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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6233/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6233/2023 tra c.f. , , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), , (c.f. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
( tutti rappresentati e difesi dall'avv. MASTRI Parte_4 P.IVA_1
ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati CSO C.F._4
GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 10,01 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. MASTRI ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Alessandrini Marco per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo di lite da ritenersi qui riportate e trascritte. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,14
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6233/2023 promossa da:
c.f. , , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), , (c.f. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
( tutti rappresentati e difesi dall'avv. MASTRI Parte_4 P.IVA_1
ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati CSO C.F._4
GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori evocavano in giudizio la dinnanzi all'Intestato Controparte_1
Tribunale per ivi vedersi accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, - in merito: dichiarare l'inesistenza delle servitù di scolo e di passaggio della convenuta sul piazzale degli istanti e conseguentemente disporre la chiusura del foro e delle fenditure sul muretto di confine;
l'abusività dell'installazione dei contatori di gas e acqua dal lato del piazzale, con conseguente ordine di rimozione;
nonché condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al deturpamento del piazzale nella misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
spese rifuse;
”.
La soc. convenuta rimaneva contumace. pagina 2 di 5 La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU tecnica.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte attrice la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Alla luce dell'istruttoria così come espletata, la domanda può ritenersi sufficientemente provata, avendo parte attrice adempiuto ad un onere su di lei ricadente ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti i testi escussi hanno confermato che in occasione della stagione invernale nelle giornate di pioggia il piazzale attoreo è oggetto di allagamenti continui, la cui causa è individuabile nelle acque di scolo provenienti dal piazzale adiacente di proprietà della e dal suo stato di pessima manutenzione. CP_1
Dette circostanze sono state confermate dalla CTU dell' Ing. nel Persona_1 complesso condivisibile ed immune da vizi logico giuridici che affermava: “Sulla base di quanto constatato in sede di sopralluogo all'interno delle due proprietà limitrofe, ossia di parte attrice e convenuta, è risultato innanzitutto chiaro che nel piazzale a monte, ossia quello di proprietà della tutte le acque piovane che Controparte_1 cadono sulla sua superficie e quelle provenienti dalla copertura dell'edificato al suo interno, raggiungono, grazie alla pendenza esistente, il muretto di confine con la proprietà limitrofa, di parte attrice, in prossimità del quale sono situate le tre caditoie allineate”.
Ed ancora “Con l'acqua ovviamente viene trascinato anche ciò che cade nel piazzale e che consiste principalmente in fogliame, aghi di pino e piccoli rametti, oltre che detriti e materiale antropico inerte. Il tutto raggiunge quindi le tre caditoie, tra loro connesse, al limite della proprietà, e da qui la fognatura pubblica. La tubazione di collegamento dei tre manufatti ha pendenza tale da far convogliare tutto in direzione di quella che attualmente si trova più in prossimità di Via Grandi e che è circondata da blocchi in
pagina 3 di 5 calcestruzzo prefabbricato. Una prima osservazione da fare è sicuramente quella che riguarda tali blocchi prefabbricati. Non si è a conoscenza del motivo per il quale essi siano stati posizionati in quel modo e sinceramente questo fattore può aver aggravato la situazione (vedi Fig. 5)”.
Il CTU inoltre, previa autorizzazione del giudicante effettuava video ispezione a mezzo di ditta del settore: “Con la videoispezione effettuata è emerso che il tratto fognario che collega la proprietà con la rete pubblica risultasse pesantemente ostruito da CP_1 radici, fogliame e rami e quindi non più idoneo allo smaltimento delle acque”, confermando che proprio la cattiva/assente manutenzione del tratto fognario de-quo era la causa dei danni patiti dall'attrice.
Quantificava altresì i danni patiti dall'attrice in €.7619,90, ritenendo congrue le spese affrontate dagli attori così come documentate a mezzo di n. 2 fatture versate in atti (doc.
n. 5 e 6 di cui all'atto di citazione).
Va ordinata altresì la rimozione dei manufatti siti in adiacenza alla prima caditoia sul suolo di proprietà che rallentano il deflusso delle acque, il tutto a cura e spese CP_1 della e la rimozione delle strutture delle utenze gas e acqua di proprietà CP_1 della convenuta, nonché il conseguente ripristino del muretto a confine delle due proprietà, il tutto a cura e spese della CP_1
Non può procedersi al riconoscimento di spese di CTP, poiché non è presente agli atti alcuna CTP e né procedere alla liquidazione di una somma per l'assistenza in sede di CTU del geom. a favore degli attori, poiché non supportata da adeguata Per_2 documentazione fiscale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate compresa la fase di negoziazione assistita come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'inesistenza delle servitù di scolo e di passaggio della convenuta sul piazzale degli attori e conseguentemente dispone la chiusura del foro e delle fenditure sul muretto di confine a cura e spese della convenuta CP_1
accerta e dichiara l'abusività dell'installazione dei contatori di gas e acqua dal lato del piazzale a confine tra le due proprietà e ne ordina l'immediata demolizione e conseguente ripristino del muro di confine, ordinando altresì la rimozione dei manufatti in cemento siti in adiacenza della prima caditoia sul suolo di proprietà il CP_1 tutto a cura e spese di quest'ultima;
Condanna la in persona del suo legale rapp.te, al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali pari ad €. 7.619,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data di ciascuna fattura e sino all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 5 Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alle parti attrici le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.800,00 per compensi, € 775,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte convenuta CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 17 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6233/2023 tra c.f. , , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), , (c.f. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
( tutti rappresentati e difesi dall'avv. MASTRI Parte_4 P.IVA_1
ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati CSO C.F._4
GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 10,01 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. MASTRI ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Alessandrini Marco per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo di lite da ritenersi qui riportate e trascritte. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,14
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6233/2023 promossa da:
c.f. , , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), , (c.f. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
( tutti rappresentati e difesi dall'avv. MASTRI Parte_4 P.IVA_1
ANTONIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati CSO C.F._4
GARIBALDI 60121 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori evocavano in giudizio la dinnanzi all'Intestato Controparte_1
Tribunale per ivi vedersi accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, - in merito: dichiarare l'inesistenza delle servitù di scolo e di passaggio della convenuta sul piazzale degli istanti e conseguentemente disporre la chiusura del foro e delle fenditure sul muretto di confine;
l'abusività dell'installazione dei contatori di gas e acqua dal lato del piazzale, con conseguente ordine di rimozione;
nonché condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al deturpamento del piazzale nella misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
spese rifuse;
”.
La soc. convenuta rimaneva contumace. pagina 2 di 5 La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU tecnica.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte attrice la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Alla luce dell'istruttoria così come espletata, la domanda può ritenersi sufficientemente provata, avendo parte attrice adempiuto ad un onere su di lei ricadente ex art. 2697 cc (onere della prova).
Difatti i testi escussi hanno confermato che in occasione della stagione invernale nelle giornate di pioggia il piazzale attoreo è oggetto di allagamenti continui, la cui causa è individuabile nelle acque di scolo provenienti dal piazzale adiacente di proprietà della e dal suo stato di pessima manutenzione. CP_1
Dette circostanze sono state confermate dalla CTU dell' Ing. nel Persona_1 complesso condivisibile ed immune da vizi logico giuridici che affermava: “Sulla base di quanto constatato in sede di sopralluogo all'interno delle due proprietà limitrofe, ossia di parte attrice e convenuta, è risultato innanzitutto chiaro che nel piazzale a monte, ossia quello di proprietà della tutte le acque piovane che Controparte_1 cadono sulla sua superficie e quelle provenienti dalla copertura dell'edificato al suo interno, raggiungono, grazie alla pendenza esistente, il muretto di confine con la proprietà limitrofa, di parte attrice, in prossimità del quale sono situate le tre caditoie allineate”.
Ed ancora “Con l'acqua ovviamente viene trascinato anche ciò che cade nel piazzale e che consiste principalmente in fogliame, aghi di pino e piccoli rametti, oltre che detriti e materiale antropico inerte. Il tutto raggiunge quindi le tre caditoie, tra loro connesse, al limite della proprietà, e da qui la fognatura pubblica. La tubazione di collegamento dei tre manufatti ha pendenza tale da far convogliare tutto in direzione di quella che attualmente si trova più in prossimità di Via Grandi e che è circondata da blocchi in
pagina 3 di 5 calcestruzzo prefabbricato. Una prima osservazione da fare è sicuramente quella che riguarda tali blocchi prefabbricati. Non si è a conoscenza del motivo per il quale essi siano stati posizionati in quel modo e sinceramente questo fattore può aver aggravato la situazione (vedi Fig. 5)”.
Il CTU inoltre, previa autorizzazione del giudicante effettuava video ispezione a mezzo di ditta del settore: “Con la videoispezione effettuata è emerso che il tratto fognario che collega la proprietà con la rete pubblica risultasse pesantemente ostruito da CP_1 radici, fogliame e rami e quindi non più idoneo allo smaltimento delle acque”, confermando che proprio la cattiva/assente manutenzione del tratto fognario de-quo era la causa dei danni patiti dall'attrice.
Quantificava altresì i danni patiti dall'attrice in €.7619,90, ritenendo congrue le spese affrontate dagli attori così come documentate a mezzo di n. 2 fatture versate in atti (doc.
n. 5 e 6 di cui all'atto di citazione).
Va ordinata altresì la rimozione dei manufatti siti in adiacenza alla prima caditoia sul suolo di proprietà che rallentano il deflusso delle acque, il tutto a cura e spese CP_1 della e la rimozione delle strutture delle utenze gas e acqua di proprietà CP_1 della convenuta, nonché il conseguente ripristino del muretto a confine delle due proprietà, il tutto a cura e spese della CP_1
Non può procedersi al riconoscimento di spese di CTP, poiché non è presente agli atti alcuna CTP e né procedere alla liquidazione di una somma per l'assistenza in sede di CTU del geom. a favore degli attori, poiché non supportata da adeguata Per_2 documentazione fiscale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate compresa la fase di negoziazione assistita come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'inesistenza delle servitù di scolo e di passaggio della convenuta sul piazzale degli attori e conseguentemente dispone la chiusura del foro e delle fenditure sul muretto di confine a cura e spese della convenuta CP_1
accerta e dichiara l'abusività dell'installazione dei contatori di gas e acqua dal lato del piazzale a confine tra le due proprietà e ne ordina l'immediata demolizione e conseguente ripristino del muro di confine, ordinando altresì la rimozione dei manufatti in cemento siti in adiacenza della prima caditoia sul suolo di proprietà il CP_1 tutto a cura e spese di quest'ultima;
Condanna la in persona del suo legale rapp.te, al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali pari ad €. 7.619,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data di ciascuna fattura e sino all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 5 Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alle parti attrici le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.800,00 per compensi, € 775,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte convenuta CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 17 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5