Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
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n. rg6676 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6676 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Persona_1
atti, dall'avv. FIORE ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. A. Campano n.3, Sc. G,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
FIORE ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. A.
Campano n.3, Sc. G,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 11/04/2024 e Persona_1
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi alla FI Parte_1
minore come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
A seguito del parere contrario del PM sia in ordine all'assegno di mantenimento per la minore inidoneo e non adeguato al soddisfacimento delle eSIenze primarie della stessa sia con riferimento alla mancata indicazione dell'entità dell'assegno unico che la madre
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– genitore collocatario- dovrebbe percepirebbe per intero, il GI convocava le parti in udienza per chiarimenti necessari e le stesse dichiaravano di aumentare di comune accordo l'importo dell'assegno di mantenimento per la minore ( nata il Per_2
09.07.2017) e indicavano l'importo dell'assegno unico da corrispondersi interamente in favore della madre, chiedendo di rimettere la causa in decisione senza termini.
Le parti hanno definito pertanto i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Affido condiviso della FI minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso l'abitazione della madre sita in Quarto (NA) alla Via Giorgio De
Falco n. 4, dove entrambi attualmente risiedono;
2. I resistenti continueranno a vivere separati, dandosi a tal fine il reciproco consenso.
Nell'ipotesi di variazione di domicilio, rispetto a quelli innanzi indicati entrambi i coniugi si informeranno delle intervenute modifiche, comunicandosi il nuovo indirizzo.
3. Il IG. potrà esercitare le visite infrasettimanalmente due Persona_1
pomeriggi settimanali (preferibilmente il martedì ed il giovedì), e potrà prelevare e tenere con sé il figlio a week end alterni secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate e tenuto conto anche della volontà della FI circa la possibilità di pernottamento presso la residenza del padre. Per festività, vacanze cd altre occasioni speciali, si pattuisce quanto segue: nel periodo delle feste natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 26 dicembre, e altr'anno il 31 dicembre, 01 e 6 gennaio;
ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua. e altr'anno il lunedì in albis: ogni anno per quindici giorni continuativi nel mese di agosto: così come meglio precisato nell'allegato piano genitoriale sottoscritto da entrambi i coniugi. In questo caso di equa divisione dei periodi per il mese di agosto, fermo restando l'assegno di mantenimento, ciascuno dei genitori si farà esclusivo carico della spesa straordinaria per la sua parte di vacanze.
Resta inteso che entrambi i genitori saranno presenti alle feste di compleanno, gare ludiche, saggi ginnici o recite del piccolo.
4. Il IG. entro il giorno 5 di ciascun mese, verserà Persona_1
anticipatamente alla IG.ra un assegno di mantenimento per la FI Parte_1 pari a complessivi € 250.00 (euro duecentocinquanta), somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. Detto assegno verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario sulla Postepay intestata alla IG.ra . Si dà atto che, oltre al Parte_1
contributo siccome previsto, la SI.ra continuerà a ricevere sul suo Parte_1
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conto la somma per l'assegno Unico pari ad €.199,00 mensili che lo Stato fornisce quale contributo per la FI , e che in caso di sua eliminazione potrà essere Per_2
corrisposta in parte dal padre quale integrazione per il mantenimento della piccola
. Per_2
5. Le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione, l'educazione e lo svago della FI cadranno al 50% a carico di ciascun coniuge e solo se previamente concordate.
6. I coniugi si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti delle loro figlie.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Omologa le condizioni pattuite dai coniugi
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 29/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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