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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2019/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2019/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA CARLO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gallarate, Viale Carlo Noè n. 43/A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 07/10/2000, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla
Parte II, Serie A, n. 138, anno 2001, in separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1)i coniugi vivranno separati a mensa et a talamo nel reciproco rispetto;
Tes_ 2) promessa di vendita dell'immobile familiare tra coniugi:- la sig.ra promette di cedere e vendere al sig la proprietà dell'immobile familiare sito in Cisliano CP_1
(MI) alla via Dante Alighieri n. 17, di sua proprietà esclusiva per il prezzo qui pattuito e concordato tra le parti di € 175.000 (centosettantacinquemila/00), a mezzo rogito pag. 1 di 5 notarile da stipularsi presso Notaio che verrà scelto e indicato dal promissario acquirente. La compravendita dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15.01.2026 con i benefici fiscali inerenti la presente procedura di separazione. Ogni spesa, anche notarile, tassa e imposta eventuale relativa a detto contratto di compravendita sarà a carico del sig. . L' immobile in discorso è catastalmente identificato come CP_1 segue:
a)villetta posta su più livelli composta da locale cantina, due ripostigli, disimpegno e lavanderia al piano interrato, ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, laboratorio, locale studio, ripostiglio, bagno e portico al piano terra, disimpegno, tre camere da letto, due bagni, guardaroba e ripostiglio al piano primo, due locali soffitta al piano sottotetto, il tutto collegato da scala interna e da botola tra il piano primo e il sottotetto e identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 7, mappale 186, subalterno 1,
Via Dante n. 17, piano S1-T-1-2, categoria A7, classe 2, vani 12, R.C. Euro 1.363,45
b)box ad uso autorimessa privata, pertinenziale alla villetta di cui sopra, posto al piano interrato identificato al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: foglio 7, mappale 186, subalterno 2, Via Dante n. 17, piano S1, categoria
C6, classe 5, metri quadri 28, R.C. Euro 62,18
Coerenze: in contorno e in complesso: Via Dante, mappali 185, 515, 100 e 188.
-Con la precisazione che la sig.ra acquisterà a sua volta una nuova abitazione dove Pt_2 si trasferirà a vivere, impegnandosi a liberare l'immobile familiare, di cui è promessa la vendita al sig. , dai suoi effetti personali entro 30 giorni dalla data in cui CP_1 prenderà possesso del nuovo immobile.
2) Posizione economica dei coniugi: La sig.ra attualmente collabora come Pt_2 consulente amministrativa presso la società del coniuge “AMD Sistemi S.a.s. Di
OT SA & C.”; la stessa proseguirà nella collaborazione con detta società percependo ogni mese un compenso di € 1.600,00 al lordo di contributi e tasse per 12 mensilità annue, presso l'ufficio che attualmente occupa nella sede della società, con orario lavorativo tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 13,00;
3) Affidamento della prole: - il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre a partire dalla data di inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026.
pag. 2 di 5 abiterà presso ciascun genitore secondo liberi accordi assunti con padre e Per_1 madre, tenuto conto dei suoi impegni scolastici e di quelli professionali dei genitori e comunque secondo la volontà del minore che attualmente ha 14 anni compiuti. Si allega piano genitoriale settimanale approvato da entrambi i genitori (allegato n. 4);
-anche quando si trovi presso l'altro genitore sarà garantita comunque la Per_1 massima libertà di comunicazione tra il genitore non presente ed il figlio;
-entrambi i genitori si impegnano a rispettare impegni e obblighi scolastici che il figlio dovesse presentare nel tempo in cui trascorre con essi;
Per_1
-nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, il figlio starà con l'altro genitore ove disponibile o con il fratello di anni 22; Per_2
-verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative al figlio di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento Per_1 scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi il medesimo;
-la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Per_1
-i periodi di vacanza con saranno preventivamente concordati dai genitori entro Per_1 il 10 marzo di ogni anno e ogni genitore avrà cura di comunicare all'altro la località prescelta;
e) contribuzione economica perequativa per il mantenimento dei figli:
-il padre contribuirà al mantenimento del figlio ogni mese, corrispondendo alla Per_1 madre quale genitore con lo stesso residente un contributo mensile di € 600,00 per 12 mensilità annue entro il giorno 10 di ogni mese, che verrà aggiornato annualmente secondo i dati ISTAT disponibili.
Il figlio maggiore in qualità di socio accomandante della suddetta società, Per_2 attualmente beneficia dell'utile aziendale per la quota del 49%.
Qualora tale introito dovesse mancare o risultare insufficiente, anche beneficerà Per_2 di un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili versatogli direttamente allo stesso dal padre, sempre indicizzato secondo dati ISTAT.
pag. 3 di 5 -Le spese straordinarie relative ai figli :spese scolastiche, tasse universitarie, gite, corsi, spese mediche, vestiario, vacanze ed eventuali saranno sostenute al 50% dai genitori e dovranno essere preventivamente concordate, salva l'urgenza e comunque successivamente documentate.
-I coniugi si impegnano ad individuare e autorizzare attività extrascolastiche che consentano ad la migliore crescita psico-fisica, nel rispetto dei desideri, Per_1 inclinazioni e bisogni del figlio.
f)I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio proprio e del figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.6.2025, successivamente integrata con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate e hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 4 di 5 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler reciprocamente rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 07/10/2000, il cui
[...] atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla
Parte II, Serie A, n. 138, anno 2001;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 30/09/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2019/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2019/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA CARLO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gallarate, Viale Carlo Noè n. 43/A;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 07/10/2000, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla
Parte II, Serie A, n. 138, anno 2001, in separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1)i coniugi vivranno separati a mensa et a talamo nel reciproco rispetto;
Tes_ 2) promessa di vendita dell'immobile familiare tra coniugi:- la sig.ra promette di cedere e vendere al sig la proprietà dell'immobile familiare sito in Cisliano CP_1
(MI) alla via Dante Alighieri n. 17, di sua proprietà esclusiva per il prezzo qui pattuito e concordato tra le parti di € 175.000 (centosettantacinquemila/00), a mezzo rogito pag. 1 di 5 notarile da stipularsi presso Notaio che verrà scelto e indicato dal promissario acquirente. La compravendita dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15.01.2026 con i benefici fiscali inerenti la presente procedura di separazione. Ogni spesa, anche notarile, tassa e imposta eventuale relativa a detto contratto di compravendita sarà a carico del sig. . L' immobile in discorso è catastalmente identificato come CP_1 segue:
a)villetta posta su più livelli composta da locale cantina, due ripostigli, disimpegno e lavanderia al piano interrato, ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, laboratorio, locale studio, ripostiglio, bagno e portico al piano terra, disimpegno, tre camere da letto, due bagni, guardaroba e ripostiglio al piano primo, due locali soffitta al piano sottotetto, il tutto collegato da scala interna e da botola tra il piano primo e il sottotetto e identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 7, mappale 186, subalterno 1,
Via Dante n. 17, piano S1-T-1-2, categoria A7, classe 2, vani 12, R.C. Euro 1.363,45
b)box ad uso autorimessa privata, pertinenziale alla villetta di cui sopra, posto al piano interrato identificato al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: foglio 7, mappale 186, subalterno 2, Via Dante n. 17, piano S1, categoria
C6, classe 5, metri quadri 28, R.C. Euro 62,18
Coerenze: in contorno e in complesso: Via Dante, mappali 185, 515, 100 e 188.
-Con la precisazione che la sig.ra acquisterà a sua volta una nuova abitazione dove Pt_2 si trasferirà a vivere, impegnandosi a liberare l'immobile familiare, di cui è promessa la vendita al sig. , dai suoi effetti personali entro 30 giorni dalla data in cui CP_1 prenderà possesso del nuovo immobile.
2) Posizione economica dei coniugi: La sig.ra attualmente collabora come Pt_2 consulente amministrativa presso la società del coniuge “AMD Sistemi S.a.s. Di
OT SA & C.”; la stessa proseguirà nella collaborazione con detta società percependo ogni mese un compenso di € 1.600,00 al lordo di contributi e tasse per 12 mensilità annue, presso l'ufficio che attualmente occupa nella sede della società, con orario lavorativo tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 13,00;
3) Affidamento della prole: - il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre a partire dalla data di inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026.
pag. 2 di 5 abiterà presso ciascun genitore secondo liberi accordi assunti con padre e Per_1 madre, tenuto conto dei suoi impegni scolastici e di quelli professionali dei genitori e comunque secondo la volontà del minore che attualmente ha 14 anni compiuti. Si allega piano genitoriale settimanale approvato da entrambi i genitori (allegato n. 4);
-anche quando si trovi presso l'altro genitore sarà garantita comunque la Per_1 massima libertà di comunicazione tra il genitore non presente ed il figlio;
-entrambi i genitori si impegnano a rispettare impegni e obblighi scolastici che il figlio dovesse presentare nel tempo in cui trascorre con essi;
Per_1
-nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, il figlio starà con l'altro genitore ove disponibile o con il fratello di anni 22; Per_2
-verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative al figlio di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento Per_1 scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi il medesimo;
-la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Per_1
-i periodi di vacanza con saranno preventivamente concordati dai genitori entro Per_1 il 10 marzo di ogni anno e ogni genitore avrà cura di comunicare all'altro la località prescelta;
e) contribuzione economica perequativa per il mantenimento dei figli:
-il padre contribuirà al mantenimento del figlio ogni mese, corrispondendo alla Per_1 madre quale genitore con lo stesso residente un contributo mensile di € 600,00 per 12 mensilità annue entro il giorno 10 di ogni mese, che verrà aggiornato annualmente secondo i dati ISTAT disponibili.
Il figlio maggiore in qualità di socio accomandante della suddetta società, Per_2 attualmente beneficia dell'utile aziendale per la quota del 49%.
Qualora tale introito dovesse mancare o risultare insufficiente, anche beneficerà Per_2 di un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili versatogli direttamente allo stesso dal padre, sempre indicizzato secondo dati ISTAT.
pag. 3 di 5 -Le spese straordinarie relative ai figli :spese scolastiche, tasse universitarie, gite, corsi, spese mediche, vestiario, vacanze ed eventuali saranno sostenute al 50% dai genitori e dovranno essere preventivamente concordate, salva l'urgenza e comunque successivamente documentate.
-I coniugi si impegnano ad individuare e autorizzare attività extrascolastiche che consentano ad la migliore crescita psico-fisica, nel rispetto dei desideri, Per_1 inclinazioni e bisogni del figlio.
f)I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio proprio e del figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.6.2025, successivamente integrata con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate e hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 4 di 5 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler reciprocamente rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 07/10/2000, il cui
[...] atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla
Parte II, Serie A, n. 138, anno 2001;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 30/09/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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