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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5640/2019 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
ed rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
avv.ti Mura Annalisa e Mattino Giuseppina, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTI -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1
sentata e difesa dall'avv.to Andrea Di Lecce, elettivamente domiciliata come in at- ti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1151/2019 del Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni, emessa in data 6/02/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco-
1 ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti, convenivano in giudizio , in persona del legale rappresentante p.t., al fi- Controparte_1
ne di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di loro pro- prietà, una Opel Meriva (tg.CS858XH), in conseguenza del sinistro occorso in data
22/07/2016 alle ore 11.30 circa, lungo il tratto autostradale A/3 nel Comune di Ca- va dei Tirreni. L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, nel mentre procedeva lungo il tratto autostradale A/3 nel Comune di Cava dei Tirreni, improvvisamente impattava contro un cuscino (sedile auto), ivi disper- so, che provocò l'incendio del predetto veicolo subendo danni quantificati in euro
5.100,00.
Sul luogo del presunto sinistro intervenivano i Vigili del Fuoco di Salerno, che re- digevano verbale di intervento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la società CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva il rigetto
[...]
della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita solo mediante prova testimoniale.
Espletata l'istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invi- tato le parti alla precisazione delle rispettive conclusioni.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli odierni appellanti, pro- ponevano gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello cui per brevità si rinvia.
La società , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la preci- sazione delle conclusioni e all'udienza del 13/12/2023 il Giudice assegnava la cau- sa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motivazio- ne va integrata nei termini che seguono.
Va a questo punto osservato, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurispruden- ziali della Suprema Corte, che con riguardo ai danni subiti da utenti di autostrade non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti della PA proprietaria dell'autostrada, ovvero del con- cessionario e/o gestore della medesima, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. N. 11366 del 31.7.2002; Cass. Civ., sent.
N. 298 del 13.1.2003 e n. 488 del 15.1.2003).
Inoltre, anche a volerla qualificare come responsabilità ex art. 2051 c.c., la Supre- ma Corte ha, peraltro, puntualizzato il principio secondo cui, ricorrendo la fattispe- cie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneg- giato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso cau- sale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero esclu- dere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (in- tegrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.).
Quindi, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla con- dotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custo- dia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla re- sponsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, in merito al caso fortuito, la Cassazione Civile ha affermato che “La pre- sunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non è applicabile nei confronti della p.a. per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che so- no oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, poiché in questi casi non
3 è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della p.a. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini. Tuttavia, quanto alle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicu- rezza, cui si è ammessi dietro pagamento di un "corrispettivo", la possibilità del controllo consente di configurare un rapporto di custodia ai sensi dell'art. 2051
c.c., distinguendo però le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle perti- nenze dell'autostrada da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repen- tina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa, potendosi in questa se- conda tipologia di casi ravvisare il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, in quanto l'insidia nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere…” (Cass. Civ. n. 14749 del 2005).
Come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La responsabilità del gestore stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone che il danneggiato pro- vi l'effettiva riconducibilità del danno alla cosa in custodia, non essendo sufficien- te l'allegazione generica dell'evento” (Cass. Civ., Sez. III, n. 2481/2017). Ha chia- rito altresì che: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa qualora il custode dimostri il caso fortuito, da intendersi quale evento imprevedibile e inevi- tabile, che si verifica in tempi ristretti e non consente interventi tempestivi" (Cass.
Civ., Sez. III, n. 16123/2020).
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno dimostrato l'omissione di una diligente attività di manutenzione o controllo da parte della convenuta né l'impossibilità per il gestore di rilevare o rimuovere l'oggetto in tempi utili, trattandosi di fatto impre- vedibile e improvviso. Inoltre, la presenza del sedile sulla carreggiata rientra nelle ipotesi di caso fortuito, in quanto si tratta di un oggetto estraneo al normale utilizzo dell'autostrada, plausibilmente caduto da un altro veicolo in transito. La società
4 convenuta, attraverso i regolari controlli, non poteva ragionevolmente prevenire o rimuovere tempestivamente tale pericolo, trattandosi di un evento repentino.
Allo stesso modo, non è invocabile l'art. 2043 c.c. che disciplina la responsabilità extracontrattuale per violazione del principio del neminem laedere.
Infatti, per invocare tale responsabilità, per costante giurisprudenza della Suprema
Corte, occorre provare che nella produzione dell'evento lesivo la sua condotta sia stata determinante, ed il nesso causale, non interrotto, ad esempio, dall'imperizia, o imprudenza, o disattenzione, o violazione delle norme di leggi e regolamenti, da parte di chiunque in detto evento sia stato coinvolto.
La Cassazione ha altresì ribadito che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio dall'utente abbia natura contrattuale, sia quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società conces- sionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, dove dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada…” (Cass. Civ. sent.
n. 10689 del 24 aprile 2008).
Nel caso che ci occupa, gli istanti non hanno dimostrato, in base a quanto prima evidenziato, il nesso eziologico tra il fatto (presenza del sedile sulla carreggiata) e l'evento lesivo lamentato.
Alla luce di quanto esposto, a parere di questo Tribunale, la sentenza impugnata ri- sulta immune da vizi logici o giuridici.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
5 Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellante soccom- bente deve essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore della società che si liquidano nella somma indicata in di- Controparte_1
spositivo previa riduzione del 30% stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di , liquidate in euro 1.700,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5640/2019 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
ed rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
avv.ti Mura Annalisa e Mattino Giuseppina, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTI -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1
sentata e difesa dall'avv.to Andrea Di Lecce, elettivamente domiciliata come in at- ti;
- APPELLATO –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1151/2019 del Giudice di Pace di Cava Dei Tirreni, emessa in data 6/02/2018.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco-
1 ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti, convenivano in giudizio , in persona del legale rappresentante p.t., al fi- Controparte_1
ne di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di loro pro- prietà, una Opel Meriva (tg.CS858XH), in conseguenza del sinistro occorso in data
22/07/2016 alle ore 11.30 circa, lungo il tratto autostradale A/3 nel Comune di Ca- va dei Tirreni. L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, nel mentre procedeva lungo il tratto autostradale A/3 nel Comune di Cava dei Tirreni, improvvisamente impattava contro un cuscino (sedile auto), ivi disper- so, che provocò l'incendio del predetto veicolo subendo danni quantificati in euro
5.100,00.
Sul luogo del presunto sinistro intervenivano i Vigili del Fuoco di Salerno, che re- digevano verbale di intervento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la società CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva il rigetto
[...]
della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita solo mediante prova testimoniale.
Espletata l'istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invi- tato le parti alla precisazione delle rispettive conclusioni.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli odierni appellanti, pro- ponevano gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello cui per brevità si rinvia.
La società , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la preci- sazione delle conclusioni e all'udienza del 13/12/2023 il Giudice assegnava la cau- sa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motivazio- ne va integrata nei termini che seguono.
Va a questo punto osservato, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurispruden- ziali della Suprema Corte, che con riguardo ai danni subiti da utenti di autostrade non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti della PA proprietaria dell'autostrada, ovvero del con- cessionario e/o gestore della medesima, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. N. 11366 del 31.7.2002; Cass. Civ., sent.
N. 298 del 13.1.2003 e n. 488 del 15.1.2003).
Inoltre, anche a volerla qualificare come responsabilità ex art. 2051 c.c., la Supre- ma Corte ha, peraltro, puntualizzato il principio secondo cui, ricorrendo la fattispe- cie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneg- giato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso cau- sale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero esclu- dere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (in- tegrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.).
Quindi, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla con- dotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custo- dia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla re- sponsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, in merito al caso fortuito, la Cassazione Civile ha affermato che “La pre- sunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non è applicabile nei confronti della p.a. per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che so- no oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, poiché in questi casi non
3 è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della p.a. tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini. Tuttavia, quanto alle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicu- rezza, cui si è ammessi dietro pagamento di un "corrispettivo", la possibilità del controllo consente di configurare un rapporto di custodia ai sensi dell'art. 2051
c.c., distinguendo però le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle perti- nenze dell'autostrada da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repen- tina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa, potendosi in questa se- conda tipologia di casi ravvisare il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, in quanto l'insidia nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere…” (Cass. Civ. n. 14749 del 2005).
Come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La responsabilità del gestore stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone che il danneggiato pro- vi l'effettiva riconducibilità del danno alla cosa in custodia, non essendo sufficien- te l'allegazione generica dell'evento” (Cass. Civ., Sez. III, n. 2481/2017). Ha chia- rito altresì che: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa qualora il custode dimostri il caso fortuito, da intendersi quale evento imprevedibile e inevi- tabile, che si verifica in tempi ristretti e non consente interventi tempestivi" (Cass.
Civ., Sez. III, n. 16123/2020).
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno dimostrato l'omissione di una diligente attività di manutenzione o controllo da parte della convenuta né l'impossibilità per il gestore di rilevare o rimuovere l'oggetto in tempi utili, trattandosi di fatto impre- vedibile e improvviso. Inoltre, la presenza del sedile sulla carreggiata rientra nelle ipotesi di caso fortuito, in quanto si tratta di un oggetto estraneo al normale utilizzo dell'autostrada, plausibilmente caduto da un altro veicolo in transito. La società
4 convenuta, attraverso i regolari controlli, non poteva ragionevolmente prevenire o rimuovere tempestivamente tale pericolo, trattandosi di un evento repentino.
Allo stesso modo, non è invocabile l'art. 2043 c.c. che disciplina la responsabilità extracontrattuale per violazione del principio del neminem laedere.
Infatti, per invocare tale responsabilità, per costante giurisprudenza della Suprema
Corte, occorre provare che nella produzione dell'evento lesivo la sua condotta sia stata determinante, ed il nesso causale, non interrotto, ad esempio, dall'imperizia, o imprudenza, o disattenzione, o violazione delle norme di leggi e regolamenti, da parte di chiunque in detto evento sia stato coinvolto.
La Cassazione ha altresì ribadito che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio dall'utente abbia natura contrattuale, sia quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società conces- sionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, dove dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada…” (Cass. Civ. sent.
n. 10689 del 24 aprile 2008).
Nel caso che ci occupa, gli istanti non hanno dimostrato, in base a quanto prima evidenziato, il nesso eziologico tra il fatto (presenza del sedile sulla carreggiata) e l'evento lesivo lamentato.
Alla luce di quanto esposto, a parere di questo Tribunale, la sentenza impugnata ri- sulta immune da vizi logici o giuridici.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
5 Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellante soccom- bente deve essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore della società che si liquidano nella somma indicata in di- Controparte_1
spositivo previa riduzione del 30% stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di , liquidate in euro 1.700,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/01/2025
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