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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 178/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Ruggeri Roberta CP_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Dallafina Ilaria CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che il Tribunale adito Voglia provvedere in conformità, accogliendo le conclusioni ivi rassegnate che qui si riportano integralmente:
1. e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1 Per_2
disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, avendo comunque reciprocamente cura di interpellare l'altro genitore per decisioni che riguardano la salute,
l'istruzione, l'educazione e il benessere dei figli o ricadano anche sui tempi dell'altro (es. attività extrascolastiche);
pagina 1 di 3
2. e restano collocati prevalentemente presso la madre, che risiede con loro in Persona_1 Per_2
Battaglia Terme, (PD) Via Officine 3;
3. Il signor terrà con sé i figli ogni martedì pomeriggio dalle ore 16,30 al mattino dopo, CP_1
quando li riaccompagnerà a scuola ovvero, nei periodi di sospensione scolastica, presso la residenza materna entro le ore 10,00; a week end alternati, dal sabato mattina ad ore 10,00 alla domenica sera ad ore 21,00; sette giorni nel corso delle vacanze natalizie, tre giorni nel corso di quelle pasquali, alternandosi poi i genitori gli altri c.d. “ponti”; almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, concordando i genitori i relativi periodi entro il 31 marzo di ogni anno;
4. Il signor verserà alla signora mediante bonifico bancario da accreditare entro il CP_1 CP_2
primo giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima e noto alle parti, un contributo per il mantenimento ordinario di e pari a 400 euro al mese (200 euro per Persona_1 Per_2
ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal momento in cui il finanziamento contratto dal signor per liquidare la signora si estinguerà; anche CP_1 CP_2
l'assegno di mantenimento fissato ora in € 200,00 a figlio sarà oggetto di revisione all'estinzione del finanziamento per la liquidazione della sig.ra il sig. rimborserà alla signora CP_2 CP_1 CP_2
ovvero sosterrà per vedersi rimborsare dalla stessa il 50% delle spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse dei due figli, individuate e regolamentate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, siglato il 17 gennaio 2017;
5. L'assegno unico spettante per e sarà integralmente incamerato dalla signora Persona_1 Per_2
CP_2
6. Spese integralmente compensate tra le parti e rinuncia delle sottoscritte procuratrici al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 LPF”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 9.1.2025, e hanno chiesto la CP_1 CP_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli minori
, nato il [...] e , nata il [...], allegando che: Persona_1 Per_2
- dalla relazione sentimentale tra i ricorrenti sono nati , quasi dodicenne, e , che Persona_1 Per_2
ha otto anni;
- dall'ottobre 2020 i due genitori si sono separati e ha lasciato la casa familiare, CP_2
trasferendosi a Battaglia Terme;
pagina 2 di 3 - il 28 ottobre 2020 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata con cui convenivano l'affidamento condiviso dei due figli minori, la collocazione degli stessi presso la madre, le modalità di visita del padre e l'obbligo di quest'ultimo di contribuire al mantenimento dei figli versando una somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), oltre al 50% delle sole spese scolastiche, fate salve le spese ingenti o insostenibili per la madre, alle quali avrebbe concorso anche il padre;
- in tale scrittura le parti concordavano il rimborso, da parte di , a della CP_1 CP_2 somma di € 30.000,00 per spese anticipate da quest'ultima per la ristrutturazione della casa familiare;
- , che all'epoca del suo allontanamento dalla casa familiare aveva un impiego part time, CP_2
dal febbraio 2023 ha reperito un lavoro a tempo pieno;
- non ha mai provveduto a rivalutare l'assegno secondo gli indici ISTAT, ma ha sempre CP_1
concorso nelle spese, oltre che scolastiche, mediche e sportive per i figli.
Con note depositate per l'udienza dell'11.3.2025 le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso riportate in epigrafe.
Gli accordi intervenuti tra le parti son privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c.; pertanto, il Tribunale prende atto degli stessi.
Attesa la concorda volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti per la regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori e , riportati in epigrafe;
Persona_1 Per_2
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 178/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Ruggeri Roberta CP_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Dallafina Ilaria CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che il Tribunale adito Voglia provvedere in conformità, accogliendo le conclusioni ivi rassegnate che qui si riportano integralmente:
1. e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1 Per_2
disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, avendo comunque reciprocamente cura di interpellare l'altro genitore per decisioni che riguardano la salute,
l'istruzione, l'educazione e il benessere dei figli o ricadano anche sui tempi dell'altro (es. attività extrascolastiche);
pagina 1 di 3
2. e restano collocati prevalentemente presso la madre, che risiede con loro in Persona_1 Per_2
Battaglia Terme, (PD) Via Officine 3;
3. Il signor terrà con sé i figli ogni martedì pomeriggio dalle ore 16,30 al mattino dopo, CP_1
quando li riaccompagnerà a scuola ovvero, nei periodi di sospensione scolastica, presso la residenza materna entro le ore 10,00; a week end alternati, dal sabato mattina ad ore 10,00 alla domenica sera ad ore 21,00; sette giorni nel corso delle vacanze natalizie, tre giorni nel corso di quelle pasquali, alternandosi poi i genitori gli altri c.d. “ponti”; almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, concordando i genitori i relativi periodi entro il 31 marzo di ogni anno;
4. Il signor verserà alla signora mediante bonifico bancario da accreditare entro il CP_1 CP_2
primo giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima e noto alle parti, un contributo per il mantenimento ordinario di e pari a 400 euro al mese (200 euro per Persona_1 Per_2
ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal momento in cui il finanziamento contratto dal signor per liquidare la signora si estinguerà; anche CP_1 CP_2
l'assegno di mantenimento fissato ora in € 200,00 a figlio sarà oggetto di revisione all'estinzione del finanziamento per la liquidazione della sig.ra il sig. rimborserà alla signora CP_2 CP_1 CP_2
ovvero sosterrà per vedersi rimborsare dalla stessa il 50% delle spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse dei due figli, individuate e regolamentate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, siglato il 17 gennaio 2017;
5. L'assegno unico spettante per e sarà integralmente incamerato dalla signora Persona_1 Per_2
CP_2
6. Spese integralmente compensate tra le parti e rinuncia delle sottoscritte procuratrici al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 LPF”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 9.1.2025, e hanno chiesto la CP_1 CP_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli minori
, nato il [...] e , nata il [...], allegando che: Persona_1 Per_2
- dalla relazione sentimentale tra i ricorrenti sono nati , quasi dodicenne, e , che Persona_1 Per_2
ha otto anni;
- dall'ottobre 2020 i due genitori si sono separati e ha lasciato la casa familiare, CP_2
trasferendosi a Battaglia Terme;
pagina 2 di 3 - il 28 ottobre 2020 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata con cui convenivano l'affidamento condiviso dei due figli minori, la collocazione degli stessi presso la madre, le modalità di visita del padre e l'obbligo di quest'ultimo di contribuire al mantenimento dei figli versando una somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), oltre al 50% delle sole spese scolastiche, fate salve le spese ingenti o insostenibili per la madre, alle quali avrebbe concorso anche il padre;
- in tale scrittura le parti concordavano il rimborso, da parte di , a della CP_1 CP_2 somma di € 30.000,00 per spese anticipate da quest'ultima per la ristrutturazione della casa familiare;
- , che all'epoca del suo allontanamento dalla casa familiare aveva un impiego part time, CP_2
dal febbraio 2023 ha reperito un lavoro a tempo pieno;
- non ha mai provveduto a rivalutare l'assegno secondo gli indici ISTAT, ma ha sempre CP_1
concorso nelle spese, oltre che scolastiche, mediche e sportive per i figli.
Con note depositate per l'udienza dell'11.3.2025 le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso riportate in epigrafe.
Gli accordi intervenuti tra le parti son privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c.; pertanto, il Tribunale prende atto degli stessi.
Attesa la concorda volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti per la regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori e , riportati in epigrafe;
Persona_1 Per_2
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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