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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/11/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1102/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. GE RI UR Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio separazione personale tra coniugi TRA
( ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. LUCIA SCHIFITTO RICORRENTE E
) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(VT) con l'avv. PIA DELLE CHIAIE RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento in relazione al Parte_1 matrimonio contratto con in data 17.2.2007 in Civita Castellana (anno 2007, CP_1
Atto n. 3, Parte I), dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni di merito che saranno esaminate nel prosieguo del giudizio. Costituendosi in giudizio parte resistente, la quale nulla eccependo in ordine alla richiesta di divorzio, si opponeva alle ulteriori avverse richieste di merito sollevando, inoltre, preliminari rilievi di inammissibilità del ricorso. Nel corso della prima udienza di comparizione le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale sullo status relativa allo scioglimento del matrimonio, essendo maturati i termini per detta sentenza e sussistendone tutti i presupposti. Alla luce di ciò, all'udienza del 12.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, procedendosi con separata ordinanza per il giudizio di merito.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del in relazione al matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in data 17.2.2007 in Civita Castellana (anno 2007, Atto n. 3, Parte I), ordinando che la
[...] presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
3) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
4) Spese al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE est.
GE RI UR
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1102/2025 Composto dai Magistrati: Dr. GE RI UR Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sul merito come da richieste delle parti
P.Q.M.
fissa l'udienza dell'11.2.2026 ore 9,00 davanti al dr. GE M. UR per prosieguo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 12.11.2025
IL PRESIDENTE est. GE RI UR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. GE RI UR Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio separazione personale tra coniugi TRA
( ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. LUCIA SCHIFITTO RICORRENTE E
) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(VT) con l'avv. PIA DELLE CHIAIE RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento in relazione al Parte_1 matrimonio contratto con in data 17.2.2007 in Civita Castellana (anno 2007, CP_1
Atto n. 3, Parte I), dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni di merito che saranno esaminate nel prosieguo del giudizio. Costituendosi in giudizio parte resistente, la quale nulla eccependo in ordine alla richiesta di divorzio, si opponeva alle ulteriori avverse richieste di merito sollevando, inoltre, preliminari rilievi di inammissibilità del ricorso. Nel corso della prima udienza di comparizione le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale sullo status relativa allo scioglimento del matrimonio, essendo maturati i termini per detta sentenza e sussistendone tutti i presupposti. Alla luce di ciò, all'udienza del 12.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, procedendosi con separata ordinanza per il giudizio di merito.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del in relazione al matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in data 17.2.2007 in Civita Castellana (anno 2007, Atto n. 3, Parte I), ordinando che la
[...] presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
3) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
4) Spese al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE est.
GE RI UR
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1102/2025 Composto dai Magistrati: Dr. GE RI UR Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sul merito come da richieste delle parti
P.Q.M.
fissa l'udienza dell'11.2.2026 ore 9,00 davanti al dr. GE M. UR per prosieguo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 12.11.2025
IL PRESIDENTE est. GE RI UR