TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 102
TAR
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 47, 71 e ss., 73 e ss. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del Bando – Violazione del principio di autoresponsabilità avendo la candidata vincitrice presentato dichiarazioni fuorvianti e/o incongruenti e/o inattendibili nella domanda di partecipazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti atteso che la candidata ha attestato titoli di attività didattica non posseduti e pubblicazioni non scientifiche

    La controinteressata ha dichiarato la contitolarità degli insegnamenti, termine appropriato alla luce della documentazione prodotta. Le pubblicazioni presentate sono munite di codice ISBN o ISSN, e la loro assenza non è ostativa alla qualifica di pubblicazione scientifica. Le riviste telematiche ad accesso libero sono considerate valide.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Bando e dell’art. 7 del Regolamento – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria e disparità di trattamento avendo la Commissione omesso la formazione di sub-criteri o sub-parametri

    La Commissione ha operato correttamente fissando criteri e parametri nella seduta preliminare, i quali erano sufficientemente specifici e idonei a oggettivizzare la discrezionalità valutativa, consentendo la ricostruzione ex post dell'iter logico. Le valutazioni sono state riassunte in un giudizio collegiale motivato. L'attribuzione del punteggio per attività didattica è stata equiparata tra i candidati e la valutazione del curriculum del ricorrente è risultata complessa.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Bando e dell’art. 7 del Regolamento – Eccesso di potere per travisamento dei fatti avendo la Commissione omesso di considerare n. 2 pubblicazioni in fascia del candidato -OMISSIS-. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento

    La Commissione ha attribuito un punteggio per ciascuna delle 12 pubblicazioni valutate, con il ricorrente che ha ottenuto il punteggio massimo per 10 pubblicazioni. Un refuso nel verbale non ha inciso sul punteggio finale. Le censure sono generiche e prive di indicazione di errori specifici e della loro incidenza sui punteggi. La valutazione della produzione scientifica del ricorrente è stata descrittiva e non sempre pertinente al settore scientifico disciplinare, come confermato da una precedente valutazione ASN.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Bando e dell’art. 7 del regolamento – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e disparità di trattamento

    La controinteressata ha comprovato il suo ruolo di relatrice in eventi di rilievo accademico. I termini 'congresso', 'convegno', 'seminario' sono usati in modo intercambiabile nella pratica accademica. Le attività seminariali indicate come 'Upcoming' sono state correttamente gestite.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e disparità di trattamento in relazione alla mancata valutazione di attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca

    Il ricorrente si è limitato a presentare proposte di progetti 'Horizon' ('Proposal'), senza produrre documentazione comprovante l'effettivo svolgimento di attività di organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca. L'Università ha verificato l'assenza di informazioni sul ricorrente come Principal Investigator sul sito Horizon e ha ricevuto conferma dall'Università degli Studi del Sannio che non sono stati stipulati Grant Agreement con il ricorrente come Coordinator/Principal Investigator. La partecipazione al progetto PRODIGIT non è stata documentata. Il progetto Hercule OLAF FI è stato valorizzato sotto altro criterio.

  • Rigettato
    Doglianze relative alla valutazione dell'attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri

    I titoli presentati dal ricorrente (dottorato di ricerca a Salisburgo, seconda laurea, certificato di bilinguismo) sono stati ritenuti non afferenti al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione (diritto tributario). La valutazione è immune da profili di illogicità o irrazionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 102
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 102
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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