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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10150 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20952/2024
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20952/2024
Oggi 6/11/25 il Giudice lette le note conclusionali pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in PCT
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 20952/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], , rapp.to e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Vincenzo Pietro Paganini giusta procura alle liti in calce alla citazione in appello, indirizzo pec.:
Email_1
- APPELLANTE - contro
, P.IVA n: , quale impresa designata ex art.286 d.lgs. n°209/05 Controparte_2 P.IVA_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Lussana ( ) del Foro di CodiceFiscale_2
Roma( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_2 quest'ultima sito in Roma, alla Via Gomenizzan.42.
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per il giorno 06.11.2025 le parti depositavano note conclusionali discutevano la causa e precisavano le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come indicato nel verbale telematico cui la presente sentenza è allegata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato in data 03.10.2024, alla n.q. di Parte_1 impresa designata dal F.G.V.S., impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli n. 7270 del 08 marzo 2024, chiedendone la riforma integrale.
pagina 2 di 8 In particolare, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza in quanto palesemente viziata per omessa, insufficiente o contradditoria motivazione, circa la valutazione delle risultanze istruttorie, inclusa la querela allegata.
L'appellante, pertanto, chiedeva, mediante l'accertamento della veridicità della ricostruzione attorea, la dichiarazione di responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, con condanna delle di impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, al pagamento della somma di Controparte_3
€12.500,00, così come quantificata dal CTU;
chiedeva inoltre l'appellante il riconoscimento del danno morale da liquidarsi nella misura di €3000,00, ovvero in quella ritenuta più congrua dal magistrato.
In data 04.02.2025, si costituiva in giudizio la n.q.di impresa designata dal Fondo Controparte_3
Vittime della Strada la quale impugnava l'appello ed in diritto eccepiva l'assenza di prova in ordine al presunto fatto storico, la totale inattendibilità del teste chiamato da parte attrice e la manifesta infondatezza dell'appello, pertanto invocava la correttezza della sentenza di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello quale proposto da Controparte_1
In data 10.02.2025, il GU rinviava ex art 281 sexies cpc con termine per note conclusionali fino alla data dell' udienza che veniva fissata per il 6/11/25.
La presente decisione viene pertanto adottata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., essendo tale disposizione applicabile anche alle cause pendenti in grado di appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica (cfr. ex multis Cass., 13.3.2009, n. 6205).
In punto di ammissibilità, in relazione al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c si osserva come l'atto di appello risulta conforme ai parametri normativi richiamati, recando l'indicazione delle parti, dei motivi specifici di gravame, nonché delle richieste di modifica della decisione impugnata. Le doglianze risultano articolate con sufficiente chiarezza e specificità, in modo da consentire a questo Giudicante di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza di primo grado e il thema decidendum del presente grado di giudizio. Tale valutazione è coerente con l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, la quale ha chiarito che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che sia necessaria la redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass., Sez. II, 18 gennaio 2024, n. 1932; Cass., Sez. I, 16 maggio 2024, n. 13565).
L'appello proposto deve pertanto ritenersi ammissibile alla luce delle coordinate interpretative innanzi richiamate.
Nell merito si osserva come perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato", non basta dimostrare che sia avvenuto un incidente per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il pagina 3 di 8 danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Perciò potrà essere qualificato come
"veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda. Tuttavia, in ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante ( Cass. del 15 aprile 2021 n. 9873; Cass. 18 novembre 2005 n. 24449). Sul punto va tenuto conto che comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della impossibilità incolpevole della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. sent. Cassazione civile n.9873/2021 principio confermato da ultimo con sentenza del Tribunale di Napoli n. 5253/2022).
Pertanto, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Parte_2
, nei casi previsti dall'art.19, lett. a, 1.24.12.1969 n.990, deve provare che il sinistro si è
[...] verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato (sentenza n. 9873 del 15 aprile 2021 ,Cass.10/06/2005,n.12304 e 01/08/2001,n. 10484), dimostrandone le modalità dell'evento dannoso, (Cass. 19/09/1992, n. 10762), e questo perché il Fondo di Garanzia delle vittime della
Strada non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi se svolti.
Le doglianze proposte devono essere trattate congiuntamente.
In punto di esame della prova testimoniale, è nitida la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste escusso
, con quanto dichiarato dall'appellante nella querela contro ignoti, presentata alla Procura Testimone_1 della Repubblica di Napoli tramite Carabinieri Napoli San Giuseppe, in data 02.11.2020. E tale circostanza evidenzia in prima battuta un quadro probatorio debole.
In particolare, il teste (indifferente alle parti in causa amico dell'attore), escusso in data Testimone_1
06.03.2023 dichiarava:
- “ verso la metà del mese di settembre del 2020, verso le 02.30 di notte circa, ho assistito ad un incidente stradale verificatosi in Napoli, alla Via Concordia, quasi all'altezza con via Colonne a Cariati;
nelle dette circostanze di luogo e di tempo, dopo che eravamo stati a casa di un amico per giocare alla pagina 4 di 8 playstation, stavamo in Via Concordia, altezza locale lavanderia, dietro al Murales di Maradona;
precisamente, il mio amico stava andando a posare il suo scooter, un Beverly 300, CP_1 allorquando, nel percorrere la detta via, in direzione nostra, ovvero di colonne a cariati, venne urtato da una Fiat di colore grigia;
preciso che, la Fiat grigia percorreva la detta via nel senso di marcia opposto rispetto al beverly e soprattutto nel senso vietato rispetto alla segnaletica presente;
ricordo che, la Fiat guidata da una donna, urtò leggermente con la propria parte anteriore sinistra, la parte anteriore sinistra del Beverly che conduceva il mio amico salvatore, dopo l'urto provò a restare in
“piedi” ma non vi riuscì e cadde sul proprio lato destro;
preciso che, subito dopo l'urto io, CP_4
e , i quali stavano tutti insieme a me in quel momento, ci precipitammo per
[...] Controparte_5 aiutare , il quale dopo la caduta, lamentava dolore al ginocchio ed al piede destro, il quale, in CP_1 particolare, finì sotto al Beverly dopo l'urto; preciso che, nessuno di noi riuscì ad annotare la targa, nonostante la Fiat non corresse, atteso che la stessa svoltò subito a destra per Via Emanuele De Deo, la conducente della Fiat non si fermò a prestare soccorso;
ricordo che, dopo l'investimento accompagnammo al e ci trovavamo ad un paio di metri dal luogo dell'incidente ed CP_1 Per_1 avevamo una buona visuale e la strada non era sufficientemente illuminata”.
In particolare, il teste aveva dichiarato di trovarsi in compagnia di (zio di parte appellante), Controparte_5
e di aver assistito in sua compagnia al verificarsi del sinistro per cui vi è causa e di aver soccorso con il
Barattolo l'attore subito dopo il sinistro. Tuttavia tali dichiarazioni collidono con quanto affermato dalla parte nella denuncia – querela contro ignoti, quale presentata alla Procura della Repubblica di Napoli tramite Carabinieri Napoli San Giuseppe, in data 02.11.2020. In particolare, in Controparte_1 quella sede aveva dichiarato“ ho chiamato mia madre e dopo un po' è venuto mio zio per Controparte_5 portarmi in Ospedale” . Ed allora se è sopraggiunto dopo, come riferisce l'appellante, non Controparte_5 poteva essere in compagnia del teste al momento del sinistro come da questi dichiarato. Tes_1
Tale importante incongruenza basterebbe alla scrivente per ritenere non provati i fatti di causa, ma vanno valutati anche gli altri elementi:
- L'appellante, nella querela sporta a seguito del sinistro, ha indicato quali soggetti presenti sul posto
, ed , omettendo di menzionare Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 Tes_1
che è risultato l'unico , invece, ad essere citato come teste;
[...]
- il teste non ha fornito indicazioni circostanziate né in ordine alle caratteristiche del veicolo investitore (modello, stato d'uso, colore, ecc.), né in relazione agli occupanti eventuali, né ha chiarito in modo preciso le ragioni per cui non sarebbe stato possibile trattenere nemmeno un frammento della targa;
- manca la documentazione fotografica relativa al teatro del sinistro, così come qualsiasi altro elemento oggettivo che consenta una ricostruzione più solida della dinamica dell'accaduto, anche pagina 5 di 8 sotto il profilo tecnico- cinematico o medico-legale;
- dal punto di impatto sino al luogo in cui sarebbe avvenuta la svolta, secondo quanto dichiarato dal teste, si estende un tratto stradale rettilineo e, secondo la stessa testimonianza, il veicolo procedeva a velocità contenuta. In tale contesto, risulta lecito attendersi che l'intervallo temporale intercorso tra l'urto e la manovra di svolta sia stato sufficiente a permettere ai presenti di cogliere, almeno in parte, ulteriori elementi utili all'identificazione del veicolo, come la targa, eventuali caratteristiche del mezzo o altri particolari distintivi;
elementi, invece, non acquisiti all'istruttoria
- Va, inoltre, sottolineato che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, al momento del presunto sinistro non è stato richiesto l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza, né risulta che sul luogo siano effettivamente intervenute pattuglie o agenti. In mancanza di tale attivazione, non è stato redatto alcun rapporto o verbale ufficiale da parte delle forze dell'ordine, il quale avrebbe potuto fornire un primo riscontro obiettivo alla dinamica dei fatti così come narrata dall'appellante. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce del fatto che la prova dell'accaduto si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio, prive di ogni riscontro documentale o ufficiale. In assenza di un verbale redatto nell'immediatezza da parte delle autorità competenti, la ricostruzione offerta dai testimoni si presenta priva di quegli elementi di conferma esterna che normalmente rafforzano l'attendibilità delle deposizioni e ne sostengono il valore probatorio;
- la relazione del CTU resa nel giudizio di primo grado, lo stesso concludeva ritenendo che le lesioni riportate dal apparivano verosimilmente collegate, in diretto Controparte_1 rapporto di causa con la dinamica riferita del trauma in oggetto, ritenendo la sussistenza del nesso causale per la convergenza di tutti i suoi criteri (dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici); ma essa è una valutazione ex post e di natura probabilistica inidonea ex se a provare an e quomodo del sinistro;
- dal referto di primo soccorso n. 29626/2020, rilasciato in data 14.09.2020 dall'Ospedale dei
Pellegrini, ASL NA1, si evince che il paziente ha dichiarato di essere stato coinvolto in un incidente stradale con successiva omissione di soccorso. A tale referto si aggiungono i certificati medici in data 02.10.2020 e 16.10.2020, rilasciati dalla medesima struttura ospedaliera, dai quali emerge che le stesse lesioni non risultano compatibili con uno stato di disorientamento o di impedimento tale da aver concretamente impedito al di osservare e, se del caso, annotare, almeno una CP_1 parte del numero di targa del veicolo coinvolto. La descrizione dell'incidente e la successiva condotta del danneggiato non appaiono, quindi, del tutto coerenti con l'onere minimo di diligenza acquisitiva innanzi richiamato;
- La querela è stata presentata soltanto 1 mesi e venti giorni dopo i fatti di cui è causa, rendendo pagina 6 di 8 così obiettivamente più complesso il rinvenimento dell'eventuale colpevole e la ricostruzione della dinamica del presunto investimento. Non ignora la scrivente che se l'omessa o ritardata denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, allo stesso modo l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, per sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. Ed infatti, non è consentito pervenire a configurare a carico danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" del (così Cass.sentenza n. 9873 del 15 aprile 2021 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Nello specifico, contenuto e modalità di presentazione della denuncia costituiscono, dunque, elementi da valutare unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie.
Ebbene, nel caso di specie, tanto nella denuncia querela contro ignoti ex art. 593 c.p., presentata in data 22.11.2020, quanto nell'atto introduttivo, non vi sono ulteriori clementi di riscontro in grado di confermare l'evento quale descritto in atto di citazione, essendo le stesse contraddittorie tra loro.
In particolare, non vi è stato l'intervento di Autorità, per cui non è stato redatto il relativo verbale
(atto pubblico comprovante l'avvenuto sinistro e i danni subiti dai veicoli, la presenza del teste sul luogo, ove questi avesse dato le proprie generalità, nonché la ricostruzione della dinamica), non vi
è stato l'intervento di ambulanza e non risulta fruibile ulteriore documentazione di diversa natura che militi nel senso della veridicità della ricostruzione attorea;
a ciò si aggiunga che, per quanto la mancata menzione del teste nella denunzia querela, ad avviso della giurisprudenza di Tes_1 legittimità, non mini l'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso in giudizio, all'atto della denunzia ex art. 593 c.p.c, ma nel caso specifico il querelante indicava come , Controparte_5
ed , quali testimoni del reato omissivo , mentre Controparte_4 Controparte_6 Tes_1
, escusso in primo grado, non veniva mai nominato alle Forze dell'Ordine
[...]
Tutto quanto innanzi posto, giova poi, in diritto, puntualizzare come in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che pagina 7 di 8 promuove azione di risarcimento nei confronti del , nei casi Parte_2 previsti dall'art. 19, lett. a, 1. 24,12.1969 n. 990, deve provare in modo convincente che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato (Cass.
10/06/2005, n. 12304 e 01/08/2001, n. 10484), dimostrandone le modalità dell'evento dannoso (Cass.
19/09/1992, n. 10762), e questo perchè il Fondo di Garanzia delle vittime della Strada non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi se svolti.
Invero, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (Trib. Bari, sez. III, 10/04/2008,
n. 917).
Da tutto quanto innanzi detto deriva il rigetto integrale dell'appello essendo la sentenza impugnata completa nella motivazione;
motivazione che ha carattere coerente e convincente anche rispetto alle acquisizioni istruttorie.
Alla integrale soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato; spese che si liquidano come da dispositivo per le sole tre fasi effettivamente espletate (escludendosi la fase istruttoria, in quanto non svolta). Ai fini della quantificazione si applica la terza fascia ( sul valore del disputatum) della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Considerata la non particolare complessità della controversia, si ritiene equo applicare una riduzione del 50% sui parametri tabellari. Sussistono le condizioni per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n.
115/2002 attesa la instaurazione della impugnazione dopo il 30/1/2013 ed il rigetto integrale della stessa.
PQM
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alle spese di lite del grado;
spese che liquida in complessivi curo 1.698,50 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA c CPA, se dovute, come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante del doppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 6/11/25 Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 8 di 8
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20952/2024
Oggi 6/11/25 il Giudice lette le note conclusionali pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in PCT
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 20952/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], , rapp.to e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Vincenzo Pietro Paganini giusta procura alle liti in calce alla citazione in appello, indirizzo pec.:
Email_1
- APPELLANTE - contro
, P.IVA n: , quale impresa designata ex art.286 d.lgs. n°209/05 Controparte_2 P.IVA_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Lussana ( ) del Foro di CodiceFiscale_2
Roma( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_2 quest'ultima sito in Roma, alla Via Gomenizzan.42.
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per il giorno 06.11.2025 le parti depositavano note conclusionali discutevano la causa e precisavano le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come indicato nel verbale telematico cui la presente sentenza è allegata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato in data 03.10.2024, alla n.q. di Parte_1 impresa designata dal F.G.V.S., impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli n. 7270 del 08 marzo 2024, chiedendone la riforma integrale.
pagina 2 di 8 In particolare, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza in quanto palesemente viziata per omessa, insufficiente o contradditoria motivazione, circa la valutazione delle risultanze istruttorie, inclusa la querela allegata.
L'appellante, pertanto, chiedeva, mediante l'accertamento della veridicità della ricostruzione attorea, la dichiarazione di responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, con condanna delle di impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, al pagamento della somma di Controparte_3
€12.500,00, così come quantificata dal CTU;
chiedeva inoltre l'appellante il riconoscimento del danno morale da liquidarsi nella misura di €3000,00, ovvero in quella ritenuta più congrua dal magistrato.
In data 04.02.2025, si costituiva in giudizio la n.q.di impresa designata dal Fondo Controparte_3
Vittime della Strada la quale impugnava l'appello ed in diritto eccepiva l'assenza di prova in ordine al presunto fatto storico, la totale inattendibilità del teste chiamato da parte attrice e la manifesta infondatezza dell'appello, pertanto invocava la correttezza della sentenza di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello quale proposto da Controparte_1
In data 10.02.2025, il GU rinviava ex art 281 sexies cpc con termine per note conclusionali fino alla data dell' udienza che veniva fissata per il 6/11/25.
La presente decisione viene pertanto adottata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., essendo tale disposizione applicabile anche alle cause pendenti in grado di appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica (cfr. ex multis Cass., 13.3.2009, n. 6205).
In punto di ammissibilità, in relazione al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c si osserva come l'atto di appello risulta conforme ai parametri normativi richiamati, recando l'indicazione delle parti, dei motivi specifici di gravame, nonché delle richieste di modifica della decisione impugnata. Le doglianze risultano articolate con sufficiente chiarezza e specificità, in modo da consentire a questo Giudicante di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza di primo grado e il thema decidendum del presente grado di giudizio. Tale valutazione è coerente con l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, la quale ha chiarito che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che sia necessaria la redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass., Sez. II, 18 gennaio 2024, n. 1932; Cass., Sez. I, 16 maggio 2024, n. 13565).
L'appello proposto deve pertanto ritenersi ammissibile alla luce delle coordinate interpretative innanzi richiamate.
Nell merito si osserva come perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato", non basta dimostrare che sia avvenuto un incidente per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il pagina 3 di 8 danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Perciò potrà essere qualificato come
"veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda. Tuttavia, in ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante ( Cass. del 15 aprile 2021 n. 9873; Cass. 18 novembre 2005 n. 24449). Sul punto va tenuto conto che comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della impossibilità incolpevole della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. sent. Cassazione civile n.9873/2021 principio confermato da ultimo con sentenza del Tribunale di Napoli n. 5253/2022).
Pertanto, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Parte_2
, nei casi previsti dall'art.19, lett. a, 1.24.12.1969 n.990, deve provare che il sinistro si è
[...] verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato (sentenza n. 9873 del 15 aprile 2021 ,Cass.10/06/2005,n.12304 e 01/08/2001,n. 10484), dimostrandone le modalità dell'evento dannoso, (Cass. 19/09/1992, n. 10762), e questo perché il Fondo di Garanzia delle vittime della
Strada non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi se svolti.
Le doglianze proposte devono essere trattate congiuntamente.
In punto di esame della prova testimoniale, è nitida la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste escusso
, con quanto dichiarato dall'appellante nella querela contro ignoti, presentata alla Procura Testimone_1 della Repubblica di Napoli tramite Carabinieri Napoli San Giuseppe, in data 02.11.2020. E tale circostanza evidenzia in prima battuta un quadro probatorio debole.
In particolare, il teste (indifferente alle parti in causa amico dell'attore), escusso in data Testimone_1
06.03.2023 dichiarava:
- “ verso la metà del mese di settembre del 2020, verso le 02.30 di notte circa, ho assistito ad un incidente stradale verificatosi in Napoli, alla Via Concordia, quasi all'altezza con via Colonne a Cariati;
nelle dette circostanze di luogo e di tempo, dopo che eravamo stati a casa di un amico per giocare alla pagina 4 di 8 playstation, stavamo in Via Concordia, altezza locale lavanderia, dietro al Murales di Maradona;
precisamente, il mio amico stava andando a posare il suo scooter, un Beverly 300, CP_1 allorquando, nel percorrere la detta via, in direzione nostra, ovvero di colonne a cariati, venne urtato da una Fiat di colore grigia;
preciso che, la Fiat grigia percorreva la detta via nel senso di marcia opposto rispetto al beverly e soprattutto nel senso vietato rispetto alla segnaletica presente;
ricordo che, la Fiat guidata da una donna, urtò leggermente con la propria parte anteriore sinistra, la parte anteriore sinistra del Beverly che conduceva il mio amico salvatore, dopo l'urto provò a restare in
“piedi” ma non vi riuscì e cadde sul proprio lato destro;
preciso che, subito dopo l'urto io, CP_4
e , i quali stavano tutti insieme a me in quel momento, ci precipitammo per
[...] Controparte_5 aiutare , il quale dopo la caduta, lamentava dolore al ginocchio ed al piede destro, il quale, in CP_1 particolare, finì sotto al Beverly dopo l'urto; preciso che, nessuno di noi riuscì ad annotare la targa, nonostante la Fiat non corresse, atteso che la stessa svoltò subito a destra per Via Emanuele De Deo, la conducente della Fiat non si fermò a prestare soccorso;
ricordo che, dopo l'investimento accompagnammo al e ci trovavamo ad un paio di metri dal luogo dell'incidente ed CP_1 Per_1 avevamo una buona visuale e la strada non era sufficientemente illuminata”.
In particolare, il teste aveva dichiarato di trovarsi in compagnia di (zio di parte appellante), Controparte_5
e di aver assistito in sua compagnia al verificarsi del sinistro per cui vi è causa e di aver soccorso con il
Barattolo l'attore subito dopo il sinistro. Tuttavia tali dichiarazioni collidono con quanto affermato dalla parte nella denuncia – querela contro ignoti, quale presentata alla Procura della Repubblica di Napoli tramite Carabinieri Napoli San Giuseppe, in data 02.11.2020. In particolare, in Controparte_1 quella sede aveva dichiarato“ ho chiamato mia madre e dopo un po' è venuto mio zio per Controparte_5 portarmi in Ospedale” . Ed allora se è sopraggiunto dopo, come riferisce l'appellante, non Controparte_5 poteva essere in compagnia del teste al momento del sinistro come da questi dichiarato. Tes_1
Tale importante incongruenza basterebbe alla scrivente per ritenere non provati i fatti di causa, ma vanno valutati anche gli altri elementi:
- L'appellante, nella querela sporta a seguito del sinistro, ha indicato quali soggetti presenti sul posto
, ed , omettendo di menzionare Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4 Tes_1
che è risultato l'unico , invece, ad essere citato come teste;
[...]
- il teste non ha fornito indicazioni circostanziate né in ordine alle caratteristiche del veicolo investitore (modello, stato d'uso, colore, ecc.), né in relazione agli occupanti eventuali, né ha chiarito in modo preciso le ragioni per cui non sarebbe stato possibile trattenere nemmeno un frammento della targa;
- manca la documentazione fotografica relativa al teatro del sinistro, così come qualsiasi altro elemento oggettivo che consenta una ricostruzione più solida della dinamica dell'accaduto, anche pagina 5 di 8 sotto il profilo tecnico- cinematico o medico-legale;
- dal punto di impatto sino al luogo in cui sarebbe avvenuta la svolta, secondo quanto dichiarato dal teste, si estende un tratto stradale rettilineo e, secondo la stessa testimonianza, il veicolo procedeva a velocità contenuta. In tale contesto, risulta lecito attendersi che l'intervallo temporale intercorso tra l'urto e la manovra di svolta sia stato sufficiente a permettere ai presenti di cogliere, almeno in parte, ulteriori elementi utili all'identificazione del veicolo, come la targa, eventuali caratteristiche del mezzo o altri particolari distintivi;
elementi, invece, non acquisiti all'istruttoria
- Va, inoltre, sottolineato che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, al momento del presunto sinistro non è stato richiesto l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza, né risulta che sul luogo siano effettivamente intervenute pattuglie o agenti. In mancanza di tale attivazione, non è stato redatto alcun rapporto o verbale ufficiale da parte delle forze dell'ordine, il quale avrebbe potuto fornire un primo riscontro obiettivo alla dinamica dei fatti così come narrata dall'appellante. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce del fatto che la prova dell'accaduto si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio, prive di ogni riscontro documentale o ufficiale. In assenza di un verbale redatto nell'immediatezza da parte delle autorità competenti, la ricostruzione offerta dai testimoni si presenta priva di quegli elementi di conferma esterna che normalmente rafforzano l'attendibilità delle deposizioni e ne sostengono il valore probatorio;
- la relazione del CTU resa nel giudizio di primo grado, lo stesso concludeva ritenendo che le lesioni riportate dal apparivano verosimilmente collegate, in diretto Controparte_1 rapporto di causa con la dinamica riferita del trauma in oggetto, ritenendo la sussistenza del nesso causale per la convergenza di tutti i suoi criteri (dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici); ma essa è una valutazione ex post e di natura probabilistica inidonea ex se a provare an e quomodo del sinistro;
- dal referto di primo soccorso n. 29626/2020, rilasciato in data 14.09.2020 dall'Ospedale dei
Pellegrini, ASL NA1, si evince che il paziente ha dichiarato di essere stato coinvolto in un incidente stradale con successiva omissione di soccorso. A tale referto si aggiungono i certificati medici in data 02.10.2020 e 16.10.2020, rilasciati dalla medesima struttura ospedaliera, dai quali emerge che le stesse lesioni non risultano compatibili con uno stato di disorientamento o di impedimento tale da aver concretamente impedito al di osservare e, se del caso, annotare, almeno una CP_1 parte del numero di targa del veicolo coinvolto. La descrizione dell'incidente e la successiva condotta del danneggiato non appaiono, quindi, del tutto coerenti con l'onere minimo di diligenza acquisitiva innanzi richiamato;
- La querela è stata presentata soltanto 1 mesi e venti giorni dopo i fatti di cui è causa, rendendo pagina 6 di 8 così obiettivamente più complesso il rinvenimento dell'eventuale colpevole e la ricostruzione della dinamica del presunto investimento. Non ignora la scrivente che se l'omessa o ritardata denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, allo stesso modo l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, per sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. Ed infatti, non è consentito pervenire a configurare a carico danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" del (così Cass.sentenza n. 9873 del 15 aprile 2021 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Nello specifico, contenuto e modalità di presentazione della denuncia costituiscono, dunque, elementi da valutare unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie.
Ebbene, nel caso di specie, tanto nella denuncia querela contro ignoti ex art. 593 c.p., presentata in data 22.11.2020, quanto nell'atto introduttivo, non vi sono ulteriori clementi di riscontro in grado di confermare l'evento quale descritto in atto di citazione, essendo le stesse contraddittorie tra loro.
In particolare, non vi è stato l'intervento di Autorità, per cui non è stato redatto il relativo verbale
(atto pubblico comprovante l'avvenuto sinistro e i danni subiti dai veicoli, la presenza del teste sul luogo, ove questi avesse dato le proprie generalità, nonché la ricostruzione della dinamica), non vi
è stato l'intervento di ambulanza e non risulta fruibile ulteriore documentazione di diversa natura che militi nel senso della veridicità della ricostruzione attorea;
a ciò si aggiunga che, per quanto la mancata menzione del teste nella denunzia querela, ad avviso della giurisprudenza di Tes_1 legittimità, non mini l'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso in giudizio, all'atto della denunzia ex art. 593 c.p.c, ma nel caso specifico il querelante indicava come , Controparte_5
ed , quali testimoni del reato omissivo , mentre Controparte_4 Controparte_6 Tes_1
, escusso in primo grado, non veniva mai nominato alle Forze dell'Ordine
[...]
Tutto quanto innanzi posto, giova poi, in diritto, puntualizzare come in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che pagina 7 di 8 promuove azione di risarcimento nei confronti del , nei casi Parte_2 previsti dall'art. 19, lett. a, 1. 24,12.1969 n. 990, deve provare in modo convincente che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato (Cass.
10/06/2005, n. 12304 e 01/08/2001, n. 10484), dimostrandone le modalità dell'evento dannoso (Cass.
19/09/1992, n. 10762), e questo perchè il Fondo di Garanzia delle vittime della Strada non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi se svolti.
Invero, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (Trib. Bari, sez. III, 10/04/2008,
n. 917).
Da tutto quanto innanzi detto deriva il rigetto integrale dell'appello essendo la sentenza impugnata completa nella motivazione;
motivazione che ha carattere coerente e convincente anche rispetto alle acquisizioni istruttorie.
Alla integrale soccombenza segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato; spese che si liquidano come da dispositivo per le sole tre fasi effettivamente espletate (escludendosi la fase istruttoria, in quanto non svolta). Ai fini della quantificazione si applica la terza fascia ( sul valore del disputatum) della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Considerata la non particolare complessità della controversia, si ritiene equo applicare una riduzione del 50% sui parametri tabellari. Sussistono le condizioni per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n.
115/2002 attesa la instaurazione della impugnazione dopo il 30/1/2013 ed il rigetto integrale della stessa.
PQM
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alle spese di lite del grado;
spese che liquida in complessivi curo 1.698,50 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA c CPA, se dovute, come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante del doppio del contributo unificato ex art. 13 del DPR n. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 6/11/25 Il Giudice dott. Francesca Console
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