TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 19 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3009/2024 R.G. e vertente
fra
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Saraceno ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, Sant'Angelo le Fratte (PZ) alla via Umberto I n.42, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, Per_1
domiciliato in Potenza via Pretoria 263, come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità civile.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità civile (art. 1 legge 222/1984).
Con memoria depositata il 12.11.2024 si è costituito l' eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U..
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la rinnovazione della ctu nominata nella precedente fase di ATP, anche alla luce documentazione sanitaria nel frattempo sopravvenuta.
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre non siano tali da ridurre e meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili sussistendo in atti valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. Cpc;
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) pone in via definitiva a carico dell'
Potenza, 19 giugno 2025
le spese di C.T.U, già liquidate con separato decreto. CP_1
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla