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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 1683/2025 depositato il 07/05/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3032/2025 depositato il 10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1La signora , rappresentata e difesa dall'avv. , ricorre
contro
Agenzia delle Entrate- Riscossione e nei confronti di Regione
Sicilia, Assessorato economia- Dipartimento delle finanze e del credito avverso la intimazione di pagamento n. 29620259005032155 (notificata il 12 marzo 2025), con la quale si intima il pagamento di euro 1.0001,56 per le seguenti cartelle:
-Cartella n. 29620200044955437000, presuntivamente notificata il 13/06/2022, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2017, oltre sanzioni e interessi;
- Cartella n. 29620210087286285000, presuntivamente notificata il 04/10/2022, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2018, oltre sanzioni e interessi;
- Cartella n. 29620210112602307000, presuntivamente notificata il 05/10/2022, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2016, oltre sanzioni e interessi;
- Cartella n. 29620220039365186000, presuntivamente notificata il 04/10/2022, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2019, oltre sanzioni e interessi;
- Cartella n. 29620230017328419000, presuntivamente notificata il 19/05/2023, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2020, oltre sanzioni e interessi.
La ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto la notifica di tali titoli, non avendone alcuna contezza e non conoscendo le sottese causali. Alla mancata notifica dei titoli prodromici, si accompagna l'evidente estinzione della pretesa, essendo oltretutto ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione in materia di Bollo auto, con riguardo a tutte le annualità supra menzionate.
Le Amministrazioni, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto.
Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Senonchè, si osserva che nel processo tributario, il deposito di documenti ad opera delle parti trova il proprio inquadramento giuridico nella disposizione di cui all'art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 546/92, per ciò che attiene al primo grado di giudizio.
La citata disposizione afferma che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma
1.”.
La Corte di cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire come la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla normativa processuale tributaria, non può che considerarsi nulla, o, meglio, “tamquam non esset”. In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.”(Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004).
Con riferimento a ciò, non bisogna dimenticare inoltre che l'art. 32 entra in gioco anche ogni qual volta l'amministrazione finanziaria piuttosto che un diverso ente impositore decidano di costituirsi in giudizio al di là del termine previsto dall'art. 23 del già citato D. Lgs. n. 546/92.
Tale disposizione, rubricata appunto “Costituzione in giudizio della parte resistente”, prevede che “L'Ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.”
Certo, nel processo tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente potrebbe in teoria avvenire finanche in sede di udienza. Altro problema, però, è capire le preclusioni cui va incontro la parte non costituita nei termini di cui all'art. 23 predetto, in relazione a ciò che attiene l'esercizio dei poteri e delle facoltà processuali.
Se è vero, infatti, che nessuno vieta all'amministrazione, come a qualsiasi altro ente impositore, di costituirsi oltre il termine dei sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, altrettanto vero è che una simile scelta incontra, inevitabilmente, dei limiti ben definiti in termini di esercizio delle facoltà processuali, fra cui, appunto, quella di poter depositare documenti.
Chi si costituisce tardivamente non può che entrare nel processo nello stato e grado in cui si trova e, poiché è certo che nel processo tributario, come in ogni processo ben disciplinato, i poteri processuali devono essere esercitati, nello stesso interesse del corretto sviluppo del contraddittorio fra le parti su basi di parità, entro termini ben stabiliti a pena di preclusione, la costituzione tardiva comporta il rischio di non potere più esercitare alcuni poteri processuali...(..)
Il termine di cui all'art. 32 rappresenta un momento estremamente cruciale nelle dinamiche del processo tributario, considerando che, oltre al fatto di segnare il limite al di là del quale i documenti non possono ritenersi ammissibili, costituisce, per la parte resistente, un crocevia fondamentale da tenere bene a mente nella scelta del momento entro cui costituirsi in giudizio.
Nel caso che ci occupa, l'Amministrazione DE si è costituita in giudizio
(depositando documentazione) in data 1° dicembre 2025, ossia 4 giorni prima della udienza. Regione Sicilia si è costituita in giudizio tempestivamente, ossia il 20 novembre
2025. Tuttavia, la documentazione prodotta è inconferente.
Quanto all'avviso di accertamento 2016 non è dato comprendere a chi sia stato
Nominativo_1notificato, leggendosi solamente una certa , senza indicazione alcuna sul legame con la ricorrente.
Quanto alle cartelle, sono stati allegati dei prospetti riassuntivi che, in disparte la mancata esplicitazione della provenienza, non dimostrano la notifica, trattandosi di atti interni meramente riepilogativi.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e l'intimazione di pagamento annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, accoglie il ricorso.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si quantificano in euro 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 1683/2025 depositato il 07/05/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259005032155000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3032/2025 depositato il 10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1La signora , rappresentata e difesa dall'avv. , ricorre
contro
Agenzia delle Entrate- Riscossione e nei confronti di Regione
Sicilia, Assessorato economia- Dipartimento delle finanze e del credito avverso la intimazione di pagamento n. 29620259005032155 (notificata il 12 marzo 2025), con la quale si intima il pagamento di euro 1.0001,56 per le seguenti cartelle:
-Cartella n. 29620200044955437000, presuntivamente notificata il 13/06/2022, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2017, oltre sanzioni e interessi;
- Cartella n. 29620210087286285000, presuntivamente notificata il 04/10/2022, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2018, oltre sanzioni e interessi;
- Cartella n. 29620210112602307000, presuntivamente notificata il 05/10/2022, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2016, oltre sanzioni e interessi;
- Cartella n. 29620220039365186000, presuntivamente notificata il 04/10/2022, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2019, oltre sanzioni e interessi;
- Cartella n. 29620230017328419000, presuntivamente notificata il 19/05/2023, asseritamente afferente le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2020, oltre sanzioni e interessi.
La ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto la notifica di tali titoli, non avendone alcuna contezza e non conoscendo le sottese causali. Alla mancata notifica dei titoli prodromici, si accompagna l'evidente estinzione della pretesa, essendo oltretutto ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione in materia di Bollo auto, con riguardo a tutte le annualità supra menzionate.
Le Amministrazioni, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto.
Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Senonchè, si osserva che nel processo tributario, il deposito di documenti ad opera delle parti trova il proprio inquadramento giuridico nella disposizione di cui all'art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 546/92, per ciò che attiene al primo grado di giudizio.
La citata disposizione afferma che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma
1.”.
La Corte di cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire come la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla normativa processuale tributaria, non può che considerarsi nulla, o, meglio, “tamquam non esset”. In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.”(Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004).
Con riferimento a ciò, non bisogna dimenticare inoltre che l'art. 32 entra in gioco anche ogni qual volta l'amministrazione finanziaria piuttosto che un diverso ente impositore decidano di costituirsi in giudizio al di là del termine previsto dall'art. 23 del già citato D. Lgs. n. 546/92.
Tale disposizione, rubricata appunto “Costituzione in giudizio della parte resistente”, prevede che “L'Ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.”
Certo, nel processo tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente potrebbe in teoria avvenire finanche in sede di udienza. Altro problema, però, è capire le preclusioni cui va incontro la parte non costituita nei termini di cui all'art. 23 predetto, in relazione a ciò che attiene l'esercizio dei poteri e delle facoltà processuali.
Se è vero, infatti, che nessuno vieta all'amministrazione, come a qualsiasi altro ente impositore, di costituirsi oltre il termine dei sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, altrettanto vero è che una simile scelta incontra, inevitabilmente, dei limiti ben definiti in termini di esercizio delle facoltà processuali, fra cui, appunto, quella di poter depositare documenti.
Chi si costituisce tardivamente non può che entrare nel processo nello stato e grado in cui si trova e, poiché è certo che nel processo tributario, come in ogni processo ben disciplinato, i poteri processuali devono essere esercitati, nello stesso interesse del corretto sviluppo del contraddittorio fra le parti su basi di parità, entro termini ben stabiliti a pena di preclusione, la costituzione tardiva comporta il rischio di non potere più esercitare alcuni poteri processuali...(..)
Il termine di cui all'art. 32 rappresenta un momento estremamente cruciale nelle dinamiche del processo tributario, considerando che, oltre al fatto di segnare il limite al di là del quale i documenti non possono ritenersi ammissibili, costituisce, per la parte resistente, un crocevia fondamentale da tenere bene a mente nella scelta del momento entro cui costituirsi in giudizio.
Nel caso che ci occupa, l'Amministrazione DE si è costituita in giudizio
(depositando documentazione) in data 1° dicembre 2025, ossia 4 giorni prima della udienza. Regione Sicilia si è costituita in giudizio tempestivamente, ossia il 20 novembre
2025. Tuttavia, la documentazione prodotta è inconferente.
Quanto all'avviso di accertamento 2016 non è dato comprendere a chi sia stato
Nominativo_1notificato, leggendosi solamente una certa , senza indicazione alcuna sul legame con la ricorrente.
Quanto alle cartelle, sono stati allegati dei prospetti riassuntivi che, in disparte la mancata esplicitazione della provenienza, non dimostrano la notifica, trattandosi di atti interni meramente riepilogativi.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e l'intimazione di pagamento annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, accoglie il ricorso.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si quantificano in euro 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni