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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 12261/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice ZI NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12261/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RD OF ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Carmelina La Gatta ( t) per procura Email_2
generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito INPS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso che con provvedimento del 15/05/2023 l' CP_1
comunicava all'istante che “per il periodo dall'01/07/2005 al 10/11/2005 ha ricevuto un pagamento
non dovuto sulla prestazione DISOCCUPAZIONE n.05/51896 per un importo complessivo di €
737,72 per la seguente motivazione: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON DOVUTO”, ha convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare che il credito CP_1
di € 737,72 è interamente prescritto per i motivi esposti;
2) nel merito, accertare e dichiarare
2 l'illegittimità del provvedimento del 15/05/2023 con il quale si richiede la ripetizione della CP_1
somma di € 737,72 per tutti i motivi esposti;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente
non è tenuto alla ripetizione della somma di € 737,72 pagata per il periodo dall'01/07/2005 al
10/11/2005; 4) in via gradata, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento del risarcimento danni per il ritardo della richiesta di rimborso per un
ammontare di € 737,72 oltre interessi legali;
5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa,
da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta sulla scorta della documentazione in atti.
Il ricorso è fondato il quanto il presunto credito è prescritto, non potendo attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 12.3.2014 allegata dall' CP_1
non potuta invero notificarsi per “destinatario irreperibile” (cfr., doc. resistente).
Va premesso che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all'agente notificante: identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa,
cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto - oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta,
affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione. Le suddette ricerche - non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell'art. 140
cod. proc. civ. (c.d. irreperibilità relativa) - devono evidentemente risultare dalla relata di notificazione allorché si procede a completare il processo notificatorio con semplice affissione all'albo e quindi senza comunicazione a mezzo di raccomandata (il che si giustifica appunto in quanto si presume che il destinatario non abbia più legami attuali con l'indirizzo,
c.d. irreperibilità assoluta).
3 Nella specie non vi è traccia delle ricerche, mentre gli elementi che confermavano l'irreperibilità (assoluta) del contribuente non risultano dal processo notificatorio.
Ai fini della notificazione il messo notificatore, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all' art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili,
non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse il messo notificatore dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che "l'ufficiale giudiziario debba
comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra
l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione
della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della
notificazione".
Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto,
nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).
Ciò posto, pertanto, sono da escludersi la sussistenza dei presupposti per configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, per cui la notifica andava fatta ex art. 140 c.p.c..
4 La Consulta ha ritenuto necessario restringere la sfera di applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R.
n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ.
Nella fattispecie in esame, dall'esame della relata è emerso la irritualità della notifica e non applicando al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140
c.p.c., quindi la notifica va considerata invalida.
Posta, pertanto l'invalidità della notifica, risulta evidentemente prescritto il credito relativo alle somme percepite dal ricorrente nel periodo dall'1/7/2005 al 10/11/2005 ed azionato per la prima volta in data 15.5.2023 essendo decorsi quasi 18 anni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il credito di € 737,72 è interamente prescritto;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. OF dichiaratosi antistatario in
€ 341,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-ZI NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
ZI NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 12261/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice ZI NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12261/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RD OF ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Carmelina La Gatta ( t) per procura Email_2
generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito INPS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso che con provvedimento del 15/05/2023 l' CP_1
comunicava all'istante che “per il periodo dall'01/07/2005 al 10/11/2005 ha ricevuto un pagamento
non dovuto sulla prestazione DISOCCUPAZIONE n.05/51896 per un importo complessivo di €
737,72 per la seguente motivazione: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON DOVUTO”, ha convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare che il credito CP_1
di € 737,72 è interamente prescritto per i motivi esposti;
2) nel merito, accertare e dichiarare
2 l'illegittimità del provvedimento del 15/05/2023 con il quale si richiede la ripetizione della CP_1
somma di € 737,72 per tutti i motivi esposti;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente
non è tenuto alla ripetizione della somma di € 737,72 pagata per il periodo dall'01/07/2005 al
10/11/2005; 4) in via gradata, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento del risarcimento danni per il ritardo della richiesta di rimborso per un
ammontare di € 737,72 oltre interessi legali;
5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa,
da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta sulla scorta della documentazione in atti.
Il ricorso è fondato il quanto il presunto credito è prescritto, non potendo attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 12.3.2014 allegata dall' CP_1
non potuta invero notificarsi per “destinatario irreperibile” (cfr., doc. resistente).
Va premesso che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all'agente notificante: identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa,
cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto - oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta,
affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione. Le suddette ricerche - non necessariamente documentate quando si procede alla notifica con avviso inviato per raccomandata nel caso di notifica a mente dell'art. 140
cod. proc. civ. (c.d. irreperibilità relativa) - devono evidentemente risultare dalla relata di notificazione allorché si procede a completare il processo notificatorio con semplice affissione all'albo e quindi senza comunicazione a mezzo di raccomandata (il che si giustifica appunto in quanto si presume che il destinatario non abbia più legami attuali con l'indirizzo,
c.d. irreperibilità assoluta).
3 Nella specie non vi è traccia delle ricerche, mentre gli elementi che confermavano l'irreperibilità (assoluta) del contribuente non risultano dal processo notificatorio.
Ai fini della notificazione il messo notificatore, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all' art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili,
non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse il messo notificatore dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che "l'ufficiale giudiziario debba
comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra
l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione
della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della
notificazione".
Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto,
nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).
Ciò posto, pertanto, sono da escludersi la sussistenza dei presupposti per configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, per cui la notifica andava fatta ex art. 140 c.p.c..
4 La Consulta ha ritenuto necessario restringere la sfera di applicazione del combinato disposto dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R.
n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ.
Nella fattispecie in esame, dall'esame della relata è emerso la irritualità della notifica e non applicando al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140
c.p.c., quindi la notifica va considerata invalida.
Posta, pertanto l'invalidità della notifica, risulta evidentemente prescritto il credito relativo alle somme percepite dal ricorrente nel periodo dall'1/7/2005 al 10/11/2005 ed azionato per la prima volta in data 15.5.2023 essendo decorsi quasi 18 anni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il credito di € 737,72 è interamente prescritto;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. OF dichiaratosi antistatario in
€ 341,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-ZI NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
ZI NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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