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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
In data odierna, 28.10.2025, alle ore 9:45, innanzi al giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa iscritta al n. 727 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, sono comparsi:
- per la parte opponente l'avv. Fabio SERRA, il quale si riporta alle conclusioni trascritte nella nota depositata il 27.10.2025 e insiste nel loro accoglimento;
- per la parte opposta l'avv. Daniela PILLERI, la quale conferma la rinuncia al decreto ingiuntivo, accetta la rinuncia della controparte, a spese di lite compensate.
I difensori delle parti rinunciano alla discussione e chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice previo ritiro in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 727/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 727 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Fabio SERRA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari, via G.B. Tuveri n. 16, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Daniela PILLERI (C.F. Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Molise n. 6, presso lo C.F._3
studio del difensore;
convenuto-opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
, ha chiesto che questo Tribunale emettesse decreto Controparte_2
ingiuntivo a carico della dell'importo di 6.300,00 euro – “oltre Parte_1
agli interessi ex D.L. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla data di maturazione del credito fino al
giorno dell'effettivo pagamento ed alle spese del procedimento monitorio comprensive di
spese imponibili e non imponibili, IVA al tasso in vigore, CPA 4% rimborso forfettario 15%
ed ad ogni altra spesa occorrenda” – esponendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria costituiva il corrispettivo delle lavorazioni (elencate nella fattura elettronica n. 64/19 del 9.12.2019) effettuate nel cantiere della debitrice, sito a Cagliari presso allegate nel Parte_2
ricorso monitorio e prodotte a corredo di quest'ultimo);
b. nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 2345/2021, emesso il 20.12.2021 nel procedimento n. R.G. 3771/2021, dell'importo di 6.300,00 euro, gli interessi come da domanda e “le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
540,00 per competenze professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali in
ragione del 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 3. Con atto di citazione regolarmente notificato via PEC, la ha Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 2345/2021 del 20/12/2021 del
Tribunale di Cagliari, R.G. 3771/2021) e rigettare le avverse domande siccome infondate,
sia in fatto che in diritto, giuste le causali di cui alla premessa che precede (costituente
parte integrale della presente conclusione); in via riconvenzionale, condannare la
[...]
a risarcire alla concludente i danni cagionatile in ragione Controparte_2
dell'inadempimento di cui si è resa responsabile (meglio descritto nella premessa che
precede) e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della concludente della
complessiva somma di €. 5.300,00 (o altra somma maggiore o minore che risulterà provata
in corso di causa;
oltre interessi di mora dalla data della presente domanda al saldo),
giuste le causali di cui alla premessa dell'atto di citazione in atti (costituente parte
integrante della presente conclusione); comunque, con il favore delle spese e competenze
del presente grado di giudizio”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 17.5.2022, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare e pregiudiziale, ai sensi dell'art. 648, concedere la provvisoria
esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla superiore espositiva;
2) per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare integralmente l'opposizione e la domanda
riconvenzionale avversamente proposte poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivo ed esecutivo e, in ogni
caso condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma portata nel
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 decreto ingiuntivo opposto ovvero di quell'altra somma risultante in corso di causa.
3) con vittoria di competenze professionali e spese del giudizio”.
5. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
6. In seguito alla fissazione del calendario del processo per l'assunzione delle prove orali ammesse, dinanzi al giudice onorario all'uopo delegato, nell'udienza del 6.10.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo e, pertanto, il fascicolo è stato rimesso allo scrivente.
7. Nell'udienza odierna del 28.10.2025:
a. la parte opponente si è riportata alle conclusioni trascritte nella nota depositata il
27.10.2025, insistendo nel loro accoglimento;
b. la parte opposta ha confermato la rinuncia al decreto ingiuntivo, accetta la rinuncia della controparte, a spese di lite compensate.
c. previo ritiro in camera di consiglio, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
8. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché:
a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la
cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito,
indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, n.
8014/2025, n. 30251/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero
neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale
ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale
corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024);
b. nell'udienza odierna del 28.10.2025 i procuratori delle parti hanno confermato di essere addivenuti ad un accordo transattivo, in particolare (come già rappresentato all'udienza del 6.10.2025 e nelle note depositate da entrambe le parti il 3.10.2025):
i. la parte opponente ha così concluso “1)- rinuncia all'opposizione al decreto
ingiuntivo n. 2345/2021 del Tribunale di Cagliari;
2)- rinuncia alla
domanda riconvenzionale formulata nei confronti della Controparte_2
; 3)- accetta la rinuncia che
[...] Controparte_2
ha fatto rispetto alle domande dalla stessa formulate [ovvero:
[...]
rinuncia al decreto ingiuntivo opposto (n. 2345/2021 del Tribunale Civile di
Cagliari); rinuncia alla conferma dello stesso]; 4)- chiede la compensazione
integrale delle spese fra le parti”;
ii. la parte opposta ha concluso dichiarando “di rinunciare in favore di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 al diritto di credito (e relativi accessori) azionato con il Parte_1
ricorso e conseguente decreto ingiuntivo n. 2345 del 20/12/2021 del
Tribunale Civile di Cagliari (R. G. 3771/2021), notificato a Parte_1
[... via p.e.c. in data 22/12/2022, e di accettare a sua volta, fin d'ora, la
rinuncia che porrà in essere rispetto a tutte le pretese Parte_1
formulate nel contesto dell'atto di opposizione e alla domanda
riconvenzionale formulata dall'opponente nel presente processo”;
c. è quindi venuto meno qualsivoglia interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito sulle domande avanzate nel presente giudizio.
9. Poiché la declaratoria di cessata materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti (nel caso in esame, accordo stragiudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (e, comunque, la modifica della situazione esistente all'epoca dell'emissione del provvedimento monitorio), alla medesima consegue la revoca del decreto ingiuntivo, come peraltro concordemente chiesto dalle parti.
10. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere anche sulle spese di lite del procedimento monitorio e della presente fase di opposizione, laddove tale regolamentazione
è ricompresa nell'accordo raggiunto sul punto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande formulate nel presente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 giudizio;
b. revoca il decreto ingiuntivo n. 2345/2021, emesso da questo Tribunale il 20.12.2021
nel procedimento monitorio n. R.G. 3771/2021;
c. dichiara cessata la materia del contendere sulle spese di lite del presente giudizio di opposizione e su quelle del procedimento monitorio n. R.G. 3771/2021.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
In data odierna, 28.10.2025, alle ore 9:45, innanzi al giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa iscritta al n. 727 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, sono comparsi:
- per la parte opponente l'avv. Fabio SERRA, il quale si riporta alle conclusioni trascritte nella nota depositata il 27.10.2025 e insiste nel loro accoglimento;
- per la parte opposta l'avv. Daniela PILLERI, la quale conferma la rinuncia al decreto ingiuntivo, accetta la rinuncia della controparte, a spese di lite compensate.
I difensori delle parti rinunciano alla discussione e chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice previo ritiro in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 727/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 727 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Fabio SERRA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari, via G.B. Tuveri n. 16, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. Daniela PILLERI (C.F. Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Molise n. 6, presso lo C.F._3
studio del difensore;
convenuto-opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
, ha chiesto che questo Tribunale emettesse decreto Controparte_2
ingiuntivo a carico della dell'importo di 6.300,00 euro – “oltre Parte_1
agli interessi ex D.L. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla data di maturazione del credito fino al
giorno dell'effettivo pagamento ed alle spese del procedimento monitorio comprensive di
spese imponibili e non imponibili, IVA al tasso in vigore, CPA 4% rimborso forfettario 15%
ed ad ogni altra spesa occorrenda” – esponendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria costituiva il corrispettivo delle lavorazioni (elencate nella fattura elettronica n. 64/19 del 9.12.2019) effettuate nel cantiere della debitrice, sito a Cagliari presso allegate nel Parte_2
ricorso monitorio e prodotte a corredo di quest'ultimo);
b. nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 2345/2021, emesso il 20.12.2021 nel procedimento n. R.G. 3771/2021, dell'importo di 6.300,00 euro, gli interessi come da domanda e “le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
540,00 per competenze professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali in
ragione del 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 3. Con atto di citazione regolarmente notificato via PEC, la ha Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 2345/2021 del 20/12/2021 del
Tribunale di Cagliari, R.G. 3771/2021) e rigettare le avverse domande siccome infondate,
sia in fatto che in diritto, giuste le causali di cui alla premessa che precede (costituente
parte integrale della presente conclusione); in via riconvenzionale, condannare la
[...]
a risarcire alla concludente i danni cagionatile in ragione Controparte_2
dell'inadempimento di cui si è resa responsabile (meglio descritto nella premessa che
precede) e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della concludente della
complessiva somma di €. 5.300,00 (o altra somma maggiore o minore che risulterà provata
in corso di causa;
oltre interessi di mora dalla data della presente domanda al saldo),
giuste le causali di cui alla premessa dell'atto di citazione in atti (costituente parte
integrante della presente conclusione); comunque, con il favore delle spese e competenze
del presente grado di giudizio”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 17.5.2022, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare e pregiudiziale, ai sensi dell'art. 648, concedere la provvisoria
esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla superiore espositiva;
2) per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare integralmente l'opposizione e la domanda
riconvenzionale avversamente proposte poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivo ed esecutivo e, in ogni
caso condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma portata nel
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 decreto ingiuntivo opposto ovvero di quell'altra somma risultante in corso di causa.
3) con vittoria di competenze professionali e spese del giudizio”.
5. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
6. In seguito alla fissazione del calendario del processo per l'assunzione delle prove orali ammesse, dinanzi al giudice onorario all'uopo delegato, nell'udienza del 6.10.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo e, pertanto, il fascicolo è stato rimesso allo scrivente.
7. Nell'udienza odierna del 28.10.2025:
a. la parte opponente si è riportata alle conclusioni trascritte nella nota depositata il
27.10.2025, insistendo nel loro accoglimento;
b. la parte opposta ha confermato la rinuncia al decreto ingiuntivo, accetta la rinuncia della controparte, a spese di lite compensate.
c. previo ritiro in camera di consiglio, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
8. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché:
a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la
cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito,
indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, n.
8014/2025, n. 30251/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero
neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale
ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale
corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024);
b. nell'udienza odierna del 28.10.2025 i procuratori delle parti hanno confermato di essere addivenuti ad un accordo transattivo, in particolare (come già rappresentato all'udienza del 6.10.2025 e nelle note depositate da entrambe le parti il 3.10.2025):
i. la parte opponente ha così concluso “1)- rinuncia all'opposizione al decreto
ingiuntivo n. 2345/2021 del Tribunale di Cagliari;
2)- rinuncia alla
domanda riconvenzionale formulata nei confronti della Controparte_2
; 3)- accetta la rinuncia che
[...] Controparte_2
ha fatto rispetto alle domande dalla stessa formulate [ovvero:
[...]
rinuncia al decreto ingiuntivo opposto (n. 2345/2021 del Tribunale Civile di
Cagliari); rinuncia alla conferma dello stesso]; 4)- chiede la compensazione
integrale delle spese fra le parti”;
ii. la parte opposta ha concluso dichiarando “di rinunciare in favore di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 al diritto di credito (e relativi accessori) azionato con il Parte_1
ricorso e conseguente decreto ingiuntivo n. 2345 del 20/12/2021 del
Tribunale Civile di Cagliari (R. G. 3771/2021), notificato a Parte_1
[... via p.e.c. in data 22/12/2022, e di accettare a sua volta, fin d'ora, la
rinuncia che porrà in essere rispetto a tutte le pretese Parte_1
formulate nel contesto dell'atto di opposizione e alla domanda
riconvenzionale formulata dall'opponente nel presente processo”;
c. è quindi venuto meno qualsivoglia interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito sulle domande avanzate nel presente giudizio.
9. Poiché la declaratoria di cessata materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti (nel caso in esame, accordo stragiudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (e, comunque, la modifica della situazione esistente all'epoca dell'emissione del provvedimento monitorio), alla medesima consegue la revoca del decreto ingiuntivo, come peraltro concordemente chiesto dalle parti.
10. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere anche sulle spese di lite del procedimento monitorio e della presente fase di opposizione, laddove tale regolamentazione
è ricompresa nell'accordo raggiunto sul punto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande formulate nel presente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 giudizio;
b. revoca il decreto ingiuntivo n. 2345/2021, emesso da questo Tribunale il 20.12.2021
nel procedimento monitorio n. R.G. 3771/2021;
c. dichiara cessata la materia del contendere sulle spese di lite del presente giudizio di opposizione e su quelle del procedimento monitorio n. R.G. 3771/2021.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. R.G. 727/2022 Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8