Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2025, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
nei confronti
della dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Rosati e Pierpaolo Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del D.R. dell'Università degli Studi di Trieste -OMISSIS- del 24 luglio 2025, -OMISSIS-, recante l'approvazione degli atti relativi alla pubblica selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel GSD 12/GIUR-08 - Diritto Tributario SSD GIUR-08/A, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione - con il quale è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa -OMISSIS-;
di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente e, in particolare:
- del D.R. del 18 febbraio 2025, n. 175, recante il bando della procedura;
- del D.D. del 24 aprile 2025 n. 410, di nomina della Commissione giudicatrice;
- dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice-OMISSIS- del 13 maggio 2025, prot. -OMISSIS-del 30 giugno 2025 e prot. -OMISSIS- del 23 luglio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente ivi inclusa la stipula del contratto, il provvedimento di nomina e presa di servizio e, ove occorrer possa, del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con Decreto Rettorale 6 giugno 2014, n. 574 s.m.i.;
nonché per la condanna dell'Università degli Studi di Trieste a dichiarare l'esclusione della controinteressata ovvero alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste e della dott.ssa -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa AU LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 26.9.2025 e depositato l’8.10.2025, il ricorrente impugna gli atti, compiutamente indicati in epigrafe, relativi alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Trieste per il reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, di cui uno di interesse nel presente giudizio nel Settore Scientifico Disciplinare GIUR-08/A – Diritto Tributario, nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione.
2. Alla selezione ha partecipato oltre al ricorrente l’odierna controinteressata, che è risultata vincitrice come da D.R. n. 726 del 24.7.2025 con l’attribuzione di 83 punti, mentre il ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 73,55.
3. Il ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“ I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 47, 71 e ss., 73 e ss. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del Bando – Violazione del principio di autoresponsabilità avendo la candidata vincitrice presentato dichiarazioni fuorvianti e/o incongruenti e/o inattendibili nella domanda di partecipazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti atteso che la candidata ha attestato titoli di attività didattica non posseduti e pubblicazioni non scientifiche”, deducendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa avendo inserito nel curriculum dichiarazioni non veritiere in merito alla “ contitolarità ” di corsi ed avrebbe inoltre indicato sette pubblicazioni non qualificabili come “ pubblicazioni scientifiche ”, in quanto asseritamente prive di codice ISSN o ISBN.
“ II.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Bando e dell’art. 7 del Regolamento – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria e disparità di trattamento avendo la Commissione omesso la formazione di sub-criteri o sub-parametri”, deducendo che la mancata specificazione di sub-criteri non avrebbe consentito di ricostruire in termini oggettivi il procedimento logico seguito dalla Commissione nella valutazione dei candidati. Anche volendo prescindere dalla preventiva articolazione di sub-criteri e sub-parametri, sussisterebbe una carenza di istruttoria con riferimento all’attribuzione del punteggio per il criterio sub b) “ attività didattica ” e criterio sub d) “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca”.
“ II.2 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Bando e dell’art. 7 del Regolamento – Eccesso di potere per travisamento dei fatti avendo la Commissione omesso di considerare n. 2 pubblicazioni in fascia del candidato -OMISSIS-. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento”, lamentando una errata valutazione delle pubblicazioni, in quanto la Commissione non avrebbe considerato che le pubblicazioni presentate dal ricorrente collocate in riviste di fascia A sarebbero 10 e non 8. L’attribuzione dei punteggi risulterebbe altresì illogica ed irragionevole, non tenendo conto della maggiore significatività della produzione scientifica del ricorrente nonché della circostanza che le pubblicazioni presentate per la valutazione sono pubblicate in riviste di fascia A.
“III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Bando e dell’art. 7 del regolamento – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e disparità di trattamento ”, deducendo che la Commissione avrebbe illegittimamente assegnato alla controinteressata il punteggio massimo per la voce e) “ Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali di rilevanza accademica (max 5 punti)”.
4. L’Università intimata si è costituita in giudizio producendo ampia memoria in cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dei motivi II.1, II.2 e III. per mancato superamento della prova di resistenza, in considerazione della notevole differenza di punteggio tra i due candidati.
Ha comunque argomentato nel senso dell’infondatezza del gravame, instando per il suo rigetto.
5. Anche la controinteressata si è costituita in resistenza, formulando analoghe conclusioni.
6. All’udienza camerale del 22.10.2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare in considerazione dell’intervenuta sottoscrizione in data 30.9.2025 da parte dell’Università intimata del contratto di lavoro con l’odierna controinteressata e di tale decisione il Tribunale ha preso atto con ordinanza cautelare -OMISSIS-.
7. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente e la controinteressata hanno prodotto memorie e repliche, con cui hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
8. All’udienza pubblica del 9.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
9.1 Innanzitutto, come condivisibilmente rilevato dalle parti resistenti, il ricorrente nell’asserire che la controinteressata con l’indicazione nel curriculum di aver svolto una serie di insegnamenti in contitolarità, avrebbe reso una dichiarazione non veritiera per cui avrebbe dovuto essere esclusa, non richiama la norma che sarebbe stata violata, limitandosi a citare il principio di autoresponsabilità dei candidati.
Anche la giurisprudenza indicata da parte ricorrente non risulta pertinente, in particolare la sentenza Cons Stato n. 7086/2025 più volte richiamata nei propri atti difensivi, riguarda una fattispecie non assimilabile alla presente, venendo in rilievo una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore associato. Ed è in relazione ai relativi peculiari requisiti di partecipazione ed alla censura che in tale giudizio era stata dedotta (di difetto di valutazione dell’attività didattica) che quel Collegio al punto 15.2 ha affermato che “ Va premesso, a tal proposito, che la titolarità e responsabilità di un insegnamento universitario in un corso di laurea (così come prescritta – ai fini della valutazione dell’attività didattica – dall’art. 5 del regolamento dell’Università per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati […]) è qualcosa di ben diverso rispetto a una qualsiasi docenza o contitolarità”, soggiungendo che “la summenzionata titolarità esclusiva” sarebbe evincibile dalla dichiarazione resa da uno dei candidati.
Tale affermazione non riveste alcuna utilità ai fini della decisione in esame, non avendo la controinteressata reso una dichiarazione di “ titolarità esclusiva ” degli insegnamenti universitari oggetto di contestazione da parte del ricorrente, avendo bensì indicato nel curriculum una “ contitolarità ” degli stessi, che risulta termine pienamente appropriato alla luce delle risultanze dei verbali del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione, prodotti agli atti del giudizio (docc. 15, 16 e 17 dell’Università intimata; doc. 11 della controinteressata).
Da tale documentazione risulta infatti per tabulas l’assegnazione “ufficiale” alla controinteressata degli insegnamenti in questione, congiuntamente ad altro docente, con indicazione delle ore di insegnamento affidate e CFU riconosciuti, per ciascun anno accademico, con piena concordanza rispetto a quanto dichiarato nel curriculum, così da escluderne la non veridicità.
Va soggiunto che, come condivisibilmente rilevato dalla difesa erariale, l’attività di docenza svolta dalla controinteressata costituisce attività didattica frontale, come tale riconducibile alla previsione di cui all’art. 2 lett. h) del Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori ” in considerazione della tipologia di attività assegnata (“ lezioni frontali ”) e dei crediti formativi riconosciuti per la partecipazione alle lezioni tenute dalla stessa, e non attività didattica integrativa ai sensi della lett. i) (“ non corrispondente all’erogazione di crediti formativi ” e “ costituita da attività quali esercitazioni, tutorato di tipo didattico, seminari o altre attività laboratoriali ”), come sostenuto invece dal ricorrente.
9.2 Le censure relative alla mancata indicazione dei codici identificativi in alcune pubblicazioni menzionate nel curriculum della controinteressata, che nella prospettazione del ricorrente sarebbero imprescindibili per l’identificazione di una “ pubblicazione scientifica ”, non risultano condivisibili.
Come rilevato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in merito all’orientamento secondo cui per pubblicazione scientifica è da intendersi “l’opera pubblicata da un editore”, che è l’operatore che cura la sua diffusione tra il pubblico, “ Se infatti si può condividere l’assunto secondo cui non è sufficiente che l’opera sia stampata a cura dell’Autore o di un tipografo per suo conto, occorrendo invece che sia <<edita>>, occorre tuttavia epurare il concetto di <<diffusione all’interno della comunità scientifica>> dal concetto di <<distribuzione commerciale>>. Invero, la venalità del prodotto librario e la sua distribuzione commerciale sono concetti estranei alla ricerca scientifica. Ciò che la procedura concorsuale per la copertura di posti di ricercatori e professori universitari mira ad acclarare, è il valore scientifico della pubblicazione e la sua diffusione nell’ambito della comunità scientifica (quest’ultimo elemento, come si vedrà tra breve, in via eventuale e aggiuntiva), e non anche la <<vendibilità>> e distribuzione commerciale. Un’opera può, sotto tale profilo, avere diffusione nell’ambito della comunità scientifica anche se non abbia un prezzo e non sia stata tecnicamente venduta, bensì diffusa gratuitamente. Pertanto, ferma restando la necessità che l’opera non sia semplicemente stampata, ma anche <<edita>>, tuttavia non sono elementi rilevanti per escludere che l’opera sia edita e diffusa nella comunità scientifica:
- l’esservi o meno un prezzo di copertina;
- l’esservi o meno un codice ISBN e un conseguente codice a barre, che non sono obbligatori ma mirano solo a garantire l’inserimento dell’opera nei circuiti commerciali di distribuzione e divulgazione dell’opera; (peraltro, il codice ISBN, in uso per le monografie, non lo è per le riviste scientifiche) (vedi Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 699: <<l’attribuzione del codice ISBN, può tutt’al più costituire un elemento empirico, dotato di una certa oggettività, idoneo a dimostrare la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione e la sua diffusione all’interno della comunità scientifica”, (…). La mancata attribuzione di un codice non vale però a rendere irrilevanti le formalità legali che fanno ritenere normativamente avvenuta la pubblicazione e quindi non determina la mancata valutabilità del titolo scientifico in questione (…)>>);
- l’esservi o meno il c.d. bollino SIAE, per legge non obbligatorio e utilizzato solo al fine della tutela del diritto di autore;
- l’inserimento o meno dell’opera nel catalogo commerciale dell’editore;
- l’esservi o meno una distribuzione commerciale dell’opera a cura dell’editore tramite proprie agenzie o tramite un terzo distributore;
- l’essere più o meno nota la casa editrice;
- l’essere le spese dell’edizione sostenute dall’autore o dalla casa editrice.
Tutti questi elementi, se sussistenti, possono in positivo costituire elementi indiziari che concorrono alla prova della diffusione dell’opera nell’ambito della comunità scientifica. Ma ove insussistenti, non danno la prova negativa della non diffusione dell’opera, o, a monte, dell’assenza dei connotati di pubblicazione scientifica” (Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2009 n. 2705)” (Cons St sez. VI, n. 1512/2013).
Ora, va rilevato che le 12 pubblicazioni scientifiche (numero massimo valutabile nel merito per ciascun candidato in base al bando) presentate dalla controinteressata con la domanda di partecipazione al fine della valutazione con attribuzione di punteggio, sono tutte munite di codice ISBN (qualora monografie) o codice ISSN (qualora scritti pubblicati su riviste), pur non risultando, come visto, l’attribuzione dei predetti codici indispensabile ai fini dell’attribuzione della qualifica di “ pubblicazione scientifica ”, costituendo solo uno dei possibili elementi a carattere indiziario, essendo sufficiente l’accettazione da parte dell’editore.
Va aggiunto che né il bando di concorso né la normativa in esso richiamata contenevano la prescrizione dell’indicazione nel curriculum di pubblicazioni munite di codice ISBN o ISSN, mentre, nel contempo, non risulta pertinente il richiamo al Regolamento per la classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione scientifica nazionale approvato con delibera Anvur, concernendo una procedura non assimilabile a quella oggetto di giudizio.
Da quanto sopra evidenziato, discende che l’inserimento nel curriculum da parte della controinteressata delle predette pubblicazioni non risulta in alcun modo censurabile (né tantomeno possono ravvisarsi gli estremi di una dichiarazione mendace), non ponendosi in contrasto con la normativa applicabile alla selezione, e risultando conforme al pacifico orientamento giurisprudenziale in tema di pubblicazioni scientifiche.
Nella specie, trattasi peraltro di lavori pubblicati su riviste telematiche ad accesso libero, riguardo alle quali la giurisprudenza si è espressa nel senso che “ tale tipologia di rivista – senza che possa inficiare la qualità della pubblicazione - è volta a favorirne l’utilizzo dai ricercatori, con l’obiettivo di ampliare l’accesso e la diffusione ai dati scientifici” (Cons Stato sez VII, 26.6.2024 n. 5633).
10. Procedendo alla disamina dei successivi motivi di ricorso, va rilevato che le censure articolate nei motivi II.1, II.2 e III. non sono meritevoli di accoglimento.
Il Collegio ritiene infatti che, per come verrà di seguito argomentato, non emergano profili di manifesta erroneità, illogicità e irragionevolezza nelle valutazioni discrezionali della Commissione di esperti.
11. La doglianza relativa all’omessa specificazione di sub-parametri e sub-criteri per la valutazione, che non consentirebbe di palesare il percorso logico seguito dalla Commissione per addivenire alla valutazione censurata, appare inammissibile ed infondata.
Essa è volta infatti a contestare il sistema valutativo predeterminato dalla Commissione, che costituisce però una scelta espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza che riconosce all’amministrazione una “ ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico (nel caso di specie intervenuti), con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7782) ” (Cons. Stato, Sez. III, 11 dicembre 2024, n. 9972).
Ed infatti “L'importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell'iter logico seguito” (Cons. Stato, Sez. VII, 7.8.2023, n. 7586).
In proposito è stato evidenziato che “alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Ciò perché bisognerebbe stilare ex ante una "classifica" dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, il che non sarebbe, ovviamente, neanche ipotizzabile. La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro” (Cons. Stato, Sez. VII, 27.6.2024, n. 5685).
Nel caso di specie risulta che la Commissione ha correttamente operato, in quanto nella seduta preliminare del 7.5.2025, ha disposto “ di adottare i criteri e parametri, come riportati nell’Allegato 1 – Criteri parte integrante del presente verbale – con i quali sarà effettuata la motivata valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi alla discussione pubblica. Tali criteri saranno utilizzati facendo riferimento allo specifico gruppo scientifico-disciplinare messo a bando e al profilo definito tramite l’indicazione del settore scientifico-disciplinare”.
Nell’All. 1 al verbale n. 1 sono infatti contenute le tabelle con i criteri ed i relativi punteggi, per la valutazione dei titoli e del curriculum e della produzione scientifica.
Nulla di più la Commissione era tenuta a fare, avendo in tal modo rispettato le regole di imparzialità e trasparenza, che implicano la preventiva fissazione dei criteri ai quali si atterrà in sede di valutazione dei candidati, a pena di illegittimità della procedura, e ad un tanto ha provveduto, in assenza di qualsivoglia vincolo a dettagliare ulteriormente i predetti criteri, con elaborazione di sub-criteri ulteriormente specificativi di quelli enunciati nel verbale n. 1. Essi infatti risultavano già sufficientemente specifici ed idonei ad oggettivizzare l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentire ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito.
A ciò va aggiunto che, come si evince dalla lettura del verbale n. 2, i titoli e le pubblicazioni dei candidati sono stati oggetto di motivati giudizi analitici, “ espressi secondo la gradazione: insufficiente/sufficiente/buono/più che buono/ottimo/eccellente”, sulla cui base sono stati assegnati i punteggi per i singoli parametri.
Le valutazioni espresse dalla Commissione sono state infine riassunte nel motivato giudizio collegiale, che risulta conforme ai giudizi espressi ed ai punteggi assegnati.
12. Le censure volte ad evidenziare una errata attribuzione alla controinteressata del punteggio pari a 3,5 per la voce b) attività didattica in quanto non poteva essere riconosciuto per effetto di dichiarazioni non veritiere rese nel curriculum, non sono accoglibili, sulla base delle considerazioni già esposte in sede di rigetto del primo motivo di ricorso, che si intendono qui riprodotte.
Sono infondate altresì le doglianze relative ad una non idonea valutazione delle attività di insegnamento asseritamente svolte dal ricorrente.
Innanzitutto va evidenziato che il medesimo punteggio di 3,5 è stato assegnato sia al ricorrente che alla controinteressata, in presenza di un numero di ore di didattica frontale tenuta da ciascun candidato sostanzialmente equiparabile, ragione per cui la valutazione si appalesa corretta e coerente con tale dato.
Rileva inoltre il Collegio che il ricorrente non ha allegato elementi tali da comportare l’attribuzione di un diverso punteggio per tale criterio, per cui il giudizio si rivela coerente con gli elementi agli atti, non potendo assumere rilievo nella presente sede diffide o richieste di autotutela trasmesse ad organismi estranei al giudizio.
Si deve altresì osservare come risultino condivisibili le considerazioni effettuate dalla difesa dell’Amministrazione secondo cui la lettura del curriculum del ricorrente, scritto in parte in italiano e in parte in inglese, con alcuni dati riportati due volte (una per ciascun idioma) e connotato da scarsa sistematicità, è risultata oggettivamente complessa, ragione ulteriore per ritenere che la valutazione effettuata non si appalesa illogica o irragionevole.
13. Il ricorrente lamenta l’attribuzione di 0 punti per la voce sub d) “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”, sostenendo che la relativa motivazione sarebbe inidonea e l’istruttoria risulterebbe carente.
13.1 Il motivo è infondato.
Dal giudizio espresso dalla Commissione si evince infatti che il ricorrente si è limitato alla presentazione di proposte dei 21 progetti di ricerca Horizon , che sarebbero indicate come “ Proposal ” nel curriculum (pagg. 16-40 doc. 3a. Università) e tale dato non soddisfa i requisiti prescritti dal parametro in esame, che richiede l’effettivo espletamento di attività di organizzazione, direzione, coordinamento dei gruppi di ricerca o la partecipazione ai medesimi, mentre il ricorrente non ha prodotto neanche in giudizio documentazione idonea a comprovare il possesso di tale requisito.
La difesa erariale ha precisato sul punto che la Commissione ha proceduto ad un’istruttoria sul sito Horizon , senza reperire alcuna informazione relativa al candidato quale Principal Investigator.
Inoltre a riscontro della richiesta di chiarimenti del 25.8.2025 rivolta all’Università degli Studi del Sannio (in quanto indicata dal ricorrente quale capofila di tutti i 21 progetti), l’Università degli Studi di Trieste ha ottenuto in data 8.9.2025 la precisazione che “ con riferimento alle partecipazioni a numerosi progetti dell’ambito di Call HORIZON (…) ad oggi l’Università degli Studi del Sannio non ha stipulato alcun Grant Agreement che abbia come Coordinator/Principal Investigator il dottor -OMISSIS-” (doc. 26 Università).
Sul punto la difesa dell’Ateneo odierno resistente ha specificato che il Grant Agreement costituisce “ il contratto ufficiale stipulato tra l’ente finanziatore e il beneficiario – i.e. l’ateneo – che riceve il finanziamento. Detto contratto riporta informazioni generali sul progetto – quali, ad esempio, il titolo, la durata, gli obiettivi del medesimo, nonché l’importo del finanziamento e costituisce pertanto la base legale che regola tutto il progetto finanziato. Senza di esso, non si può iniziare formalmente il progetto né ricevere fondi”.
Con riferimento alla citazione contenuta a pag. 16 del ricorso alla partecipazione “ al progetto PRODIGIT dell’Associazione tributaristi italiani”, la Commissione ha tenuto conto di quanto indicato nella predetta nota dell’Università degli Studi del Sannio, secondo cui “ con riferimento alla partecipazione al ‘National Project of P.R.O.D.I.G.T. nessuna documentazione risulta agli atti di questa amministrazione”, mentre nel contempo il curriculum del ricorrente non conteneva elementi sufficienti all’identificazione dell’attività e del ruolo svolto dal medesimo candidato.
Circa il progetto Hercule OLAF FI , esso sarebbe stato invece valorizzato in relazione al criterio c) relativo ad “ attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”.
13.2 In merito alla menzione della Commissione di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale contenuta a pag. 17 del ricorso, va rilevato che la prospettazione della Commissione della selezione in esame, secondo cui la mera presentazione di progetti per ottenere finanziamenti non può essere considerata equivalente allo svolgimento di attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca , ha trovato in realtà conferma anche nel giudizio espresso dalla predetta Commissione ASN 2023-2025 Settore concorsuale diritto tributario (doc. 14 della controinteressata).
Vi si legge infatti che “ Il candidato non possiede titoli rilevanti ai fini della valutazione per il titolo di cui alla categoria b, in quanto allega (anche con successiva integrazione autorizzata dal MUR) documenti da cui non emerge la prova di un coinvolgimento nella direzione o partecipazione a progetti di ricerca scientifici rilevanti nella materia oggetto di questa procedura. A questo riguardo, si fa presente che dall’elenco titoli e pubblicazioni emergono domande di finanziamento per progetti di ricerca, ma non vi è prova né della concessione di tali finanziamenti, né dell’effettivo svolgimento dei progetti indicati, così come non vi è prova di pubblicazioni scientifiche agli stessi correlate”.
Il Collegio pur prendendo atto di quanto rappresentato dal ricorrente a pag. 17 della memoria difensiva dd 8.1.2026 in merito alla avvenuta proposizione di autonomo ricorso avverso le valutazioni ASN pendente avanti al TAR Lazio (prodotto sub doc. 16), deve nel contempo evidenziare come la documentazione agli atti non deponga a favore della tesi sostenuta da parte ricorrente.
14. Le censure formulate dal ricorrente in merito ad una asserita non adeguata attribuzione del punteggio per il criterio c) “ Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” sono inammissibili prima ancora che infondate, in quanto risultano generiche e mirano a sostituirsi alle valutazioni discrezionali della Commissione.
Sono comunque destituite di fondatezza, avendo la Commissione dato corretta applicazione a quanto stabilito nel verbale n. 1 in riferimento alla valutazione dei titoli secondo cui “ La motivata valutazione seguita dalla valutazione comparativa, sarà effettuata facendo riferimento allo specifico gruppo scientifico-disciplinare e al profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei titoli, debitamente documentati, dei candidati”.
I titoli indicati dal ricorrente (dottorato di ricerca conseguito presso l’Università di Salisburgo vertente sul diritto di famiglia turco, una seconda laurea, un certificato di bilinguismo) sono stati ritenuti dalla Commissione come non afferenti al settore scientifico disciplinare (diritto tributario) oggetto della selezione, con valutazione immune da profili di illogicità o irrazionalità.
15. In merito alle doglianze relative alla valutazione delle pubblicazioni, come precisato dalla difesa erariale nell’ambito del verbale n. 2 a pag. 11 vi è un refuso in quanto sono state indicate nel numero di 8 anziché di 10 le pubblicazioni del ricorrente su riviste di fascia A, senza che tale errore materiale abbia peraltro inciso sul punteggio finale.
Risulta infatti che la Commissione ha attribuito un punteggio per ciascuna delle 12 pubblicazioni valutate con riferimento alla voce c) “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”, che prevedeva fino ad un massimo di un punto per pubblicazione.
Il ricorrente ha ottenuto il punteggio massimo di 1 per 10 pubblicazioni su 12, sulle due rimanenti ha conseguito il punteggio rispettivamente di 0,5 e 0,8.
Sul punto il ricorrente non indica come tale errore, di cui l’Università ha comprovato la natura meramente materiale, avrebbe inciso sotto il profilo dell’assegnazione del punteggio sul giudizio espresso dalla Commissione.
15.1 Rileva il Collegio che tutte le censure formulate nei confronti della valutazione delle pubblicazioni risultano generiche e meramente formalistiche, prive dell’indicazione di elementi volti a dimostrare errori di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione e l’incidenza di tali eventuali errori sull’attribuzione dei punteggi, soprattutto alla luce della notevole differenza di punteggio tra i due candidati (pari a 9,45 punti).
Va infatti evidenziato che, come si evince dalla lettura dell’Allegato 1 al verbale n. 2, il giudizio relativo alle pubblicazioni del ricorrente è stato formulato dalla Commissione nei seguenti termini: “ Tutte le pubblicazioni, pur ampie nella trattazione, si connotano per un taglio prevalentemente descrittivo con limitato apporto originale nelle conclusioni. La collocazione dei prodotti sottoposti a valutazione risulta circoscritta rispetto al panorama editoriale di riferimento del settore scientifico disciplinare”.
Tale valutazione risulta del resto conforme a quella espressa dalla precitata Commissione ASN, la quale aveva rilevato che “ Le pubblicazioni denotano tutte gravi problemi di rigore metodologico e sul piano dell’approfondimento delle questioni di diritto tributario. In genere il candidato predilige un approccio descrittivo; spesso le fonti di riferimento utilizzate presentano rilevanti lacune ed anche gli approfondimenti necessari delle questioni tributarie sono inadeguati (…). Pertanto la commissione all’unanimità esprime un giudizio negativo sulla produzione scientifica del candidato, oltre a rilevare l’incoerenza delle pubblicazioni al settore concorsuale oggetto della presente procedura”.
Possono pertanto richiamarsi le considerazioni sopra esposte in merito alla circostanza che il giudizio della Commissione anche in ordine alle pubblicazioni risulta conforme ad una valutazione che è stata espressa da altra Commissione giudicatrice in merito alle stesse e che, per quanto il giudizio ASN sia sub judice , gli elementi agli atti del presente giudizio non supportano la tesi del ricorrente volta ad evidenziare una sottovalutazione delle proprie pubblicazioni.
Il ricorrente sovrapponendo inammissibilmente il proprio giudizio soggettivo a quello della Commissione, sostiene che la propria produzione scientifica, basata su 52 pubblicazioni, “ è sostanzialmente più significativa di quella della Dott.ssa Sbroiavacca e i prodotti scientifici presentati ai fini della procedura concorsuale sono stati pubblicati in riviste di Fascia A rispetto alle quali la rilevanza e il prestigio sono oggetto di attenta valutazione da parte dell’Anvur”.
Come condivisibilmente evidenziato dall’Università intimata e dalla controinteressata, il dato numerico andrebbe ridimensionato, per effetto di ripetizioni, ed indicazione quali autonome pubblicazioni anche di ipotesi che non vi rientrano, quali il co-autoraggio di due monografie e i capitoli delle medesime monografie (si veda ad esempio a pagg. 41 e 42 del curriculum, con riferimento alla monografia a doppio nome sub 17 e i capitoli e paragrafi della medesima richiamati sub 18-25).
Dalla disamina del verbale n. 3 si evince che la consistenza complessiva della produzione scientifica è stata comunque idoneamente tenuta in considerazione dalla Commissione con l’attribuzione di 7 punti.
Per quanto concerne la doglianza relativa ad una asserita sottovalutazione di elaborati pur editi in riviste di classe A, è risultato che diverse di tali pubblicazioni non sono attinenti al SSD oggetto della procedura selettiva qui in esame, concernendo argomenti di diritto dell’unione europea e del diritto civile (nonché diritto di famiglia turco).
Un tanto ha trovato conferma nel giudizio complessivo finale reso dai commissari nell’Allegato 1 al verbale n. 3 “ La sua produzione scientifica si caratterizza per una collocazione sulle riviste principalmente in fascia A ancorchè afferenti anche a settori scientifici diversi rispetto a quelli oggetto di questo concorso. Gli scritti prodotti in valutazione si qualificano per un approccio essenzialmente descrittivo delle tematiche trattate (alcune delle quali, peraltro, caratterizzate da un’impostazione economica e non prettamente giuridica) con pochi elementi di originalità”.
16. Le doglianze volte ad evidenziare una erronea attribuzione di punteggio alla controinteressata, quale riconoscimento dell’attività di “ relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali di rilevanza accademica” sono destituite di fondamento.
16.1 Deduce sul punto il ricorrente la illegittima attribuzione di 5 punti alla candidata in riferimento al predetto criterio sub e), “ anche considerando seminari, formazione, poster/discussant e chair/organizzazione, con evidente commistione di attività che avrebbero dovuto essere valutate solo con la diversa voce d)”.
La contestazione risulta meramente formale, avendo la controinteressata comprovato il proprio ruolo di relatrice nell’ambito di eventi di qualità scientifica e rilievo accademica, assumendo rilevanza il fatto che, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa erariale, all’interno della comunità scientifica e nella pratica accademica i termini congresso , convegno , simposio , workshop , seminario , vengono utilizzati come sinonimi, a fronte del dato sostanziale della natura di strumenti di diffusione scientifica, confronto tra pari e presentazione di contributi originali.
16.2 La contestazione relativa ad una asserita valutazione da parte della Commissione di attività seminariali svolte dalla ricorrente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, non è del pari meritevole di accoglimento.
Ferma restando la mancata prova da parte del ricorrente di avvenuta valutazione delle predette attività in sede di attribuzione di punteggio, va rilevato che riguardo alle stesse, che risultavano assegnate alla data di scadenza del bando, la controinteressata ha correttamente inserito nel curriculum l’inciso Upcoming.
17. In conclusione, fermi restando i noti limiti al sindacato sulla discrezionalità valutativa delle Commissioni nei concorsi universitari in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi, sia alla valutazione dei singoli aspetti di rilievo, deve escludersi che il giudizio di prevalenza riservato alla controinteressata, sulla base di una valutazione globale, complessiva e sintetica, sia irragionevole.
Infatti, nella procedura comparativa in esame, le valutazioni discrezionali della Commissione, espresse sulla base dei criteri dalla stessa predeterminati, sono risultate esenti da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà, e conseguenti ad un percorso argomentativo logico e congruente.
18. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore dell’Università degli Studi di Trieste e della controinteressata, che liquida nell’importo complessivo di € 4.000,00 (€ 2.000,00 a favore di ciascuna parte), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di tutti i soggetti citati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
AU LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.