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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/12/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RL MADDALONI Presidente
Dott. ND AN PIROLA Consigliere rel.
Dott. Natalia IMARISIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PEDEMONTANA 67 IO LT presso lo studio dell'avv. MOIOLA
GIANMARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA CESURA N. 4 23100 SONDRIO presso lo studio dell'avv.
RA PP, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ( ) PIAZZA S. Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, 6 23017 MORBEGNO;
pagina 1 di 10 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, del 13.02.2025, depositata il 17.02.2025, n. 56/2025: IN VIA PRELIMINARE
− ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE
− in accoglimento dell'appello, riformare interamente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 56/2025, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, sezione civile, in data 13.02.2025, depositata il 17.02.2025, resa nella causa iscritta al R.G. 175/2020 e, per l'effetto
− in riforma del capo della sentenza che accoglie la domanda principale dell'avv. Controparte_1
, rigettare integralmente la domanda di pagamento dei compensi professionali proposta
[...] dall'avv. nei confronti della IG.ra ; Controparte_1 Parte_1
− in riforma del capo della sentenza che implicitamente rigetta la domanda riconvenzionale della sig.ra , accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare l'avv. Parte_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla sig.ra Controparte_1 Pt_1
, quantificati in Euro 5.891,70, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia,
[...] oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo ed oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
− in riforma del capo della sentenza che compensa le spese di lite, condannare l'avv.
[...]
al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio in favore CP_1 della sig.ra , oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Parte_1
Per Controparte_1
Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla signora , per Parte_1 tutti i motivi ex ante rappresentati.
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del giudizio di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis cpc l'avv. citava in giudizio per Controparte_1 Parte_1 sentirla condannare al pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in attuazione pagina 2 di 10 del contratto di patrocinio stipulato con la stessa per la somma complessiva di € 12.930,00. Nello specifico, la ricorrente deduceva quanto segue:
− la commercialista della , stante la determinazione della propria cliente Pt_1 Controparte_2 di promuovere la causa, le chiedeva di assumere l'incarico di proporre opposizione al precetto emesso in data 15.7.2015 e notificato alla in data 20.7.2015 con il quale le veniva Pt_1 ingiunto il pagamento della somma di € 8.328,90 a favore di , difeso dall'avv. Parte_2 Polini. L'avv. proponeva opposizione all'esecuzione con atto di citazione notificato in CP_1 data 18.8.2015. Il procedimento veniva rubricato al n.1209/15 e assegnato alla dott.ssa Cesana.
− in data 8.3.2016 l'avv. Polini, in pendenza del giudizio di opposizione al precetto n. 1209/15, notificava atto di pignoramento presso terzi, con il quale pignorava presso la Controparte_3
i crediti della L'avv. proponeva opposizione agli atti esecutivi,
[...] Pt_1 CP_1 assumendo che l'atto di precetto fosse divenuto inefficace o sospeso ex lege, ex art. 481 c.p.c. e che, di conseguenza, l'atto di pignoramento presso terzi fosse stato emesso in violazione degli artt. 481 e 627 c.p.c. Il procedimento veniva rubricato con il n. 116/16 e assegnato alla dott.ssa
Per_1
− L'avv. Polini, in pendenza di entrambi i giudizi di opposizione, in data 17.3.2016 notificava un nuovo atto di precetto in rinnovazione di quello notificato il 20.7.2015 -dichiarando di nutrire dubbi sulla validità del primo-. L'avv. proponeva opposizione all'esecuzione che veniva CP_1 rubricata, in data 11.4.2016, al n.556/16 e assegnata alla dott.ssa Per_1
− L'avv. Polini, in data 31.3.2016, notificava un nuovo atto di pignoramento presso terzi delle medesime somme sul conto corrente cointestato della presso la Pt_1 Controparte_3
. L'avv. proponeva opposizione che veniva rubricata, in data 20.4.2016, al n.
[...] CP_1 149/16 e assegnata alla dott.ssa che sospendeva l'esecuzione. Il fascicolo contenente Per_2 la nota di iscrizione a ruolo contenente copia conforme dell'atto di citazione notificato, dei titoli esecutivi e dell'atto di precetto depositata dall'avv. Polini, veniva rubricato al n. 153/16. I due fascicoli venivano riuniti e assegnati alla dott.ssa Per_1
− Il tribunale di Sondrio rigettava l'opposizione al precetto notificato in data 20.7.2015 - n.1209/15- con sentenza n. 491/2016 pubblicata il 21.11.2016. La sentenza è passata in giudicato, non avendo la proposto appello. Pt_1
− Il tribunale di Sondrio, nel procedimento n.116/16, relativo alla prima opposizione al pignoramento notificato l'8.3.2016, con ordinanza del 6.2.2017 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, pur dando atto nella stessa che il creditore procedente non aveva provveduto a depositare la nota di iscrizione a ruolo con la copia, dell'atto di citazione, del precetto e del titolo esecutivo nel termine di legge. Pertanto, l'avv. con istanza del 13.3.2016 chiedeva che CP_1
l'ordinanza fosse integrata con la declaratoria di inefficacia della procedura esecutiva.
− Nel procedimento n. 149/16 + 153/16, opposizione al secondo pignoramento -sospeso dalla dott.ssa la dott.ssa aveva emesso un'ordinanza di revoca della Persona_2 Per_1 sospensione fissando, in data 15.3.2017, l'udienza di distribuzione delle somme. L'avv. CP_1 con istanza in data 13.3.2017, ne chiedeva la revoca difettandone i presupposti, in quanto l'ordinanza di sospensione era divenuta irrevocabile in assenza di reclamo
− In data 14.3.2017 l'avv. rinunciava al mandato. CP_1
− Il tribunale di Sondrio con ordinanza del 15.3.2017 assunta nel procedimento n. 116/16 -che non era stato riunito a quello n. 149/16+153/16- integrava l'ordinanza del 6.2.2016 dichiarando pagina 3 di 10 l'estinzione della procedura esecutiva disponendo lo svincolo delle somme pignorate, dando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Invece, non provvedeva sull'istanza di revoca della sospensione dell'ordinanza assunta nel procedimento 149/16.
− Tuttavia, avendo ricevuto la notifica dell'ordinanza del 15.3.2017, in data 17.3.2017, l'avv. la notificava all'avv. Polini e alla che provvedeva allo CP_1 Controparte_3 svincolo delle somme in favore della
[...]
, eccepiva il grave inadempimento della professionista nello svolgimento delle proprie Parte_1 prestazioni professionali e chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice -stante l'insussistenza del diritto al compenso- e, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al risarcimento del danno costituito dai maggiori esborsi causati dai procedimenti instaurati dall'avv. CP_1 In particolare, deduceva: i) la mancanza di una ferma determinazione della medesima di proporre opposizione al precetto;
ii) l'erronea scelta della linea difensiva incentrata sulla presunta inefficacia dell'atto di precetto per violazione degli artt. 481 e 627 c.p.c. in quanto , dal momento che era Pt_3 stato oggetto di un precedente giudizio di opposizione definito con sentenza della Corte di Cassazione del 9.7.2013 che aveva confermato la sentenza del tribunale di Sondrio del 26.7.2007 che aveva rigettato l'opposizione che, però, non era stato riassunto ai sensi dell'art. 627 c.p.c. dopo sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione che aveva definito il giudizio;
iii) la rinuncia al mandato con abbandono della difesa lasciandola priva di difensore all'udienza del 15.3.2016 ; iv) la notifica, nonostante l'abbandono della difesa, alla Controparte_3 dell'ordinanza di svincolo delle somme nonostante le stesse fossero state oggetto di un secondo pignoramento, così inducendo in errore la banca che le aveva svincolate nonostante le stesse fossero vincolate esclusivamente sulla base del secondo pignoramento, in quanto l'avv. Pollini aveva già comunicato alla medesima la rinuncia al primo, così causandole un danno posto che aveva poi dovuto restituirle alla banca;
v) fatto che il titolo esecutivo fosse inefficace in quanto Il Tribunale disponeva la trasformazione del rito da sommario a ordinario data la complessità della vicenda, e disponeva l'escussione dei testi citati dalle parti. Formulava altresì una proposta conciliativa:
“Abbandono della causa con rinuncia alle rispettive pretese avanzate tanto in via principale quanto in via riconvenzionale;
Spese legali integralmente compensate” -come da ordinanza del 12.5.2022- che veniva accettata dalla resistente ma rifiutata dalla ricorrente.
2. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 56/2025 pubblicata in data 17.2.2025, ha rigettato la domanda riconvenzionale della ritenendo insussistente il dedotto grave inadempimento della Pt_1 medesima e ha parzialmente accolto la domanda dell'avv. condannando la convenuta a CP_1 corrisponderle la somma di € 7.287,00.
3. ha proposto appello articolato in cinque motivi: Parte_1
3.1 Con il primo motivo, censura la ritenuta insussistenza dei profili di inadempimento costituiti dalla scelta di una strategia processuale palesemente erronea -integrante violazione del dovere di diligenza- e dal fatto che l'avv. l'avesse recepita acriticamente dalla dott.ssa CP_1
commercialista della senza neppure renderne partecipe la cliente. Nello CP_2 Pt_1 specifico, secondo la prospettazione dell'appellante, nell'atto di opposizione al precetto notificato in data 20.7.2015, l'avv. avrebbe sostenuto la tesi palesemente erronea CP_1 dell'inefficacia dello stesso in quanto il processo esecutivo non era stato riassunto, ai sensi pagina 4 di 10 dell'art. 627 c.p.c., entro il termine di sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza della Corte di Cassazione del 9.7.2013 che aveva rigettato il ricorso proposto dal contro la sentenza CP_4 del tribunale di Sondrio del 26.7.2007 che aveva rigettato l'opposizione al medesimo. Tale tesi, palesemente infondata in quanto l'art. 627 c.p.c. è applicabile ad un processo esecutivo che è stato sospeso e non a un pregresso procedimento di cognizione che si è concluso con la conferma del titolo esecutivo in forza del quale si agisce, è stata sconfessata dalla sentenza del tribunale di Sondrio del 21.11.2016 che ha rigettato l'opposizione. Ciò avrebbe innescato la serie successiva di ulteriori giudizi di opposizione, quando, invece, l'avv. avrebbe CP_1 dovuto sconsigliare alla cliente di proporre opposizione al precetto. Inoltre, il tribunale avrebbe valutato in modo errato la testimonianza del dott. -avvocato non iscritto all'albo Tes_1 consulente della che ha dichiarato di avere segnalato alla l'infondatezza di Pt_1 CP_2 tale strategia processuale che è stata imposta da quest'ultima all'avv. che l'avrebbe CP_1 recepita acriticamente, così venendo meno ai suoi doveri di autonomia e diligenza e smentendo che tale linea difensiva fosse stata condivisa con la cliente. Infine, l'appellante deduce l'omessa pronuncia del tribunale sull'eccezione di inammissibilità delle e-mail prodotte dalla ricorrente come documenti allegati ai n. 12 e 13. 3.2 Con il secondo motivo si duole del ritenuto difetto della prova del danno subito dalla Pt_1 posto che la prova dello stesso emerge dalla necessità di reintegro della somma già pignorata e svincolata a istanza dell'avv. in quanto oggetto del secondo pignoramento. Ritiene, CP_1 infatti, che la questione dello svincolo delle somme pignorate, -derivato dalla notifica, da parte dell'avv. del provvedimento giudiziario emesso dal giudice in accoglimento CP_1 dell'istanza di estinzione e rilascio somme proposta nel procedimento r.g. n. 116/2016 alla
, in assenza di ius postulandi- cui è seguita l'intimazione alla Controparte_3 Pt_1 da parte della banca, di ricostituire la provvista dato che la somma era stata oggetto del secondo pignoramento, dimostri chiaramente l'intervenuto danno. Sotto un ulteriore profilo, lamenta il fatto che il tribunale abbia rigettato la domanda riconvenzionale dell'appellante senza esplicitarla nel dispositivo. Ciò avrebbe impedito la comprensione delle ragioni con violazione del diritto di difesa;
3.3 Con il terzo motivo deduce che il tribunale abbia errato a ritenere che la rinuncia al mandato dell'avv. in data 14.3.2016, alla vigilia dell'udienza di distribuzione delle somme CP_1 oggetto di pignoramento, non abbia causato alcun pregiudizio alla cliente perchè poteva difendersi da sola, in quanto non ha tenuto conto della lesione concreta al diritto di difesa della medesima insito nel fatto che è stata costretta a presenziare da sola all'udienza medesima. Inoltre, sotto un secondo profilo, censura la decisione del Tribunale che non avrebbe tenuto in considerazione la violazione delle regole del mandato, in quanto l'avv. in assenza di CP_1 ius postulandi, stante la rinuncia al mandato, in data 17.3.2017, ha notificato alla
[...]
l'ordinanza con cui il tribunale disponeva lo svincolo delle somme Controparte_3 pignorate che avrebbe causato un grave pregiudizio alla poi costretta a ricostituire la Pt_1 provvista.
3.4 Con il quarto motivo censura la statuizione del tribunale, che ha riconosciuto il compenso spettante all'avv. Morales -ancorchè in misura ridotta rispetto alla domanda- nonostante la sua strategia difensiva imperita dimostratasi inutile e improduttiva di effetti favorevoli per la sua assistita;
pagina 5 di 10 3.5 Con il quinto motivo censura la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'omessa considerazione della sua accettazione della proposta conciliativa del tribunale a fronte del rifiuto della professionista.
4. L'avv. ha proposto appello incidentale, impugnando la compensazione delle spese, CP_1 deducendo l'assenza di una propria soccombenza non integrata dalla liquidazione di una somma minore di quanto richiesto, tale da non integrare neppure un grave ed eccezionale motivo che ne giustificherebbe la compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è infondato.
1.1 I primi quattro motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
1.2 Innanzitutto, si evince dalla deposizione della -commercialista della che: i) la CP_2 CP_5
dopo la notifica del precetto in data 20.7.2015, si era presentata presso il suo studio Pt_1 insieme all'avv. per esaminare tutta la documentazione in suo possesso da cui era scaturito
Tes_1 il medesimo;
ii) ella aveva consegnato all'avv. tutta la documentazione;
iii) la decisione di
Tes_1 presentare opposizione al precetto era stata assunta di comune intesa con l'avv. e la
Tes_1 Pt_1 che si era affidata a lei per la scelta del legale, in quanto l'avv. non era iscritto all'albo; iv)
Tes_1 aveva trasmesso con mail all'avv. la bozza dell'opposizione al precetto redatta dall'avv.
Tes_1
v) gli unici rilievi svolti dall'avv. erano relativi all'aggiunta di una eccezione CP_1 Tes_1 relativa alla falsità della procura alle liti conferita all'avv. Polini;
vi) tuttavia, a fronte del fatto che gli aveva ricordato l'imminente scadenza del termine per proporre l'opposizione -l'indomani mattina-, l'avv. le aveva risposto con mail di procedere al deposito;
vi) non aveva mai Tes_1 spinto la a fare opposizione al precetto;
vii) vi erano motivi per ritenere i ricorsi fondati. Pt_1 La deposizione della deve ritenersi credibile in quanto confermata da riscontri estrinseci CP_2 di natura documentale. Infatti, l'avv. sub doc. 12, ha prodotto le mail scambiate fra la CP_1 stessa e l'avv. dal 21.7.2015 fino al 9.8.2015 che riscontrano quanto dichiarato. In Tes_1 particolare, risulta che la in data 7.8.2015 inviava la versione definitiva dell'atto di CP_2 opposizione all'avv. -pag. 6 doc.12-, a cui lo stesso rispondeva con mail del 9.8.2015 con Tes_1 l'unica indicazione di integrare il punto 1.1 dei motivi con cui veniva eccepita l'autenticità della sottoscrizione della parte della procura alle liti proponendo anche la querela di falso. Alla mail della con cui segnalava l'impossibilità di apportare modifiche all'atto stante l'imminente CP_2 scadenza -il giorno successivo- del termine per proporre opposizione, l'avv. rispondeva con Tes_1 mail del 9.8.2015 ore 12.26 “Perfetto allora procediamo” -doc. 12 pag.10-. La diversa versione dell'avv. ripresa nel primo motivo di appello, secondo cui egli era in Tes_1 disaccordo con la contestazione della violazione dell'art. 627 c.p.c. che, secondo la tesi difensiva, avrebbe comportato l'inefficacia dell'atto di precetto e secondo cui tale scelta fosse stata effettuata dalla sola e da lei imposta all'avv. è in contrasto con le richiamate evidenze CP_2 CP_1 documentali. Pertanto, deve ritenersi priva di qualsivoglia attendibilità. pagina 6 di 10 Infatti, l'avv. nella sua deposizione richiamava mail che avrebbe scambiato con la Tes_1 ma che non poteva produrre perchè sottoposte a vincolo di riservatezza. CP_2 Infatti, di queste asserite mail non vi è traccia agli atti del giudizio. Peraltro, l'eccezione di inammissibilità della mail prodotte dall'avv. sub doc.12 è destituita CP_1 di fondamento. In proposito, l'appellante ne eccepisce l'inammissibilità, in quanto contenenti conversazioni
“riservate personali”, prodotte senza consenso e in violazione delle norme sulla privacy oltretutto da un soggetto -l'avv. che non vi aveva partecipato. CP_1
Invero, le mail non erano sottoposte a vincolo di riservatezza, né contenevano dati sensibili sottoposti alla disciplina a tutela della privacy che in ogni caso è recessiva rispetto all'esercizio del diritto di difesa se esercitato -come nel caso di specie- nei limiti della correttezza e della proporzionalità – ex plurimis, Cass. n. 29829 del 19.11.2024, la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre che sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 –. Quindi, diversamente da quanto affermato nel primo motivo di appello, la strategia processuale è stata condivisa dall'avv. dalla dott.ssa dall'avv. e dalla Inoltre, CP_1 CP_2 Tes_1 Pt_1 ne era condivisa la validità. Inoltre, la aveva sin da subito manifestato la sua volontà di opporsi al precetto recandosi Pt_1 appositamente dalla unitamente all'avv. per esaminare la documentazione CP_2 Tes_1 necessaria. La DI aveva ribadito tale sua volontà alla recandosi di persona a tal fine CP_2 presso l'abitazione di quest'ultima la sera del 5.8.2015 in prossimità della scadenza del termine. La stessa infatti aveva manifestato all'avv. la sua preoccupazione per il rischio di revocatoria Tes_1 di trasferimenti effettuati dal suo conto personale ad altri per annullare la giacenza -mail 9.8.2015 inviata da alle ore 10.43-. Tes_1 Peraltro, la strategia processuale -diversamente da quanto affermato- non era basata esclusivamente sulla tesi infondata dell'inefficacia del precetto per violazione dell'art. 627 c.p.c. Infatti, l'atto di opposizione al decreto notificato del 20.7.2015 che ha originato il procedimento n. 1209/15 concluso con la sentenza di rigetto dell'opposizione del 21.11.2016 contestava anche il computo delle somme oggetto dello stesso, superiori a quelle effettivamente dovute sulla base del titolo esecutivo. Né corrisponde alla realtà fattuale quanto affermato nel primo motivo di appello, secondo cui l'erronea strategia processuale, intesa in modo riduttivo come limitata all'erronea tesi dell'inefficacia del precetto per violazione dell'art. 627 c.p.c., abbia originato a cascata il successivo contenzioso. Infatti, occorre evidenziare che la strategia difensiva successivamente attuata dall'avv. è CP_1 stata articolata e modulata sulle criticità dei successivi atti esecutivi. Inoltre, la stessa ha anche realizzato risultati favorevoli alla cliente. Infatti, il primo decreto di pignoramento originato dall'atto di precetto notificato il 20.7.2015, è stato opposto con successo dall'avv. nel proc. n.116/16 e ne ha ottenuto la declaratoria di CP_1
pagina 7 di 10 inefficacia con ordinanza in data 13.3.2017 del g.e. in quanto il creditore procedente non l'aveva iscritto a ruolo. Il secondo pignoramento . n. 149+153/16-, originato dalla notifica in rinnovazione del primo CP_6 precetto era stato sospeso dal g.e. con ordinanza emessa dalla dott.ssa divenuta Per_2 definitiva per la mancata proposizione del reclamo. Tale ordinanza veniva revocata da un diverso giudice che fissava in data 15.3.2017 l'udienza per l'assegnazione delle somme al creditore procedente. L'avv. con istanza in data 13.3.2017 ne chiedeva tempestivamente la revoca che veniva CP_1 accolta dal g.e. in quanto l'ordinanza che aveva disposto la sospensione dell'esecuzione era divenuta irrevocabile. In data 14.3.2017 l'avv. rinunciava al mandato. CP_1 Tuttavia, la comunicazione al tribunale della stessa comportava il rinvio dell'udienza fissata il 15.32017 relativamente ai procedimenti riuniti 149/16+153/16 al 3.7.2017, così da consentire alla di nominare un nuovo difensore. L'altro procedimento pendente a quella data (R.G. Pt_1 556/16), in data 6.3.2017 era già stato rinviato per la precisazione delle conclusioni al 28.2.2018. In data 7.6.2017, la risultava già assistita dal nuovo difensore che depositava in data Pt_1
8.6.2017 istanza di anticipazione dell'udienza del 28.2.2018 al 3.7 2017, in ragione di un prospettato accordo conciliativo che all'udienza del 3.7.2017 non si concretizzava. Pertanto, la rinuncia al mandato in data 14.3.2017 dell'avv. non ha provocato alcun CP_1 pregiudizio alla propria cliente, avendone già anticipatamente tutelato i suoi interessi impedendo l'assegnazione di somme che non erano sottoposte a nessun vincolo e non essendovi stata alcuna attività processuale in cui la sia rimasta priva di assistenza tecnica -terzo motivo-. Pt_1 Inoltre, la comunicazione alla dell'ordinanza del g.e. di svincolo delle Controparte_3 somme pignorate è stata legittima in quanto esercitata in ragione dell'ultrattività del mandato ha comunicato -smentendo ulteriormente la tesi dell'abbandono della difesa prospettata dall'appellante-. Ciò posto, la strategia processuale posta in essere dall'avv. è stata articolata e finalizzata a CP_1 paralizzare l'azione esecutiva del creditore procedente. La stessa, peraltro, ha anche prodotto risultati fruttuosi. In ogni caso, difetta il nesso di causa fra la tesi erronea e il lamentato danno, in quanto anche espunta la medesima, l'opposizione a precetto sarebbe stata comunque proposta sulla base delle ulteriori ragioni di poste a sostegno della stessa parimenti infondate con analogo esito di rigetto dell'opposizione. Infatti, secondo il principio del più probabile che non, si reputa che la anche ove fosse stata Pt_1 informata della erroneità della tesi dell'inefficacia del precetto fondata sulla violazione dell'art. 627 c.p.c., non avrebbe mutato il suo proposito di opporsi allo stesso, in quanto la sua volontà in tal senso era radicata a prescindere dalle motivazioni tecniche poste a sostegno dell'opposizione - Vero che la signora Le aveva detto “tanto anche se perdiamo il Polini non trova più un euro”? – Sì questo Pt_1 me lo ha detto -dep. CP_2 Peraltro, a conforto di tale conclusione, si evidenzia che la anche assistita dal nuovo Pt_1 difensore aveva, dapprima chiesto un rinvio per conciliare la controversia, chiedendo, successivamente, la discussione nel merito delle cause ancora pendenti - cfr. ex plurimis, Cass. n. 24670 del 13.9.2024 la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto pagina 8 di 10 adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone-. Insussistente infine il lamentato danno. In proposito, le spese dei procedimenti esecutivi sono conseguenza della volontà della di Pt_1 opporsi agli atti dell'esecuzione. La necessità di reintegrare la provvista dopo lo svincolo delle somme non è imputabile ad una condotta negligente dell'avv. posto che in attuazione del suo mandato ha dato esecuzione CP_1 a un ordine del giudice dell'esecuzione comunicandolo alla banca non potendo esimersi dal non farlo. Inoltre, la banca, a sua volta, ha agito in ottemperanza dello stesso. Peraltro, la neppure ha dedotto quale ulteriore danno le sarebbe derivato dallo svincolo Pt_1 della somma, non costituendo la semplice reintegra della provvista un danno in quanto normale conseguenza dell'azione esecutiva subita. Infine, è giustificato il compenso riconosciuto all'avv. per l'attività svolta in quanto esente CP_1 da condotte che abbiano comportato una sua responsabilità professionale e produttiva di risultati utili per la cliente.
1.3 Il quinto motivo è infondato.
La proposta conciliativa formulata dalla era la seguente: “Abbandono della causa con rinuncia Pt_1 alle rispettive pretese avanzate tanto in cipale quanto in via riconvenzionale;
Spese legali integralmente compensate” -ud. 12.5.2022-. Il rifiuto dell'avv. era giustificato, in ragione dell'accoglimento della domanda, sia pure CP_1 per un importo inferiore a quello domandato, ma comunque superiore rispetto alla proposta formulata.
2. L'appello incidentale è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto di disporre la compensazione totale delle spese sulla base della circostanza che la somma attribuita all'avv. è stata inferiore rispetto alla domanda proposta. CP_1
Ciò è in contrasto con quanto stabilito da Cass. Sez. Un. n. 32061 del 31.10.2022 - In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.-. Infatti, la domanda della è stata CP_1 accolta -nell'an- per l'intero, avendo il Tribunale liquidato gli onorari per tutti e cinque i procedimenti in cui l'Avv. ha prestato la sua attività in favore della anche se per una cifra CP_1 Pt_1 minore rispetto a quella richiesta. Non vi è stata, quindi, soccombenza reciproca.
pagina 9 di 10 3. La secondo il principio della soccombenza, deve essere pertanto condannata al pagamento Pt_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, sulla base dei valori medi del DM 55/2014 per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, in ragione dell'attribuito, quanto al primo grado, in complessivi
€ 5.077,00, di cui € 919,00 per studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1.701,00 per la fase decisoria e, quanto al presente grado, in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto
3. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 56/2025, pubblicata in data 17.2.2025; 4. condanna a pagare all'avv. le spese di entrambi i gradi di Parte_1 CP_1 CP_1 giudizio, da liquidarsi quanto al primo grado in € 5.077,00 e quanto al presente grado in € 3.966,00, il tutto oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. conferma nel resto la sentenza impugnata;
6. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228;
Milano, 11.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Gaia Raffaella Gaino
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