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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 16/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2600/2022
T R A
, in persona del Sindaco p.t. dott. con sede in Parte_1 Parte_2 Pt_1 alla Via Santa Lucia 10, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Pennetta;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla via delle Mimose n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rotondi;
Appellato
E
, nato a [...] il [...], residente Controparte_2 in Avellino, alla via Fosso Santa Lucia n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino in data 7.6.2018 Controparte_1 premesso di essere funzionaria dipendente a tempo indeterminato del e di aver Parte_1 svolto per circa trent'anni funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico, di cui era stata illegittimamente privata a seguito della nomina del nuovo sindaco, Parte_2 conveniva in giudizio il e al fine di sentir dichiarare la Parte_1 Controparte_2 nullità, illegittimità e inefficacia di una serie di delibere comunali che non le avevano confermato l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico, conferito invece a mediante Controparte_2 procedura ex art. 110 co. 2 del D.Lgs. 267/2000, con revoca delle medesime delibere e condanna
1 del al risarcimento dei danni morali e materiali causati all'istante. Vinte le spese Parte_1 di lite, con attribuzione.
La lavoratrice deduceva che: -con la delibera di G.C. n. 56 del 20.10.2014, veniva approvata la modifica all'art. 12 co. 9 del Regolamento Ufficio e Servizi dell'Ente, prevedendo la possibilità di attribuire incarichi di responsabilità di uno o più settori ai componenti dell'organo esecutivo;
-di conseguenza, con decreto del Sindaco n. 3074 del 17.9.2015, rilevata la necessità di ridurre la spesa pubblica, era disposta la revoca dell'incarico di responsabile dell' lla con Pt_3 CP_1 la privazione della correlata indennità di posizione, e l'avocazione al Sindaco della relativa funzione ai sensi dell'art. 53 co. 23 L. 388/2000, così come modificato dall'art. 29 co. 4 L. 488/2001, ed in forza del modificato regolamento;
-con delibera n. 16 del 27.3.2017 e successiva n. 68 del 27.12.2017 la Giunta comunale approvava il “Programma Triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 Piano annuale delle assunzioni 2017”, ove era rilevata la necessità di procedere ad una implementazione organica del personale dipendente e, per quanto riguarda l'ufficio tecnico, di procedere ai sensi dell'art. 110 co. 2 D. Lgs. 267/2000 all'assunzione di personale di alta professionalità al di fuori della dotazione organica;
-con delibera di Giunta comunale n. 22 del 3.5.2017 era approvata la modifica all'art. 27 co. 2 del Regolamento Ufficio e Servizi, prevedendo espressamente i criteri mediante i quali procedere alle assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110 comma 2 cit.;
-successivamente, il espletava la procedura ad evidenza pubblica che si Parte_1 concludeva con il conferimento dell'incarico di responsabile dell' l professionista esterno Pt_3
mediante delibera di G.C. n. 38 del 29.6.2017 e decreto sindacale n. 2729 del Controparte_2
23.8.2017.
Ciò premesso la contestava con varie argomentazioni il conferimento dell'incarico al CP_1 professionista esterno, cui era conseguito il proprio demansionamento con riduzione dello stipendio dell'indennità di posizione.
Costituito il contraddittorio, il negava la fondatezza dell'avversa prospettazione. Pt_1
Eccepiva preliminarmente il difetto di contraddittorio, da estendersi nei confronti del , e la CP_2 carenza di interesse con cessazione della materia del contendere per la naturale scadenza dell'incarico a questi conferito. Nel merito, rilevava la genericità della richiesta risarcitoria e la sua infondatezza.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , in base alla qualità di litisconsorte Controparte_2 necessario dedotta dal , quest'ultimo si costituiva e, premesso di essere estraneo Parte_1 alla res litigiosa, rilevava che l'incarico conferitogli era cessato il 31.12.2018, ben prima della notificazione eseguita nei suoi confronti. Aggiungeva che gli atti prodromici al proprio incarico erano del tutto legittimi poiché conformi al dettato legislativo;
aderiva alle difese proposte dal e concludeva per il rigetto del ricorso. Pt_1
Con la sentenza n. 775/2022, dep. il 22.9.2022 (impugnata), il giudice ha accolto parzialmente il ricorso e così statuito: “dichiara inefficaci nei confronti dell'arch. i seguenti Controparte_1 provvedimenti amministrativi del : decreto del Sindaco n. 2729 del 23.8.2017, Parte_1 delibera di G.C. n. 38 del 29.6.2017 e delibera di G.C. n. 55 del 25.10.2018; 2) condanna il , in persona del Sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'arch. Parte_1
della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di Controparte_1 chance, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2 3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna il , in persona del Sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'arch. Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.150,00, oltre rimborso forfettario (15%), Controparte_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
5) condanna il , in persona del Sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'arch. Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 1.150,00, oltre rimborso forfettario (15%), Controparte_2
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Il Tribunale, esclusa la cessazione della materia del contendere atteso che la sola scadenza dell'incarico conferito al non elideva né la domanda di accertamento d'illegittimità e di CP_2 inefficacia degli atti comunali a monte di tale nomina né la domanda risarcitoria, ha ritenuto che il avesse illegittimamente fatto ricorso all'attribuzione d'incarico ex art. 110 co. Parte_1
2 D. Lgs. 267/2000, difettandone i presupposti di legge.
Ha motivato osservando che la relativa determinazione dell'ente locale era diretta a colmare le carenze di personale dipendente in seno all' supplendo ad una ordinaria necessità Pt_3 funzionale mediante la stipula di contratti a tempo determinato;
che le funzioni assegnate al CP_2 avevano avuto carattere ordinario per la carenza di risorse umane presso l' comprovata Pt_3 prima attraverso la richiesta di personale in comando da altre amministrazioni e poi, espressamente, nel Programma triennale del fabbisogno;
che i provvedimenti impugnati erano solo sommariamente e genericamente motivati, non consentendo di comprendere la ragione che aveva indotto l'assunzione di un nuovo dipendente, con dispendio di denaro pubblico, seppure una professionalità analoga, quale quella della ricorrente, fosse già presente in organico;
che ciò era anche in aperta contraddizione con la precedente decisione di avocare all'organo apicale del la responsabilità dell' adottata proprio adducendo l'esigenza di produrre un Pt_1 Pt_3 risparmio di spesa;
che, venuta meno l'esigenza di contenimento della spesa, e preclusa la possibilità di far fronte alle carenze organiche mediane contratti a tempo determinato ex art. 110 D. Lgs. 267/2000, era verosimile che l'amministrazione comunale avrebbe piuttosto dovuto ripristinare l'incarico di responsabilità in favore della che l'illegittimo modus operandi CP_1 del aveva impedito alla ricorrente di poter riacquisire le funzioni in precedenza svolte, Pt_1 con conseguente perdita della possibilità di conseguire la corrispondente indennità di posizione;
che, in assenza di specifica qualificazione da parte della ricorrente, il danno da essa subito si doveva intendere in termini di perdita di chance, ossia di perdita della concreta opportunità di produrre un reddito corrispondente all'indennità retributiva di posizione prevista per il responsabile dell'U.T.C.; che tenuto conto della delibera n. 3074/2015, ove era precisato che l'indennità di posizione fino a quel momento corrisposta alla ricorrente era pari a € 7.000,00 annui, nonché della durata limitata dell'incarico del , era equo stabilire il risarcimento del CP_2 danno da liquidarsi in favore della ricorrente nella misura di € 5.000,00.
Il Tribunale, inoltre, ha posto le spese di lite a carico del , sia in favore della Parte_1 ricorrente in base alla regola della soccombenza, sia in favore del , richiamando il principio CP_2 di causalità processualistica e ritenendo che il chiamato fosse stato evocato in giudizio per esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il con ricorso depositato il Parte_1
21.10.2022, lamentando:
3 -con il primo motivo la erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ribadendo la legittimità del ricorso alla attribuzione dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma 2 T.U.E.L. e della procedura posta in essere, cui è seguita la nomina di quale responsabile dell' CP_2 Pt_3
-con il secondo motivo, l'omessa/insufficiente motivazione in ordine al danno risarcibile, non quantificato dalla ricorrente né provato, e inquadrato dal giudice in termini di perdita di chance;
-con il terzo motivo, l'erronea imputazione al del pagamento delle spese legali Parte_1 sostenute dal , la cui chiamata in giudizio era l'effetto delle domande e prospettazioni CP_2 attoree.
Ha concluso richiedendo di disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Avellino per tutti i motivi esposti nell'atto di appello, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, Controparte_1
Preliminarmente ha eccepito la inammissibilità dell'appello, non risultando lo stesso conforme al disposto dell'art. 434 c.p.c.
Si è costituito anche contestando e chiedendo il rigetto dell'avverso appello Controparte_2 relativamente alla questione della condanna del alla rifusione delle spese del Parte_1 giudizio in suo favore.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente si osserva che il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dalla CP_1
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all'art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
4 Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2. Passando al merito, con il primo motivo il lamenta che il giudice di primo Parte_1 grado ha ritenuto illegittima la procedura ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, cui è seguita la nomina del quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Evidenzia la contraddizione CP_2 della statuizione del Tribunale che reputa illegittima “l'assunzione di un nuovo dipendente” nonostante riconosca che sia stata dimostrata la carenza di personale nel settore tecnico del Comune. Rimarca la discrezionalità delle scelte di natura politica in capo al Sindaco ex art. 50 del Testo Unico Enti Locali, e in ogni caso la ragionevolezza dei provvedimenti dell'Ente che prima ha avocato la responsabilità del l' n capo al Sindaco per esigenze di risparmio della Pt_3 spesa, particolarmente preminenti nell'anno 2015, e poi, nel 2017, in virtù delle impellenti necessità programmatiche riportate nella delibera n. 16/2017, che richiedevano di affidare la Responsabilità del servizio ad una figura professionale tecnica qualificata, si è determinato in maniera conseguenziale.
L'appellante ribadisce che la scelta di affidare ad un professionista esterno la responsabilità dell' era necessaria nelle more di una complessiva ridefinizione dell'assetto organizzativo Pt_3 degli uffici e dei servizi, oltre che nell'ottica di una implementazione della pianta organica, al fine di garantire il corretto andamento dell'attività amministrativa e che la nomina a responsabile del veniva formalizzata, all'esito della procedura selettiva, a seguito di una attenta valutazione CP_2 del curriculum e dell'esperienza maturata;
in ogni caso la scelta amministrativa non era sindacabile e l'incarico di Posizione Organizzativa si era protratto per un breve periodo di tempo, dal 17/07/2017 al 31/12/2017 e poi prorogato per 12 mesi fino al 31/12/2018.
Il collegio condivide gli assunti del Pt_1
L'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco, ovvero al Presidente della provincia, il compito di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali (art. 50 co. 10).
Al fine di far fronte alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha altresì previsto (art. 53 co. 23 L. 388/2000, come modificato dall'art. 29 co. 4 L. 448/2001), che gli enti locali di piccole dimensioni, privi di personale dirigenziale, possono attribuire incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti dell'organo esecutivo, in deroga al principio di separazione dei poteri e delle disposizioni in materia di enti locali. Ciò, solo laddove sussistano comprovate esigenze, eccezionali e temporanee, di contenimento della spesa, documentate ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (cfr. art. 53 cit.).
Al di fuori di tale ipotesi, gli enti locali non hanno titolo per procedere ad un'attribuzione degli incarichi alternativa alla regola generale, restando vincolati a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.
Nello specifico, per quanto rileva nella fattispecie oggettodi causa, si osserva che l'art. 109 co. 2 del T.U.E.L. stabilisce che, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 co. 2 e 3, ossia le funzioni dirigenziali, possono essere attribuite, a seguito di
5 provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
L'art. 110 (sugli Incarichi a contratto) disciplina, invece, l'ipotesi in cui la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, sia assicurata ricorrendo a soggetti esterni all'ente, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato. In particolare, tale disposizione, al co. 2, specifica che “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”.
Il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi del Comune di , approvato con Pt_1 delibera di G.C. n. 74 del 3.7.2007, prevede all'art. 27, comma 2, come modificato dalla delibera di G.C. n. 22 del 3.05.2017, che “Il Sindaco in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, ovvero per motivi di efficienza organizzativa del lavoro…può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti intuitu persona a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, o per ricoprire le funzioni di staff ai sensi dell'art. 90 del D.lgs n. 267/2000 con persone di specifica preparazione e comprovata esperienza nel settore considerato, fermo restando comunque il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire…”.
In materia di conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato è consolidato il principio della S.C. secondo cui “gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. da parte degli enti locali” (Cass. n. 20979/2009; Cass. n. 18836/2013; Cass. n. 18972/2015).
Alla luce dei descritti disposti normativi e principi giurisprudenziali, va esaminata la fattispecie oggetto di causa.
Con decreto prot. n. 3074 del 17.9.2015 (all. 2 fasc. Comune di primo grado), il Sindaco del ha avocato a sé la responsabilità dell'Ufficio Tecnico comunale, revocando il Parte_1 medesimo incarico prima conferito alla motivando detta scelta con il “fine di consentire CP_1 il buon andamento della azione amministrativa in un ente molto ridotto privo di figure dirigenziali e con forte carenza di organico” nonché con l' “obbligo del contenimento della spesa pubblica e rispetto dei limiti e vincoli imposti dalle leggi finanziarie in materia di spesa del personale”. Nel decreto di settembre 2015 viene richiamata la delibera della G.C. n. 56 del 20.10.2014 che, nel rispetto dell'art. 53 della L. 388/2000, consente al Sindaco di avocare a sé o ad altro componente della Giunta Comunale, con proprio decreto, la responsabilità/titolarità di uno o più settori.
6 Già nel 2015, inoltre, il Comune aveva preso atto della necessità di potenziare l'Ufficio Tecnico– Manutentivo, gravato da numerose incombenze alle quali non riusciva a far fronte nei tempi previsti. Infatti, con deliberazione della G.C. n. 38 del 09.07.2015, in considerazione anche della circostanza che la aveva chiesto un periodo di congedo, l'ente appellante aveva chiesto CP_1 al l'assegnazione in comando ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del Parte_4 dipendente di ruolo , inquadrato in categoria D/6, con profilo di istruttore Controparte_3 direttivo tecnico, per un periodo di 3 mesi, poi prorogati per altri 2 mesi (cfr. delibera G.C. n. 41 del 23.07.2015 e delibera G.C. 38/2015, all. 3 e 4 fasc. Comune di primo grado).
Analogamente con delibera della G.C. n. 4 del 26.01.2017 (all. 5 fasc. il Pt_1 Parte_1
aveva chiesto l'assegnazione in comando, sempre presso l'Ufficio Tecnico, di due dipendenti
[...] del ( e per sei mesi. Anche in questa Parte_5 Parte_6 Persona_1 delibera si premette “Il Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo è gravato da numerose incombenze alle quali non riesce a far fronte in modo compiuto e nei tempi previsti, sia nel settore dei lavori pubblici che in quello dell'edilizia privata”.
Ancora, con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 27.3.2017 con oggetto “approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 – piano annuale delle assunzioni 2017” (all. 6 fasc. , il ha rappresentato che “in considerazione della Pt_1 Parte_1 necessità di dare continuità all'azione Amministrativa e al fine di realizzare il programma amministrativo che è volto alla tutela e a garanzia degli interessi pubblici;
in considerazione della necessità di attuare il programma delle opere pubbliche e di attivare le procedure necessarie per ottenere i finanziamenti della in considerazione di disfunzioni rilevate Controparte_4 nell'ufficio tecnico comunale;
in considerazione della necessità di attuare le procedure per l'approvazione del PUC, SI RENDE necessario procedere ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione di personale di alta professionalità al di fuori della dotazione organica a tempo determinato part-time 12 ore settimanali dando atto della specifica previsione statutaria e regolamentare art. 65-66 dello Statuto e art. 27 Regolamento uffici e servizi”.
In detta delibera 16/2017 si dà altresì atto che “l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integ.; che la spesa del personale … presenta il rispetto di tali limitazioni;
che quindi risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente”. Pertanto, il al fine di sopperire alla carenza di Pt_1 personale dipendente e ottimizzare i servizi comunali, ritenuto necessario procedere a nuova assunzione di personale, ha programmato per l'anno 2017 l'avvio di procedure concorsuali – tra l'altro – per assunzioni a tempo determinato nell'Area tecnica e tecnica manutentiva, categoria D1, Part-time 12 ore settimanali per mesi sei.
In attuazione del suddetto programma, mediante deliberazione di G.C. n. 16 del 27.3.2017 è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per la valutazione comparativa di idoneità per l'individuazione del candidato a cui conferire l'incarico a tempo determinato part-time – cat. D1
- per 12 ore settimanali e per 6 mesi ai sensi dell'art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000. Pubblicato all'albo pretorio on line l'avviso pubblico e lo schema di domanda, all'esito della selezione curriculare e dei successivi colloqui motivazionali, è stato individuato quale candidato più idoneo all'assegnazione dell'incarico (cfr. Deliberazione G.C. n. 38 del 29.6.2017, Controparte_2 all. 8 fasc. Comune).
Nella menzionata delibera n. 38/2017, con l'approvazione dello schema di contratto e mandato al Sindaco di sottoscriverlo, si dà nuovamente atto “che il risulta dotato di Parte_1
7 personale dipendente in servizio in numero esiguo e sottodimensionato, con conseguenti gravi disagi per la organizzazione del lavoro e la gestione degli uffici” e “che risultano rispettati i vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla normativa vigente”.
Nel successivo decreto del Sindaco n. 2729 del 23.8.2017 (all. 9 fasc. di conferimento Pt_1 al Sullo dell'incarico di Responsabile del servizio tecnico comunale viene, ancora, premesso che
“nelle more di una più complessa ridefinizione dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi dell'Ente oltre che di una necessaria implementazione della dotazione organica, al fine di non pregiudicare il corretto andamento della attività amministrativa, risulta indispensabile procedere alla nomina di un responsabile del Settore Tecnico dell'Ente”, che risulta altresì “necessario avvalersi delle facoltà provenienti dal disposto normativo di cui all'art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000 per la copertura di posizioni dirigenziali del Settore Tecnico” e che il Sullo “possiede l'esperienza concretamente maturata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico” e, anche alla luce della selezione operata, “è fornito di conoscenze teoriche, requisiti culturali, attitudini, capacità professionali ed organizzative adeguate alla posizione da ricoprire”,
Assegnata al Sullo la responsabilità dell' per n. 12 ore settimanali, con successiva Pt_3 deliberazione della G.C. n. 55 del 25.10.2017, rilevato che detto orario era “assolutamente insufficiente per perseguire gli obiettivi dell'Amministrazione e in particolare per l'attuazione del Programma Amministrativo”, l'orario lavorativo è stato incrementato di ulteriori n. 6 ore, per un totale di n. 18 ore (doc. 7 fasc. . Pt_1
Infine, con delibera della G.C. n. 4 del 15.1.2018 l'incarico in esame, scaduto il 31.12.2017, è stato prorogato per n. 12 mesi decorrenti dal 1.1.2018 al 31.12.2018, dopo aver appurato che “la spesa annua del contratto ex art. 110 co. 2 rientra nei limiti di spesa” e che “persistono le motivazioni di cui alla deliberazione n. 38/2017 relativamente alla realizzazione del programma amministrativo e al soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo quale l'attuazione del programma annuale delle OOPP”.
I richiamati deliberati amministrativi illustrano in modo coerente ed esaustivo le motivazioni alla base della assunzione, nel 2017 e fino al 31.12.2018, di un nuovo dipendente, professionista esterno, per l'incarico di titolare dell' iene richiamata la carenza di organico e la mole di Pt_3 lavoro dell'ufficio, incapace di far fronte nei termini alle proprie incombenze, l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità della azione amministrativa, il rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla legislazione vigente.
Non è condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui i provvedimenti dell'Ente sono solo sommariamente e genericamente motivati e non consentono di comprendere le ragioni che hanno indotto l'assunzione del nuovo dipendente.
La necessità di personale da assegnare al settore tecnico, in vista dei numerosi lavori ed interventi di edilizia pubblica e privata da realizzare, era già emersa nel 2015 quando il Comune di Pt_1 aveva chiesto, in via temporanea, l'assegnazione in comando di un dipendente di altro Comune.
Nel medesimo anno, per esigenze di contenimento della spesa, l'incarico di Responsabile dell'U.T.C. è stato avocato al Sindaco in via eccezionale e per un periodo temporaneo (come prescritto dall'art. 53 co. 23 L.288/2000 che consente agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici 8 e dei servizi a condizione che il contenimento della spesa sia “documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”).
I problemi di spesa che hanno giustificato l'avocazione dell'incarico al Sindaco nel 2015 sono stati, poi, superati nel 2017 sicché nel nuovo piano assunzionale viene prevista l'assunzione con contratto a tempo determinato e part-time di un professionista esterno da destinare al Settore Tecnico. In tutte le conseguenti delibere relative all'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico, risulta confermato il rispetto dei limiti di spesa e vincoli assunzionali della normativa vigente. Peraltro, lo stesso art. 53 co. 23 L. 288/2000 consente ai componenti dell'organo esecutivo di assumere incarichi di responsabilità di uffici e servizi, in deroga al principio di separazione dei poteri, ma in via eccezionale e temporanea per esigenze specificamente individuate e documentate. Ciò giustifica ulteriormente la la diversa scelta del adottata nel 2017, di Pt_1 conferire l'incarico di responsabilità ad un nuovo dipendente.
Le delibere successive, che ampliano l'orario di lavoro da 12 a 18 ore settimanali (delibera G.C. di ottobre 2017) e prorogano l'incarico di responsabile per un ulteriore anno sino al 31.12.2018 (delibera G.C. di gennaio 2018) avvalorano gli assunti dell'appellante circa le necessità organizzative alla base della assunzione del nuovo dipendente, connesse alla rilevanza del settore, dei programmi da realizzare e al buon andamento ed efficienza della azione amministrativa.
Per quanto riguarda l'assegnazione dell'incarico a tempo determinato ad un professionista esterno, anziché alla si osserva che detta facoltà era espressamente contemplata nel CP_1
Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di (art. 27, co. 2) che, in attuazione dell'art. Pt_1
110 co. 2 T.U.E.L., consentiva al Sindaco in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, ovvero per motivi di efficienza organizzativa del lavoro, di stipulare contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva al di fuori della dotazione organica, con persone di specifica preparazione e comprovata esperienza nel settore considerato.
Dunque, a fronte di specifiche esigenze organizzative e di efficienza del servizio, nella specie chiaramente indicate nei decreti e delibere del considerate altresì le comprovate carenze Pt_1 di organico nel settore tecnico e gli interventi e lavori da realizzare, era facoltà dell'ente ricorrente a professionisti esterni, indipendentemente dalla presenza in organico di personale con competenze analoghe.
Al riguardo va rimarcato, ad ulteriore comforto del legittimo e non abusivo operato del Pt_1 che l'assunzione del nuovo dipendente per la direzione dell'uffiico tecnico è stato contenuta entro un ragionevole lasso di tempo (da luglio 2017 a dicembre 2017 e poi prorogato per 12 mesi fino a dicembre 2018).
Ancora, si osserva che l'individuazione del quale responsabile dell'U.T.C. è il risultato di CP_2 una procedura comparativa cui avevano partecipato vari candidati e che aveva evidenziato, in capo al Sullo, il possesso delle competenze tecniche, conoscenze culturali, abilità professionali e capacità organizzative adeguate alla posizione da ricoprire. Del resto, la ha contestato CP_1 la decisione del di toglierle l'incarico di responsabile del Settore Tecnico, affidandolo Pt_1 ad un nuovo dipendente, ma non ha formulato specifiche censure con riguardo alla apposita procedura selettiva posta in essere per l'individuazione del dipendente stesso.
9 In ogni caso, va ribadito che, comprovato mediante la documentazione in atti il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, trasparenza e buona amministrazione, nonché dei vincoli di legge e disposti normativi, il conferimento dell'incarico al rimane un atto discrezionale CP_2 riservato alla Amministrazione, insindacabile da parte del giudice. Parimenti costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è insindacabile la scelta dell'Ente di servirsi, per ragioni organizzative e di efficienza del servizio, di una professionalità esterna, piuttosto che della cui assegnare l'incarico di responsabile dell'ufficio. CP_1
E' ininfluente che l'assegnazione dell'incarico al sia servita per supplire ad una ordinaria CP_2 necessità funzionale dell'ente e che le funzioni allo stesso attribuite hanno avuto carattere ordinario, atteso che dette circostanze non costituiscono un motivo ostativo alla assunzione di personale esterno a tempo determinato secondo la normativa sopra richiamata (art. 110 T.U.E.L. e Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di ). Pt_1
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che l'Ente appellante nella vicenda in esame abbia agito nel rispetto della normativa vigente, con esercizio dei poteri discrezionali di cui è titolare, motivando le proprie decisioni, senza lesione di diritti o interessi legittimi della lavoratrice.
Il difetto di una condotta illegittima della Amministrazione è preliminare e assorbente rispetto all'esame del secondo motivo di appello, relativo alla liquidazione del danno da perdita di chance, escluso per l'assenza di un inadempimento dell'ente.
La riforma della sentenza gravata impone una rideterminazione delle spese di lite, anche del primo grado, alla luce dell'esito complessivo del processo.
In particolare, sulle spese nei rapporti processuali con , che il primo giudice Controparte_2 ha posto a carico del va rammentato l'orientamento della S.C. secondo cui: "in forza Pt_1 del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Ord. 2024 n. 6144).
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo la ha chiesto – tra l'altro - di dichiarare la CP_1 nullità, illegittimità, inefficacia delle delibere e decreti con i quali si è provveduto a dare incarico a e per l'effetto revocarlo. L'istante ha quindi avanzato specifica domanda Controparte_2 anche nei confronti del , che quindi correttamente è stato chiamato in giudizio su istanza del CP_2
. Parte_1
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda formulata in primo grado da CP_1
[...]
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, sia quelle sostenute dal che Parte_1 quelle di , seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo in base Controparte_2
10 ai parametri del D.M. 55/2014 e D.M. 147/22, tenuto conto del valore e della complessità bassa della controversia, sono poste a carico della CP_1
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da Controparte_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del e di Controparte_1 Parte_1
, che liquida, per ciascuna parte, in euro 1314,00 per il primo grado ed in Controparte_2 euro 962,00 per il grado di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA
Napoli, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
11
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 16/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2600/2022
T R A
, in persona del Sindaco p.t. dott. con sede in Parte_1 Parte_2 Pt_1 alla Via Santa Lucia 10, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Pennetta;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla via delle Mimose n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rotondi;
Appellato
E
, nato a [...] il [...], residente Controparte_2 in Avellino, alla via Fosso Santa Lucia n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Avellino in data 7.6.2018 Controparte_1 premesso di essere funzionaria dipendente a tempo indeterminato del e di aver Parte_1 svolto per circa trent'anni funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico, di cui era stata illegittimamente privata a seguito della nomina del nuovo sindaco, Parte_2 conveniva in giudizio il e al fine di sentir dichiarare la Parte_1 Controparte_2 nullità, illegittimità e inefficacia di una serie di delibere comunali che non le avevano confermato l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico, conferito invece a mediante Controparte_2 procedura ex art. 110 co. 2 del D.Lgs. 267/2000, con revoca delle medesime delibere e condanna
1 del al risarcimento dei danni morali e materiali causati all'istante. Vinte le spese Parte_1 di lite, con attribuzione.
La lavoratrice deduceva che: -con la delibera di G.C. n. 56 del 20.10.2014, veniva approvata la modifica all'art. 12 co. 9 del Regolamento Ufficio e Servizi dell'Ente, prevedendo la possibilità di attribuire incarichi di responsabilità di uno o più settori ai componenti dell'organo esecutivo;
-di conseguenza, con decreto del Sindaco n. 3074 del 17.9.2015, rilevata la necessità di ridurre la spesa pubblica, era disposta la revoca dell'incarico di responsabile dell' lla con Pt_3 CP_1 la privazione della correlata indennità di posizione, e l'avocazione al Sindaco della relativa funzione ai sensi dell'art. 53 co. 23 L. 388/2000, così come modificato dall'art. 29 co. 4 L. 488/2001, ed in forza del modificato regolamento;
-con delibera n. 16 del 27.3.2017 e successiva n. 68 del 27.12.2017 la Giunta comunale approvava il “Programma Triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 Piano annuale delle assunzioni 2017”, ove era rilevata la necessità di procedere ad una implementazione organica del personale dipendente e, per quanto riguarda l'ufficio tecnico, di procedere ai sensi dell'art. 110 co. 2 D. Lgs. 267/2000 all'assunzione di personale di alta professionalità al di fuori della dotazione organica;
-con delibera di Giunta comunale n. 22 del 3.5.2017 era approvata la modifica all'art. 27 co. 2 del Regolamento Ufficio e Servizi, prevedendo espressamente i criteri mediante i quali procedere alle assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110 comma 2 cit.;
-successivamente, il espletava la procedura ad evidenza pubblica che si Parte_1 concludeva con il conferimento dell'incarico di responsabile dell' l professionista esterno Pt_3
mediante delibera di G.C. n. 38 del 29.6.2017 e decreto sindacale n. 2729 del Controparte_2
23.8.2017.
Ciò premesso la contestava con varie argomentazioni il conferimento dell'incarico al CP_1 professionista esterno, cui era conseguito il proprio demansionamento con riduzione dello stipendio dell'indennità di posizione.
Costituito il contraddittorio, il negava la fondatezza dell'avversa prospettazione. Pt_1
Eccepiva preliminarmente il difetto di contraddittorio, da estendersi nei confronti del , e la CP_2 carenza di interesse con cessazione della materia del contendere per la naturale scadenza dell'incarico a questi conferito. Nel merito, rilevava la genericità della richiesta risarcitoria e la sua infondatezza.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , in base alla qualità di litisconsorte Controparte_2 necessario dedotta dal , quest'ultimo si costituiva e, premesso di essere estraneo Parte_1 alla res litigiosa, rilevava che l'incarico conferitogli era cessato il 31.12.2018, ben prima della notificazione eseguita nei suoi confronti. Aggiungeva che gli atti prodromici al proprio incarico erano del tutto legittimi poiché conformi al dettato legislativo;
aderiva alle difese proposte dal e concludeva per il rigetto del ricorso. Pt_1
Con la sentenza n. 775/2022, dep. il 22.9.2022 (impugnata), il giudice ha accolto parzialmente il ricorso e così statuito: “dichiara inefficaci nei confronti dell'arch. i seguenti Controparte_1 provvedimenti amministrativi del : decreto del Sindaco n. 2729 del 23.8.2017, Parte_1 delibera di G.C. n. 38 del 29.6.2017 e delibera di G.C. n. 55 del 25.10.2018; 2) condanna il , in persona del Sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'arch. Parte_1
della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di Controparte_1 chance, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2 3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna il , in persona del Sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'arch. Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.150,00, oltre rimborso forfettario (15%), Controparte_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
5) condanna il , in persona del Sindaco p. t., al pagamento, in favore dell'arch. Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 1.150,00, oltre rimborso forfettario (15%), Controparte_2
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Il Tribunale, esclusa la cessazione della materia del contendere atteso che la sola scadenza dell'incarico conferito al non elideva né la domanda di accertamento d'illegittimità e di CP_2 inefficacia degli atti comunali a monte di tale nomina né la domanda risarcitoria, ha ritenuto che il avesse illegittimamente fatto ricorso all'attribuzione d'incarico ex art. 110 co. Parte_1
2 D. Lgs. 267/2000, difettandone i presupposti di legge.
Ha motivato osservando che la relativa determinazione dell'ente locale era diretta a colmare le carenze di personale dipendente in seno all' supplendo ad una ordinaria necessità Pt_3 funzionale mediante la stipula di contratti a tempo determinato;
che le funzioni assegnate al CP_2 avevano avuto carattere ordinario per la carenza di risorse umane presso l' comprovata Pt_3 prima attraverso la richiesta di personale in comando da altre amministrazioni e poi, espressamente, nel Programma triennale del fabbisogno;
che i provvedimenti impugnati erano solo sommariamente e genericamente motivati, non consentendo di comprendere la ragione che aveva indotto l'assunzione di un nuovo dipendente, con dispendio di denaro pubblico, seppure una professionalità analoga, quale quella della ricorrente, fosse già presente in organico;
che ciò era anche in aperta contraddizione con la precedente decisione di avocare all'organo apicale del la responsabilità dell' adottata proprio adducendo l'esigenza di produrre un Pt_1 Pt_3 risparmio di spesa;
che, venuta meno l'esigenza di contenimento della spesa, e preclusa la possibilità di far fronte alle carenze organiche mediane contratti a tempo determinato ex art. 110 D. Lgs. 267/2000, era verosimile che l'amministrazione comunale avrebbe piuttosto dovuto ripristinare l'incarico di responsabilità in favore della che l'illegittimo modus operandi CP_1 del aveva impedito alla ricorrente di poter riacquisire le funzioni in precedenza svolte, Pt_1 con conseguente perdita della possibilità di conseguire la corrispondente indennità di posizione;
che, in assenza di specifica qualificazione da parte della ricorrente, il danno da essa subito si doveva intendere in termini di perdita di chance, ossia di perdita della concreta opportunità di produrre un reddito corrispondente all'indennità retributiva di posizione prevista per il responsabile dell'U.T.C.; che tenuto conto della delibera n. 3074/2015, ove era precisato che l'indennità di posizione fino a quel momento corrisposta alla ricorrente era pari a € 7.000,00 annui, nonché della durata limitata dell'incarico del , era equo stabilire il risarcimento del CP_2 danno da liquidarsi in favore della ricorrente nella misura di € 5.000,00.
Il Tribunale, inoltre, ha posto le spese di lite a carico del , sia in favore della Parte_1 ricorrente in base alla regola della soccombenza, sia in favore del , richiamando il principio CP_2 di causalità processualistica e ritenendo che il chiamato fosse stato evocato in giudizio per esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il con ricorso depositato il Parte_1
21.10.2022, lamentando:
3 -con il primo motivo la erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ribadendo la legittimità del ricorso alla attribuzione dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma 2 T.U.E.L. e della procedura posta in essere, cui è seguita la nomina di quale responsabile dell' CP_2 Pt_3
-con il secondo motivo, l'omessa/insufficiente motivazione in ordine al danno risarcibile, non quantificato dalla ricorrente né provato, e inquadrato dal giudice in termini di perdita di chance;
-con il terzo motivo, l'erronea imputazione al del pagamento delle spese legali Parte_1 sostenute dal , la cui chiamata in giudizio era l'effetto delle domande e prospettazioni CP_2 attoree.
Ha concluso richiedendo di disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Avellino per tutti i motivi esposti nell'atto di appello, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, Controparte_1
Preliminarmente ha eccepito la inammissibilità dell'appello, non risultando lo stesso conforme al disposto dell'art. 434 c.p.c.
Si è costituito anche contestando e chiedendo il rigetto dell'avverso appello Controparte_2 relativamente alla questione della condanna del alla rifusione delle spese del Parte_1 giudizio in suo favore.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente si osserva che il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dalla CP_1
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all'art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
4 Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2. Passando al merito, con il primo motivo il lamenta che il giudice di primo Parte_1 grado ha ritenuto illegittima la procedura ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, cui è seguita la nomina del quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Evidenzia la contraddizione CP_2 della statuizione del Tribunale che reputa illegittima “l'assunzione di un nuovo dipendente” nonostante riconosca che sia stata dimostrata la carenza di personale nel settore tecnico del Comune. Rimarca la discrezionalità delle scelte di natura politica in capo al Sindaco ex art. 50 del Testo Unico Enti Locali, e in ogni caso la ragionevolezza dei provvedimenti dell'Ente che prima ha avocato la responsabilità del l' n capo al Sindaco per esigenze di risparmio della Pt_3 spesa, particolarmente preminenti nell'anno 2015, e poi, nel 2017, in virtù delle impellenti necessità programmatiche riportate nella delibera n. 16/2017, che richiedevano di affidare la Responsabilità del servizio ad una figura professionale tecnica qualificata, si è determinato in maniera conseguenziale.
L'appellante ribadisce che la scelta di affidare ad un professionista esterno la responsabilità dell' era necessaria nelle more di una complessiva ridefinizione dell'assetto organizzativo Pt_3 degli uffici e dei servizi, oltre che nell'ottica di una implementazione della pianta organica, al fine di garantire il corretto andamento dell'attività amministrativa e che la nomina a responsabile del veniva formalizzata, all'esito della procedura selettiva, a seguito di una attenta valutazione CP_2 del curriculum e dell'esperienza maturata;
in ogni caso la scelta amministrativa non era sindacabile e l'incarico di Posizione Organizzativa si era protratto per un breve periodo di tempo, dal 17/07/2017 al 31/12/2017 e poi prorogato per 12 mesi fino al 31/12/2018.
Il collegio condivide gli assunti del Pt_1
L'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) attribuisce al Sindaco, ovvero al Presidente della provincia, il compito di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali (art. 50 co. 10).
Al fine di far fronte alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha altresì previsto (art. 53 co. 23 L. 388/2000, come modificato dall'art. 29 co. 4 L. 448/2001), che gli enti locali di piccole dimensioni, privi di personale dirigenziale, possono attribuire incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti dell'organo esecutivo, in deroga al principio di separazione dei poteri e delle disposizioni in materia di enti locali. Ciò, solo laddove sussistano comprovate esigenze, eccezionali e temporanee, di contenimento della spesa, documentate ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (cfr. art. 53 cit.).
Al di fuori di tale ipotesi, gli enti locali non hanno titolo per procedere ad un'attribuzione degli incarichi alternativa alla regola generale, restando vincolati a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.
Nello specifico, per quanto rileva nella fattispecie oggettodi causa, si osserva che l'art. 109 co. 2 del T.U.E.L. stabilisce che, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 co. 2 e 3, ossia le funzioni dirigenziali, possono essere attribuite, a seguito di
5 provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
L'art. 110 (sugli Incarichi a contratto) disciplina, invece, l'ipotesi in cui la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, sia assicurata ricorrendo a soggetti esterni all'ente, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato. In particolare, tale disposizione, al co. 2, specifica che “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”.
Il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi del Comune di , approvato con Pt_1 delibera di G.C. n. 74 del 3.7.2007, prevede all'art. 27, comma 2, come modificato dalla delibera di G.C. n. 22 del 3.05.2017, che “Il Sindaco in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, ovvero per motivi di efficienza organizzativa del lavoro…può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti intuitu persona a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, o per ricoprire le funzioni di staff ai sensi dell'art. 90 del D.lgs n. 267/2000 con persone di specifica preparazione e comprovata esperienza nel settore considerato, fermo restando comunque il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire…”.
In materia di conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato è consolidato il principio della S.C. secondo cui “gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. da parte degli enti locali” (Cass. n. 20979/2009; Cass. n. 18836/2013; Cass. n. 18972/2015).
Alla luce dei descritti disposti normativi e principi giurisprudenziali, va esaminata la fattispecie oggetto di causa.
Con decreto prot. n. 3074 del 17.9.2015 (all. 2 fasc. Comune di primo grado), il Sindaco del ha avocato a sé la responsabilità dell'Ufficio Tecnico comunale, revocando il Parte_1 medesimo incarico prima conferito alla motivando detta scelta con il “fine di consentire CP_1 il buon andamento della azione amministrativa in un ente molto ridotto privo di figure dirigenziali e con forte carenza di organico” nonché con l' “obbligo del contenimento della spesa pubblica e rispetto dei limiti e vincoli imposti dalle leggi finanziarie in materia di spesa del personale”. Nel decreto di settembre 2015 viene richiamata la delibera della G.C. n. 56 del 20.10.2014 che, nel rispetto dell'art. 53 della L. 388/2000, consente al Sindaco di avocare a sé o ad altro componente della Giunta Comunale, con proprio decreto, la responsabilità/titolarità di uno o più settori.
6 Già nel 2015, inoltre, il Comune aveva preso atto della necessità di potenziare l'Ufficio Tecnico– Manutentivo, gravato da numerose incombenze alle quali non riusciva a far fronte nei tempi previsti. Infatti, con deliberazione della G.C. n. 38 del 09.07.2015, in considerazione anche della circostanza che la aveva chiesto un periodo di congedo, l'ente appellante aveva chiesto CP_1 al l'assegnazione in comando ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del Parte_4 dipendente di ruolo , inquadrato in categoria D/6, con profilo di istruttore Controparte_3 direttivo tecnico, per un periodo di 3 mesi, poi prorogati per altri 2 mesi (cfr. delibera G.C. n. 41 del 23.07.2015 e delibera G.C. 38/2015, all. 3 e 4 fasc. Comune di primo grado).
Analogamente con delibera della G.C. n. 4 del 26.01.2017 (all. 5 fasc. il Pt_1 Parte_1
aveva chiesto l'assegnazione in comando, sempre presso l'Ufficio Tecnico, di due dipendenti
[...] del ( e per sei mesi. Anche in questa Parte_5 Parte_6 Persona_1 delibera si premette “Il Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo è gravato da numerose incombenze alle quali non riesce a far fronte in modo compiuto e nei tempi previsti, sia nel settore dei lavori pubblici che in quello dell'edilizia privata”.
Ancora, con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 27.3.2017 con oggetto “approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 – piano annuale delle assunzioni 2017” (all. 6 fasc. , il ha rappresentato che “in considerazione della Pt_1 Parte_1 necessità di dare continuità all'azione Amministrativa e al fine di realizzare il programma amministrativo che è volto alla tutela e a garanzia degli interessi pubblici;
in considerazione della necessità di attuare il programma delle opere pubbliche e di attivare le procedure necessarie per ottenere i finanziamenti della in considerazione di disfunzioni rilevate Controparte_4 nell'ufficio tecnico comunale;
in considerazione della necessità di attuare le procedure per l'approvazione del PUC, SI RENDE necessario procedere ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs 267/2000 all'assunzione di personale di alta professionalità al di fuori della dotazione organica a tempo determinato part-time 12 ore settimanali dando atto della specifica previsione statutaria e regolamentare art. 65-66 dello Statuto e art. 27 Regolamento uffici e servizi”.
In detta delibera 16/2017 si dà altresì atto che “l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integ.; che la spesa del personale … presenta il rispetto di tali limitazioni;
che quindi risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente”. Pertanto, il al fine di sopperire alla carenza di Pt_1 personale dipendente e ottimizzare i servizi comunali, ritenuto necessario procedere a nuova assunzione di personale, ha programmato per l'anno 2017 l'avvio di procedure concorsuali – tra l'altro – per assunzioni a tempo determinato nell'Area tecnica e tecnica manutentiva, categoria D1, Part-time 12 ore settimanali per mesi sei.
In attuazione del suddetto programma, mediante deliberazione di G.C. n. 16 del 27.3.2017 è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per la valutazione comparativa di idoneità per l'individuazione del candidato a cui conferire l'incarico a tempo determinato part-time – cat. D1
- per 12 ore settimanali e per 6 mesi ai sensi dell'art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000. Pubblicato all'albo pretorio on line l'avviso pubblico e lo schema di domanda, all'esito della selezione curriculare e dei successivi colloqui motivazionali, è stato individuato quale candidato più idoneo all'assegnazione dell'incarico (cfr. Deliberazione G.C. n. 38 del 29.6.2017, Controparte_2 all. 8 fasc. Comune).
Nella menzionata delibera n. 38/2017, con l'approvazione dello schema di contratto e mandato al Sindaco di sottoscriverlo, si dà nuovamente atto “che il risulta dotato di Parte_1
7 personale dipendente in servizio in numero esiguo e sottodimensionato, con conseguenti gravi disagi per la organizzazione del lavoro e la gestione degli uffici” e “che risultano rispettati i vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla normativa vigente”.
Nel successivo decreto del Sindaco n. 2729 del 23.8.2017 (all. 9 fasc. di conferimento Pt_1 al Sullo dell'incarico di Responsabile del servizio tecnico comunale viene, ancora, premesso che
“nelle more di una più complessa ridefinizione dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi dell'Ente oltre che di una necessaria implementazione della dotazione organica, al fine di non pregiudicare il corretto andamento della attività amministrativa, risulta indispensabile procedere alla nomina di un responsabile del Settore Tecnico dell'Ente”, che risulta altresì “necessario avvalersi delle facoltà provenienti dal disposto normativo di cui all'art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000 per la copertura di posizioni dirigenziali del Settore Tecnico” e che il Sullo “possiede l'esperienza concretamente maturata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico” e, anche alla luce della selezione operata, “è fornito di conoscenze teoriche, requisiti culturali, attitudini, capacità professionali ed organizzative adeguate alla posizione da ricoprire”,
Assegnata al Sullo la responsabilità dell' per n. 12 ore settimanali, con successiva Pt_3 deliberazione della G.C. n. 55 del 25.10.2017, rilevato che detto orario era “assolutamente insufficiente per perseguire gli obiettivi dell'Amministrazione e in particolare per l'attuazione del Programma Amministrativo”, l'orario lavorativo è stato incrementato di ulteriori n. 6 ore, per un totale di n. 18 ore (doc. 7 fasc. . Pt_1
Infine, con delibera della G.C. n. 4 del 15.1.2018 l'incarico in esame, scaduto il 31.12.2017, è stato prorogato per n. 12 mesi decorrenti dal 1.1.2018 al 31.12.2018, dopo aver appurato che “la spesa annua del contratto ex art. 110 co. 2 rientra nei limiti di spesa” e che “persistono le motivazioni di cui alla deliberazione n. 38/2017 relativamente alla realizzazione del programma amministrativo e al soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo quale l'attuazione del programma annuale delle OOPP”.
I richiamati deliberati amministrativi illustrano in modo coerente ed esaustivo le motivazioni alla base della assunzione, nel 2017 e fino al 31.12.2018, di un nuovo dipendente, professionista esterno, per l'incarico di titolare dell' iene richiamata la carenza di organico e la mole di Pt_3 lavoro dell'ufficio, incapace di far fronte nei termini alle proprie incombenze, l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità della azione amministrativa, il rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla legislazione vigente.
Non è condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui i provvedimenti dell'Ente sono solo sommariamente e genericamente motivati e non consentono di comprendere le ragioni che hanno indotto l'assunzione del nuovo dipendente.
La necessità di personale da assegnare al settore tecnico, in vista dei numerosi lavori ed interventi di edilizia pubblica e privata da realizzare, era già emersa nel 2015 quando il Comune di Pt_1 aveva chiesto, in via temporanea, l'assegnazione in comando di un dipendente di altro Comune.
Nel medesimo anno, per esigenze di contenimento della spesa, l'incarico di Responsabile dell'U.T.C. è stato avocato al Sindaco in via eccezionale e per un periodo temporaneo (come prescritto dall'art. 53 co. 23 L.288/2000 che consente agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici 8 e dei servizi a condizione che il contenimento della spesa sia “documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”).
I problemi di spesa che hanno giustificato l'avocazione dell'incarico al Sindaco nel 2015 sono stati, poi, superati nel 2017 sicché nel nuovo piano assunzionale viene prevista l'assunzione con contratto a tempo determinato e part-time di un professionista esterno da destinare al Settore Tecnico. In tutte le conseguenti delibere relative all'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico, risulta confermato il rispetto dei limiti di spesa e vincoli assunzionali della normativa vigente. Peraltro, lo stesso art. 53 co. 23 L. 288/2000 consente ai componenti dell'organo esecutivo di assumere incarichi di responsabilità di uffici e servizi, in deroga al principio di separazione dei poteri, ma in via eccezionale e temporanea per esigenze specificamente individuate e documentate. Ciò giustifica ulteriormente la la diversa scelta del adottata nel 2017, di Pt_1 conferire l'incarico di responsabilità ad un nuovo dipendente.
Le delibere successive, che ampliano l'orario di lavoro da 12 a 18 ore settimanali (delibera G.C. di ottobre 2017) e prorogano l'incarico di responsabile per un ulteriore anno sino al 31.12.2018 (delibera G.C. di gennaio 2018) avvalorano gli assunti dell'appellante circa le necessità organizzative alla base della assunzione del nuovo dipendente, connesse alla rilevanza del settore, dei programmi da realizzare e al buon andamento ed efficienza della azione amministrativa.
Per quanto riguarda l'assegnazione dell'incarico a tempo determinato ad un professionista esterno, anziché alla si osserva che detta facoltà era espressamente contemplata nel CP_1
Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di (art. 27, co. 2) che, in attuazione dell'art. Pt_1
110 co. 2 T.U.E.L., consentiva al Sindaco in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, ovvero per motivi di efficienza organizzativa del lavoro, di stipulare contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva al di fuori della dotazione organica, con persone di specifica preparazione e comprovata esperienza nel settore considerato.
Dunque, a fronte di specifiche esigenze organizzative e di efficienza del servizio, nella specie chiaramente indicate nei decreti e delibere del considerate altresì le comprovate carenze Pt_1 di organico nel settore tecnico e gli interventi e lavori da realizzare, era facoltà dell'ente ricorrente a professionisti esterni, indipendentemente dalla presenza in organico di personale con competenze analoghe.
Al riguardo va rimarcato, ad ulteriore comforto del legittimo e non abusivo operato del Pt_1 che l'assunzione del nuovo dipendente per la direzione dell'uffiico tecnico è stato contenuta entro un ragionevole lasso di tempo (da luglio 2017 a dicembre 2017 e poi prorogato per 12 mesi fino a dicembre 2018).
Ancora, si osserva che l'individuazione del quale responsabile dell'U.T.C. è il risultato di CP_2 una procedura comparativa cui avevano partecipato vari candidati e che aveva evidenziato, in capo al Sullo, il possesso delle competenze tecniche, conoscenze culturali, abilità professionali e capacità organizzative adeguate alla posizione da ricoprire. Del resto, la ha contestato CP_1 la decisione del di toglierle l'incarico di responsabile del Settore Tecnico, affidandolo Pt_1 ad un nuovo dipendente, ma non ha formulato specifiche censure con riguardo alla apposita procedura selettiva posta in essere per l'individuazione del dipendente stesso.
9 In ogni caso, va ribadito che, comprovato mediante la documentazione in atti il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, trasparenza e buona amministrazione, nonché dei vincoli di legge e disposti normativi, il conferimento dell'incarico al rimane un atto discrezionale CP_2 riservato alla Amministrazione, insindacabile da parte del giudice. Parimenti costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è insindacabile la scelta dell'Ente di servirsi, per ragioni organizzative e di efficienza del servizio, di una professionalità esterna, piuttosto che della cui assegnare l'incarico di responsabile dell'ufficio. CP_1
E' ininfluente che l'assegnazione dell'incarico al sia servita per supplire ad una ordinaria CP_2 necessità funzionale dell'ente e che le funzioni allo stesso attribuite hanno avuto carattere ordinario, atteso che dette circostanze non costituiscono un motivo ostativo alla assunzione di personale esterno a tempo determinato secondo la normativa sopra richiamata (art. 110 T.U.E.L. e Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di ). Pt_1
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che l'Ente appellante nella vicenda in esame abbia agito nel rispetto della normativa vigente, con esercizio dei poteri discrezionali di cui è titolare, motivando le proprie decisioni, senza lesione di diritti o interessi legittimi della lavoratrice.
Il difetto di una condotta illegittima della Amministrazione è preliminare e assorbente rispetto all'esame del secondo motivo di appello, relativo alla liquidazione del danno da perdita di chance, escluso per l'assenza di un inadempimento dell'ente.
La riforma della sentenza gravata impone una rideterminazione delle spese di lite, anche del primo grado, alla luce dell'esito complessivo del processo.
In particolare, sulle spese nei rapporti processuali con , che il primo giudice Controparte_2 ha posto a carico del va rammentato l'orientamento della S.C. secondo cui: "in forza Pt_1 del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Ord. 2024 n. 6144).
Nelle conclusioni del ricorso introduttivo la ha chiesto – tra l'altro - di dichiarare la CP_1 nullità, illegittimità, inefficacia delle delibere e decreti con i quali si è provveduto a dare incarico a e per l'effetto revocarlo. L'istante ha quindi avanzato specifica domanda Controparte_2 anche nei confronti del , che quindi correttamente è stato chiamato in giudizio su istanza del CP_2
. Parte_1
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda formulata in primo grado da CP_1
[...]
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, sia quelle sostenute dal che Parte_1 quelle di , seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo in base Controparte_2
10 ai parametri del D.M. 55/2014 e D.M. 147/22, tenuto conto del valore e della complessità bassa della controversia, sono poste a carico della CP_1
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da Controparte_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del e di Controparte_1 Parte_1
, che liquida, per ciascuna parte, in euro 1314,00 per il primo grado ed in Controparte_2 euro 962,00 per il grado di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA
Napoli, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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