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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/07/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 1062/2025
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice dott. Daniele Sodani Giudice
riunito nella camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio RG 1062/2025 di revocazione ex art.206 comma 5 CCII del provvedimento reso dal Giudice delegato all'udienza di verifica del 3.10.2024 di ammissione del credito di
[...]
Controparte_1
TRA
Curatore della (22/2023), c.f. , Dr. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
con studio in Tarquinia, Via Carducci 6, il quale dichiara di stare in giudizio in Per_1 forza di provvedimento autorizzativo del G.D. in data 18 aprile 2025) nonché, comunque, ai sensi dell'art. 128, comma 2 c.c.i.i., elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Genova 29, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Graziani (c.f. , p.e.c. C.F._1
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti Email_1
Attore Contro
società costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione ed Controparte_3
a socio unico, con sede legale in Milano, piazza della Trivulziana n. 4/A, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. , codice fiscale , GRUPPO IVA P.IVA_2 P.IVA_2 CP_4
, società iscritta al n. 35812.7 dell'Elenco delle società veicolo di P.IVA_3 cartolarizzazione (SPV) istituito presso la ai sensi del Provvedimento della CP_5
del 12 dicembre 2023, e per essa la sua mandataria – giusta CP_5 Parte_1 procura speciale rilasciata in data 25.05.2021 ed autenticata per atto a rogito dott.ssa Per_2
, Notaio in Milano, rep. n. 3633 – racc. n. 1224 (doc. 1) – con sede legale in Milano,
[...] piazza della Trivulziana n. 4/A e sede operativa in La Spezia, via Taviani n. 170, capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. codice fiscale , GRUPPO IVA P.IVA_4 P.IVA_4 [...]
, in persona della procuratrice speciale dott.ssa CP_4 P.IVA_3 Parte_2
(cod. fisc. ), nata a [...], in data [...], munita dei CodiceFiscale_2 necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata in data 10 ottobre 2023 ed autenticata per atto a rogito dott. Notaio in Bergamo, rep. n. 16593 – racc. n. 12773, Persona_3 rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Andrea Fioretti del Foro di Roma (cod. fisc. ), Tiziana Allievi del Foro di Monza (cod. fisc. CodiceFiscale_3 [...]
) e Gaetano Renda del Foro di Milano (cod. fisc. C.F._4 C.F._5
), come da procura in atti (indirizzi pec:
[...] Email_2
e Email_3 Email_4
Convenuti Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.4.25 il curatore della Controparte_6
ha chiesto al Tribunale la revocazione del provvedimento reso dal giudice
[...] delegato all'udienza di verifica del 3 ottobre 2024 di ammissione del credito di
[...]
cui è subentrata, per effetto di cessione comunicata ai sensi Controparte_7 dell'articolo 230 co.II CC, nella parte in cui ha ammesso il credito Controparte_3 predetto in via ipotecaria, nonché nella parte in cui ha accolto la domanda di applicazione di interessi ex art. 2855 c.c. sino alla vendita. Premetteva parte attrice che, con sentenza pubblicata il 25 ottobre 2023, il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
; che, con ricorso del 22 agosto 2024, Controparte_6 Controparte_7 aveva richiesto «di essere ammessa al passivo della Liquidazione Giudiziale n. 22/2023 della
[...]
per € 83.599,86= in via ipotecaria, di cui: Euro Controparte_6
69.201,48 in capitale a scadere, Euro 13.054,48 per n. 23 rate insolute ed Euro 1.343,90 per interessi
- come certificato dall'estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 9), il tutto oltre interessi ex art. 2855 c.c. sino alla vendita»; che, a seguito della aggiudicazione, in sede di vendita fallimentare, delle unità immobiliari censite in catasto fabbricati al f. 37, p. 1812, sub. 24 e 111, apprese all'attivo di L.G., il Curatore aveva incaricato il Notaio della ricezione del Persona_4 conseguente atto di trasferimento;
che, in data 25 marzo 2025; lo studio del Notaio, nell'anticipare la minuta dell'atto pubblico, aveva segnalato che l'ipoteca iscritta il 23 ottobre 2003 (relativa all'atto per notaio del 20.10.2003, rep. 48202, racc. 28592 con Per_5 cui Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. aveva accordato a un CP_8 finanziamento fondiario a stato di avanzamento lavori, a garanzia del cui rimborso la mutuataria aveva concesso ipoteca volontaria iscritta presso il in data Controparte_9
23 ottobre 2003), non risultava rinnovata nel termine di cui all'art. 2847 c.c., pervenuto a scadenza il 23 ottobre 2023 sicché l'ipoteca si era estinta, ai sensi dell'art. 2878, n. 2 c.c., già prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (25 ottobre 2023). Pertanto, il credito originariamente di presentava Controparte_7 natura meramente chirografaria, risultando perenta la garanzia reale dalla quale esso era in principio assistito da cui il fatto posto a base della istanza di revocazione. Si costituivano in giudizio e per essa la sua mandataria Controparte_3 [...] quali aventi causa da che chiedeva il rigetto Parte_1 Controparte_1 della domanda non ricorrendo i presupposti per la revocazione, ovvero che il credito fosse stato ammesso in modo illecito o fraudolento ovvero che vi fossero fondati motivi che rendevano il predetto credito non valido o ingiusto. Deduceva la convenuta, infatti, che nel caso di specie aveva presentato domanda tardiva di Controparte_7 ammissione del credito in virtù del titolo garantito da prelazione ipotecaria e il credito era stato ammesso proprio in via ipotecaria, da cui la inesistenza di una attività illecita o fraudolenta. Eccepiva la convenuta che le disposizioni di cui all'art. 206 CC.II. prevedono che la revocazione possa essere richiesta nel caso in cui venga scoperto un errore essenziale incidente sulla validità del credito, ma l'azione andava proposta entro 30 giorni dalla conoscenza di tale errore o vizio;
che al momento dell'esame della domanda della Banca cedente, la LA non poteva non essere a conoscenza del mancato rinnovo dell'ipoteca, per averne dato atto – tramite il professionista dalla medesima nominato – nella perizia di stima degli immobili e specificamente nell'Allegato A di tale perizia;
che con il solo uso dell'ordinaria diligenza il curatore avrebbe potuto verificare la sussistenza dell'iscrizione ipotecaria e il suo regolare rinnovo, posto che al momento della proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte della DE (ed ancora prima al momento della predisposizione della perizia sugli immobili) erano già decorsi i 20 anni dall'iscrizione di ipoteca;
che pertanto non poteva ritenersi sussistente il presupposto della non imputabilità all'istante della mancata conoscenza della sussistenza di dolo, errore essenziale di fatto o su documenti decisivi. La causa, di natura documentale veniva assunta in decisione. La domanda va respinta in quanto tardivamente proposta. È opportuno premettere come il ricorso per revocazione – attuale art. 206 C.C.II (come il previgenre art.98 l. fall.) sia un rimedio di tipo straordinario volto a correggere provvedimenti di ammissione scaturiti da un'errata percezione dei fatti da parte del giudice, sia che questa sia conseguente ad un comportamento doloso del creditore, sia che emergano fatti nuovi tali da modificare il presupposto fattuale sul quale si fondava il provvedimento giudiziale. L'errore essenziale di fatto, visto il silenzio della norma sul punto, è individuabile anche contro errori non evidenti o non rilevabili direttamente dagli atti di causa;
deve trattarsi di un errore di giudizio (non di diritto) che investe l'accertamento del fatto, e deve avere carattere essenziale, ossia dev'essere in grado di determinare la decisione. Occorre precisare come per “errore essenziale di fatto”, idoneo a fondare la domanda di revocazione, si intende, secondo l'interpretazione ritenuta pacifica in giurisprudenza, l'errore determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, qualora costituisca il motivo essenziale della decisione assunta, ovvero sia stato determinante rispetto all'ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio o in un'errata valutazione giuridica di un fatto (Cass. n. 9929/2005). La curatela fallimentare, nel caso che ci occupa, fonda in definitiva la propria doglianza circa il riconoscimento del privilegio ipotecario nonostante l'intervenuta perenzione della iscrizione determinata, ai sensi dell'art. 2878 c.c., dal mancato rinnovo della iscrizione medesima nel ventennio: rinnovo che, infatti, non risultava esservi nelle visure ipotecarie. Appare evidente, dunque, che la decisione del giudice delegato di ammettere il privilegio ipotecario è stata adottata in ragione dell'errore – di fatto – circa la lettura delle visure ipotecarie. Con la locuzione errore di fatto si intende “una falsa percezione della realtà da parte del giudice” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 15349 del 04/07/2014): tale è quanto accaduto nella specie essendosi dato per esistente un fatto – il rinnovo dell'ipoteca - in realtà assente. Non si verte, quindi, in un errore di valutazione del “fatto”, ma di un errore nella sua percezione. Altrimenti si tratterebbe di un errore di giudizio e non errore su un “fatto non controverso” su cui si sarebbe fondata la decisione ritenendolo vero laddove tale verità andava invece “incontrovertibilmente” esclusa;
ovvero supponendolo inesistente laddove invece la sua verità era affermata e accertata. Come già visto, nel caso di specie trattasi di “fatti” (rinnovo dell'iscrizione ipotecaria) che il giudice ha dato per esistente quando in realtà documentalmente non esisteva (perché, infatti, alcun rinnovo compariva nella visura ipocatastale). Rimane il punto della tempestività dell'azione da ricollegarsi alla scoperta dell'errore di fatto. Parte convenuta ha eccepito che la scoperta dell'errore – cui ricollegare il termine di gg.30 per la proponibilità della domanda di revocazione – non può, come vorrebbe il curatore, farsi risalire al 25 marzo 2025, quando il Notaio incaricato della ricezione dell'atto di trasferimento del compendio ha verificato il mancato rinnovo stesso, ma al 3 ottobre 2024, all'esito dell'udienza di verifica dello stato passivo, quando il G.D. aveva conferito esecutorietà allo stato passivo e quindi la LA era venuta a conoscenza del mancato rinnovo ipotecario e, pertanto, dell'errore commesso nell'ammissione del credito se non, addirittura, dal 7 aprile 2024 (all.7 parte convenuta) , data di deposito della relazione di stima sugli immobili de quibus, predisposta dal perito nominato dalla LA, geom. Per_6 che dava espressamente atto che “In data 21/12/2023 [dunque successivamente alla
[...] scadenza dell'ipoteca, verificatasi in data 23.10.2023 n.d.r.] lo scrivente ha eseguito, presso l'Ufficio provinciale di Roma dell'Agenzia delle Entrate di , le ispezioni ipotecarie CP_9 relative gli immobili oggetto di perizia, Allegato A”. Le eccezioni di parte convenuta appaiono fondate. L'esame della documentazione a supporto della domanda d'insinuazione presentata da
[...]
(oggi poteva evidenziare il mancato rinnovo dell'iscrizione CP_10 Controparte_3 ipotecaria, considerato che l'istanza di ammissione era stata proposta proprio in forza della detta ipoteca. Ancora il mancato rinnovo dell'ipoteca emergeva dalla citata relazione di stima del geometra (doc. 7) incaricato dalla curatela e, ancora, al momento dell'esame del Per_6 provvedimento di ammissione allo stato passivo. Per quanto sopra la domanda va respinta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nel minimo con esclusione della fase istruttoria seguono la soccombenza
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, così provvede rigetta la domanda;
condanna la (22/2023) in persona del curatore, alla Controparte_2 refusione di favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 10 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel./est.
dott.ssa Roberta Nardone
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice dott. Daniele Sodani Giudice
riunito nella camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio RG 1062/2025 di revocazione ex art.206 comma 5 CCII del provvedimento reso dal Giudice delegato all'udienza di verifica del 3.10.2024 di ammissione del credito di
[...]
Controparte_1
TRA
Curatore della (22/2023), c.f. , Dr. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
con studio in Tarquinia, Via Carducci 6, il quale dichiara di stare in giudizio in Per_1 forza di provvedimento autorizzativo del G.D. in data 18 aprile 2025) nonché, comunque, ai sensi dell'art. 128, comma 2 c.c.i.i., elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Genova 29, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Graziani (c.f. , p.e.c. C.F._1
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti Email_1
Attore Contro
società costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione ed Controparte_3
a socio unico, con sede legale in Milano, piazza della Trivulziana n. 4/A, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. , codice fiscale , GRUPPO IVA P.IVA_2 P.IVA_2 CP_4
, società iscritta al n. 35812.7 dell'Elenco delle società veicolo di P.IVA_3 cartolarizzazione (SPV) istituito presso la ai sensi del Provvedimento della CP_5
del 12 dicembre 2023, e per essa la sua mandataria – giusta CP_5 Parte_1 procura speciale rilasciata in data 25.05.2021 ed autenticata per atto a rogito dott.ssa Per_2
, Notaio in Milano, rep. n. 3633 – racc. n. 1224 (doc. 1) – con sede legale in Milano,
[...] piazza della Trivulziana n. 4/A e sede operativa in La Spezia, via Taviani n. 170, capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi al n. codice fiscale , GRUPPO IVA P.IVA_4 P.IVA_4 [...]
, in persona della procuratrice speciale dott.ssa CP_4 P.IVA_3 Parte_2
(cod. fisc. ), nata a [...], in data [...], munita dei CodiceFiscale_2 necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata in data 10 ottobre 2023 ed autenticata per atto a rogito dott. Notaio in Bergamo, rep. n. 16593 – racc. n. 12773, Persona_3 rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Andrea Fioretti del Foro di Roma (cod. fisc. ), Tiziana Allievi del Foro di Monza (cod. fisc. CodiceFiscale_3 [...]
) e Gaetano Renda del Foro di Milano (cod. fisc. C.F._4 C.F._5
), come da procura in atti (indirizzi pec:
[...] Email_2
e Email_3 Email_4
Convenuti Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.4.25 il curatore della Controparte_6
ha chiesto al Tribunale la revocazione del provvedimento reso dal giudice
[...] delegato all'udienza di verifica del 3 ottobre 2024 di ammissione del credito di
[...]
cui è subentrata, per effetto di cessione comunicata ai sensi Controparte_7 dell'articolo 230 co.II CC, nella parte in cui ha ammesso il credito Controparte_3 predetto in via ipotecaria, nonché nella parte in cui ha accolto la domanda di applicazione di interessi ex art. 2855 c.c. sino alla vendita. Premetteva parte attrice che, con sentenza pubblicata il 25 ottobre 2023, il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
; che, con ricorso del 22 agosto 2024, Controparte_6 Controparte_7 aveva richiesto «di essere ammessa al passivo della Liquidazione Giudiziale n. 22/2023 della
[...]
per € 83.599,86= in via ipotecaria, di cui: Euro Controparte_6
69.201,48 in capitale a scadere, Euro 13.054,48 per n. 23 rate insolute ed Euro 1.343,90 per interessi
- come certificato dall'estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 9), il tutto oltre interessi ex art. 2855 c.c. sino alla vendita»; che, a seguito della aggiudicazione, in sede di vendita fallimentare, delle unità immobiliari censite in catasto fabbricati al f. 37, p. 1812, sub. 24 e 111, apprese all'attivo di L.G., il Curatore aveva incaricato il Notaio della ricezione del Persona_4 conseguente atto di trasferimento;
che, in data 25 marzo 2025; lo studio del Notaio, nell'anticipare la minuta dell'atto pubblico, aveva segnalato che l'ipoteca iscritta il 23 ottobre 2003 (relativa all'atto per notaio del 20.10.2003, rep. 48202, racc. 28592 con Per_5 cui Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. aveva accordato a un CP_8 finanziamento fondiario a stato di avanzamento lavori, a garanzia del cui rimborso la mutuataria aveva concesso ipoteca volontaria iscritta presso il in data Controparte_9
23 ottobre 2003), non risultava rinnovata nel termine di cui all'art. 2847 c.c., pervenuto a scadenza il 23 ottobre 2023 sicché l'ipoteca si era estinta, ai sensi dell'art. 2878, n. 2 c.c., già prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (25 ottobre 2023). Pertanto, il credito originariamente di presentava Controparte_7 natura meramente chirografaria, risultando perenta la garanzia reale dalla quale esso era in principio assistito da cui il fatto posto a base della istanza di revocazione. Si costituivano in giudizio e per essa la sua mandataria Controparte_3 [...] quali aventi causa da che chiedeva il rigetto Parte_1 Controparte_1 della domanda non ricorrendo i presupposti per la revocazione, ovvero che il credito fosse stato ammesso in modo illecito o fraudolento ovvero che vi fossero fondati motivi che rendevano il predetto credito non valido o ingiusto. Deduceva la convenuta, infatti, che nel caso di specie aveva presentato domanda tardiva di Controparte_7 ammissione del credito in virtù del titolo garantito da prelazione ipotecaria e il credito era stato ammesso proprio in via ipotecaria, da cui la inesistenza di una attività illecita o fraudolenta. Eccepiva la convenuta che le disposizioni di cui all'art. 206 CC.II. prevedono che la revocazione possa essere richiesta nel caso in cui venga scoperto un errore essenziale incidente sulla validità del credito, ma l'azione andava proposta entro 30 giorni dalla conoscenza di tale errore o vizio;
che al momento dell'esame della domanda della Banca cedente, la LA non poteva non essere a conoscenza del mancato rinnovo dell'ipoteca, per averne dato atto – tramite il professionista dalla medesima nominato – nella perizia di stima degli immobili e specificamente nell'Allegato A di tale perizia;
che con il solo uso dell'ordinaria diligenza il curatore avrebbe potuto verificare la sussistenza dell'iscrizione ipotecaria e il suo regolare rinnovo, posto che al momento della proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte della DE (ed ancora prima al momento della predisposizione della perizia sugli immobili) erano già decorsi i 20 anni dall'iscrizione di ipoteca;
che pertanto non poteva ritenersi sussistente il presupposto della non imputabilità all'istante della mancata conoscenza della sussistenza di dolo, errore essenziale di fatto o su documenti decisivi. La causa, di natura documentale veniva assunta in decisione. La domanda va respinta in quanto tardivamente proposta. È opportuno premettere come il ricorso per revocazione – attuale art. 206 C.C.II (come il previgenre art.98 l. fall.) sia un rimedio di tipo straordinario volto a correggere provvedimenti di ammissione scaturiti da un'errata percezione dei fatti da parte del giudice, sia che questa sia conseguente ad un comportamento doloso del creditore, sia che emergano fatti nuovi tali da modificare il presupposto fattuale sul quale si fondava il provvedimento giudiziale. L'errore essenziale di fatto, visto il silenzio della norma sul punto, è individuabile anche contro errori non evidenti o non rilevabili direttamente dagli atti di causa;
deve trattarsi di un errore di giudizio (non di diritto) che investe l'accertamento del fatto, e deve avere carattere essenziale, ossia dev'essere in grado di determinare la decisione. Occorre precisare come per “errore essenziale di fatto”, idoneo a fondare la domanda di revocazione, si intende, secondo l'interpretazione ritenuta pacifica in giurisprudenza, l'errore determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, qualora costituisca il motivo essenziale della decisione assunta, ovvero sia stato determinante rispetto all'ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio o in un'errata valutazione giuridica di un fatto (Cass. n. 9929/2005). La curatela fallimentare, nel caso che ci occupa, fonda in definitiva la propria doglianza circa il riconoscimento del privilegio ipotecario nonostante l'intervenuta perenzione della iscrizione determinata, ai sensi dell'art. 2878 c.c., dal mancato rinnovo della iscrizione medesima nel ventennio: rinnovo che, infatti, non risultava esservi nelle visure ipotecarie. Appare evidente, dunque, che la decisione del giudice delegato di ammettere il privilegio ipotecario è stata adottata in ragione dell'errore – di fatto – circa la lettura delle visure ipotecarie. Con la locuzione errore di fatto si intende “una falsa percezione della realtà da parte del giudice” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 15349 del 04/07/2014): tale è quanto accaduto nella specie essendosi dato per esistente un fatto – il rinnovo dell'ipoteca - in realtà assente. Non si verte, quindi, in un errore di valutazione del “fatto”, ma di un errore nella sua percezione. Altrimenti si tratterebbe di un errore di giudizio e non errore su un “fatto non controverso” su cui si sarebbe fondata la decisione ritenendolo vero laddove tale verità andava invece “incontrovertibilmente” esclusa;
ovvero supponendolo inesistente laddove invece la sua verità era affermata e accertata. Come già visto, nel caso di specie trattasi di “fatti” (rinnovo dell'iscrizione ipotecaria) che il giudice ha dato per esistente quando in realtà documentalmente non esisteva (perché, infatti, alcun rinnovo compariva nella visura ipocatastale). Rimane il punto della tempestività dell'azione da ricollegarsi alla scoperta dell'errore di fatto. Parte convenuta ha eccepito che la scoperta dell'errore – cui ricollegare il termine di gg.30 per la proponibilità della domanda di revocazione – non può, come vorrebbe il curatore, farsi risalire al 25 marzo 2025, quando il Notaio incaricato della ricezione dell'atto di trasferimento del compendio ha verificato il mancato rinnovo stesso, ma al 3 ottobre 2024, all'esito dell'udienza di verifica dello stato passivo, quando il G.D. aveva conferito esecutorietà allo stato passivo e quindi la LA era venuta a conoscenza del mancato rinnovo ipotecario e, pertanto, dell'errore commesso nell'ammissione del credito se non, addirittura, dal 7 aprile 2024 (all.7 parte convenuta) , data di deposito della relazione di stima sugli immobili de quibus, predisposta dal perito nominato dalla LA, geom. Per_6 che dava espressamente atto che “In data 21/12/2023 [dunque successivamente alla
[...] scadenza dell'ipoteca, verificatasi in data 23.10.2023 n.d.r.] lo scrivente ha eseguito, presso l'Ufficio provinciale di Roma dell'Agenzia delle Entrate di , le ispezioni ipotecarie CP_9 relative gli immobili oggetto di perizia, Allegato A”. Le eccezioni di parte convenuta appaiono fondate. L'esame della documentazione a supporto della domanda d'insinuazione presentata da
[...]
(oggi poteva evidenziare il mancato rinnovo dell'iscrizione CP_10 Controparte_3 ipotecaria, considerato che l'istanza di ammissione era stata proposta proprio in forza della detta ipoteca. Ancora il mancato rinnovo dell'ipoteca emergeva dalla citata relazione di stima del geometra (doc. 7) incaricato dalla curatela e, ancora, al momento dell'esame del Per_6 provvedimento di ammissione allo stato passivo. Per quanto sopra la domanda va respinta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nel minimo con esclusione della fase istruttoria seguono la soccombenza
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, così provvede rigetta la domanda;
condanna la (22/2023) in persona del curatore, alla Controparte_2 refusione di favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 10 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel./est.
dott.ssa Roberta Nardone