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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2837 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Lo Bello, presso il cui studio a Palermo, via
Empedocle Restivo n. 174, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 08/06/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
16/05/2003 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 11637/2015 emesso da questo Tribunale il 12-21/10/2015;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato in data 08/06/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Disporre a carico del padre Sig. quale contributo al mantenimento Parte_1 della figlia (nata a [...] il [...]) il versamento mensile della somma di Per_1 euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa o sino all'età di 30 anni, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo n. 23059 del 4 luglio 2019”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne e non economicamente indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 16/05/2003 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in C.F._2 data 08/06/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 16, parte II, serie A, dell'anno 2003).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2837 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Lo Bello, presso il cui studio a Palermo, via
Empedocle Restivo n. 174, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 08/06/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
16/05/2003 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 11637/2015 emesso da questo Tribunale il 12-21/10/2015;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato in data 08/06/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Disporre a carico del padre Sig. quale contributo al mantenimento Parte_1 della figlia (nata a [...] il [...]) il versamento mensile della somma di Per_1 euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa o sino all'età di 30 anni, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo n. 23059 del 4 luglio 2019”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne e non economicamente indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 16/05/2003 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in C.F._2 data 08/06/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 16, parte II, serie A, dell'anno 2003).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2