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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/04/2024, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1911 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente estensore Dott. Ugo Iannini Giudice Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1911 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Ricorso per domanda di scioglimento del matrimonio (tale dovendosi riqualificare la domanda proposta) vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.10 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fadda C.F._1
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CodiceFiscale_2
E
(c.f. residente in [...]al Corso Vittorio Veneto CP_1 C.F._3
n. 33, elettivamente domiciliata in Olbia alla via G. Mameli n. 27 presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Murrighile (c.f. pec: C.F._4
fax: 0789/24241) che la rappr.ta e difende unitamente Email_1
e disgiuntamente all'Avv. Luigi Carta del foro di Sassari in forza di delega in atti,
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le difese delle parti hanno rassegnato le conclusioni in atti.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla richiesta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 60/2021, resa dal Tribunale di
Tempio Pausania nel procedimento iscritto al n° 1965/2014, pubblicata in data
10.2.2021.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 maggio 2015 n.55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento di separazione ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva sullo status.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva. Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa in data 11.10.2008 in Olbia (SS), annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto n. 99 parte I anno 2008;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo.
5. dispone, ai fini della trattazione e decisione delle domande accessorie proposte con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 22 ottobre 2024, ore 12,00.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio del 2.4.2024
Il Presidente del Tribunale – Giudice Relatore Delegato alla trattazione
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente estensore Dott. Ugo Iannini Giudice Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1911 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Ricorso per domanda di scioglimento del matrimonio (tale dovendosi riqualificare la domanda proposta) vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.10 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fadda C.F._1
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CodiceFiscale_2
E
(c.f. residente in [...]al Corso Vittorio Veneto CP_1 C.F._3
n. 33, elettivamente domiciliata in Olbia alla via G. Mameli n. 27 presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Murrighile (c.f. pec: C.F._4
fax: 0789/24241) che la rappr.ta e difende unitamente Email_1
e disgiuntamente all'Avv. Luigi Carta del foro di Sassari in forza di delega in atti,
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le difese delle parti hanno rassegnato le conclusioni in atti.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla richiesta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 60/2021, resa dal Tribunale di
Tempio Pausania nel procedimento iscritto al n° 1965/2014, pubblicata in data
10.2.2021.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 maggio 2015 n.55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento di separazione ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva sullo status.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva. Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa in data 11.10.2008 in Olbia (SS), annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto n. 99 parte I anno 2008;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. spese al definitivo.
5. dispone, ai fini della trattazione e decisione delle domande accessorie proposte con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 22 ottobre 2024, ore 12,00.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio del 2.4.2024
Il Presidente del Tribunale – Giudice Relatore Delegato alla trattazione
Giuseppe Magliulo