entro i limiti, oggettivi e temporali, in essa indicati, ovvero rispetto agli importi espressamente riconosciuti, e non può espandersi a debiti non specificamente menzionati e ad annualità successive non espressamente richiamate nella stessa
(cfr. Cass. Civ., n. 8214/2014; Corte d'App. Napoli, n. 191/2021).
Dunque, la ricognizione di debito allegata dall'opposto ha efficacia nei limiti del suo contenuto, ossia per il saldo relativo all'anno 2011, pari a €. 11.517,71 oltre accessori.
Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, la prova dell'adempimento, offerta da parte opposta, risulta lacunosa e insufficiente a fondare integralmente la pretesa monitoria.
Ne deriva l'accoglimento parziale dell'opposizione, con riconoscimento in favore di parte opposta del compenso professionale relativo al solo anno 2011, oggetto di ricognizione di debito, mentre le restanti pretese creditorie devono seguire la sorte del rigetto.
Merita, invece, la sorte del rigetto la domanda riconvenzionale avanzata dall'Ente ecclesiastico che ha chiesto la condanna dell'opposto, in via equitativa, al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale posto in essere dal professionista.
La non ha fornito prova di specifici pregiudizi patrimoniali subiti in Parte_1 conseguenza delle asserite inadempienze contrattuali dell'opposto; in proposito, va evidenziato che
IM RA la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno concretamente subito, non potendo supplire alla sua totale mancanza (cfr. Cass. Civ., n. 11365/2014; Cass. Civ., n. 15711/2019).
In ragione dell'esito della lite - ovvero dell'accoglimento parziale dell'opposizione, con riduzione della pretesa creditoria della parte opposta, e del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente - le spese del giudizio devono essere compensate per 1/3 tra le parti;
i restanti 2/3 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte opposta, , prevalentemente soccombente. CP_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo notificato l'11.12.2015 nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e CP_1 deduzione disattesa,
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta dall'
[...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4359/2015 (R.G. n. Parte_1
14049/2015) emesso dal Tribunale di Bari in data 14-20.10.2015;
2) CONDANNA la parte opponente a pagare, in Parte_1 favore della parte opposta , la somma di €. 11.517,71, oltre interessi legali dalla CP_1 domanda al saldo effettivo;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente;
4) COMPENSA nella misura di 1/3 le spese del presente giudizio - che liquida per l'intero in
€. 7.616,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge -
CONDANNANDO la parte opposta, , al pagamento, in favore della parte opponente, CP_1
, dei restanti 2/3. Parte_1
Così deciso in Bari, l'01.09.2025.
Il Giudice dott.ssa IM RA
IM RA